§ 63.4.2 - D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598 .
Disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.4 interventi per singole aree
Data:14/12/1947
Numero:1598


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 3.  [5]
Art. 4. 
Art. 5.  [7]
Art. 6.  [10]
Art. 7.  [11]
Art. 8.  [13]
Art. 9.  [14]
Art. 10. 
Art. 11.  [19]
Art. 12.  [20]
Art. 13.  [21]
Art. 14.  [22]


§ 63.4.2 - D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598 [1].

Disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare.

(G.U. 27 gennaio 1948, n. 21).

 

     Art. 1. [2]

     La costruzione e l'attivazione di nuovi stabilimenti industriali nelle province dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna, nel territorio dell'isola d'Elba e nei Comuni compresi nella circoscrizione del Tribunale di Cassino quale risultava anteriormente alle modifiche apportate con regio decreto 24 marzo 1923, n. 601, la ricostruzione, la riattivazione, la trasformazione e l'ampliamento degli stabilimenti esistenti nei territori predetti non sono soggette alle disposizioni degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211.

 

          Art. 2. [3]

     I materiali da costruzione, le macchine e tutto quanto può occorrere per il primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse che, entro dieci anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sorgeranno nei territori di cui al precedente articolo, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali e dal diritto di licenza.

     Parimenti sono esenti da tale pagamento le macchine ed i materiali di ogni specie che saranno destinati, entro il termine sopra menzionato, all'ampliamento, alla trasformazione, alla ricostruzione e alla riattivazione degli stabilimenti già esistenti nei territori stessi [4].

     Per i materiali e le macchine suddetti, l'imposta sull'entrata è ridotta alla metà.

     Le esenzioni e la riduzione sono consentite dal Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'industria e il commercio.

     Resta fermo, per l'introduzione nei confini delle merci di cui ai primi due commi del presente articolo, l'osservanza delle norme che regolano le importazioni dall'estero.

 

          Art. 3. [5]

     Per gli stabilimenti di cui al primo comma dell'articolo precedente è concesso per dieci anni dalla loro attivazione, l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

     Per gli stabilimenti già esistenti nei detti territori che siano ampliati trasformati, riattivati nel periodo di tempo indicato nel precedente comma, è accordata, per dieci anni, l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per il reddito derivante dall'ampliamento, dalla trasformazione e dalla riattivazione.

 

          Art. 4. [6]

 

          Art. 5. [7]

     Il primo trasferimento di proprietà di terreni e di fabbricati occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali di cui all'art. 2 è soggetto a imposta di registro e di trascrizione nella misura fissa di lire 200.

     L'imposta è dovuta nella misura normale, qualora, entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, non sia dimostrato, con dichiarazione da rilasciarsi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentito l'Ufficio tecnico erariale, territorialmente competenti, che il fine dell'acquisto sia stato conseguito dal primo acquirente [8].

     La domanda per ottenere la dichiarazione di cui al comma precedente deve essere accompagnata dal deposito, da parte del richiedente, delle spese per la constatazione [9].

 

          Art. 6. [10]

     Le autorità preposte alla distribuzione della energia elettrica stabiliranno programmi nazionali di ripartizione dell'energia in modo che, alle industrie dei territori indicati nell'art. 1, sia assicurato un rifornimento proporzionalmente non inferiore a quello delle industrie dei territori rimanenti.

 

          Art. 7. [11]

     Il Ministro per i lavori pubblici ed il Ministro per i trasporti sono autorizzati ad eseguire, secondo le rispettive competenze, le opere pubbliche indicate nel presente decreto, salvo, per quanto concerne le opere ferroviarie, quelle necessarie ai raccordi con gli stabilimenti stessi.

     Il Ministro per i trasporti accorderà tariffe ferroviarie di favore per trasporto di materiali e materie prime necessarie per l'attivazione, ampliamento, trasformazione e riattivazione delle industrie predette [12] .

 

          Art. 8. [13]

     Gli organi cui spetta la concessione o l'approvazione di finanziamenti industriali assistiti da contributi o garanzie statali, ovvero erogati direttamente dallo Stato, devono riservare una quota dei finanziamenti stessi per soddisfare le esigenze industriali dei territori indicati nell'art. 1.

 

          Art. 9. [14]

     Le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna sono autorizzate, anche in deroga ai propri statuti ed alle vigenti disposizioni, a concedere, per l'attuazione delle iniziative indicate nell'art. 1, finanziamenti con il concorso dello Stato a norma dell'articolo seguente sino al complessivo importo rispettivamente di L. 6.200.000.000, di L. 3.000.000.000 e di L. 800.000.000.

     Presso le dette Sezioni sono costituiti fondi di garanzia per un ammontare complessivo di L. 10.000.000.000, di cui L. 6.200.000.000 per il Banco di Napoli, L. 3.000.000.000 per il Banco di Sicilia e di lire 800.000.000 per il Banco di Sardegna, fondi che potranno essere utilizzati per la concessione di operazioni di credito previste dal prima comma del presente articolo.

     Nulla è innovato alle disposizioni speciali relative ai finanziamenti a favore della Sicilia, della Sardegna e della provincia di Napoli, di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 28 dicembre 1944, numeri 416 e 417, ed al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni.

 

          Art. 10. [15]

     [Sui finanziamenti che saranno concessi, nei limiti previsti nel primo comma dell'articolo precedente, lo Stato concorre nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 4% e per una durata massima di dieci anni] [16].

     [La perdita accertata su ciascuna operazione è addebitata al fondo di garanzia di cui al precedente articolo, nella misura del 70% della perdita stessa. Il residuo del 30% è a carico del conto economico delle tre Sezioni] [17].

     [La somma di L. 10.000.000.000 per la costituzione dei fondi di garanzia di cui all'art. 9, è intanto anticipata dal Tesoro dello Stato in due rate eguali di cinque miliardi ciascuna, rispettivamente negli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49 e viene ripartita alle tre Sezioni in proporzione delle assegnazioni alle stesse spettanti a norma di detto articolo] [18].

     Le modalità per la concessione dei contributi previsti dal primo comma del presente articolo nonchè i termini e le condizioni per la restituzione, da parte delle tre Sezioni, delle somme loro anticipate dal Tesoro dello Stato, a norma del comma precedente, saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro e del Ministro per l'industria e commercio.

 

          Art. 11. [19]

     Le disposizioni del presente decreto si applicano ai trasferimenti di stabilimenti industriali da altre province nei territori indicati nell'art. 1, sempre che tali trasferimenti siano autorizzati dal Ministro per l'industria, sentita la Commissione centrale per l'industria.

 

          Art. 12. [20]

     Il Ministro per l'industria e il commercio promuoverà, di concerto col Ministro per il tesoro, il coordinamento delle leggi per l'organizzazione economica del Mezzogiorno e della Sardegna.

 

          Art. 13. [21]

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 14. [22]

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Ratificato dall'art. 1 della L. 29 dicembre 1948, n. 1482.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[4] Comma così modificato dalla legge di rettifica.

[5] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[6] Articolo modificato dalla legge di rettifica e abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003 dall'art. 3.

[7] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[8] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 5 ottobre 1962, n. 1492.

[9] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 5 ottobre 1962, n. 1492.

[10] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[11] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[12] Comma così modificato dalla legge di rettifica.

[13] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[14] Articolo sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 5 marzo 1948, n. 121 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 5 marzo 1948, n. 121.

[16] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[17] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[18] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[19] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[20] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[21] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[22] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.