§ 38.10.7 - L. 18 ottobre 1942, n. 1460.
Organi consultivi in materia di opere pubbliche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.10 lavori pubblici
Data:18/10/1942
Numero:1460


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20.      Per i lavori delle nuove costruzioni ferroviarie il parere nei casi previsti dal precedente articolo è dato da un ispettore generale delle nuove costruzioni ferroviarie, all'uopo delegato dal [...]
Art. 21.      La competenza a dar parere per i lavori dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nei casi indicati al precedente art. 19, invece che agli ispettori generali del genio civile è [...]
Art. 22.      Resta salva la competenza degli organi consultivi degli uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici
Art. 23.      Gli ingegneri capi del Genio civile, nell'esercizio delle loro funzioni consultive, esprimono parere
Art. 24.      Per i progetti dei lavori compilati dagli uffici tecnici erariali nell'interesse delle varie amministrazioni dello Stato spetta alla direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali [...]
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31.      Sono abrogate le disposizioni vigenti contrarie a quelle della presente legge o con essa incompatibili


§ 38.10.7 - L. 18 ottobre 1942, n. 1460.

Organi consultivi in materia di opere pubbliche.

(G.U. 24 dicembre 1942, n. 304).

 

TITOLO I

Consiglio superiore dei lavori pubblici

 

CAPO I

Competenza e composizione del consiglio superiore

 

Art. 1. [1]

     [Il consiglio superiore dei lavori pubblici, quale massimo corpo tecnico consultivo dello Stato in materia di opere pubbliche, dà parere nei casi previsti dalla legge.]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [3]

     [Il Consiglio superiore, oltre che dal presidente e dai presidenti di sezione, è costituito dai seguenti membri:

     a) i direttori generali del Ministero dei lavori pubblici, il direttore generale della Azienda nazionale autonoma delle strade statali e l'ispettore generale preposto all'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia;

     b) i capi degli Uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici e l'ispettore generale preposto all'Ispettorato per il Tevere;

     c) gli ispettori generali del Genio civile in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici e gli ispettori generali tecnici delle nuove costruzioni ferroviarie;

     d) tre consiglieri di Stato;

     e) quattro avvocati dello Stato;

     f) un rappresentante del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata;

     g) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia con funzioni non inferiori a quelle di magistrato di Corte di cassazione;

     h) il segretario generale e il direttore generale dei Servizi medici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica [4];

     i) un rappresentante del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a ispettore generale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

     l) i direttori generali: dell'Amministrazione civile, del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, del Demanio, della Cassa depositi e prestiti, dell'Antichità e belle arti, della Bonifica e della Colonizzazione, delle Foreste, della Produzione agricola, del Lavoro marittimo e portuale e dei porti, del Turismo, delle Miniere e degli Affari generali del Ministero dell'industria e commercio, dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dell'Ispettorato delle partecipazioni statali;

     m) il direttore dell'Ufficio idrografico della Marina militare, il capo dell'Ufficio trasporti del Ministero della difesa, nonché due ufficiali generali di cui uno per l'Esercito e l'altro per l'Aeronautica;

     n) tre funzionari tecnici delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al secondo delle tabelle organiche delle Ferrovie stesse;

     o) due funzionari tecnici designati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;

     p) cinque ispettori generali tecnici ed uno amministrativo dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

     q) il capo del Servizio centrale per l'edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione;

     r) un ispettore generale tecnico dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

     s) due tecnici designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

     t) sedici esperti nelle materie di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui un rappresentante delle Amministrazioni provinciali ed un rappresentante delle Amministrazioni comunali, scelti su terne designate dalle rispettive associazioni nazionali.

     I componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici non possono farsi rappresentare.]

 

     Art. 4. [5]

     [L'assemblea generale del consiglio superiore è costituita da tutti i componenti indicati all'articolo precedente.

     Intervenendo personalmente il Ministro per i lavori pubblici presiede l'assemblea.]

 

     Art. 5. [6]

 

     Art. 6. [7]

     [Per ogni sezione è costituito, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, un comitato, composto del presidente della sezione e di non più di dieci componenti di essa, che abbiano stabile residenza a Roma.

     I presidenti di sezione possono aggregare di volta in volta al rispettivo comitato altri componenti la sezione per l'esame di speciali questioni.]

 

     Art. 7. [8]

     [Quando si devono esaminare affari che interessino altre amministrazioni, possono essere invitati alle adunanze i capi servizio dei Ministeri interessati.

     Parimenti possono essere invitati alle adunanze, per l'esame di determinati affari, i professori dei politecnici e delle scuole di applicazione per ingegneri ed architetti ed altri funzionari od esperti di particolare competenza delle materie da trattare.]

 

     Art. 8. [9]

     1. Il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalità di riconosciuta competenza tecnica in materia di lavori pubblici, interne o esterne alle pubbliche amministrazioni. Le funzioni di presidente di sezione sono attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

 

     Art. 9. [10]

     [I membri del consiglio superiore sono nominati con decreto reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

     La nomina è fatta su designazione dei Ministri competenti per i funzionari delle altre amministrazioni non individuati per la carica; del presidente del consiglio di Stato e dell'avvocato generale dello Stato per i consiglieri di Stato e per gli avvocati dello Stato.

     La nomina dei rappresentanti del P.N.F., delle confederazioni fasciste e dell'ente nazionale fascista della cooperazione è fatta su designazione rispettivamente del segretario del partito, ministro segretario di Stato, e dei presidenti degli altri enti suddetti [11].]

 

     Art. 10. [12]

     [Non possono essere membri del consiglio superiore coloro i quali, in proprio o come amministratori di enti e di società per azioni od in accomandita od a responsabilità limitata, ovvero quali soci di società in nome collettivo abbiano convenzioni con amministrazioni statali, o con altri enti per trasporti, somministrazioni e lavori a carico dello Stato, o nella cui spesa questo concorra sotto qualsiasi forma. Non possono parimenti essere membri del consiglio superiore coloro che abitualmente assumono l'esecuzione di opere pubbliche e l'esercizio di servizi pubblici, o comunque siano personalmente interessati in tali imprese.

     I componenti del consiglio superiore, anche se estranei alle amministrazioni dello Stato, sono tenuti ad osservare il segreto in tutto quanto si riferisce agli affari trattati.]

 

     Art. 11. [13]

     [I membri del consiglio superiore che non facciano parte della amministrazione dello Stato sono equiparati, agli effetti dell'indennità di viaggio e di soggiorno, agli ispettori generali del genio civile per l'intervento alle adunanze del consiglio e per le missioni loro conferite.]

 

     Art. 12. [14]

     [Per la validità delle adunanze dell'assemblea, delle sezioni e dei comitati è necessaria la presenza della metà almeno dei rispettivi componenti.

     Gli ispettori generali del genio civile preposti ai compartimenti non possono essere nominati relatori su affari relativi ad opere che si eseguono nella rispettiva circoscrizione.

     Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei votanti e, in caso di parità, decide il voto del presidente.]

 

     Art. 13. [15]

     [La segreteria del consiglio superiore è costituita da un segretario capo, da sei segretari di sezione e dal personale tecnico e d'ordine occorrente per le funzioni da disimpegnare [16].

     Il segretario capo è scelto fra gli ispettori generali del genio civile, i segretari di sezione sono scelti fra funzionari tecnici del gruppo A di grado non superiore al 7°.

     Alla segreteria può essere aggregato un funzionario amministrativo di grado non superiore al 6° a disposizione del presidente.]

 

CAPO II

Attribuzioni del consiglio superiore

 

     Art. 14. [17]

     [L'assemblea generale del consiglio superiore dà parere sui seguenti affari:

     a) programmi di nuove opere pubbliche;

     b) questioni di massima interessanti la esecuzione di opere pubbliche;

     c) schemi di regolamento per le opere pubbliche;

     d) schemi di capitolato generale e di disciplinare-tipo;

     e) progetti di opere pubbliche ricadenti nelle circoscrizioni degli uffici decentrati quando trascendano l'interesse di ogni singola circoscrizione;

     f) affari per i quali i capi degli uffici decentrati non ritengano di conformarsi al parere del proprio organo consultivo;

     g) ogni altro affare che il Ministro per i lavori pubblici ritenga di sottoporre.]

 

     Art. 15. [18]

     [Le Sezioni del Consiglio superiore si pronunciano secondo la rispettiva competenza per materia:

     a) sui progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, sia a totale suo carico sia col suo concorso, d'importo oltre lire 100.000.000 quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero di importo oltre lire 50.000.000 quando alla esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

     b) sui progetti di massima per opere dipendenti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sui correlativi progetti esecutivi di importo superiore a lire 100.000.000, tanto se si tratti di opere da eseguire direttamente quanto se di opere da dare in concessione;

     c) sulle domande per la concessione di lavori pubblici, di pubblici servizi di trasporto, di utilizzazione di acque pubbliche e per la trasmissione di correnti elettriche nei casi previsti dalle leggi speciali, salvo i casi indicati al titolo II;

     d) sui progetti di massima ed esecutivi, di importo superiore a lire 100.000.000, di opere da eseguire dalle province, dai comuni e da altri enti, per la cui esecuzione sia chiesta la concessione, a termini di legge, di contributi dello Stato, o per i quali sia prescritto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;

     e) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali, quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 10.000.000;

     f) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti di importo superiore a lire 100.000.000 e sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale quando si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore;

     g) sui piani regolatori e sulle proposte di dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione e sistemazione delle strade comunali nell'interno degli abitati, quando vi siano opposizioni o reclami;

     h) sugli affari per cui da disposizioni speciali, non abrogate ai sensi dell'art. 31, sia richiesto il parere del Consiglio superiore e sugli affari per i quali il Ministro per i lavori pubblici ritenga opportuno di richiedere il parere della Sezione.]

 

     Art. 16. [19]

     [Spetta al presidente del consiglio superiore, su richiesta delle sezioni interessate o di iniziativa, giudicare se un determinato affare riguardi la competenza di due o più sezioni. In caso affermativo il presidente ordina la riunione in unica assemblea delle sezioni interessate.]

 

     Art. 17. [20]

     I Comitati delle Sezioni I, II, III e V deliberano:

     a) sui progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso fra lire 50.000.000, e lire 100.000.000, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica o a licitazione privata o mediante appalto- concorso, ovvero d'importo compreso fra lire 25.000.000 e lire 50.000.000 quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

     b) sui progetti esecutivi di opere di bonifica il cui importo sia compreso fra lire 50.000.000 e lire 100.000.000;

     c) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Consiglio superiore che non ne facciano crescere l'importo oltre i limiti di competenza delle Sezioni, salve restando le facoltà attribuite agli ingegneri capi nei casi di urgenza dall'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1895, n. 350;

     d) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali, quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma superiore a lire 5.000.000 ma non eccedente le lire 10.000.000;

     e) sulle proposte di risoluzione e rescissione di contratti di importo fino a 100.000.000 di lire e sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che non importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale, sempre quando si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore.

     Il Comitato della Sezione III delibera anche nei casi contemplati dal successivo art. 21, comma primo, della presente legge.

     Il Comitato della Sezione IV delibera sulle concessioni e sui riconoscimenti di piccole derivazioni di acque pubbliche, nonché sulle autorizzazioni di linee di trasporto dell'energia elettrica con tensione da 60.000 a 120.000 volt, quando per tali affari non sia richiesto soltanto il parere dell'ispettore generale del Genio civile ovvero quello dell'ingegnere capo del Genio civile.

 

     Art. 18. [21]

     [Non sono soggette al parere del consiglio superiore dei lavori pubblici le opere di diretta competenza delle amministrazioni militari e quelle delle amministrazioni delle ferrovie dello Stato, delle poste e dei telegrafi e dell'azienda di Stato per i servizi telefonici nonché dell'azienda autonoma statale della strada, salvo i casi in cui tali opere interferiscano con quelle di competenza dell'amministrazione dei lavori pubblici.]

 

TITOLO II

Altri organi consultivi in materia di opere pubbliche

 

     Art. 19. [22]

     Il parere degli ispettori generali del Genio civile ai quali sia conferita con decreto del Ministro per i lavori pubblici specifica competenza per territorio o per materia è richiesto:

     a) sui progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguirsi a cura dello Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso fra L. 10.000.000 e lire 50.000.000, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, o licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso fra L. 10.000.000 e lire 25.000.000 quando alla esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

     b) sui progetti di massima ed esecutivi, d'importo compreso tra lire 10.000.000 e lire 50.000.000, di opere da eseguire dalle province, dai comuni e da altri enti per la cui esecuzione sia chiesta la concessione, a termini di legge, di contributi dello Stato o per i quali sia prescritto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e di altri organi tecnici del Genio civile anche se non è chiesto o non spetti alcun contributo;

     c) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero di penalità contrattuali quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire 5.000.000;

     d) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori;

     e) sull'approvazione dei verbali di nuovi prezzi;

     f) sull'esame delle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo dati in corso d'opera;

     g) sulle concessioni e sulle domande di rinnovazione di qualunque durata di piccole derivazioni di acque pubbliche, quando non vi siano domande concorrenti né opposizioni, e sulle domande per proroghe non superiori ad un anno dei termini stabiliti nei disciplinari relativi a tali concessioni, nonché sulle autorizzazioni di linee elettriche con tensione inferiore a 60.000 volt.

     Spetta pure agli stessi ispettori generali di fare proposte al Ministero per la risoluzione dei contratti d'appalto o per la rescissione dei medesimi e l'eventuale esecuzione di ufficio dei lavori appaltati, in caso di grave negligenza o irregolarità da parte degli assuntori.

 

     Art. 20.

     Per i lavori delle nuove costruzioni ferroviarie il parere nei casi previsti dal precedente articolo è dato da un ispettore generale delle nuove costruzioni ferroviarie, all'uopo delegato dal Ministro per i lavori pubblici.

     Per le materie di competenza dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione il parere per gli affari non contemplati dagli artt. 14, 15 e 17 è dato dagli ispettori generali tecnici di vigilanza facenti parte del consiglio superiore.

 

     Art. 21.

     La competenza a dar parere per i lavori dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nei casi indicati al precedente art. 19, invece che agli ispettori generali del genio civile è deferita al comitato della III sezione del consiglio superiore.

     Restano salve le disposizioni che disciplinano la competenza:

     a) del consiglio superiore dell'agricoltura istituito con regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, per quanto concerne l'esame nei riguardi economico-agrari dei piani generali di bonifica, dei piani di riordinamento delle utenze irrigue, dei piani regolatori dei bacini idrografici e per la determinazione e modificazione dei comprensori di bonifica;

     b) dei comitati tecnici provinciali per la bonifica integrale.

 

     Art. 22.

     Resta salva la competenza degli organi consultivi degli uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici.

 

     Art. 23.

     Gli ingegneri capi del Genio civile, nell'esercizio delle loro funzioni consultive, esprimono parere:

     1) sui progetti esecutivi di importo non eccedente i 200.000 ECU di opere da eseguire dallo Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso, e dagli Enti pubblici e dai privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione di concorsi o contributi dello Stato [23];

     2) sui progetti esecutivi, di importo non eccedente i 200.000 ECU, di opere pubbliche da eseguire a cura degli Enti pubblici e dei privati per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo [24];

     3) sulla concessione di proroghe non eccedenti complessivamente i trenta giorni, dei termini contrattuali per la ultimazione dei lavori;

     4) sulle concessioni e sulle domande di rinnovazione di qualunque durata di piccole derivazioni di acque pubbliche per le quali non vi siano domande concorrenti od opposizioni e sulle domande per proroghe dei termini stabiliti nei disciplinari relativi alle concessioni di piccole derivazioni di acqua pubblica;

     5) sulle autorizzazioni di linee di distribuzione della energia elettrica con tensione inferiore a 5 mila volt;

     6) negli altri casi in cui disposizioni vigenti richiedano il parere dell'ingegnere capo del Genio civile [25].

     Sui riconoscimenti di piccole derivazioni di acque pubbliche quando non vi siano opposizioni è sentito il parere dell'ingegnere capo del Genio civile.

 

     Art. 24.

     Per i progetti dei lavori compilati dagli uffici tecnici erariali nell'interesse delle varie amministrazioni dello Stato spetta alla direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali dare parere o apporre il visto di approvazione nei casi previsti nei precedenti artt. 19 e 23.

     Negli altri casi è sentito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici secondo le norme della presente legge.

 

TITOLO III

Disposizioni generali in materia consultiva

 

     Art. 25. [26]

     [In materia di opere pubbliche i pareri del consiglio superiore e degli organi consultivi di cui al capo II del titolo I sostituiscono ogni altro parere di corpo consultivo o di amministrazione attiva, salvo il parere del consiglio di Stato nei casi voluti dalle norme vigenti.

     Rimangono ferme le disposizioni di legge che stabiliscono la competenza anche di altri Ministeri ed organi consultivi in materia di piani regolatori, di opere igienico-sanitarie nonché in materia di concessione di opere pubbliche di bonifica.]

 

     Art. 26. [27]

     [Non occorre un nuovo parere ove si verifichi nel corso dei lavori una maggiore spesa entro il limite del quinto dell'importo del progetto approvato, aumentato dei compensi e sopraprezzi eventualmente assegnati all'appaltatore in aggiunta ai corrispettivi stabiliti in contratto, nonché delle somme risultanti da atti di sottomissione per varianti o lavori suppletivi o da revisione di prezzi, debitamente approvati.

     Ugualmente non occorre un nuovo parere quando si tratti di progetto di stralcio di un progetto di massima già approvato.]

 

TITOLO IV

Servizio tecnico centrale

 

     Art. 27. [28]

     [Il servizio tecnico centrale è l'organo a mezzo del quale il Ministero dei lavori pubblici provvede a studi tecnici di carattere generale e normativo, a ricerche sperimentali ed alla coordinazione e metodizzazione dei vari rami della tecnica concernente i lavori pubblici nonché alla disciplina e al controllo degli adempimenti tecnici demandati agli uffici esecutivi.

     Il servizio tecnico centrale funziona alla dipendenza del presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici ed è costituito da una segreteria generale divisa in tre reparti e da cinque reparti specializzati, dipendenti dai presidenti di ciascuna delle sezioni del consiglio superiore.]

 

     Art. 28. [29]

     [Il servizio tecnico centrale cura in ispecie:

     a) la raccolta degli elementi tecnici per la formazione dei programmi di nuove opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici;

     b) la elaborazione di norme da osservarsi dagli uffici esecutivi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici nella compilazione dei progetti e nell'esecuzione dei lavori, al fine della buona riuscita delle opere, sotto il duplice aspetto tecnico ed economico;

     c) gli studi e la determinazione delle caratteristiche e delle modalità d'impiego dei materiali da costruzione;

     d) il rilevamento dei costi delle opere e dei relativi materiali in relazione alle variazioni che si verifichino sui mercati, anche agli effetti della revisione dei prezzi degli appalti;

     e) la scelta dei collaudatori e la disciplina tecnica dei collaudi di tutte le opere che si eseguono a cura diretta o sotto il controllo del Ministero dei lavori pubblici, nonché la revisione tecnico-contabile delle liquidazioni finali degli appalti, eccezione fatta per i lavori rientranti nella competenza degli uffici decentrati dell'amministrazione dei lavori pubblici, i quali vi provvedono direttamente;

     f) l'organizzazione e tenuta della fototeca e cineteca del Ministero dei lavori pubblici e l'organizzazione delle mostre alle quali partecipa il Ministero e la pubblicazione degli annali dei lavori pubblici;

     g) gli studi tecnici di carattere generale delle strutture costruttive e di speciali tipi costruttivi che possono normalizzarsi;

     h) gli studi di massima di opere pubbliche di particolare carattere ed importanza;

     i) la direzione superiore del servizio idrografico, l'alta vigilanza tecnica e gli studi speciali sulle utilizzazioni delle risorse idriche, la produzione e trasmissione dell'energia elettrica;

     l) la direzione del servizio dighe;

     m) la direzione superiore del servizio mareografico;

     n) il controllo e la diretta esecuzione di calcolazioni speciali connesse a studi di progetto;

     o) l'organizzazione di ricerche sperimentali e di laboratorio che possano occorrere per l'espletamento dei compiti su elencati.]

 

     Art. 29. [30]

     [A capo della segreteria generale del servizio tecnico centrale è preposto un funzionario tecnico di grado 5°.

     I reparti della segreteria e quelli specializzati sono diretti da funzionari tecnici di grado non superiore al 5°.

     Alla segreteria generale possono essere assegnati anche funzionari amministrativi di gruppo A di grado non superiore al 6°.

     Il Ministro per i lavori pubblici può chiamare a prestare la loro opera presso la segreteria generale professori ed assistenti di istituti tecnici superiori e tecnici di riconosciuto valore.]

 

     Art. 30. [31]

     [Per gli studi e le ricerche di spettanza della segreteria generale e dei reparti specializzati è stanziato un fondo da determinarsi annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.]

 

     Art. 31.

     Sono abrogate le disposizioni vigenti contrarie a quelle della presente legge o con essa incompatibili.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, con effetto dalla data ivi indicata.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 20 aprile 1952, n. 524.

[3] Articolo sostituito, da ultimo, dall'art. 1 della L. 29 novembre 1957, n. 1208 ed abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, con effetto dalla data ivi indicata.

[4] Leggasi ora: Ministero della Sanità.

[5] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, con effetto dalla data ivi indicata.

[6] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 20 aprile 1952, n. 524.

[7] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, con effetto dalla data ivi indicata.

[8] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, con effetto dalla data ivi indicata.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

[10] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, con effetto dalla data ivi indicata.

[11] Il presente comma, formalmente mai abrogato, è da ritenersi attualmente privo di efficacia.

[12] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, con effetto dalla data ivi indicata.

[13] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, con effetto dalla data ivi indicata.

[14] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, con effetto dalla data ivi indicata.

[15] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, con effetto dalla data ivi indicata.

[16] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 20 aprile 1952, n. 524.

[17] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, con effetto dalla data ivi indicata.

[18] Articolo modificato dall'art. 2 del D.L. 17 aprile 1948, n. 777 ed abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, con effetto dalla data ivi indicata.

[19] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, con effetto dalla data ivi indicata.

[20] Articolo sostituito dall'art. 3 del D.L. 17 aprile 1948, n. 777 ed abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, con effetto dalla data ivi indicata.

[21] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, con effetto dalla data ivi indicata.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 17 aprile 1948, n. 777.

[23] Numero già modificato dall'art. 6 della L. 23 marzo 1964, n. 134 e così ulteriormente modificato dall'art. 14 della L. 17 maggio 1999, n. 144.

[24] Numero già modificato dall'art. 6 della L. 23 marzo 1964, n. 134 e così ulteriormente modificato dall'art. 14 della L. 17 maggio 1999, n. 144.

[25] Comma così sostituito dall'art. 23 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534.

[26] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, con effetto dalla data ivi indicata.

[27] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, con effetto dalla data ivi indicata.

[28] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, con effetto dalla data ivi indicata.

[29] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, con effetto dalla data ivi indicata.

[30] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, con effetto dalla data ivi indicata.

[31] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, con effetto dalla data ivi indicata.