§ 43.1.30 - L. 21 marzo 1953, n. 224.
Pagamenti dell'indennità per i terreni espropriati e altre disposizioni finanziarie per l'applicazione delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:43. Espropriazione per pubblica utilità e requisizioni
Capitolo:43.1 espropriazione per pubblica utilità e requisizioni
Data:21/03/1953
Numero:224


Sommario
Art. 1.      A modifica di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, i ricorsi ivi previsti sono proponibili davanti [...]
Art. 2.      Le richieste di pagamento delle indennità di espropriazione in contanti, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e del primo comma dell'art. 19 della legge 21 [...]
Art. 3.      E' consentita nei confronti dei proprietari di terreni soggetti ad espropriazione, ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, e della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni [...]
Art. 4.      Le formalità ipotecarie e le volture catastali, cui danno luogo le operazioni degli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria, sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvo i diritti e [...]
Art. 5.      In aggiunta all'anticipo del 20 per cento sull'assegnazione annua stabilita in favore di ciascun Ente o Sezione speciale di riforma fondiaria a norma dell'art. 26 della legge 12 maggio 1950, n. [...]
Art. 6.      Il prezzo di vendita dei terreni assegnati a lavoratori manuali della terra che, entro il 31 dicembre 1951, avevano acquistato i terreni medesimi con atto ammesso ai benefici del decreto [...]
Art. 7.      Qualora sui terreni espropriati ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni, gravino iscrizioni ipotecarie dipendenti da [...]
Art. 8.      La presente legge si applica per i terreni espropriati, a termini sia della legge 12 maggio 1950, n. 230, che della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed entra in vigore il giorno successivo a [...]


§ 43.1.30 - L. 21 marzo 1953, n. 224. [1]

Pagamenti dell'indennità per i terreni espropriati e altre disposizioni finanziarie per l'applicazione delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841.

(G.U. 16 aprile 1953, n. 88).

 

Art. 1.

     A modifica di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, i ricorsi ivi previsti sono proponibili davanti alle Commissioni amministrative, secondo le norme di cui al testo unico 9 maggio 1950, n. 203.

     In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, il Tribunale competente è quello nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio distrettuale che esegue gli accertamenti per le imposte straordinarie progressiva o proporzionale sul patrimonio.

 

     Art. 2.

     Le richieste di pagamento delle indennità di espropriazione in contanti, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e del primo comma dell'art. 19 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, debbono essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o, per i terreni non ancora espropriati, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di espropriazione.

     Nei casi di richiesta di pagamento in contanti, l'ordinanza prevista dal secondo comma dell'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è emessa esclusivamente sulla base dell'avviso della avvenuta liquidazione dell'indennità di espropriazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     I pagamenti in contanti non possono superare la quota di indennità che resta al proprietario, dedotte le quote dell'indennità stessa spettanti a terzi, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

     Lo stanziamento relativo all'autorizzazione di spesa, di cui all'art. 19, comma secondo, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, può essere utilizzato anche per i pagamenti in contanti, di cui all'art. 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

 

     Art. 3.

     E' consentita nei confronti dei proprietari di terreni soggetti ad espropriazione, ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, e della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni, la sospensione del pagamento delle imposte straordinarie sul patrimonio, di cui ai titoli 1° e 2° del testo unico 9 maggio 1940, n. 203, entro i limiti della quota proporzionale ai cespiti soggetti ad esproprio.

     La sospensione dovrà essere richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza della rata d'imposta in riscossione, con domanda diretta alla Intendenza di finanza, nella cui circoscrizione si trova l'ufficio che ha seguito l'accertamento, ed ha effetto fino al giorno in cui sarà ordinato lo svincolo dei titoli del debito pubblico corrispondenti alla indennità di espropriazione.

     Le domande presentate fuori termine saranno considerate valide ai fini della sospensione della rata immediatamente successiva.

     Il Tribunale competente a norma del precedente art. 1 ordina la consegna all'esattore dei titoli corrispondenti alla quota di imposta, di cui è autorizzata la sospensione, a pagamento della stessa. I titoli sono computati al loro valore nominale e devono essere consegnati all'esattore con decorrenza degli interessi dal semestre successivo a quello in cui viene emessa l'ordinanza del Tribunale.

 

     Art. 4.

     Le formalità ipotecarie e le volture catastali, cui danno luogo le operazioni degli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria, sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvo i diritti e compensi spettanti agli uffici finanziari dei registri immobiliari, che sono ridotti a metà.

     I mandati diretti emessi a favore degli Enti e Sezioni di enti per la riforma fondiaria, operante ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni, sono esenti dal diritto di cui all'allegato F, titolo quinto, n. 4, della legge 17 luglio 1951, n. 575.

     Per gli atti e contratti relativi alle opere eseguite in applicazione della legge 12 maggio 1950, n. 230, e della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive integrazioni e modificazioni, rogati da notai, gli onorari sono ridotti a metà. I compensi dovuti ad ingegneri, agronomi, geometri ed altri tecnici incaricati dagli Enti e Sezioni di riforma fondiaria di compiere lavori rientranti nella loro attività, possono essere liquidati in misura inferiore a quella stabilita dalle tariffe professionali.

     I contratti che gli Enti e Sezioni di riforma stipulano per lo svolgimento delle proprie attività, possono essere ricevuti in forma pubblica amministrativa da un funzionario statale di grado non inferiore al 9° all'uopo delegato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

 

     Art. 5.

     In aggiunta all'anticipo del 20 per cento sull'assegnazione annua stabilita in favore di ciascun Ente o Sezione speciale di riforma fondiaria a norma dell'art. 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230, il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha la facoltà di concedere ulteriori anticipazioni fino al massimo complessivo del 50 per cento dell'assegnazione stessa, quando gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria debbano eseguire forniture o lavori particolarmente onerosi.

 

     Art. 6.

     Il prezzo di vendita dei terreni assegnati a lavoratori manuali della terra che, entro il 31 dicembre 1951, avevano acquistato i terreni medesimi con atto ammesso ai benefici del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ma inefficace ai sensi dell'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, integrato dal secondo comma dell'art. 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333, può essere corrisposto mediante cessione agli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria dei titoli spettanti agli stessi lavoratori ai sensi del quinto comma dell'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ferme restando le vigenti disposizioni per quanto dovuto in relazione ad opere di miglioramento compiute dagli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria sui terreni assegnati.

     I titoli, corrispondenti all'indennità di espropriazione stabilita per i terreni assegnati a norma del precedente comma, sono computati al valore nominale e debbono essere ceduti agli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria, ai fini dell'applicazione del primo comma, in unica soluzione, prima che gli Enti e Sezioni medesimi dispongano l'esazione delle annualità a carico degli assegnatari, a norma dell'art. 24 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

 

     Art. 7.

     Qualora sui terreni espropriati ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni, gravino iscrizioni ipotecarie dipendenti da mutui fondiari od agrari, il Tribunale competente ai sensi del precedente art. 1 dispone su richiesta degli Istituti di credito fondiario od agrario creditori, il versamento a favore di essi, dei titoli rappresentativi delle indennità di espropriazione perché questi siano imputati a totale o parziale estinzione del debito siccome pagamento anticipato, osservate, in quanto applicabili, le modalità di cui all'art. 8 del regolamento per l'esecuzione delle leggi del credito fondiario approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e successive modificazioni.

 

     Art. 8.

     La presente legge si applica per i terreni espropriati, a termini sia della legge 12 maggio 1950, n. 230, che della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.