§ 38.10.l - Legge 15 luglio 1954, n. 543.
Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.10 lavori pubblici
Data:15/07/1954
Numero:543


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647 è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, già modificato con l'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Il Comitato dei Ministri, di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, modificato con l'art. 2 della presente legge, può autorizzare che una somma non superiore [...]
Art. 4.      L'ultimo comma dell'art. 24 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è sostituito dal seguente
Art. 5.      L'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 998, è modificato come segue
Art. 6.      L'art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 998, è sostituito dal seguente


§ 38.10.l - Legge 15 luglio 1954, n. 543. [1]

Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.

(G.U. 2 agosto 1954, n. 174)

 

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647 è sostituito dal seguente:

     "A partire dall'esercizio finanziario 1950-51 e fino all'esercizio 1961-62 incluso, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste provvederanno, nell'ambito delle rispettive competenze e sostenendo gli oneri previsti a carico dello Stato dalla legislazione vigente, a fare eseguire opere straordinarie di pubblico interesse nelle località economicamente depresse delle regioni e provincie della Repubblica, diverse da quelle indicate nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa all'istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale".

 

          Art. 2.

     L'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, già modificato con l'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

     "I programmi delle opere da eseguirsi saranno predisposti e coordinati di concerto tra i vari Ministeri interessati e sottoposti all'approvazione di un Comitato dei Ministri designato dal Consiglio dei Ministri.

     Per l'attuazione di tali programmi è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi.

     Ai fini dei pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni da assumere in applicazione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, sarà stanziata la somma di lire 20 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1950-51 al 1954-55, di lire 22 miliardi in ciascuno degli esercizi successivi, a partire da quello 1955-56, fino all'esercizio 1959-60 compreso, e di lire 20 miliardi in ciascuno degli esercizi 1960-61 e 1961-62. Detta autorizzazione di spesa sarà ripartita fra il Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione ai programmi relativi alle opere di cui all'art. 1.

     Con decreti da emanarsi dal Ministro competente è dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilità delle opere approvate.

     Le opere stesse sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359".

 

          Art. 3.

     Il Comitato dei Ministri, di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, modificato con l'art. 2 della presente legge, può autorizzare che una somma non superiore al 2 per cento delle assegnazioni da esso deliberate per la costruzione di acquedotti, sia utilizzata dal Ministero dei lavori pubblici per gli studi e le progettazioni relative.

 

          Art. 4.

     L'ultimo comma dell'art. 24 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è sostituito dal seguente:

     "Per gli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1961-62 incluso sarà provveduto con prelievo sugli stanziamenti annui previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centrale e settentrionale".

 

          Art. 5.

     L'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 998, è modificato come segue:

     "Sul fondo annuale di cui all'art. 24 comma quarto, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, a decorrere dall'esercizio 1952-53 e fino all'esercizio 1961-62, incluso, sono assegnate a favore degli Enti di riforma fondiaria che operano nelle località di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, le seguenti somme:

a) all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino:

Esercizio

1952-53

L.

5.000.000.000

"

1953-54

"

5.000.000.000

"

1954-55

"

5.000.000.000

"

1955-56

"

5.900.000.000

"

1956-57

"

5.900.000.000

"

1957-58

"

5.900.000.000

"

1958-59

"

5.900.000.000

"

1959-60

"

5.900.000.000

"

1960-61

"

5.000.000.000

"

1961-62

"

4.000.000.000

b) all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano:

Esercizio

1952-53

"

2.000.000.000

"

1953-54

"

2.000.000.000

"

1954-55

"

2.000.000.000

"

1955-56

"

2.300.000.000

"

1956-57

"

2.300.000.000

"

1957-58

"

2.300.000.000

"

1958-59

"

2.300.000.000

"

1959-60

"

2.300.000.000

"

1960-61

"

3.000.000.000

"

1961-62

"

1.000.000.000

 

          Art. 6.

     L'art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 998, è sostituito dal seguente:

     "Allo scopo di assicurarsi i fondi occorrenti per la esplicazione della propria attività, secondo le necessità dei diversi esercizi finanziari, gli Enti, di cui al precedente art. 1, possono chiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'autorizzazione a cedere, di concerto col Ministero del tesoro, in tutto o in parte, le somme ad essi assegnate per gli esercizi successivi a quello in corso alla data della richiesta, ovvero ad emettere obbligazioni sulle assegnazioni per gli stessi esercizi.

     Le operazioni di cui al precedente comma sono esenti da ogni imposta presente e futura".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.