§ 95.22.a - Legge 5 maggio 1956, n. 425.
Proroga del termine stabilito dall'art. 5 della legge 10 novembre 1954, n. 1079, per la emanazione da parte del Governo di nuove norme in materia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.22 imposta sui contratti di borsa
Data:05/05/1956
Numero:425


Sommario
Art. unico.      Il termine stabilito dall'art. 5 della legge 10 novembre 1954, n. 1079, per l'emanazione da parte del Governo di nuove disposizioni in materia di tasse sui contratti di [...]


§ 95.22.a - Legge 5 maggio 1956, n. 425.

Proroga del termine stabilito dall'art. 5 della legge 10 novembre 1954, n. 1079, per la emanazione da parte del Governo di nuove norme in materia di tasse sui contratti di Borsa.

(G.U. 22 maggio 1956, n. 125).

 

 

     Art. unico.

     Il termine stabilito dall'art. 5 della legge 10 novembre 1954, n. 1079, per l'emanazione da parte del Governo di nuove disposizioni in materia di tasse sui contratti di Borsa, è fissato al 30 giugno 1956.

     Restano ferme la composizione e le attribuzioni della Commissione parlamentare di cui allo stesso art. 5 della legge predetta.