§ 80.4.8 – D.Lgs. 27 giugno 1946, n. 37.
Norme per la costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.4 organizzazione
Data:27/06/1946
Numero:37


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono sostituiti dal seguente
Art. 2.      I Provveditori sono nominati con decreto presidenziale, udito il Consiglio dei Ministri, tra i funzionari in attività di servizio di grado non inferiore al 5°, dipendenti dall'Amministrazione [...]
Art. 3.      I Provveditorati regionali alle opere pubbliche sono costituiti da un ufficio amministrativo, da un ufficio tecnico e da un ufficio di ragioneria
Art. 4.      Ai Provveditorati sono assegnati ispettori generali del Genio civile, ai quali vengono dal Provveditore con proprio decreto deferite le attribuzioni riservate agli ispettori generali del Genio [...]
Art. 5.      L'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, è sostituito del seguente
Art. 6.      Nei casi in cui il Provveditore non intenda conformarsi ai pareri del Comitato, deve deferire la decisione al Ministro per i lavori pubblici
Art. 7.      Gli articoli 3 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono sostituiti dal seguente
Art. 8.      L'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, è sostituito dal seguente
Art. 9.      Presso i Provveditorati può essere istituito un servizio per i contratti. Le funzioni di ufficiale sono dal Provveditore attribuite con proprio decreto, a norma e per gli effetti degli articoli [...]
Art.  10.
Art. 11.      I Provveditori fanno parte dei Consigli di amministrazione per il personale dei ruoli amministrativo e d'ordine dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Genio civile e del ruolo [...]
Art. 12.      Durante il biennio successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, il personale di ruolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici nonchè gli ispettori generali del Genio [...]
Art. 13.      Durante il biennio successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, i periodi di anzianità prescritti dalle vigenti norme per le promozioni ai gradi 5°, 6° e 7° dei ruoli del [...]
Art. 14.      Ai componenti del Comitato di cui al precedente art. 5 potrà essere concesso, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, una indennità annua [...]
Art. 15.      Ferme restando le attribuzioni conferite dal regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, e successive modificazioni ed integrazioni, ai Provveditorati alle opere pubbliche per la Sicilia e per [...]
Art. 16.      Il presidente del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova, assume, con effetto dal 1° gennaio 1946, la qualifica e le funzioni di Provveditore regionale alle opere pubbliche [...]
Art. 17.      Al Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Napoli, sono deferiti i poteri e le facoltà trasferiti all'Ispettorato superiore del genio civile di Napoli col regio decreto-legge 2 [...]
Art. 18.      Il coordinamento dell'attività dei Provveditorati è effettuato dal Ministro per lavori pubblici
Art. 19.      Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, è determinata annualmente in base a fabbisogno motivato per ciascun Provveditorato, la somma che deve essere [...]
Art. 20.      Le disposizioni richiamate all'art. 12, 1° comma, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificate ed integrate da quelle del presente decreto, si applicano anche per [...]
Art. 21.      Fino al 30 giugno 1947, sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti nell'art. 3, 1° comma, del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355
Art. 22.      Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto


§ 80.4.8 – D.Lgs. 27 giugno 1946, n. 37.

Norme per la costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

(G.U. 3 agosto 1946, n. 173).

 

 

     Preambolo.

     Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

     In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

     Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16;

     Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355;

     Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

     Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

     Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

     Sentita la Corte dei conti a sezioni riunite;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'agricoltura e le foreste;

     Ha sanzionato e promulga:

 

     Art. 1.

     Gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono sostituiti dal seguente;

     Per la più rapida esecuzione delle opere pubbliche nonchè per l'attuazione delle provvidenze intese alla ricostruzione del Paese sono istituiti i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

     I Provveditorati assorbono gli ispettorati generali compartimentali del Genio civile e funzionano nelle medesime sedi degli Ispettorati stessi.

     Ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche è demandata la gestione tecnica, amministrativa ed economica dei lavori, delle forniture nonchè dei servizi attribuiti alla competenza del Ministero dei lavori pubblici secondo le disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti e nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti.

     Con decreto presidenziale nella forma della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per il tesoro e con quello per l'agricoltura e foreste, possono essere variati il numero e le circoscrizioni territoriali dei Provveditorati.

 

          Art. 2.

     I Provveditori sono nominati con decreto presidenziale, udito il Consiglio dei Ministri, tra i funzionari in attività di servizio di grado non inferiore al 5°, dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

     Durante l'incarico i Provveditori sono collocati fuori ruolo ed è loro attribuito il trattamento economico del grado 4° della classificazione del personale dipendente dallo Stato.

     I Provveditori regionali alle opere pubbliche fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

 

          Art. 3.

     I Provveditorati regionali alle opere pubbliche sono costituiti da un ufficio amministrativo, da un ufficio tecnico e da un ufficio di ragioneria.

     A capo dell'ufficio amministrativo è posto un funzionario del ruolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici di grado non inferiore al 6°: possono tuttavia essere eccezionalmente preposti a tale ufficio funzionari di grado 7°.

     Il capo dell'ufficio amministrativo ha la qualifica di Vice provveditore e sostituisce il Provveditore in caso di assenza o di impedimento.

     L'ufficio tecnico è costituito dagli ispettori generali di cui all'art. 4 e da personale del Genio civile ed è diretto dall'ispettore più anziano.

     Le funzioni spettanti alle ragionerie centrali dei Ministeri sono espletate da un ufficio speciale di ragioneria retto da un funzionario dei ruoli centrali della Ragioneria generale dello Stato di grado non superiore al 6°, il quale è collocato fuori ruolo in eccedenza al limite previsto dal regio decreto 24 agosto 1939, n. 1384.

     Sono del pari collocati fuori ruolo i capi degli uffici distaccati della Corte dei conti, presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche di grado non superiore al 6°.

     Per le esigenze dei singoli Provveditorati regionali ed uffici speciali di ragioneria può essere assunto a partire dal 1° luglio 1946, personale non di ruolo con le modalità ed il trattamento di cui al regio decreto legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni e nei limiti strettamente indispensabili.

 

          Art. 4.

     Ai Provveditorati sono assegnati ispettori generali del Genio civile, ai quali vengono dal Provveditore con proprio decreto deferite le attribuzioni riservate agli ispettori generali del Genio civile in base alla legge 18 ottobre 1942, n. 1460.

 

          Art. 5.

     L'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, è sostituito del seguente:

     Presso ciascun Provveditorato è costituito un Comitato tecnico amministrativo del quale, oltre il Provveditore regionale che lo presiede, fanno parte:

     a) gli ispettori generali del Genio civile addetti al Provveditorato;

     b) Il Vice provveditore;

     c) il capo dell'ufficio di ragioneria del Provveditorato;

     d) gli ingegneri capi degli uffici del Genio civile delle provincie ricadenti nella circoscrizione del Provveditorato;

     e) un funzionario designato dal Ministero del tesoro;

     f) un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato.

     Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessino l'edilizia scolastica o le opere igieniche e sanitarie, o le acque pubbliche, alle sedute partecipano anche rispettivamente:

     1) il Provveditore agli studi della provincia in cui ha sede il Provveditorato o un ispettore scolastico da lui designato;

     2) il medico provinciale della provincia in cui ha sede il Provveditorato o altro funzionario versato nelle discipline igienico-sanitarie designato dal Ministero dell'interno;

     3) il capo dell'Ufficio idrografico del Genio civile ricadente nella circoscrizione del Provveditorato.

     Quando il Comitato debba trattare argomenti relativi a problemi urbanistici o che interessano le belle arti, partecipano alle sedute il Sovraintendente ai monumenti od un suo delegato o due architetti urbanisti.

     Quando il Comitato debba trattare materie che interessano le opere pubbliche di bonifica e di sistemazione di bacini montani, partecipano alle sedute l'ispettore regionale agrario, il capo dei servizi forestali della regione ed un funzionario dell'amministrazione centrale che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di delegare a far parte del Comitato presso quei Provveditorati nella cui circoscrizione le opere di bonifica abbiano particolare importanza.

     Per la validità delle adunanze del Comitato è necessaria la presenza di metà dei componenti.

     Il Provveditore regionale alle opere pubbliche presidente del Comitato, può fare intervenire alle adunanze del Comitato stesso, quali consultori, per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

     In assenza del Provveditore regionale il Comitato è presieduto dal funzionario del Genio civile di grado più elevato.

     Nei casi di urgenza e per l'esame dei progetti, che non superino l'importo di 15 milioni, il Comitato può essere costituito dai soli membri residenti nella sede del Provveditorato, ivi compreso almeno un esperto della materia trattata.

     Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario di ruolo incaricato dal Provveditore.

 

          Art. 6.

     Nei casi in cui il Provveditore non intenda conformarsi ai pareri del Comitato, deve deferire la decisione al Ministro per i lavori pubblici.

     I Provveditori promuovono pure le decisioni del Ministro per i lavori pubblici quando si tratta di determinare criteri di massima per la soluzione di determinati problemi o di approvare progetti che interessino la competenza di più Provveditorati.

     Resta ferma la competenza del Ministro per i lavori pubblici e degli Alti Commissari per la Sicilia e per la Sardegna per l'approvazione dei progetti e degli atti di importo superiore a quelli indicati negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16.

 

          Art. 7.

     Gli articoli 3 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono sostituiti dal seguente:

     Entro il mese di settembre di ciascun anno il Provveditore presenta per l'approvazione al Ministero il programma di massima dei lavori da iniziare nel successivo esercizio finanziario e, in base alle direttive di massima ed ai limiti di finanziamento che sono fissati dal Ministro, procede all'esecuzione dei lavori.

     Il Provveditore rimette al Ministro mensilmente l'elenco, anche se negativo, dei progetti approvati con l'indicazione del sistema adottato per l'appalto dei relativi lavori e delle imprese aggiudicatarie.

     Restano invariate, anche per quanto riguarda la competenza, le disposizioni vigenti in materia di servizi di pronto soccorso in conseguenza di calamità naturali, di piani regolatori, nuove costruzioni ferroviarie, edilizia economica e popolare, di concessione di sussidi, concorsi, sovvenzioni e contributi, nonchè le disposizioni del testo unico per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e quelle in materia di derivazione ed utilizzazione delle acque pubbliche, di navigazione interna, di escavazione dei porti, di conduzione della energia elettrica e di occupazioni di spiagge marittime.

     Il Provveditore dà tuttavia parere sulle domande di derivazione e di utilizzazione delle acque pubbliche dopo che sia stata esaurita la prescritta istruttoria.

     Spetta ai Provveditorati la istruttoria per le opere pubbliche da eseguire in concessione le cui determinazioni sono adottate in ogni caso dall'Amministrazione centrale.

     Resta nella competenza del Ministero dei lavori pubblici la gestione amministrativa, tecnica ed economica delle opere e forniture disposte in base ad autorizzazioni ed impegni assunti con provvedimenti ministeriali anteriormente alla data di costituzione dei Provveditorati.

 

          Art. 8.

     L'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, è sostituito dal seguente:

     Per le opere affidate alla gestione di ciascun Provveditorato sono istituiti distinti capitoli di bilancio per i corrispondenti stanziamenti annuali.

     Sugli stanziamenti sono accreditati ai Provveditori a seconda della necessità di cassa, i fondi occorrenti per provvedere al pagamento delle spese impegnate e liquidate.

     Per far fronte a spese urgenti i Provveditori possono emettere subanticipazioni a favore dei dipendenti capi degli uffici esecutivi, i quali, di volta in volta, ne renderanno conto.

     I rendiconti sono compilati distintamente a seconda che trattasi di spese effettuate mediante ordinativi di pagamento o mediante subanticipazioni e sono firmati anche dal titolare della ragioneria del Provveditorato, il quale risponde della loro regolarità e sono trasmessi al locale ufficio distaccato della Corte dei conti.

     L'ufficio distaccato della Corte dei conti effettua il riscontro ed appone la dichiarazione di regolarità sui rendiconti relativi alle subanticipazioni.

     Copia dei frontespizi di tutti i rendiconti e trasmessa alla Ragioneria centrale e da questa alla Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici per il discarico dei conti correnti.

     E' abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355.

     I Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro, ciascuno nella propria competenza, dispongono ispezioni e riscontri ai servizi del Provveditorato.

 

          Art. 9.

     Presso i Provveditorati può essere istituito un servizio per i contratti. Le funzioni di ufficiale sono dal Provveditore attribuite con proprio decreto, a norma e per gli effetti degli articoli 95 e seguenti del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato, ad un funzionario di ruolo di grado non inferiore al 9°.

     Il Provveditore può delegare al Vice provveditore o ad altro funzionario amministrativo di ruolo di grado non inferiore al 7° la facoltà di presiedere alle aste e alle licitazioni e quella di stipulare i contratti di competenza del Provveditorato a norma dell'art. 94 del regolamento suddetto.

     Piena legalità è riconosciuta alle deleghe rilasciate dai Provveditori regionali anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

 

          Art. 10.

     Le norme sull'ordinamento in vigore per le Amministrazioni centrali dello Stato relativamente alla nomina ed ai compiti dei consegnatari cassieri sono estese ai Provveditorati.

     Possono essere nominati consegnatari cassieri anche funzionari di gruppo C di grado non inferiore al 10°.

 

          Art. 11.

     I Provveditori fanno parte dei Consigli di amministrazione per il personale dei ruoli amministrativo e d'ordine dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Genio civile e del ruolo transitorio del personale delle Nuove costruzioni ferroviarie, quando debba essere esaminata la posizione di funzionari dei detti ruoli da loro dipendenti nei riguardi dei quali hanno voto deliberativo.

 

          Art. 12.

     Durante il biennio successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, il personale di ruolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici nonchè gli ispettori generali del Genio civile comandati a prestar servizio presso i Provveditori potranno essere collocati fuori ruolo nei limiti stabiliti dal regio decreto 8 giugno 1942, n. 719.

     Le eventuali eccedenze, che si verificassero nei vari ruoli per effetto del reingresso di detto personale, in deroga ad ogni contraria disposizione, verranno riassorbite in ragione della metà dei posti disponibili in ogni grado.

 

          Art. 13.

     Durante il biennio successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, i periodi di anzianità prescritti dalle vigenti norme per le promozioni ai gradi 5°, 6° e 7° dei ruoli del personale amministrativo (gruppo A) del Ministero dei lavori pubblici e del personale tecnico (gruppo A) del Genio civile, sono ridotti alla metà. Per le promozioni di grado 7° dei ruoli predetti è inoltre richiesta una permanenza complessiva nei gradi 8° e 9° di almeno cinque anni.

     Peraltro nessun funzionario potrà fruire di tale riduzione per conseguire più di una promozione; dalla detta riduzione sono esclusi i funzionari che già fruirono di analoga abbreviazione di anzianità in base a precedenti disposizioni per la promozione ai gradi superiori all'8°.

     Per le promozioni ai gradi 5°, 6° e 7° del ruolo dell'Amministrazione centrale costituisce titolo di merito l'aver prestato servizio lodevolmente per almeno un anno presso gli organi decentrati.

 

          Art. 14.

     Ai componenti del Comitato di cui al precedente art. 5 potrà essere concesso, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, una indennità annua comprensiva dei gettoni di presenza.

     Ai componenti del Comitato stesso non appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed agli esperti di cui al predetto art. 5, sono corrisposte, quando debbano recarsi fuori della loro residenza abituale, le indennità di viaggio e di soggiorno competenti agli ispettori generali del Genio civile.

 

          Art. 15.

     Ferme restando le attribuzioni conferite dal regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, e successive modificazioni ed integrazioni, ai Provveditorati alle opere pubbliche per la Sicilia e per la Sardegna si applicano a tali istituti disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 6° comma e successivi, 8 e 10 del presente decreto.

 

          Art. 16.

     Il presidente del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova, assume, con effetto dal 1° gennaio 1946, la qualifica e le funzioni di Provveditore regionale alle opere pubbliche per le materie e i servizi non specificatamente attribuiti alla competenza del Magistrato alle acque a termini della legge 5 maggio 1907, n. 257 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Per le materie ed i servizi già di sua competenza, al Magistrato sono estese, con effetto dal 1° gennaio 1946, le disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, e degli articoli 6 e 8 del presente decreto.

     Il Comitato tecnico amministrativo del Magistrato alle acque esercita le sue funzioni anche per la materia attribuita all'istituto quale Provveditorato regionale alle opere pubbliche. Di esso fa parte di diritto il Vice provveditore e alle sue sedute sono chiamati, quando debbansi trattare argomenti di edilizia scolastica, ovvero di urbanistica o che interessino le belle arti, rispettivamente il Provveditore agli studi di Venezia o un ispettore scolastico da lui delegato, due architetti urbanisti e il Sovraintendente ai monumenti o un suo delegato.

     Il presidente del Magistrato alle acque, Provveditore regionale alle opere pubbliche, può fare intervenire alle adunanze del Comitato quali consultori, per la trattazione di speciali materie, studiosi e tecnici anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

     Per gli affari concernenti la ricostruzione e la disoccupazione ed in genere per tutti quelli anche di competenza del Magistrato alle acque, che rivestono carattere di urgenza, il Comitato potrà essere costituito dai soli membri residenti in Venezia sempre che i progetti relativi non superino l'importo di lire quindici milioni.

     L'ufficio distaccato della Corte dei conti istituito presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia, a termini dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355, eserciterà anche le funzioni di riscontro preventivo e successivo delle spese e di controllo preventivo sugli atti del Magistrato alle acque, a norma delle disposizioni vigenti per detto istituto, con effetto dal 1° gennaio 1946.

     A tal fine resta fermo quanto disposto dall'art. 19 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3228, circa la iscrizione in apposita voce di bilancio delle autorizzazioni di spese delle opere e servizi contemplati dalla citata legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Qualora l'attuale circoscrizione territoriale del Magistrato alle acque quale Provveditorato regionale alle opere pubbliche venga modificata a sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del presente decreto, resterà immutata la sua competenza territoriale per quanto attiene le materie ed i servizi previsti dalla citata legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 17.

     Al Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Napoli, sono deferiti i poteri e le facoltà trasferiti all'Ispettorato superiore del genio civile di Napoli col regio decreto-legge 2 settembre 1937, n. 1632, nonchè la vigilanza sulle opere di risanamento di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1453.

 

          Art. 18.

     Il coordinamento dell'attività dei Provveditorati è effettuato dal Ministro per lavori pubblici.

 

          Art. 19.

     Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, è determinata annualmente in base a fabbisogno motivato per ciascun Provveditorato, la somma che deve essere impiegata per retribuire il personale fuori ruolo ed il personale avventizio, per corrispondere le indennità di missione e di trasferta, nonchè per far fronte a tutte le altre spese per costruzione, manutenzione e fitto di locali, per autoveicoli e pel funzionamento in genere di tutti i servizi tecnici, amministrativi e contabili.

 

          Art. 20.

     Le disposizioni richiamate all'art. 12, 1° comma, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificate ed integrate da quelle del presente decreto, si applicano anche per quanto concerne le opere pubbliche di sistemazione di bacini montani.

     Per le opere pubbliche di bonifica e di sistemazione di bacini montani da eseguire in concessione, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulla base di progetti approvati in linea tecnica dal Provveditore fino all'importo di lire cinque milioni, ovvero sentito il Comitato tecnico-amministrativo per i progetti di importo non superiore a lire venti milioni.

     Sui progetti di importo eccedente tale limite si pronuncia il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

     Quando unitamente al progetto esecutivo d'importo non superiore a lire venti milioni sia presentato il progetto di massima delle opere da eseguire, è competente a pronunciarsi il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

     Per i lavori di manutenzione, riparazione e costruzione di opere di bonifica, senza varianti che ne modifichino la concezione o la struttura e per gli interventi e lavori antianofelici, la concessione è fatta dal Ministero in base al parere dei Comitati tecnico-amministrativi, anche se l'importo superi il limite di lire venti milioni.

     Il Ministro peraltro ha facoltà di interpellare in merito alle concessioni il Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche in casi non previsti dal presente articolo.

     Resta fermo per le opere in concessione la competenza degli Alti Commissari per la Sicilia e per la Sardegna e quella dei Comitati tecnico-amministrativi presso il Magistrato alle acque e i Provveditorati alle opere pubbliche per la Sicilia e per la Sardegna.

     Il secondo e il quarto comma dell'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono abrogati.

 

          Art. 21.

     Fino al 30 giugno 1947, sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti nell'art. 3, 1° comma, del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355.

 

          Art. 22.

     Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.