§ 2.2.49 - Legge 9 luglio 1957, n. 600.
Disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.2 bonifica e miglioramento fondiario
Data:09/07/1957
Numero:600


Sommario
Art. 1.      A favore degli Enti e delle Sezioni speciali degli Enti di colonizzazione e di trasformazione fondiaria, istituiti ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, o previsti dal decreto del [...]
Art. 2.      Gli Enti indicati all'art. 1 sono autorizzati a contrarre prestiti all'estero nella misura e alle condizioni deliberate dai loro Consigli di amministrazione e approvate con decreto del Ministro [...]
Art. 3.      Gli Enti e le Sezioni speciali possono compiere operazioni di cessioni di annualità e di emissioni di obbligazioni sulle assegnazioni disposte ai sensi del precedente art. 1 limitatamente agli [...]
Art. 4.      Gli Enti e le Sezioni speciali, di intesa con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, possono svolgere attività di assistenza tecnica e di istruzione professionale anche a favore degli [...]
Art. 5.      I Consigli degli Enti e delle sezioni speciali degli Enti di colonizzazione e di trasformazione fondiaria, istituiti ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, o previsti dal decreto del [...]
Art. 6.      E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 750 milioni, da versare all'Ente per lo sviluppo [...]
Art. 7.      Il secondo comma dell'art. 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, deve essere così interpretato:
Art. 8.      Per l'attuazione di un programma straordinario di opere di bonifica, di trasformazione fondiaria e di colonizzazione nei territori vallivi siti nei Comuni indicati all'art. 1 del decreto del [...]
Art. 9.      L'Ente per la colonizzazione del Delta Padano può chiedere il trasferimento in proprietà dei territori vallivi indicati nel precedente articolo, a chiunque appartengano, con la procedura [...]
Art. 10.      La spesa di 20 miliardi e 500 milioni sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con le seguenti incidenze:
Art. 11.      Nella ripartizione e destinazione degli stanziamenti annui complessivi, di cui ai precedenti articoli 1 e 10, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può tenere conto anche del ricavato [...]
Art. 12.      Alla spesa di 10 miliardi per l'esercizio 1956-57, prevista dall'art. 1, si farà fronte mediante prelevamento dal capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per [...]
Art. 13.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio agli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.


§ 2.2.49 - Legge 9 luglio 1957, n. 600.

Disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano.

(G.U. 30 luglio 1957, n. 189).

 

     Art. 1.

     A favore degli Enti e delle Sezioni speciali degli Enti di colonizzazione e di trasformazione fondiaria, istituiti ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, o previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 862, dalla legge 9 agosto 1954, n. 639, e della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 199 miliardi e 750 milioni.

     La spesa di cui al precedente comma viene ripartita tra gli Enti e le Sezioni interessati, con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, nei limiti degli stanziamenti annui come appresso disposti:

esercizio

1956-57

10.000

milioni

"

1957-58

34.950

milioni

"

1958-59

34.950

milioni

"

1959-60

29.950

milioni

"

1960-61

29.950

milioni

"

1961-62

29.950

milioni

"

1962-63

30.000

milioni

 

Totale

199.750

milioni

     Il finanziamento dell'Ente per la valorizzazione del Fucino, per i compiti diversi dalla riforma fondiaria di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 639, è tratto anche dai fondi stanziati dalla presente legge.

 

          Art. 2.

     Gli Enti indicati all'art. 1 sono autorizzati a contrarre prestiti all'estero nella misura e alle condizioni deliberate dai loro Consigli di amministrazione e approvate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Comitato interministeriale del credito. Con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi fino ad un massimo di cinquanta miliardi di lire complessivamente.

     All'ammortamento dei prestiti si può provvedere anche con i proventi complessivamente considerati delle intere quote di riscatto delle proprietà assegnate in dipendenza della riforma fondiaria, le quali non possono essere utilizzate dagli Enti e Sezioni di cui all'art. 1 senza l'assenso del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

     L'istruttoria dei prestiti e il relativo servizio potranno essere affidati ad Enti o Istituti finanziari, sulla base di convenzioni stipulate fra questi e gli Enti di cui all'art. 1, ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

     Gli Enti e le Sezioni speciali sono ammessi ad utilizzare, su decisione del Consiglio dei Ministri e in base alle norme che regolano l'impiego di tali fondi, le disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti al Governo italiano, ai sensi della lettera d) dell'art. 2 dell'Accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in data 23 maggio 1955.

 

          Art. 3.

     Gli Enti e le Sezioni speciali possono compiere operazioni di cessioni di annualità e di emissioni di obbligazioni sulle assegnazioni disposte ai sensi del precedente art. 1 limitatamente agli importi relativi a due esercizi successivi.

     Su tali operazioni e sui relativi interessi gli Enti e le Sezioni speciali, a norma dell'art. 6 della legge 15 luglio 1954, n. 543, restano ammessi alla esenzione da ogni imposta presente e futura. E' in ogni caso fatta salva l'applicazione dell'imposta sulle obbligazioni di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 603.

     Le riduzioni ed agevolazioni fiscali previste a favore degli Enti e delle Sezioni speciali dagli articoli 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629; 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230; 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e 4 della legge 25 marzo 1953, n. 224, rimangono in vigore per tutta la durata dei finanziamenti previsti dalla presente legge.

     Gli atti rogati in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224, sono esenti dalla tassa di cui al testo unico delle leggi sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, tabella allegata B, n. 1.

     Ai sensi degli articoli 1e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, si applica agli Enti o alle Sezioni speciali la disposizione di cui all'art. 31 della legge 12 maggio 1950, n. 230, relativa al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

 

          Art. 4.

     Gli Enti e le Sezioni speciali, di intesa con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, possono svolgere attività di assistenza tecnica e di istruzione professionale anche a favore degli altri coltivatori diretti, nei territori di rispettiva competenza, sulla base di programmi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Detti coltivatori, i cui terreni ricadano nei territori di riforma fondiaria, possono essere ammessi a far parte delle Cooperative o Consorzi istituiti ai sensi dell'art. 23 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

 

          Art. 5.

     I Consigli degli Enti e delle sezioni speciali degli Enti di colonizzazione e di trasformazione fondiaria, istituiti ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, o previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 862, e dalla legge 9 agosto 1954, n. 639, sono costituiti, oltre che dal presidente, da quindici membri. Di questi: cinque in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale; cinque assegnatari presidenti di cooperative, eletti dai presidenti delle cooperative costituite a norma dell'art. 23 della legge 12 maggio 1950, n. 230; e cinque scelti dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste tra persone specialmente esperte dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria, alla colonizzazione ed al cooperativismo e tra persone esponenti delle Amministrazioni comunali e provinciali.

     Per l'Ente di trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna gli esperti sono scelti dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di intesa con la Giunta regionale.

     Il Consiglio è convocato dal presidente o quando ne faccia domanda un terzo dei suoi componenti.

     Le adunanze dei Consigli in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

     I Consigli degli Enti e delle sezioni sono organi deliberanti per gli affari che ad essi debbono essere sottoposti a norma dei rispettivi provvedimenti istitutivi.

     Nulla è innovato per quanto riguarda l'approvazione degli atti da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, mentre non devono essere sottoposte ad approvazione le deliberazioni sui contratti od assunzioni di spese concernenti importi fino a lire 30 milioni.

     Nei casi di urgenza il presidente può prendere le deliberazioni occorrenti salvo ratifica del Consiglio alla prima riunione.

     I Consigli degli Enti e delle sezioni speciali sono presieduti dai presidenti degli Enti. In caso di parità di voti prevale la parte cui ha aderito il voto del presidente.

 

          Art. 6.

     E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 750 milioni, da versare all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, distinta come segue:

     a) 500 milioni, in ragione di 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1956-57 e 1957-58 per l'aumento del fondo patrimoniale di cui al primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281;

     b) 250 milioni, in ragione di 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1961-62 per gli scopi di cui al secondo comma dell'art. 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281.

 

          Art. 7.

     Il secondo comma dell'art. 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, deve essere così interpretato:

     Il prezzo di vendita in ogni caso non deve superare i due terzi del costo delle opere di miglioramento compiute dall'Opera di valorizzazione della Sila nel fondo, al netto dei contributi statali, aumentato dei due terzi dell'indennità di espropriazione corrisposta al proprietario. Le opere di miglioramento comprendono le operazioni colturali di carattere straordinario, quali le lavorazioni profonde del terreno e la concimazione di fondo.

 

          Art. 8.

     Per l'attuazione di un programma straordinario di opere di bonifica, di trasformazione fondiaria e di colonizzazione nei territori vallivi siti nei Comuni indicati all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, istitutivo dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, è autorizzata la spesa di 20 miliardi e 500 milioni.

     Le operazioni previste nel precedente art. 2 possono essere compiute anche per le finalità di cui al presente articolo.

 

          Art. 9.

     L'Ente per la colonizzazione del Delta Padano può chiedere il trasferimento in proprietà dei territori vallivi indicati nel precedente articolo, a chiunque appartengano, con la procedura prevista dalla legge 16 giugno 1927, n. 1100, che converte in legge il regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, e successive modificazioni, per ricavarne terreni da assegnare a lavoratori manuali della terra secondo le modalità previste dalle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841.

     La richiesta sarà rivolta al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il quale provvederà con suo decreto.

     Ove la richiesta sia accolta, il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste sarà titolo per le volture in catasto ed in ogni pubblico registro, compresa la trascrizione nell'Ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova il terreno vallivo.

     L'inizio di tale procedura è subordinato alla approvazione dei piani generali di bonifica per i singoli bacini vallivi.

     La bonifica avverrà gradualmente, a cominciare dalle valli più lontane dal mare e meno pescose.

     Ove le parti non si accordino sulla indennità di espropriazione, l'indennità sarà determinata da una Commissione costituita dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dal capo dell'Ufficio tecnico erariale e successivamente le controversie relative all'indennità saranno proposte davanti all'autorità giudiziaria ordinaria nel termine previsto dall'articolo 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1100.

 

          Art. 10.

     La spesa di 20 miliardi e 500 milioni sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con le seguenti incidenze:

esercizio

1956-57

750

milioni

"

1957-58

2.000

milioni

"

1958-59

3.000

milioni

"

1959-60

3.000

milioni

"

1960-61

4.000

milioni

"

1961-62

4.000

milioni

"

1962-63

3.750

milioni

 

Totale

20.500

milioni

     Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste verranno annualmente determinate le somme da destinare entro i limiti degli anzidetti stanziamenti, alle opere pubbliche di bonifica, alla concessione di contributi nelle opere di miglioramento fondiario, nonchè le somme da assegnare, secondo le norme dettate dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano per il pagamento delle indennità di esproprio e l'attuazione dei programmi di bonifica, di trasformazione fondiaria e di colonizzazione nei territori vallivi ad esso trasferiti.

 

          Art. 11.

     Nella ripartizione e destinazione degli stanziamenti annui complessivi, di cui ai precedenti articoli 1 e 10, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può tenere conto anche del ricavato di prestiti contratti da ciascun Ente o Sezione a termini del precedente art. 2.

 

          Art. 12.

     Alla spesa di 10 miliardi per l'esercizio 1956-57, prevista dall'art. 1, si farà fronte mediante prelevamento dal capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

     Alla spesa di 250 milioni per l'esercizio 1956-57 prevista all'art. 6 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 139 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Alla spesa di 750 milioni per l'esercizio 1956-57 prevista all'art. 10, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 147 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Le somme non impegnate in un esercizio sono portate in aumento dello stanziamento dell'esercizio successivo.

 

          Art. 13.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio agli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.