§ 27.7.74 – L. 8 maggio 1964, n. 311.
Autorizzazione di spesa per il funzionamento degli Enti di sviluppo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:08/05/1964
Numero:311


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di lire 14 miliardi e 500 milioni per provvedere agli oneri generali e di funzionamento degli enti e sezioni di riforma fondiaria di cui all'art. [...]
Art. 2.      La somma di cui al precedente articolo è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed è erogata nei limiti e con le [...]
Art. 3.      E' autorizzata la spesa di lire 300 milioni da erogarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la [...]
Art. 4.      All'onere di lire 15 miliardi, dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 si farà fronte, per lire 12 miliardi, con una parte [...]


§ 27.7.74 – L. 8 maggio 1964, n. 311. [1]

Autorizzazione di spesa per il funzionamento degli Enti di sviluppo.

(G.U. 26 maggio 1964, n. 128).

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di lire 14 miliardi e 500 milioni per provvedere agli oneri generali e di funzionamento degli enti e sezioni di riforma fondiaria di cui all'art. 1 della legge 9 luglio 1957, n. 600.

 

          Art. 2.

     La somma di cui al precedente articolo è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed è erogata nei limiti e con le modalità di cui all'art. 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed all'art. 5 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

     Entro il limite del 5 per cento della somma di cui all'art. 1 della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere, direttamente o per concessione, a studi, rilevazioni e ricerche, anche sperimentali, ai fini dell'attuazione dei compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948.

 

          Art. 3.

     E' autorizzata la spesa di lire 300 milioni da erogarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, a reintegrazione del fondo patrimoniale dell'Ente stesso, che resta fissato nella misura stabilita dall'art. 5, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, computandosi le successive integrazioni, di cui all'art. 6, lettera a), della legge 9 luglio 1957, n. 600, e all'art. 1, lettera a), della legge 9 febbraio 1963, n. 122, come contributi statali nelle spese di funzionamento.

     Per l'esercizio 1963-64 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni, da erogarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a favore dell'Ente indicato nel comma precedente, a titolo di contributo per le spese di funzionamento.

 

          Art. 4.

     All'onere di lire 15 miliardi, dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 si farà fronte, per lire 12 miliardi, con una parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale e, per lire 3 miliardi, con una parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 30 ottobre 1963, n. 1456, concernente l'unificazione delle aliquote dell'imposta di bollo sulle cambiali.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.