§ 80.3.4 - D.Lgs. 19 giugno 1946, n. 1.
Nuove formule per l'emanazione dei decreti ed altre disposizioni conseguenti alla mutata forma istituzionale dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.3 leggi e decreti
Data:19/06/1946
Numero:1


Sommario
Art. 1.      Fino a quando non sarà eletto il Capo provvisorio dello Stato, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, i decreti legislativi [...]
Art. 2.      Fino a quando non sarà eletto il Capo provvisorio dello Stato, i decreti relativi alle materie indicate nell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sono emanati con [...]
Art. 3.      Fino a quando non sarà eletto il Capo provvisorio dello Stato, per i provvedimenti da emanarsi sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con [...]
Art. 4.      Per i decreti indicati nell'art. 1, l'ultima parte della formula di promulgazione è modificata come segue
Art. 5.      I decreti del Capo dello Stato, diversi da quelli indicati nei precedenti articoli, saranno emanati con le formule stabilite negli articoli 2 e 3, escluse le indicazioni [...]
Art. 6.      Fino a quando non venga diversamente disposto dalla Assemblea Costituente, le decisioni giudiziarie recheranno la intestazione
Art. 7.      Il Presidente del Consiglio dei Ministri nominerà una Commissione incaricata di studiare il modello del nuovo emblema dello Stato
Art. 8.      Fino a quando non venga diversamente deliberato dall'Assemblea Costituente, la bandiera nazionale è formata da un drappo rettangolare, distinto verticalmente in tre [...]
Art. 9.      Fino a quando non siano state stabilite ed applicate le nuove formule di giuramento, in dipendenza della mutata forma istituzionale dello Stato, gli obblighi derivanti [...]
Art. 10.      Nelle denominazioni di uffici, commissioni, corpi, enti ed istituti pubblici, è abolita ogni qualificazione riferentesi alla forma monarchica dello Stato
Art. 11.      Con successivi decreti, saranno emanate le norme integrative e le altre disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto
Art. 12.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 80.3.4 - D.Lgs. 19 giugno 1946, n. 1. [1]

Nuove formule per l'emanazione dei decreti ed altre disposizioni conseguenti alla mutata forma istituzionale dello Stato.

(G.U. 20 giugno 1946, n. 134)

 

 

     Art. 1.

     Fino a quando non sarà eletto il Capo provvisorio dello Stato, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, i decreti legislativi previsti dall'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sono sanzionati e promulgati dal Presidente del Consiglio dei Ministri con la formula seguente:

     "Il Presidente del Consiglio dei Ministri

     In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta...........................;

     Ha sanzionato e promulga":

 

          Art. 2.

     Fino a quando non sarà eletto il Capo provvisorio dello Stato, i decreti relativi alle materie indicate nell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sono emanati con la seguente formula:

     "Il Presidente del Consiglio dei Ministri

     In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta...........................;

     Decreta":

 

          Art. 3.

     Fino a quando non sarà eletto il Capo provvisorio dello Stato, per i provvedimenti da emanarsi sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con altri Ministri, la formula "Sulla proposta.................. " è sostituita dalla formula "Previo concerto con.......................... ", che deve precedere la menzione dell'intervento del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 4.

     Per i decreti indicati nell'art. 1, l'ultima parte della formula di promulgazione è modificata come segue:

     "Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato".

     Per i decreti indicati nell'art. 2, l'ultima parte della formula di promulgazione è modificata come segue:

     "Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".

 

          Art. 5.

     I decreti del Capo dello Stato, diversi da quelli indicati nei precedenti articoli, saranno emanati con le formule stabilite negli articoli 2 e 3, escluse le indicazioni riferentisi ad adempimenti per essi non prescritti.

 

          Art. 6.

     Fino a quando non venga diversamente disposto dalla Assemblea Costituente, le decisioni giudiziarie recheranno la intestazione:

     Repubblica Italiana in nome del popolo italiano

     Gli altri atti che, in base alle vigenti disposizioni, devono essere formati in nome del Capo dello Stato, recheranno la intestazione:

     Repubblica italiana in nome della legge

     Sono considerate valide le formule d'intestazione usate nelle decisioni e negli atti predetti dopo il 10 giugno 1946 e fino all'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 7.

     Il Presidente del Consiglio dei Ministri nominerà una Commissione incaricata di studiare il modello del nuovo emblema dello Stato.

     Fino a quando l'Assemblea Costituente non avrà approvato il nuovo emblema dello Stato e fino a quando gli uffici non siano provvisti dei sigilli formati in base all'emblema stesso, sono usati i sigilli attualmente esistenti.

     E' consentito, fino ad esaurimento delle scorte, l'uso delle carte-valori, degli stampati e dei moduli già esistenti.

 

          Art. 8.

     Fino a quando non venga diversamente deliberato dall'Assemblea Costituente, la bandiera nazionale è formata da un drappo rettangolare, distinto verticalmente in tre sezioni eguali, rispettivamente dei colori verde, bianco e rosso.

     Il drappo deve essere alto due terzi della sua lunghezza, e i tre colori vanno distribuiti nell'ordine anzidetto, in guisa che il verde sia aderente all'inferitura.

 

          Art. 9.

     Fino a quando non siano state stabilite ed applicate le nuove formule di giuramento, in dipendenza della mutata forma istituzionale dello Stato, gli obblighi derivanti dal giuramento prestato, ai sensi delle vigenti disposizioni, dai dipendenti civili e militari dello Stato e dalle persone incaricate di pubbliche funzioni si intendono assunti verso lo Stato.

     Ove occorra prestare o rinnovare il giuramento, esso sarà prestato omettendo nelle formule vigenti ogni accenno alla forma monarchica dello Stato.

 

          Art. 10.

     Nelle denominazioni di uffici, commissioni, corpi, enti ed istituti pubblici, è abolita ogni qualificazione riferentesi alla forma monarchica dello Stato.

     La stessa norma si applica alla intitolazione degli atti e delle pubblicazioni di carattere ufficiale.

     La collezione ufficiale delle leggi e dei decreti assume la denominazione di Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

     La "Gazzetta Ufficiale" assume la denominazione di "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana".

 

          Art. 11.

     Con successivi decreti, saranno emanate le norme integrative e le altre disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 12.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".

 


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.