§ 95.22.2 - Legge 10 novembre 1954, n. 1079.
Modifica alle tasse sui contratti di Borsa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.22 imposta sui contratti di borsa
Data:10/11/1954
Numero:1079


Sommario
Art. 1.      La normale durata dei contratti di Borsa a termine e dei contratti di riporto è portata da 45 giorni ad un massimo di 135 giorni per i contratti a termine e di riporto su titoli e valori e ad un [...]
Art. 2.      La tabella delle tasse sui contratti di Borsa annessa al regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 420, è sostituita dalle tabelle allegate A e B alla presente legge.
Art. 3.      Per la riscossione delle tasse sui contratti di Borsa dovute a norma delle tabelle allegate A e B alla presente legge saranno istituiti con decreto Presidenziale i valori bollati ulteriormente [...]
Art. 4.      Per i contratti di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito nella legge 20 aprile 1933, n. 504, sarà corrisposta la tassa stabilita nella tabella A annessa [...]
Art. 5. 


§ 95.22.2 - Legge 10 novembre 1954, n. 1079.

Modifica alle tasse sui contratti di Borsa.

(G.U. 27 novembre 1954, n. 273)

 

     Art. 1.

     La normale durata dei contratti di Borsa a termine e dei contratti di riporto è portata da 45 giorni ad un massimo di 135 giorni per i contratti a termine e di riporto su titoli e valori e ad un massimo di 180 giorni per i contratti a termine su merci e derrate.

 

          Art. 2.

     La tabella delle tasse sui contratti di Borsa annessa al regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 420, è sostituita dalle tabelle allegate A e B alla presente legge.

 

          Art. 3.

     Per la riscossione delle tasse sui contratti di Borsa dovute a norma delle tabelle allegate A e B alla presente legge saranno istituiti con decreto Presidenziale i valori bollati ulteriormente occorrenti.

     Sino a quando non saranno istituiti tali valori bollati il pagamento delle tasse dovute dovrà effettuarsi integrando quelli esistenti con l'apposizione sui medesimi delle occorrenti marche per tassa sui contratti di Borsa da annullarsi a cura delle parti contraenti mediante la scritturazione della firma di una di esse e della data del contratto.

 

          Art. 4.

     Per i contratti di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito nella legge 20 aprile 1933, n. 504, sarà corrisposta la tassa stabilita nella tabella A annessa alla presente legge per i contratti conclusi direttamente tra le parti o fra i banchieri ed i privati.

 

          Art. 5. [1]

     Il Governo è delegato ad emanare, sentita una Commissione parlamentare, composta di cinque senatori e cinque deputati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni complementari ed integrative per rendere la riscossione del tributo più semplice ed efficiente e ad apportare alle norme tributarie vigenti in materia le modifiche ed aggiunte necessarie per coordinarle con la presente legge e con le emanande suddette disposizioni.

 

 

     Tabella A

     TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI BORSA SU TITOLI E VALORI [2]

 

 

 

Per ogni L. 100.000 o frazione di L. 100.000

a)

Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alla lettera c):

 

 

1) azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo

140

 

2) valori in moneta o verghe

100

 

3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni

16

 

 

 

b)

Conclusi tra privati e soggetti di cui alla lettera c), ovvero tra privati con l'intervento dei predetti soggetti:

 

 

1) azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo

50

 

2) valori in moneta o verghe

90

 

3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni

9

 

 

 

c)

Conclusi tra banche o soggetti abilitati all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 o agenti di cambio:

 

 

1) azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo

12

 

2) valori in moneta o verghe

40

 

3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni

9

 

 

     Tabella B

     TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI BORSA SU MERCI E DERRATE

     (Omissis)

 


[1]  Per una proroga del termine di cui al presente articolo, vedi la L. 5 maggio 1956, n. 425.

[2]  Tabella da ultimo così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 435.