§ 95.10.3 - D.Lgs.Lgt. 25 maggio 1945, n. 301.
Disposizioni in materia di imposte in surrogazione del bollo e registro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.10 imposta di registro
Data:25/05/1945
Numero:301


Sommario
Art. 1.      Fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra, la competenza del Collegio peritale istituito dall'art. 9 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, [...]
Art. 2.      L'imposta di negoziazione per i titoli azionari quotati in borsa è liquidata per l'anno 1944 sul valore previsto come massimo dall'art. 18 del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738.
Art. 3.      L'imposta di negoziazione per le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso quotati in borsa è liquidata per gli anni 1944 e 1945 sullo stesso valore sul quale è stata liquidata per l'anno [...]
Art. 4.      Le società emittenti, qualora ritengano che le valutazioni eseguite in conformità degli articoli 2 e 3 siano superiori al valore dei titoli, in base alla consistenza patrimoniale ed economica, [...]
Art. 5.      Il ricorso della società emittente per la valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 4 dev'essere proposto entro trenta giorni dalla data della notificazione della liquidazione dell'imposta.
Art. 6.      Il Ministero delle finanze può concedere per un termine non maggiore di quattro anni, in ogni caso non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui cesserà lo stato di guerra, [...]
Art. 7.      La sovrimposta di negoziazione dovuta per le cessioni di titoli azionari, compresi i diritti di opzione e le cartelle od azioni di godimento, nonchè le quote o carature di società, è stabilita [...]
Art. 8.      Le aliquote di tassa sui contratti di borsa stabilite dall'articolo 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, che approva il testo della legge delle tasse sui contratti di borsa e dal R. [...]
Art. 9.      E' data facoltà al Ministero delle finanze di consentire su richiesta della Banca d'Italia, nonchè del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, che l'imposta in surrogazione sulle operazioni di [...]
Art. 10.      Le compagnie, società ed imprese di assicurazioni nazionali od estere che fanno assicurazioni diverse dalle marittime possono integrare, senza conseguenze penali, le denunzie trimestrali [...]
Art. 11.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


§ 95.10.3 - D.Lgs.Lgt. 25 maggio 1945, n. 301.

Disposizioni in materia di imposte in surrogazione del bollo e registro.

(G.U. 21 giugno 1945, n. 74).

 

     Art. 1.

     Fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra, la competenza del Collegio peritale istituito dall'art. 9 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, numero 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è devoluta alla Commissione provinciale delle imposte del luogo ove ha sede la Borsa valori più vicina alla sede della società che ha emesso i titoli.

     Le attribuzioni della Commissione provinciale indicata nel primo comma sono esercitate da una Sezione speciale presieduta da un magistrato e costituita da quattro membri effettivi nominati dal Ministro per le finanze, di cui un rappresentante dell'Amministrazione del tesoro proposto dal Ministero del tesoro, un agente di cambio designato dall'Associazione italiana degli agenti di cambio o, in mancanza, un funzionario di banca designato dalla Banca d'Italia, un esperto proposto dall'Amministrazione delle finanze ed un esperto designato dall'Associazione fra le società italiane per azioni [1] .

     Fanno parte della stessa Sezione quattro membri supplenti designati e nominati come per i membri effettivi.

     Per il funzionamento della Commissione provinciale e le decisioni nella materia di cui al presente articolo, si osservano le disposizioni di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, e R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516.

     La disposizione del primo comma si applica anche per la definizione dei ricorsi presentati al Collegio peritale e non decisi anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto [2] .

 

          Art. 2.

     L'imposta di negoziazione per i titoli azionari quotati in borsa è liquidata per l'anno 1944 sul valore previsto come massimo dall'art. 18 del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738.

     Per l'anno 1945 l'imposta stessa è liquidata sul valore imponibile accertato per l'anno 1944 aumentato del dieci per cento, salve le maggiorazioni e diminuzioni per gli aumenti e le riduzioni del capitale sociale effettuate nel corso dell'anno 1944, da calcolare in conformità di quanto è stabilito dallart. 18 del citato decreto.

 

          Art. 3.

     L'imposta di negoziazione per le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso quotati in borsa è liquidata per gli anni 1944 e 1945 sullo stesso valore sul quale è stata liquidata per l'anno 1943.

 

          Art. 4.

     Le società emittenti, qualora ritengano che le valutazioni eseguite in conformità degli articoli 2 e 3 siano superiori al valore dei titoli, in base alla consistenza patrimoniale ed economica, possono chiedere che tale valore sia determinato con le norme stabilite dall'art. 7 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

     La determinazione del valore è fatta, senza possibilità di gravame in sede amministrativa o giudiziaria, dalla Commissione provinciale delle imposte competente ai sensi dell'art. 1.

     Nei casi previsti dal presente articolo, è assoggettato alla imposta di negoziazione il valore determinato dalla Commissione provinciale, anche se risulta maggiore di quello calcolato con le norme degli articoli 2 e 3.

 

          Art. 5.

     Il ricorso della società emittente per la valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 4 dev'essere proposto entro trenta giorni dalla data della notificazione della liquidazione dell'imposta.

     Contro le liquidazioni notificate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il ricorso dev'essere proposto entro trenta giorni dalla data medesima.

     Il ricorso non sospende la riscossione dell'imposta liquidata in base alle valutazioni eseguite secondo gli articoli 2 e 3.

 

          Art. 6.

     Il Ministero delle finanze può concedere per un termine non maggiore di quattro anni, in ogni caso non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui cesserà lo stato di guerra, la dilazione al pagamento dell'imposta di negoziazione e dell'imposta sul capitale delle società straniere, con esonero dalle sopratasse, qualora la società emittente comprovi di avere subìto gravi danni patrimoniali per eventi bellici.

     La dilazione è subordinata alla condizione che la società emittente presenti la domanda, corredata da idonei mezzi di prova dei danni sofferti, prima della scadenza del termine fissato per il pagamento della imposta e stipuli l'atto di dilazione entro il termine che sarà assegnato dal Ministero delle finanze. Per le rate scadute prima della data di entrata in vigore del presente decreto può essere concessa la dilazione, col condono delle sopratasse, qualora ne sia fatta domanda entro sessanta giorni dalla data medesima.

     Sulla somma dilazionata è dovuto l'interesse scalare del cinque per cento.

     La dilazione dev'essere sorretta da garanzia ritenuta idonea dall'Amministrazione. Il Ministero delle finanze può tuttavia esonerare dalla prestazione della garanzia quando spetta alla società emittente indennizzo a carico dello Stato per danni di guerra: in tal caso la corresponsione dell'indennizzo non ha corso se risulta che la società non è in regola col pagamento del debito d'imposta.

     Il debitore che ritarda il pagamento anche di una sola rata oltre venti giorni dalla scadenza, decade dal beneficio della dilazione ed è obbligato a pagare in unica soluzione le rate residue, coi relativi interessi maturati, e con la sopratassa di tardivo pagamento sull'ammontare dell'imposta ancora dovuta.

     L'atto di sottomissione e garanzia per la dilazione è soggetto all'imposta fissa di cui all'art. 25 della tariffa allegato A al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva il testo della legge di registro ed è esente dalla tassa di bollo e dalla imposta ipotecaria.

 

Sovrimposta di negoziazione.

 

          Art. 7.

     La sovrimposta di negoziazione dovuta per le cessioni di titoli azionari, compresi i diritti di opzione e le cartelle od azioni di godimento, nonchè le quote o carature di società, è stabilita nella misura del tre per cento del prezzo o valore pieno determinato ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738. Questa disposizione si applica anche alle cessioni dei titoli azionari emessi dalle società previste dall'art. 6 del citato decreto.

     La sovrimposta di negoziazione fa carico per metà al cedente e per metà al cessionario, ferma la responsabilità solidale dei contraenti e degli intermediari per il pagamento di essa nei confronti della Finanza.

     Sono abrogati gli articoli 3,6,8,9,10, eccettuato l'ultimo comma, ed 11 del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738.

 

Tasse sui contratti di borsa.

 

          Art. 8.

     Le aliquote di tassa sui contratti di borsa stabilite dall'articolo 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, che approva il testo della legge delle tasse sui contratti di borsa e dal R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, allegato H, sono determinate nelle misure di cui alla tabella allegata al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

 

Imposta sulle anticipazioni e sovvenzioni contro deposito e pegno.

 

          Art. 9.

     E' data facoltà al Ministero delle finanze di consentire su richiesta della Banca d'Italia, nonchè del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, che l'imposta in surrogazione sulle operazioni di anticipazioni o sovvenzioni di cui all'art. 13 del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738, sia applicata con effetto dal 1° gennaio 1945 nei confronti degli istituti medesimi nella misura unica di L. 0,20 per ogni cinquecento lire, in ragione d'anno, sulla media delle situazioni decadarie.

 

Imposta sulle assicurazioni.

 

          Art. 10.

     Le compagnie, società ed imprese di assicurazioni nazionali od estere che fanno assicurazioni diverse dalle marittime possono integrare, senza conseguenze penali, le denunzie trimestrali prescritte dall'art. 21 della legge 30 dicembre 1923, n. 3281, qualora giustifichino di essere incorse in omissioni per causa di mancato ricevimento in tempo utile dei rendiconti dei premi ed accessori introitati dalle dipendenti agenzie e rappresentanze secondarie.

     Tale denunzia integrativa di premi ed accessori, da compilarsi a parte, dev'essere presentata entro un mese dalla scadenza del trimestre successivo e la relativa maggiore imposta dev'essere pagata entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine sopra stabilito.

     Le disposizioni del presente articolo sono applicabili a partire dalla denunzia relativa al primo trimestre dell'anno 1945 e fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

     E' inoltre consentito alle dette compagnie e società di presentare fino al 31 luglio 1945, senza conseguenze penali, le denunzie dei premi ed accessori riscossi fino al 31 dicembre 1944, con l'obbligo di provvedere al pagamento delle imposte entro 15 giorni successivi alla scadenza di detto termine.

 

          Art. 11.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.

 

Tabella delle tasse di bollo sui contratti di Borsa [3]

Specie del contratto

Per ogni 100.000 lire o frazione di 100.000

1. Contratti a contanti:

 

a) conclusi fra agenti di cambio

1

b) conclusi direttamente fra i contraenti

8

c) conclusi fra banchieri e privati

6

d) conclusi con l'intervento di agenti di cambio o di banche iscritte nell'albo di cui al

5

Nei casi di cui alle lettere b), c), d), la tassa è ridotta alla metà per i contratti che riguardino esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato

 

2. Contratti a termine la cui durata non ecceda i 45 giorni:

 

a) conclusi fra agenti di cambio

2

b) conclusi direttamente tra i contraenti

20

c) conclusi con l'intervento di agenti di cambio o di banche iscritte nell'albo di cui al

15

3. Contratti di riporto, la cui durata non ecceda i 45 giorni:

 

a) conclusi fra agenti di cambio

2

b) conclusi direttamente fra i contraenti

15

c) conclusi con l'intervento di agenti di cambio o di banche iscritte nell'albo di cui al

8

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 18 gennaio 1946, n. 82.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 18 gennaio 1946, n. 82.

[3] Tabella sostituita dall'art. 11 del D.Lgt. 14 maggio 1946, n. 420. Per ulteriori modifiche alla presente tabella vedi l'art. 2 della L. 10 novembre 1954, n. 1079.