§ 2.4.1 – L. 23 aprile 1949, n. 165.
Utilizzazione dei fondi E.R.P. mediante incremento degli interventi finanziari statali a favore di attività interessanti lo sviluppo agricolo e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.4 interventi sul mercato agricolo
Data:23/04/1949
Numero:165


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di lire 59.920 milioni, così ripartita
Art. 2.      Per l'intensificazione delle attività di ricerca, di istruzione e di sperimentazione agraria e meccanico-agraria nonchè degli istituti scientifici per la pesca, è [...]
Art. 3.      Sulle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 1 e 2 della presente legge, sono destinate alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, [...]
Art. 4.      Per favorire lo sviluppo agricolo nelle regioni e nei territori specificati nell'art. 3 della presente legge, è autorizzata la spesa
Art. 5.      La competenza territoriale della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, nelle [...]
Art. 6. 
Art. 7.      Sulla autorizzazione di spesa disposta con l'art. 2 della presente legge, la somma di lire 300 milioni è destinata alla sperimentazione di sementi di mais ibridi di [...]
Art. 8.      E' autorizzata la spesa di lire 800 milioni per provvedere agli oneri di carattere generale in relazione alle attività da svolgere per l'impiego dei fondi di cui alla [...]
Art. 9.      Rientrano nelle opere di miglioramento fondiario, sia agli effetti della applicazione delle norme per la bonifica integrale, approvate con regio decreto 13 febbraio [...]
Art. 10.      Sui provvedimenti di competenza degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura, previsti nell'art. 6 della legge 2 giugno 1930, n. 755, e relativi alla concessione, [...]
Art. 11.      Nei compartimenti, ai quali si applica il disposto del precedente articolo, i fondi occorrenti per i pagamenti dei sussidi concessi e liquidati, sono accreditati, [...]
Art. 12.      Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'atto della concessione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di sistemazione idraulico-forestale di bacini [...]
Art. 13.      Le vendite previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 144, possono avvenire anche per trattativa privata, quando [...]
Art. 14.      Nei casi previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1744, la espropriazione può essere disposta a favore della Cassa per la formazione della [...]
Art. 15.      Nei casi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1744, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Comitato speciale per la [...]
Art. 16.      Nella scelta delle opere previste alla lettera a) del precedente art. 3, da eseguire in Sicilia, si procederà d'intesa con la Regione siciliana
Art. 17.      Alle spese autorizzate con la presente legge si farà fronte con prelievo dal fondo speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108
Art. 18.      Le somme afferenti al fondo speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, durante l'esercizio in corso e in quelli successivi ed eccedenti i 258 mila [...]
Art. 19. 


§ 2.4.1 – L. 23 aprile 1949, n. 165. [1]

Utilizzazione dei fondi E.R.P. mediante incremento degli interventi finanziari statali a favore di attività interessanti lo sviluppo agricolo e disposizioni normative per gli interventi stessi.

(G.U. 3 maggio 1949, n. 101).

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di lire 59.920 milioni, così ripartita:

     a) lire 39.820 milioni, per opere pubbliche di bonifica comprese quelle di irrigazione e le sistemazioni idraulico-forestali di bacini montani e di valli da pesca e stagni salmastri;

     b) lire 2.800 milioni per riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte per eventi bellici;

     c) lire 11.500 milioni, per concessione di sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ivi comprese quelle di irrigazione e di miglioramento del regime degli stagni salmastri e delle valli da pesca ed opere accessorie;

     d) lire 4.500 milioni, per concessione dei contributi previsti nell'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31;

     e) lire 500 milioni per contributi e spese per l'intensificazione della difesa fitosanitaria delle colture e dei prodotti agricoli e difesa contro la grandine [2];

     f) lire 300 milioni per contributi e spese per l'incremento e sviluppo della viticoltura e della arboricoltura e per l'impianto e la conduzione di vivai consortili;

     g) lire 300 milioni per contributi e spese per l'incremento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico;

     h) lire 200 milioni per contributi e spese per l'istruzione pratica dei contadini, per l'impianto e la conduzione di campi dimostrativi e per iniziative connesse con i miglioramenti di determinate produzioni o pratiche agricole [3].

 

          Art. 2.

     Per l'intensificazione delle attività di ricerca, di istruzione e di sperimentazione agraria e meccanico-agraria nonchè degli istituti scientifici per la pesca, è autorizzata la spesa di lire 780 milioni.

 

          Art. 3.

     Sulle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 1 e 2 della presente legge, sono destinate alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e ai territori dei Comuni appartenenti alle provincie di Latina e Frosinone nonchè dell'Isola d'Elba, le seguenti somme:

     a) lire 29.870 milioni, per opere pubbliche di bonifica, comprese quelle di irrigazione e per sistemazioni idraulico-forestali di bacini montani e di valli da pesca e stagni salmastri;

     b) lire 1.510 milioni, per riparazione e ricostruzione di o pere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte per eventi bellici;

     c) lire 7.000 milioni, per concessione di sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ivi comprese quelle di irrigazione e di miglioramento del regime degli stagni salmastri e delle valli da pesca ed opere accessorie;

     d) lire 2.750 milioni, per concessione dei contributi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31;

     e) lire 180 milioni per la intensificazione delle attività di ricerca, di istruzione di sperimentazione agraria e meccanico-agraria e degli istituti scientifici per la pesca [4];

     f) lire 150 milioni, per contributi e spese per l'incremento e lo sviluppo della viticoltura e della arboricoltura e per l'impianto e la conduzione dei vivai consortili.

 

          Art. 4.

     Per favorire lo sviluppo agricolo nelle regioni e nei territori specificati nell'art. 3 della presente legge, è autorizzata la spesa:

     a) di lire 500 milioni, per l'istruzione pratica dei contadini, per l'impianto e la conduzione di campi dimostrativi e per iniziative connesse con il miglioramento di determinate produzioni o pratiche agricole;

     b) di lire 100 milioni per contributi e spese per l'incremento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico;

     c) di lire 900 milioni, per contributi, in misura non superiore al 40% della spesa, nell'acquisto di bestiame da lavoro, di macchine ed attrezzi, nei limiti adeguati alle esigenze della lavorazione del fondo, specialmente a favore di lavoratori manuali della terra, i quali, come proprietari, enfiteuti, usufruttuari o affittuari, conducano un terreno di estensione non superiore a quella riconosciuta, per la zona, idonea alla formazione della piccola proprietà contadina ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, nonchè a favore dei lavoratori della terra, riuniti in associazioni regolarmente costituite in cooperative o in altri enti, i quali, come proprietari, enfiteuti, usufruttuari, affittuari o concessionari di terre, esercitino una impresa agricola;

     d) di lire 1.000 milioni, per sussidi nella spesa per opere di cui al successivo art. 9;

     e) [5];

     f) di lire 800 milioni, per l'intensificazione della difesa fitosanitaria delle colture e dei prodotti agricoli.

     I concessionari dei contributi di cui alla lettera c), qualora, prima che sia trascorso un quinquennio dalla concessione, vendano alcun o dei beni per il cui acquisto furono ammessi al beneficio ivi previsto, sono tenuti a restituire l'importo del contributo relativo al bene venduto.

 

          Art. 5.

     La competenza territoriale della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, nelle regioni e nei territori, di cui agli articoli 1 e 9 dello stesso decreto estesa ad altre regioni e territori con l'art. 2 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, viene estesa a tutto il territorio della Repubblica.

     Agli atti notarili di compra vendita di terreni stipulati dalla detta Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1640.

     Gli atti, i certificati e i documenti da prodursi dagli interessati per l'acquisto dei terreni della predetta Cassa sono rilasciati in carta libera.

     Per l'integrazione dell'apporto statale alla costituzione del fondo di dotazione della Cassa è autorizzata la spesa di lire due miliardi, dei quali uno destinato alle operazioni dei territori compresi nell'art. 3 della presente legge.

 

          Art. 6. [6]

 

          Art. 7.

     Sulla autorizzazione di spesa disposta con l'art. 2 della presente legge, la somma di lire 300 milioni è destinata alla sperimentazione di sementi di mais ibridi di provenienza americana.

     Ai fini di tale sperimentazione, il Ministero della agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi in misura non superiore al 60 per cento della spesa per l'acquisto di dette sementi, effettuato nel 1949, a favore di agricoltori delle provincie maidicole, che le impieghino nelle coltivazioni, secondo le direttive e sotto il controllo degli organi designati dal Ministero stesso. La spesa per tali contributi farà carico alla somma indicata nel comma precedente.

     Al pagamento dei contributi di cui al precedente comma si provvede a mezzo di apertura di credito a favore dei capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura. Il limite stabilito dall'art. 284 del regolamento di contabilità generale dello Stato del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18, è elevato, per dette aperture di credito, a lire 30 milioni.

 

          Art. 8.

     E' autorizzata la spesa di lire 800 milioni per provvedere agli oneri di carattere generale in relazione alle attività da svolgere per l'impiego dei fondi di cui alla presente legge.

     Per lo svolgimento delle suddette attività il Ministero dell'agricoltura è autorizzato a distaccare presso l'Amministrazione centrale e presso i dipendenti organi provinciali e compartimentali, nei limiti numerici che verranno determinati con decreto interministeriale da adottarsi di concerto col Ministero del tesoro, personale scelto prevalentemente fra quello fornito di laurea o di diploma di carattere tecnico, degli enti economici della agricoltura in liquidazione, nonchè dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, dei dipendenti Uffici provinciali e comunali e delle Sezioni provinciali dell'alimentazione (Sepral).

     Per i dipendenti degli enti e uffici predetti, fruenti come tali di trattamento economico a titolo di stipendio, indennità carovita premio giornaliero di presenza e tredicesima mensilità, superiore per oltre lire trentamila mensili a quello risultante per gli stessi titoli per il grado statale di parificazione, il distacco avrà luogo previo assenso del Ministero del tesoro.

     Nulla è innovato al rapporto di impiego ed all'inerente trattamento giuridico ed economico tra il personale distaccato in base al presente articolo ed il rispettivo ente od ufficio di appartenenza.

     La retribuzione ed ogni altra competenza dovute al personale distaccato saranno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste rimborsate agli enti di appartenenza, con imputazione alla autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo.

 

          Art. 9.

     Rientrano nelle opere di miglioramento fondiario, sia agli effetti della applicazione delle norme per la bonifica integrale, approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, sia agli effetti delle disposizioni sul credito agrario di miglioramento:

     a) le opere edili, gli impianti ed attrezzature occorrenti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli e armentizi e per l'allevamento e il ricovero del bestiame, semprechè tali opere, impianti ed attrezzature siano di potenzialità non eccedente il fabbisogno dell'azienda agricola a cui debbono servire e si inseriscano nella struttura della azienda stessa in modo da formare, con gli altri fattori produttivi, un complesso organico unitario, nonchè le opere, gli impianti e il macchinario di cui all'art. 43 del decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

     b) ba costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura - da parte di enti di colonizzazione, di consorzi di miglioramento fondiario, e di cooperative agricole, compresi i consorzi agrari - di stabilimenti per la conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, nonchè, quando l'ente interessato si proponga l'integrale utilizzazione dei prodotti stessi, per la conservazione, lavorazione o trasformazione dei relativi sottoprodotti [7].

     La rispondenza delle opere, impianti ed attrezzature ai requisiti prescritti nella lettera a) del comma precedente è giudicata insindacabilmente dall'ispettore compartimentale dell'agricoltura competente per territorio, salvo che il loro importo sia superiore al limite massimo di lire 5 milioni nel qual caso tale insindacabile giudizio è demandato, ai fini della concessione dei sussidi di cui alla legge di bonifica, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 10.

     Sui provvedimenti di competenza degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura, previsti nell'art. 6 della legge 2 giugno 1930, n. 755, e relativi alla concessione, alla liquidazione e al pagamento dei sussidi statali per opere di miglioramento fondiario, le attribuzioni di riscontro, attualmente esercitate dalla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dalla Corte dei conti, sono delegate agli Uffici di ragioneria e a quelli distaccati della Corte dei conti, funzionanti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche a termini dei decreti legislativi 18 gennaio 1945, n. 16, 14 giugno 1945, n. 355, e 27 giugno 1946, n. 37.

 

          Art. 11.

     Nei compartimenti, ai quali si applica il disposto del precedente articolo, i fondi occorrenti per i pagamenti dei sussidi concessi e liquidati, sono accreditati, secondo le necessità di cassa, agli Ispettorati compartimentali, che ne dispongono l'erogazione mediante ordinativi sottoposti a controllo degli uffici distaccati della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355 [8].

     Per la presentazione dei rendiconti e per il discarico delle aperture di credito valgono le disposizioni contenute nell'art. 8 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37 [9].

     I Ministri per l'agricoltura e foreste e per il tesoro, ciascuno nella propria competenza, dispongono ispezioni e riscontri ai servizi degli Ispettorati.

 

          Art. 12.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'atto della concessione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, compresi i lavori di ripristino delle opere danneggiate o distrutte per eventi bellici, quando la concessione sia assentita a consorzi di bonifica, enti di colonizzazione a/o, comunque, enti forniti di personalità giuridica pubblica, ha facoltà di corrispondere anticipatamente al concessionario una somma non superiore al 20 per cento dell'importo complessivo della concessione.

     La somma anticipata sarà recuperata sulla parte degli stati di avanzamento il cui ammontare ecceda i sette decimi dell'importo di concessione, quando i lavori sono a totale carico dello Stato, e i sei decimi quando essi sono a carico promiscuo dello Stato e dei proprietari.

     Le suddette disposizioni si applicano anche alle concessioni il cui assentimento sia demandato, da disposizioni concernenti determinati territori, ad autorità diverse da quelle del Governo nazionale.

 

          Art. 13.

     Le vendite previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 144, possono avvenire anche per trattativa privata, quando l'acquirente sia la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

     La suddetta Cassa può, con l'impiego del fondo di dotazione e con i sussidi previsti dalle leggi di bonifica, procedere alle operazioni di trasformazione dei terreni di cui venga in proprietà, valendosi anche dei consorzi di bonifica e degli enti di colonizzazione e di irrigazione.

 

          Art. 14.

     Nei casi previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1744, la espropriazione può essere disposta a favore della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

 

          Art. 15.

     Nei casi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1744, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Comitato speciale per la bonifica, prescrive che i proprietari obbligati alla trasformazione diano garanzia della tempestiva esecuzione della stessa e dispone l'espropriazione, se le garanzie non siano considerate sufficienti.

 

          Art. 16.

     Nella scelta delle opere previste alla lettera a) del precedente art. 3, da eseguire in Sicilia, si procederà d'intesa con la Regione siciliana.

 

          Art. 17.

     Alle spese autorizzate con la presente legge si farà fronte con prelievo dal fondo speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

 

          Art. 18.

     Le somme afferenti al fondo speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, durante l'esercizio in corso e in quelli successivi ed eccedenti i 258 mila milioni di lire già impegnati, sono destinate, fino alla concorrenza di 55 mila milioni di lire, ad attività interessanti lo sviluppo agricolo e forestale, con l'obbligo di impiegarle in prevalenza nella sistemazione dei bacini montani ed in opere intese allo sviluppo dell'economia montana e forestale.

     La destinazione della somma prevista dal comma precedente alle zone di cui all'art. 3 sarà effettuata nella stessa proporzione stabilita dalla presente legge [10].

 

          Art. 19. [11]

     Il Ministro per il tesoro, provvederà con propri decreti, alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura in relazione alle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 18.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L. 21 novembre 1949, n. 916.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L. 21 novembre 1949, n. 916.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L. 21 novembre 1949, n. 916.

[5] Lettera abrogata dall'art. 9 della L. 11 dicembre 1952, n. 2362.

[6] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 27 ottobre 1951, n. 1208.

[7] Lettera così sostituita dall'art. unico della L. 20 febbraio 1956, n. 70.

[8] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 21 novembre 1949, n. 916.

[9] Comma così modificato dall'art. 5 della L. 21 novembre 1949, n. 916.

[10] Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 21 novembre 1949, n. 916.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L. 21 novembre 1949, n. 916.