§ 63.3.a - Legge 5 ottobre 1962, n. 1492.
Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, sulla industrializzazione dell'Italia meridionale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.3 enti di sviluppo
Data:05/10/1962
Numero:1492


Sommario
Art. 1.      La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1598, prorogata dall'art. 29 della legge 29 luglio 1957, [...]
Art. 2.      Per gli atti registrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali non fosse ancora scaduto il termine di tre anni dalla eseguita formalità, gli interessati, che [...]


§ 63.3.a - Legge 5 ottobre 1962, n. 1492. [1]

Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, sulla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare.

(G.U. 31 ottobre 1962, n. 276).

 

     Art. 1.

     La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1598, prorogata dall'art. 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituita dalle seguenti:

     "L'imposta è dovuta nella misura normale, qualora, entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, non sia dimostrato, con dichiarazione da rilasciarsi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentito l'Ufficio tecnico erariale, territorialmente competenti, che il fine dell'acquisto sia stato conseguito dal primo acquirente.

     La domanda per ottenere la dichiarazione di cui al comma precedente deve essere accompagnata dal deposito, da parte del richiedente, delle spese per la constatazione".

 

          Art. 2.

     Per gli atti registrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali non fosse ancora scaduto il termine di tre anni dalla eseguita formalità, gli interessati, che abbiano già presentato domanda al Ministero dell'industria ed il commercio, potranno avvalersi della dichiarazione rilasciata dal predetto Ministero ovvero attenersi alle disposizioni di cui all'articolo precedente.

     Per gli atti, invece, per i quali il termine suddetto fosse già scaduto, gli interessati che avessero nel triennio conseguito il fine dell'acquisto potranno ottenere la conferma delle agevolazioni tributarie, anche se non abbiano presentato la prescritta domanda al Ministero dell'industria ed il commercio, prima della scadenza del triennio dalla registrazione dell'atto ed a condizione che la dichiarazione di detto Ministero sia presentata agli Uffici del registro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o sia, nello stesso termine, prodotta, in sostituzione, la dichiarazione della Camera di commercio, industria e agricoltura di cui all'articolo precedente.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.