§ 42.2.21 - D.Lgs.C.P.S. 18 marzo 1947, n. 281 .
Istituzione dell'Ente per la irrigazione in Puglia e in Lucania.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:18/03/1947
Numero:281


Sommario
Art. 1.      E' costituito un Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania.
Art. 2.      E' affidato all'Ente il compito di promuovere e di eseguire le opere di irrigazione e le opere di trasformazione fondiaria, la cui attuazione sia il presupposto o l'integrazione necessaria delle [...]
Art. 3.      Ai fini previsti nel precedente articolo l'Ente:
Art. 4.      L'Ente presta la propria assistenza tecnica e finanziaria per facilitare ai proprietari delle terre da irrigare la trasformazione dell'ordinamento produttivo. All'uopo esso ha facoltà di [...]
Art. 5.      Sarà versato all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia ed in Lucania la somma di L. 500.000.000 da servire per la costituzione di un fondo patrimoniale [...]
Art. 6.      La Cassa depositi e prestiti, le Casse di risparmio, gli Istituti di credito fondiario e di miglioramento agrario e, in genere tutti gli Istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza [...]
Art. 7.      Lo Stato, le Province, i Comuni, le Opere Pie ed in generale tutti gli Enti soggetti al controllo ed alla vigilanza dello Stato sono autorizzati, in deroga ad ogni disposizione di legge o di [...]
Art. 8.      Nel caso di inadempienza agli obblighi di bonifica e di trasformazione fondiaria da parte dei proprietari, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in luogo di autorizzare l'espropriazione [...]
Art. 9.      Il sussidio dello Stato per le opere inerenti alla irrigazione o trasformazione di competenza privata può essere elevato fino al 45% della spesa e sino al 60% ove si tratti di piccole aziende e [...]
Art. 10.      I diritti di uso civico e le servitù civiche eventualmente esistenti sugli immobili espropriati o comunque trasferiti all'Ente, sono liquidati nei modi previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. [...]
Art. 11.      I terreni comunque pervenuti in proprietà dell'Ente sono da questo destinati alla formazione della piccola proprietà coltivatrice o ceduti a cooperative agricole di lavoro.
Art. 12.      Le zone della Puglia e della Lucania, che mediante la esecuzione di un piano organico di opere irrigue appaiono suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo, saranno [...]
Art. 13.      Gli articoli 12, 13 e 17 della legge 2 gennaio 1940, n. 1, si applicano all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione ed alla attività di bonifica e di irrigazione nella Puglia e nella Lucania.
Art. 14.      L'Ente è alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale rende periodicamente conto dello svolgimento della propria attività.
Art. 15.      Le disposizioni degli articoli 7, 8,9, 10 e 11 sono applicabili anche ai consorzi di bonifica, nell'ambito del rispettivo territorio.
Art. 16.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".


§ 42.2.21 - D.Lgs.C.P.S. 18 marzo 1947, n. 281 [1].

Istituzione dell'Ente per la irrigazione in Puglia e in Lucania.

(G.U. 7 maggio 1947, n. 104).

 

     Art. 1.

     E' costituito un Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania.

     L'Ente è persona giuridica di diritto pubblico e, per l'adempimento dei suoi fini, ha il potere di imporre contributi ai proprietari dei terreni, in proporzione del beneficio che traggono dalle attività da esso esercitate e dalle opere da esso assunte.

     Per la determinazione del perimetro del territorio soggetto agli obblighi di contribuenza, per il modo di imposizione, come per le garanzie che assistono il credito per contributi e i procedimenti di riscossione dei medesimi, si applicano le norme in vigore per i contributi ai consorzi di bonifica.

 

          Art. 2.

     E' affidato all'Ente il compito di promuovere e di eseguire le opere di irrigazione e le opere di trasformazione fondiaria, la cui attuazione sia il presupposto o l'integrazione necessaria delle opere di utilizzazione di acqua irrigua.

     Quando però si tratti dell'irrigazione e trasformazione fondiaria di comprensori di bonifica per i quali si trovino costituiti consorzi fra proprietari, allo studio e all'esecuzione delle opere provvedono i consorzi stessi al fine di mantenere l'unità esecutiva del piano generale di bonifica. Essi sono però tenuti a sviluppare i loro programmi sulla base dei piani regolatori e delle direttive fissate dall'Ente.

 

          Art. 3.

     Ai fini previsti nel precedente articolo l'Ente:

     a) provvede agli studi tecnici ed economici ed alle ricerche, anche sperimentali, riguardanti i problemi connessi all'irrigazione;

     b) propone il programma d'azione e l'ordine cronologico di svolgimento rispettivamente per le regioni pugliesi e lucane;

     c) redige i piani generali di bonifica dei comprensori per i quali non esistano consorzi o su richiesta dei consorzi medesimi;

     d) provvede all'esecuzione delle opere di competenza statale, ivi compresi i serbatoi e laghi artificiali quando non si verifichi l'ipotesi del capoverso dell'art. 2;

     e) provvede pure all'esercizio delle opere eseguite, quando non sia altrimenti disposto dalle leggi in vigore;

     f) sostituisce, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i consorzi di bonifica nell'esecuzione delle opere di cui al capoverso dell'art. 2 qualora i consorzi non si provvedano nei termini che saranno all'uopo stabiliti dal Ministero stesso;

     g) provvede all'esecuzione delle opere di irrigazione e che abbiano carattere di miglioramento fondiario, con preferenza rispetto a terzi non proprietari e ferme rimanendo le disposizioni dell'art. 45 del decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215;

     h) provvede se necessario anche alla distribuzione di acque ad uso potabile su richiesta dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

     I programmi di cui alla lettera b) non sono esecutivi se non dopo l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Nulla è innovato alle attribuzioni spettanti agli organi dello Stato nelle materie di competenza dell'Ente.

 

          Art. 4.

     L'Ente presta la propria assistenza tecnica e finanziaria per facilitare ai proprietari delle terre da irrigare la trasformazione dell'ordinamento produttivo. All'uopo esso ha facoltà di provvedere al credito occorrente per l'esecuzione delle opere di competenza privata dei proprietari, su richiesta degli interessati e con i mezzi di cui all'art. 6 del presente decreto.

     Esso inoltre vigila sulla osservanza da parte dei proprietari dei termini stabiliti per l'inizio, lo svolgimento e il compimento delle opere di competenza privata, nonchè delle direttive fissate dal piano generale di bonifica, ed in caso di inadempienza, promuove l'applicazione dell'art. 42 del decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215.

     Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Ente è autorizzato a svolgere in collaborazione con gli uffici statali e consortili la propria attività tecnica.

 

          Art. 5.

     Sarà versato all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia ed in Lucania la somma di L. 500.000.000 da servire per la costituzione di un fondo patrimoniale di avviamento dei quali 250.000.000 da stanziarsi sull'esercizio 1946-1947 e la residua somma nell'esercizio 1947-1948 [2].

     Una somma annua di L. 50.000.000 sarà pure versata all'Ente, a cominciare dal bilancio 1946-47 e per tre esercizi finanziari, perchè provveda agli studi e ricerche, anche sperimentali, riguardanti l'irrigazione e la trasformazione fondiaria. Il versamento è fatto sulla base di un annuo preventivo di spesa, da presentarsi dall'Ente e da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste [3].

 

          Art. 6.

     La Cassa depositi e prestiti, le Casse di risparmio, gli Istituti di credito fondiario e di miglioramento agrario e, in genere tutti gli Istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti, a concedere mutui all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia ed in Lucania.

     Fino all'ammontare di L. 2.000.000.000 i mutui sono garantiti dallo Stato.

     A tutela degli interessi dello Stato garante, è iscritta ipoteca sugli immobili che siano acquistati od espropriati dall'Ente fino a concorrenza dell'ammontare dei mutui, accesi con la garanzia dello Stato.

     La garanzia statale può essere estesa anche alle obbligazioni emesse dall'Ente a scopo di finanziamento.

 

          Art. 7.

     Lo Stato, le Province, i Comuni, le Opere Pie ed in generale tutti gli Enti soggetti al controllo ed alla vigilanza dello Stato sono autorizzati, in deroga ad ogni disposizione di legge o di statuto, ad alienare per trattativa privata all'Ente i beni rustici di loro proprietà suscettibili di irrigazione, o comunque, soggetti ad obblighi di bonifica.

 

          Art. 8.

     Nel caso di inadempienza agli obblighi di bonifica e di trasformazione fondiaria da parte dei proprietari, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in luogo di autorizzare l'espropriazione a termini del precedente art. 4, può disporre che l'Ente prenda in consegna l'immobile a scopo di bonifica, diventando cessionario di parte dell'immobile bonificato.

     Nel caso in cui sia disposta la parziale cessione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilirà altresì le modalità per la determinazione della parte dell'immobile che dovrà essere ceduta.

     Ove non sia diversamente stabilito, l'Ente fa propri i frutti dell'immobile durante il periodo della trasformazione, corrisponde al proprietario un canone pari al reddito medio dominicale da lui percepito nell'ultimo decennio, e anticipa le spese per la esecuzione delle opere.

     All'Ente vengono corrisposti i sussidi e concorsi dello Stato nella spesa delle opere fondiarie, salvo a portarli in detrazione della somma dovuta al proprietario.

 

          Art. 9.

     Il sussidio dello Stato per le opere inerenti alla irrigazione o trasformazione di competenza privata può essere elevato fino al 45% della spesa e sino al 60% ove si tratti di piccole aziende e le opere siano di particolare onerosità.

 

          Art. 10.

     I diritti di uso civico e le servitù civiche eventualmente esistenti sugli immobili espropriati o comunque trasferiti all'Ente, sono liquidati nei modi previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766.

     Quando però si tratti di beni di demanio comunale bisognosi di trasformazione, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può autorizzare l'Ente a procedere alla trasformazione ed alla successiva attribuzione in lotti ad assegnatari scelti fra gli aventi diritto con speciale riguardo alla loro attitudine tecnica.

     I diritti del conduttore od altri diritti di godimento esistenti sul fondo cessano se, con provvedimento insindacabile del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ne sia dichiarata l'incompatibilità con la destinazione da dare al bene, a termine dell'art. 2 del presente decreto.

     La risoluzione dei contratti di locazione non dà luogo ad indennità salvo il diritto per miglioria, ed ha effetto con la fine dell'annata agraria in corso, se la dichiarazione di incompatibilità sia emessa almeno tre mesi prima della scadenza, altrimenti si verifica con lo scadere dell'annata agraria immediatamente successiva.

     I diritti di godimento riconosciuti incompatibili sono convertiti in diritti ad indennità, che è provvisoriamente stabilita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, salvo alle parti il diritto di adire l'autorità giudiziaria nei sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di liquidazione dell'indennizzo.

 

          Art. 11.

     I terreni comunque pervenuti in proprietà dell'Ente sono da questo destinati alla formazione della piccola proprietà coltivatrice o ceduti a cooperative agricole di lavoro.

     Se per l'assegnazione di terreni a diretti coltivatori, con pagamento rateale del prezzo, occorre assicurarsi contro il rischio di insolvenza delle rate, l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere tale assicurazione fidejussoria.

 

          Art. 12.

     Le zone della Puglia e della Lucania, che mediante la esecuzione di un piano organico di opere irrigue appaiono suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo, saranno classificate tra i comprensori di bonifica, a' sensi e per gli effetti del decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215.

 

          Art. 13.

     Gli articoli 12, 13 e 17 della legge 2 gennaio 1940, n. 1, si applicano all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione ed alla attività di bonifica e di irrigazione nella Puglia e nella Lucania.

     L'ordinamento dell'Ente è regolato con uno statuto, da rendersi esecutivo dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a' sensi del secondo comma dell'art. 60 del decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215.

     Nello statuto sarà prevista la costituzione, in seno all'Ente, di due distinte sezioni, una per la Puglia e l'altra per la Lucania.

     Agli uffici dell'Ente possono essere destinati, con l'adesione dell'Amministrazione da cui dipendono, funzionari dello Stato, degli Enti locali, dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e, in generale, degli Enti pubblici della Puglia e della Lucania. Ai funzionari destinati a servizio dell'Ente, si applicano le norme vigenti pel collocamento fuori ruolo di funzionari governativi.

 

          Art. 14.

     L'Ente è alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale rende periodicamente conto dello svolgimento della propria attività.

     Tanto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste quanto i Ministeri dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro, hanno facoltà di disporre ispezioni sull'andamento tecnico amministrativo e finanziario dei servizi dell'Ente.

     Quando risultino irregolarità nella gestione o, comunque, appaia compromesso il regolare conseguimento dei fini dell'Istituto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà procedere allo scioglimento dell'Amministrazione ordinaria dell'Ente ed alla nomina di un commissario, i cui poteri non potranno estendersi oltre l'anno dalla nomina.

 

          Art. 15.

     Le disposizioni degli articoli 7, 8,9, 10 e 11 sono applicabili anche ai consorzi di bonifica, nell'ambito del rispettivo territorio.

 

          Art. 16.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".


[1] Ratificato dall'art. 1 della L. 11 luglio 1952, n. 1005.

[2] Per modifiche al presente comma vedi l'art. 6 della L. 9 luglio 1957, n. 600, la L. 9 febbraio 1963, n. 122, l'art. 3 della L. 8 maggio 1964, n. 311 e l'art. 1 della L. 6 febbraio 1974, n. 32.

[3] Per modifiche al presente comma vedi l'art. 6 della L. 9 luglio 1957, n. 600 e la L. 9 febbraio 1963, n. 122.