§ 95.26.42 - Legge 6 agosto 1954, n. 603.
Istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:06/08/1954
Numero:603


Sommario
Artt. 1. - 3. 
Artt. 4. - 5. 
Artt. 6. - 10. 
Art. 11. - 16. 
Art. 17. - 18.  [6]
Art. 19.  [7]
Art. 20.      Le società e gli enti, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano scaduti i termini fissati nell'art. 19, debbono produrre la dichiarazione entro sessanta giorni dalla [...]
Art. 21.      Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954 l'imposta istituita con l'art. 1 è dovuta in ragione della metà di quella commisurata sulle risultanze dei bilanci chiusi nel corso dell'esercizio [...]
Art. 22.      Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954 l'imposta prevista nell'art. 17 è dovuta in ragione della metà di quella commisurata sull'ammontare dei titoli risultanti dai bilanci chiusi nel corso [...]
Art. 23.      Per le società e gli enti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 20, la dichiarazione ed il versamento delle imposte dovute ai sensi degli articoli 21, primo comma, e 22 devono [...]
Art. 24.      L'imposta del 15 per cento sulla parte di reddito che eccede il 6 per cento del patrimonio è ridotta, per un periodo di 5 anni a partire dal 1° gennaio 1954, del 40 per cento nei confronti dei [...]
Art. 25.      Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, n. 1, e della riduzione di aliquota prevista dall'articolo 6 della presente legge i requisiti che le cooperative e loro consorzi siano rette con i [...]
Art. 26.      Dal 1° gennaio 1954 cessano di avere applicazione l'imposta di negoziazione, regolata dal regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con il [...]
Art. 27.      Per l'imposta di negoziazione dovuta per gli anni anteriori alla soppressione del tributo, la valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che, pure essendo quotati, non hanno [...]
Art. 28.      Per la determinazione dell'imponibile, agli effetti della commisurazione dell'imposta sul capitale delle società estere operanti in territorio nazionale, per gli anni d'imposta anteriori alla [...]
Art. 29.      Gli atti di fusione delle società nazionali, di qualunque tipo, regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, e aventi per oggetto l'esercizio di una attività [...]
Art. 30.      L'imposta di registro e quella ipotecaria sugli atti di trasformazione di società per azioni e a responsabilità limitata in accomandita semplice o in nome collettivo o in società semplice, di [...]
Art. 31.      Le società cooperative di produzione, di lavoro e loro consorzi, le società cooperative di consumo, quelle agricole di conduzione e di servizi, quelle di pescatori, di abitazione a proprietà [...]
Art. 32. 
Art. 33.      L'articolo 3 della legge 23 marzo 1940, n. 283, è modificato come segue:
Art. 34.      L'imposta proporzionale sul trasferimento di navi, di cui all'articolo 3 della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella misura [...]
Art. 35.      L'imposta proporzionale per il conferimento in società di denaro o di beni mobili o di contratti di locazione di cose o di opere, di cui all'articolo 81, lettera a), della tariffa allegato A al [...]
Art. 36.      Il testo dell'articolo 108 della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è sostituito dal seguente:
Art. 37.      Le disposizioni contenute negli articoli 32, 33, 34 e 35 si applicano agli atti che saranno stipulati dopo la entrata in vigore della presente legge, agli atti stipulati in data anteriore per i [...]
Art. 38.      La maggiore entrata netta derivante per l'esercizio finanziario 1953-54 dalla presente legge sarà devoluta:
Art. 39.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa dei competenti Ministeri, le somme di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo [...]


§ 95.26.42 - Legge 6 agosto 1954, n. 603. [1]

Istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari.

(G.U. 11 agosto 1954, n. 182)

 

Titolo I

IMPOSTA SULLE SOCIETA'

 

Capo I

SOGGETTO DELL'IMPOSTA

 

     Artt. 1. - 3. [2]

 

Capo II

OGGETTO DELLA IMPOSTA

 

          Artt. 4. - 5. [3]

 

Capo III

MISURA DELL'IMPOSTA

 

          Artt. 6. - 10. [4]

 

Capo IV

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E PENALITA'

 

          Art. 11. - 16. [5]

 

Titolo II

IMPOSTA SULLE OBBLIGAZIONI

 

          Art. 17. - 18. [6]

 

Titolo III

TERMINI PER LA DICHIARAZIONE UNICA DELLE SOCIETA' ED ENTI

 

          Art. 19. [7]

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI

PRECEDENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 20.

     Le società e gli enti, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano scaduti i termini fissati nell'art. 19, debbono produrre la dichiarazione entro sessanta giorni dalla data anzidetta.

     Qualora i termini fissati nell'art. 19 siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la dichiarazione potrà essere presentata non oltre sessanta giorni dopo la scadenza dei termini medesimi.

 

          Art. 21.

     Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954 l'imposta istituita con l'art. 1 è dovuta in ragione della metà di quella commisurata sulle risultanze dei bilanci chiusi nel corso dell'esercizio finanziario 1953-54.

     Nei confronti delle società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'art. 2, l'imposta, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954, è dovuta in ragione della metà di quella commisurata al capitale imponibile risultante al 31 dicembre 1953, ed al reddito imponibile prodotto nell'anno 1953.

 

          Art. 22.

     Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954 l'imposta prevista nell'art. 17 è dovuta in ragione della metà di quella commisurata sull'ammontare dei titoli risultanti dai bilanci chiusi nel corso dell'esercizio finanziario 1953-54. Per le società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'art. 2 si ha riguardo alle obbligazioni e agli altri titoli a reddito fisso risultanti alla data del 31 dicembre 1953.

 

          Art. 23.

     Per le società e gli enti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 20, la dichiarazione ed il versamento delle imposte dovute ai sensi degli articoli 21, primo comma, e 22 devono essere effettuati entro i termini stabiliti nel citato articolo 20.

     In tutti gli altri casi, la dichiarazione e il versamento delle imposte di cui al primo comma debbono essere effettuati nei termini stabiliti dall'articolo 19.

     Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2 debbono presentare la dichiarazione contenente gli elementi previsti negli articoli 21, secondo comma, e 22.

     Contestualmente alla dichiarazione deve essere fornita la prova dell'avvenuto versamento delle imposte in Tesoreria.

 

          Art. 24.

     L'imposta del 15 per cento sulla parte di reddito che eccede il 6 per cento del patrimonio è ridotta, per un periodo di 5 anni a partire dal 1° gennaio 1954, del 40 per cento nei confronti dei redditi che, in virtù di speciali disposizioni di legge, sono temporaneamente esenti da imposta di ricchezza mobile.

 

          Art. 25.

     Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, n. 1, e della riduzione di aliquota prevista dall'articolo 6 della presente legge i requisiti che le cooperative e loro consorzi siano rette con i principi della mutualità e che nello statuto siano espressamente previste le norme stabilite negli articoli stessi sono richiesti a decorrere dal 1° gennaio 1955.

     Le modificazioni statutarie che sono deliberate entro il 31 dicembre 1954 per adeguare le società cooperative e loro consorzi ai requisiti sopra richiesti sono sottoposte alle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa.

 

Titolo V

MODIFICAZIONI IN MATERIA DI

IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

 

          Art. 26.

     Dal 1° gennaio 1954 cessano di avere applicazione l'imposta di negoziazione, regolata dal regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con il decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, e con la legge 22 dicembre 1951, n. 1372, e l'imposta sul capitale delle società straniere, prevista nel titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e nel decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 609.

 

          Art. 27.

     Per l'imposta di negoziazione dovuta per gli anni anteriori alla soppressione del tributo, la valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che, pure essendo quotati, non hanno riportato, nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali di compenso, resta affidata, con le norme e la procedura stabilite dal regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e dalla legge 10 dicembre 1948, n. 1469, ai Comitati direttivi degli agenti di cambio ed alle Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte, istituite con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301.

     Entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, i predetti Comitati direttivi dovranno ultimare i procedimenti di valutazione di cui al comma precedente.

     E' abrogato il termine di scadenza di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 1978.

     Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di concordare con i contribuenti i valori imponibili, ai sensi del primo comma dell'articolo 15 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, sino a dieci giorni prima della data fissata per la discussione del ricorso avanti le competenti Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte.

 

          Art. 28.

     Per la determinazione dell'imponibile, agli effetti della commisurazione dell'imposta sul capitale delle società estere operanti in territorio nazionale, per gli anni d'imposta anteriori alla soppressione del tributo restano ferme le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 609.

 

          Art. 29.

     Gli atti di fusione delle società nazionali, di qualunque tipo, regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, e aventi per oggetto l'esercizio di una attività commerciale, nonché le concentrazioni di aziende sociali effettuate mediante apporto di attività in società esistenti o da costituire, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa. L'imposta fissa è applicabile anche ai contemporanei aumenti di capitale deliberati per facilitare le fusioni e le concentrazioni e in occasione di queste.

     Le agevolazioni disposte dal presente articolo si applicano alle fusioni di società ed alle concentrazioni di aziende sociali, che siano deliberate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che in caso di concentrazione questa si attui in una società o in un ente assoggettabile alla imposta di cui al primo comma dell'art. 1.

     Le agevolazioni di cui sopra competono anche nel caso di concentrazione di società in enti economici di diritto pubblico, che sia deliberata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed a condizione che sia preventivamente autorizzata dal Ministro che esercitala tutela o vigilanza sull'ente pubblico.

 

          Art. 30.

     L'imposta di registro e quella ipotecaria sugli atti di trasformazione di società per azioni e a responsabilità limitata in accomandita semplice o in nome collettivo o in società semplice, di assegnazione ai soci, in seguito a liquidazione delle società di ogni specie, comprese quelle azionarie, già regolarmente costituite alla data del 31 dicembre 1953, posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dovute nella misura fissa minima, quale che sia la specie dei beni oggetto delle operazioni ed anche se in caso di liquidazione le assegnazioni siano superiori alla quota di diritto.

 

          Art. 31.

     Le società cooperative di produzione, di lavoro e loro consorzi, le società cooperative di consumo, quelle agricole di conduzione e di servizi, quelle di pescatori, di abitazione a proprietà indivisa, di trasporto, quelle di manipolazione, di trasformazione, di stagionatura di prodotti agricoli, in origine regolarmente costituite ma attualmente non regolari per scadenza del termine di durata e le società di fatto o comunque irregolari, perseguenti fini e svolgenti attività esclusivamente sportivi, o aventi scopi ed attività esclusivamente di beneficenza, potranno regolarizzarsi entro il 31 dicembre 1954 pagando la sola tassa fissa minima di registro e ipotecaria sugli atti relativi.

     Potranno inoltre fondersi concentrarsi, trasformarsi, ai sensi degli articoli 29 e 30, fruendo delle agevolazioni tributarie previste negli articoli stessi, purché i mutamenti si realizzino pure entro il 31 dicembre 1954.

 

          Art. 32. [8]

     L'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in società di beni immobili o di altri diritti immobiliari, stabilita dagli articoli 1 e 81, lettera c), e da quelli che vi fanno richiamo, della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella misura seguente:

     a) per i trasferimenti immobiliari di qualsiasi valore lire 4 per ogni cento lire;

     b) se il trasferimento avvenga entro tre anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto immobiliare sul quale siasi pagata l'imposta normale di passaggio: la stessa imposta di cui alla lettera a) ridotta di un quarto, fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento;

     c) se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero: lire una per ogni cento lire.

 

          Art. 33.

     L'articolo 3 della legge 23 marzo 1940, n. 283, è modificato come segue:

     "In deroga all'articolo 94 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, i contratti con i quali le Amministrazioni dello Stato od assimilate nel trattamento tributario si riforniscono, mediante compravendita oppure mediante appalto, di merci, derrate ed altre cose mobili sono soggetti all'imposta proporzionale uniforme di registro dell'1 per cento.

     Tale imposta è in ogni caso a carico del privato contraente.

     Si ha per non apposto qualunque patto diretto a derogare a questa disposizione".

 

          Art. 34.

     L'imposta proporzionale sul trasferimento di navi, di cui all'articolo 3 della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella misura dello 0,50 per cento, in tutte le ipotesi contemplate nel predetto articolo.

 

          Art. 35.

     L'imposta proporzionale per il conferimento in società di denaro o di beni mobili o di contratti di locazione di cose o di opere, di cui all'articolo 81, lettera a), della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è dovuta nella misura dell'1 per cento.

     L'imposta proporzionale per il conferimento in società di stabilimenti od opifici industriali di cui al citato articolo 81, lettera b), della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è dovuta nella misura del 2,50 per cento.

 

          Art. 36.

     Il testo dell'articolo 108 della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è sostituito dal seguente:

     "Atti pubblici o scritture private per la negoziazione di azioni ed obbligazioni di società nazionali ed estere, quando il prezzo sia pagato nell'atto stesso dell'acquirente o con denaro o con azioni od obbligazioni - imposta fissa lire 200".

     Gli articoli 10 e 11 della tabella E allegata al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sono sostituiti dal seguente testo unificato:

     "Azioni, obbligazioni ed altri titoli di società nazionali ed estere e atti relativi alle operazioni per la negoziazione delle azioni, delle obbligazioni e dei titoli anzidetti.

     Se per la negoziazione fosse stipulato un atto pubblico o una scrittura privata separata dai detti titoli, l'atto o scrittura dovranno registrarsi ai sensi dell'articolo 108 della tariffa allegato A, modificato dal primo comma del presente articolo.

     L'esenzione non ha luogo quando le azioni, obbligazioni od altri titoli formino oggetto di sentenze o di trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi, nei quali casi saranno dovute le imposte di cui alle parti II e III della tariffa allegato A".

 

          Art. 37.

     Le disposizioni contenute negli articoli 32, 33, 34 e 35 si applicano agli atti che saranno stipulati dopo la entrata in vigore della presente legge, agli atti stipulati in data anteriore per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non fosse ancora scaduto il termine normale di registrazione e questa sia eseguita entro tale termine, nonché agli atti soggetti ad approvazione o a condizione sospensiva, che si perfezioneranno sotto l'impero di questa legge.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 38.

     La maggiore entrata netta derivante per l'esercizio finanziario 1953-54 dalla presente legge sarà devoluta:

     a) per lire 8 miliardi, a copertura della spesa relativa all'esercizio medesimo derivante dal provvedimento per l'eliminazione delle abitazioni malsane;

     b) per lire 7 miliardi, al reintegro nell'originaria misura di lire 15 miliardi stabilita dall'art. 25 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, del contributo dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54 a favore della gestione I.N.A.-Casa;

     c) per lire 2 miliardi, ad aumento della spesa relativa all'esercizio medesimo per le erogazioni di cui all'art. 31, penultimo comma, lettera d), della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti in favore dei territori montani;

     d) per lire 3 miliardi, ad aumento dello stanziamento del capitolo n. 147 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1953-54, concernente la maggiorazione sul trattamento assistenziale complessivo a favore degli iscritti nelle liste dei poveri e degli assistiti in modo continuativo dagli Enti comunali di assistenza, in sostituzione della soppressa indennità di caropane.

 

          Art. 39.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa dei competenti Ministeri, le somme di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo precedente.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Articoli abrogati dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[3]  Articoli abrogati dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[4]  Articoli abrogati dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[5]  Articoli abrogati dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[6]  Articoli abrogati dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[8]  Articolo così modificato dall'art. 1 della L. 27 maggio 1959, n. 355.