§ 1.6.12 - L. 11 luglio 1952, n. 1005.
Ratifica, con modificazioni del D.Lgs. 18 marzo 1947, n. 281, concernente la istituzione dell'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e ampliamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.6 opere idrauliche
Data:11/07/1952
Numero:1005


Sommario
Art. 1.      Il decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, è ratificato con le modificazioni disposte nei seguenti articoli.
Art. 2.      Il comprensorio di attività dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania comprende anche il territorio dei seguenti comuni della provincia di [...]
Art. 3.      Per provvedere alle esigenze del territorio dei comuni di cui al precedente articolo sarà costituita, in seno all'Ente, una speciale sezione per l'Irpinia.
Art. 4.      Sarà versata all'Ente, a cominciare dal 1952-53, fino al 1956-57, l'annua somma di lire 50 milioni perché provveda agli studi e ricerche, anche sperimentali, riguardanti l'irrigazione e la [...]


§ 1.6.12 - L. 11 luglio 1952, n. 1005.

Ratifica, con modificazioni del D.Lgs. 18 marzo 1947, n. 281, concernente la istituzione dell'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e ampliamento del comprensorio di attività dell'Ente medesimo.

(G.U. 5 agosto 1952, n. 180).

 

Art. 1.

     Il decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, è ratificato con le modificazioni disposte nei seguenti articoli.

 

     Art. 2.

     Il comprensorio di attività dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania comprende anche il territorio dei seguenti comuni della provincia di Avellino:

     Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri, Caposele, Conza della Campania Greci, Guardia dei Lombardi, Lacedonia, Lioni, Montaguto, Monteverde, Morra De Sanctis, Nusco, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Savignano di Puglia, Teora, Vallata.

 

     Art. 3.

     Per provvedere alle esigenze del territorio dei comuni di cui al precedente articolo sarà costituita, in seno all'Ente, una speciale sezione per l'Irpinia.

     Valgono, nei confronti degli Enti locali e degli Enti pubblici della provincia di Avellino, tutte le facoltà e le autorizzazioni concesse all'Ente per gli Enti locali e gli Enti pubblici della Puglia e della Lucania.

 

     Art. 4.

     Sarà versata all'Ente, a cominciare dal 1952-53, fino al 1956-57, l'annua somma di lire 50 milioni perché provveda agli studi e ricerche, anche sperimentali, riguardanti l'irrigazione e la trasformazione fondiaria. Il versamento è fatto sulla base di un annuo preventivo di spesa da presentarsi dall'Ente e da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Per l'esercizio 1952-53, il contributo predetto graverà sui fondi del capitolo n. 125 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste.