§ 80.9.32 - R.D. 29 maggio 1941, n. 489.
Riorganizzazione dei servizi e revisione dei ruoli organici del personale del ministero dell'agricoltura e delle foreste.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:29/05/1941
Numero:489


Sommario
Art. 1.      In sostituzione dell'ufficio centrale degli affari generali e del personale, di cui all'art. 3 del regio decreto 22 febbraio 1937-XV, n. 327, e all'art. 1 del regio [...]
Art. 2.      E' istituito il consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, organo tecnico consultivo del ministero dell'agricoltura e delle foreste
Art. 3.      Il consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste è presieduto da un funzionario tecnico appartenente al ruolo del ministero dell'agricoltura e delle foreste, di [...]
Art. 4.      La I sezione del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste è costituita da
Art. 5.      La II sezione del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste è costituita da
Art. 6.      La III sezione del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste è costituita da
Art. 7.      La IV sezione del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste è costituita da
Art. 8.      La V sezione del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste è costituita da
Art. 9.      Sono membri del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e delle relative sezioni il generale comandante la milizia nazionale forestale ed i direttori [...]
Art. 10.      Il presidente del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste può invitare alle adunanze in assemblea generale anche i membri aggiunti di cui ai precedenti [...]
Art. 11.      Alla segreteria del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste ed a quella delle singole sezioni sono preposti, complessivamente sette funzionari del ruolo [...]
Art. 12.      E' di competenza del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste riunito in assemblea generale, l'esame
Art. 13.      La I sezione del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste esprime parere sulle proposte e sui problemi tecnici ed economici connessi alla sperimentazione [...]
Art. 14.      La II sezione del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste dà parere su tutti i problemi tecnici attinenti al progresso delle coltivazioni erbacee ed arboree [...]
Art. 15.      La III sezione del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste esprime parere sulle direttive generali di carattere tecnico da seguire per il miglioramento e lo [...]
Art. 16.      La IV sezione del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste esprime parere su tutti i problemi attinenti alla bonifica integrale
Art. 17.      La V sezione del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste esprime parere su tutti i problemi attinenti alla conservazione, miglioramento e ampliamento del [...]
Art. 18.      Lo studio di ciascun argomento, posto all'ordine del giorno, è affidato ad uno o più componenti del consiglio o della sezione, i quali presentano una relazione scritta, [...]
Art. 19.      Il ministro per l'agricoltura e le foreste può promuovere il parere del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e delle sezioni anche su argomenti diversi [...]
Art. 20.      Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti il consiglio o la sezione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti, [...]
Art. 21.      Tanto i membri effettivi che quelli aggiunti hanno nel consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e nelle sezioni, voto deliberativo
Art. 22.      Il consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste a mezzo di un comitato permanente, costituito dal presidente del consiglio superiore e dai presidenti di sezione, [...]
Art. 23.      Al 60° giorno dalla pubblicazione del presente decreto, cessa la competenza del comitato per la sperimentazione agraria, del comitato per la difesa contro le malattie [...]
Art. 24.      Il regio ufficio centrale di meteorologia e climatologia assume la denominazione di "regio ufficio centrale di meteorologia e di ecologia agraria"
Art. 25.      Dal 1° luglio 1941-XIX la sede dell'ispettorato compartimentale agrario per la Campania, è trasferita da Caserta a Napoli
Art. 26.      Presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura di quelle province che, in numero non superiore a settanta, saranno stabilite con decreto del ministro per [...]
Art. 27.      In sostituzione degli attuali ruoli organici del personale dipendente dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono stabiliti quelli di cui alle sottoindicate [...]
Art. 28.      L'assunzione al ruolo di gruppo A del personale di meteorologia ed ecologia agraria è effettuato mediante concorso pubblico per titoli e per esami fra coloro che, oltre [...]
Art. 29.      Nei gradi 10°, 11°, 12° del ruolo d'ordine di gruppo C, è riservato complessivamente un posto di assistente per la vigilanza dei servizi degli uffici centrali [...]
Art. 30.      Per la sperimentazione agraria sono istituiti nei modi stabiliti dal successivo art. 31, i regi istituti di cui alla tabella n. 1, annessa al presente decreto e firmata, [...]
Art. 31.      All'istituzione di ciascuno dei regi istituti di sperimentazione agraria, di cui al primo comma del precedente art. 30, sarà provveduto con decreto reale, da emanare, ai [...]
Art. 32.      Alla trasformazione di stazioni sperimentali agrarie in aziende agrarie dimostrative o in organi per i servizi di difesa contro le malattie delle piante, prevista nel [...]
Art. 33.      I regi istituti di sperimentazione agraria sono enti pubblici, dotati di personalità giuridica, e sono sottoposti alla vigilanza e alla tutela dello Stato, esercitata [...]
Art. 34.      I regi istituti di sperimentazione agraria provvedono ai propri fini e al proprio funzionamento
Art. 35.      Per effetto del regio decreto istitutivo di cui al primo comma dell'art. 31, ciascun regio istituto di sperimentazione agraria, oltre a subentrare alle stazioni [...]
Art. 36.      Le aziende agrarie dimostrative, provenienti dalla trasformazione di stazioni sperimentali agrarie ai sensi dell'art. 32, subentrano alle stazioni stesse nelle attività [...]
Art. 37.      All'amministrazione di ciascun regio istituto di sperimentazione agraria sovraintende un consiglio, costituito con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste e [...]
Art. 38.      Il consiglio di amministrazione, in particolare, delibera il bilancio preventivo, le eventuali variazioni occorrenti durante il corso della gestione, e il conto [...]
Art. 39.      Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto, dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio e può adottare, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti [...]
Art. 40.      Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto reale, su proposte del ministro per l'agricoltura e le foreste, quando richiamato all'osservanza di [...]
Art. 41.      Il riscontro sulla gestione di ciascun regio istituto di sperimentazione agraria è effettuato da un collegio di revisori, composto di tre funzionari, dei quali due [...]
Art. 42.      L'esercizio finanziario dei regi istituti di sperimentazione agraria comincia col 1° gennaio e termina al 31 dicembre
Art. 43.      Ai regi istituti di sperimentazione agraria sono addetti a prestare servizio
Art. 44.      La nomina a direttore di regio istituto di sperimentazione agraria ha luogo a seguito di pubblico concorso per titoli a norma del successivo art. 45
Art. 45.      Per l'ammissione al concorso di nomina a direttore straordinario di regio istituto di sperimentazione agraria si osservano le disposizioni vigenti per l'espletamento dei [...]
Art. 46.      I direttori straordinari dei regi istituti di sperimentazione agraria sono nominati per la durata di tre anni solari durante i quali in caso di insufficiente attitudine [...]
Art. 47.      Gli atti delle commissioni di cui ai precedenti articoli 45 e 46 sono soggetti alla approvazione del ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere sulla [...]
Art. 48.      L'ufficio di direttore di regio istituto di sperimentazione agraria non può cumularsi con qualsiasi ufficio di ruolo alle dipendenze dello Stato, delle province, dei [...]
Art. 49.      I direttori dei regi istituti di sperimentazione agraria, prima di assumere l'ufficio, debbono, sotto pena di decadenza, prestare giuramento dinanzi al ministro per [...]
Art. 50.      Il trasferimento del direttore da uno ad altro dei regi istituti di sperimentazione agraria può essere disposto dal ministro per l'agricoltura e le foreste previo [...]
Art. 51.      I direttori dei regi istituti di sperimentazione agraria sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età
Art. 52.      La nomina a sperimentatore di seconda classe nei regi istituti di sperimentazione agraria ha luogo in seguito a concorso per titoli e per esami, al quale possono [...]
Art. 53.      La promozione ad aiuto-direttore di seconda classe nei regi istituti di sperimentazione agraria ha luogo a seguito di concorso per titoli e per esami, al quale possono [...]
Art. 54.      Per l'ammissione al concorso a posti di grado iniziale del ruolo degli esperti è richiesto il titolo di perito agrario
Art. 55.      Il direttore di ciascun regio istituto di sperimentazione agraria formulerà il piano annuale di ricerche, previ accordi con i direttori degli altri istituti la cui [...]
Art. 56.      Il personale occorrente per le aziende dipendenti dai regi istituti di sperimentazione agraria e per bisogni temporanei è assunto con deliberazione del consiglio di [...]
Art. 57.      La direzione di regi istituti di sperimentazione agraria specializzati o di sezioni di istituti a carattere generale può essere affidata, per incarico, ai sensi [...]
Art. 58.      Per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi [...]
Art. 59.      Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il ministro per l'agricoltura e le foreste può consentire il passaggio nel ruolo amministrativo di [...]
Art. 60.      Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il ministro per l'agricoltura e per le foreste può nominare a posti di grado 7° nel ruolo [...]
Art. 61.      Nella prima attuazione del presente decreto, e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, possono essere conferiti mediante concorso per [...]
Art. 62.      Il personale di gruppo A e quello subalterno attualmente appartenenti al ruolo del personale addetto ai servizi di meteorologia e geofisica, di cui alla tabella H [...]
Art. 63.      Per l'ammissione al primo concorso per esami di merito distinto che, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sarà bandito per la promozione al grado 8° delle [...]
Art. 64.      Il personale del soppresso ruolo dei delegati tecnici, addetto ai consorzi antifillosserici, considerato transitoriamente, a tutti gli effetti, di gruppo A, a norma [...]
Art. 65.      Nella prima attuazione del presente decreto è data facoltà al ministro per l'agricoltura e le foreste di nominare ai posti di grado iniziale dei ruoli di gruppo A e B i [...]
Art. 66.      Nella prima attuazione del presente decreto la nomina al posto di assistente per la vigilanza dei servizi degli uffici centrali della amministrazione dell'agricoltura e [...]
Art. 67.      Il personale attualmente appartenente al ruolo del personale delle regie stazioni sperimentali agrarie è collocato nei ruoli organici di cui alle tabelle G e I, annesse [...]
Art. 68.      Gli attuali vice-direttori di terza classe nelle regie stazioni sperimentali agrarie sono collocati nel ruolo di cui alla tabella G e rimangono nel grado 9° in [...]
Art. 69.      Gli attuali sperimentatori nelle regie stazioni sperimentali agrarie conseguono la promozione al grado 9° nel ruolo di cui alla tabella G, al compimento del quarto anno [...]
Art. 70.      Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, trovisi in servizio, con rapporto stabile d'impiego, presso le stazioni sperimentali agrarie [...]
Art. 71.      L'inquadramento del personale di cui al precedente art. 70 è subordinato al possesso dei requisiti generali, escluso quello dell'età, richiesti per l'ammissione ad [...]
Art. 72.      L'inquadramento del personale di cui alla lettera a) del precedente art. 71 è effettuato mediante collocamento nel grado 7° di direttore straordinario o nel grado 6° di [...]
Art. 73.      Il collocamento nei singoli gradi di ciascun ruolo del personale inquadrato ai sensi dei precedenti art. 67 e 72 è effettuato secondo l'ordine risultante dalla [...]
Art. 74.      Il personale proveniente dalle stazioni sperimentali agrarie consorziali ed inquadrato, ai sensi del precedente art. 72, nel grado 9° del ruolo statale con la qualifica [...]
Art. 75.      Nella prima applicazione del presente decreto, alla copertura dei posti disponibili, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, nei gradi superiori a quello [...]
Art. 76.      Per il personale delle stazioni sperimentali agrarie consorziali, inquadrato, in applicazione del precedente art. 72, nei gradi iniziali di ciascun ruolo, l'anzianità di [...]
Art. 77.      Il ministro per l'agricoltura e le foreste può consentire l'inquadramento nei posti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino disponibili nel [...]
Art. 78.      Nel regio istituto di sperimentazione agraria nel quale venga assorbito l'istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura in Roma sarà mantenuto, a titolo [...]
Art. 79.      Il personale proveniente dalle stazioni sperimentali agrarie consorziali che, all'atto dell'inquadramento nei ruoli statali, consegua un trattamento economico [...]
Art. 80.      Con regi decreti, da emanare ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col [...]
Art. 81.      La fondazione per la sperimentazione agraria, oltre agli scopi assegnatile dal vigente ordinamento, ha quello di provvedere
Art. 82.      Nei riguardi del regio istituto di sperimentazione forestale in Firenze si applicheranno le disposizioni contenute, per la regia stazione sperimentale di selvicoltura di [...]
Art. 83.      Nella prima attuazione del presente decreto i posti che risultino disponibili nel grado iniziale di ciascuno dei ruoli dei gruppi A, B e C, di cui alle tabelle annesse [...]
Art. 84.      In sostituzione degli attuali organi amministrativi di ciascuna stazione sperimentale agraria consorziale, il ministro per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di [...]
Art. 85.      Fino a quando non saranno stati istituiti i regi istituti di sperimentazione per l'entomologia agraria in Firenze, per la patologia vegetale in Roma e per la [...]
Art. 86.      Salvo quanto diversamente previsto da disposizioni particolari, il periodo di attuazione del presente decreto, è fissato in un triennio dalla data di entrata in vigore [...]
Art. 87.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno


§ 80.9.32 - R.D. 29 maggio 1941, n. 489.

Riorganizzazione dei servizi e revisione dei ruoli organici del personale del ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(G.U. 16 giugno 1941, n. 139)

 

Disposizioni transitorie

 

 

     Art. 1.

     In sostituzione dell'ufficio centrale degli affari generali e del personale, di cui all'art. 3 del regio decreto 22 febbraio 1937-XV, n. 327, e all'art. 1 del regio decreto 16 giugno 1940-XVIII, n. 966, è istituita presso il ministero dell'agricoltura e delle foreste la direzione generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale.

     I servizi dell'amministrazione centrale del predetto ministero sono ripartiti come segue:

     1) direzione generale della produzione agricola;

     2) direzione generale della bonifica e della colonizzazione;

     3) direzione generale dei miglioramenti fondiari e dei servizi speciali;

     4) direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli;

     5) comando centrale della milizia nazionale forestale;

     6) direzione generale dell'alimentazione;

     7) direzione generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale.

     Con provvedimento del ministro per l'agricoltura e per le foreste sarà provveduto alla ripartizione dei compiti e delle attribuzioni fra le direzioni generali di cui al comma precedente.

 

          Art. 2.

     E' istituito il consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, organo tecnico consultivo del ministero dell'agricoltura e delle foreste [1].

     Il consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste si divide in cinque sezioni:

     Sezione I. Della sperimentazione e della fitopatologia.

     Sezione II. Delle coltivazioni erbacee ed arboree (escluse le forestali).

     Sezione III. Della zootecnia e della caccia.

     Sezione IV. Della bonifica e della colonizzazione.

     Sezione V. Delle foreste.

     Le questioni saranno sottoposte all'uno o all'altra delle sezioni predette, a seconda del ramo di attività cui esse principalmente si riferiscono.

 

          Art. 3.

     Il consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste è presieduto da un funzionario tecnico appartenente al ruolo del ministero dell'agricoltura e delle foreste, di grado non inferiore al 4°.

     I presidenti delle sezioni sono designati fra i membri di esse dal ministro per l'agricoltura e per le foreste.

     Quando alle adunanze dell'assemblea generale o delle sezioni intervenga il ministro o il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, spetta ad essi di assumere la presidenza.

 

          Art. 4.

     La I sezione del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste è costituita da:

     a) sei direttori ordinari di regi istituti di sperimentazione agraria, di cui alla tabella allegata al presente decreto;

     b) un ispettore generale del ruolo tecnico dell'agricoltura di gruppo A

     c) un delegato del comitato per l'agricoltura del consiglio nazionale delle ricerche.

     Fanno inoltre parte della sezione, limitatamente alla trattazione degli affari concernenti la difesa delle piante coltivate dalle cause nemiche e i relativi servizi;

     d) il direttore generale della sanità pubblica;

     e) un delegato dell'istituto nazionale fascista per il commercio estero;

     f) un delegato della federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura;

     g) due esperti in fitopatologia, scelti fra i direttori del regio istituto sperimentale di patologia vegetale in Roma e del regio istituto sperimentale di entomologia agraria in Firenze e i professori ordinari di patologia vegetale e di entomologia nelle regie università;

     h) un direttore di osservatorio regionale per le malattie delle piante.

 

          Art. 5.

     La II sezione del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste è costituita da:

     a) un ispettore generale e due funzionari del ruolo tecnico dell'agricoltura di gruppo A di grado non inferiore al 6° ;

     b) quattro delegati della federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura;

     c) cinque direttori ordinari di istituti di sperimentazione agraria, di cui alla tabella allegata al presente decreto, o professori universitari della facoltà di agraria docenti di coltivazioni erbacee ed arboree.

     Fanno parte della sezione, limitatamente alla trattazione degli affari relativi alle piante officinali:

     d) il direttore generale della sanità pubblica;

     e) un professore ordinario di regia università avente particolare competenza in materia di piante officinali ed il direttore della stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria;

     f) un clinico e un farmacologo, delegati rispettivamente dai sindacati nazionali fascisti dei medici e dei farmacisti;

     g) due esperti scelti dal ministro per l'agricoltura e per le foreste.

 

          Art. 6.

     La III sezione del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste è costituita da:

     a) un ispettore generale e due funzionari del ruolo tecnico dell'agricoltura di gruppo A di grado non inferiore al 6° ;

     b) il capo del servizio veterinario del ministero dell'interno;

     c) il capo del servizio veterinario del ministero della guerra;

     d) il presidente del settore della zootecnia della federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura;

     e) un professore di regia università titolare di cattedra di zoologia e cinque professori di regie università titolari delle cattedre di zootecnica e di zooculture, o direttori di istituti di sperimentazione agraria o di istituti zootecnici.

     Fanno parte della sezione, limitatamente alla trattazione degli affari relativi alla caccia:

     f) un delegato della federazione italiana della caccia;

     g) un delegato dell'ente assistenziale dei produttori di selvaggina;

     h) tre cacciatori dei quali uno riservista, delegati dalla federazione italiana della caccia;

     i) il vice-direttore dell'azienda di Stato per le foreste demaniali;

     l) un delegato del comitato olimpico nazionale italiano.

 

          Art. 7.

     La IV sezione del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste è costituita da:

     a) un ispettore generale ed un funzionario del ruolo tecnico dell'agricoltura di gruppo A di grado non inferiore al 6° ;

     b) un presidente di sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici;

     c) il direttore generale delle acque e degli impianti elettrici;

     d) il direttore generale della sanità pubblica;

     e) un delegato del commissariato per le migrazioni interne;

     f) due esperti scelti in rappresentanza degli enti di colonizzazione;

     g) un delegato della confederazione fascista degli agricoltori;

     h) un delegato della confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

     i) due professori universitari titolari di cattedre di economia agraria.

 

          Art. 8.

     La V sezione del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste è costituita da:

     a) un ispettore superiore del genio civile;

     b) due funzionari designati rispettivamente dal ministero dell'interno e da quello delle corporazioni, entrambi di grado non inferiore al 6° ;

     c) un professore di regia università titolare di materie forestali;

     d) il comandante dell'accademia militare forestale;

     e) il direttore del regio istituto di sperimentazione forestale;

     f) il vice-direttore dell'azienda di Stato per le foreste demaniali;

     g) numero 2 consoli capi servizio del comando centrale della milizia forestale;

     h) un funzionario del ruolo tecnico dell'agricoltura di grado non inferiore al 6° ;

     i) numero 2 esperti in materia forestale estranei all'amministrazione, scelti dal ministero per l'agricoltura e le foreste.

 

          Art. 9.

     Sono membri del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e delle relative sezioni il generale comandante la milizia nazionale forestale ed i direttori generali del ministero, i quali hanno facoltà di farsi rappresentare da funzionari preposti ai vari rami del servizio.

     Fa pure parte del consiglio e delle relative sezioni il direttore generale dell'istituto di sanità pubblica.

 

          Art. 10.

     Il presidente del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste può invitare alle adunanze in assemblea generale anche i membri aggiunti di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6 limitatamente alla trattazione delle materie per le quali è prevista la loro partecipazione alla sezione I, II e III del consiglio.

     Il presidente inoltre, può invitare per l'esame di determinati affari alle adunanze della sezione III un delegato del sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli, un delegato del sindacato nazionale fascista veterinari, un delegato dell'ente nazionale fascista per la protezione degli animali e alle adunanze della IV sezione un delegato del sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli e un delegato del sindacato nazionale fascista degli ingegneri.

 

          Art. 11.

     Alla segreteria del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste ed a quella delle singole sezioni sono preposti, complessivamente sette funzionari del ruolo tecnico di gruppo A, di grado non superiore al 7°, di cui due alla segreteria del consiglio ed uno a ciascuna sezione.

 

          Art. 12.

     E' di competenza del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste riunito in assemblea generale, l'esame:

     a) delle proposte di dichiarazione di obbligatorietà di metodi distruttivi e dell'adozione esclusiva di determinati mezzi e metodi di lotta contro gli insetti e le malattie delle piante;

     b) delle proposte di determinazione obbligatoria di superficie da destinare a date colture e dei piani per l'attrezzatura degli ammassi di determinati prodotti;

     c) dei programmi annuali per i corsi professionali ai contadini;

     d) dell'indirizzo tecnico da seguire nelle varie zone del regno per l'incremento qualitativo e quantitativo delle più importanti razze e popolazioni animali, anche ai fini della preventiva approvazione dei riproduttori per i quali tale obbligo sia prescritto da disposizioni di legge;

     e) delle norme generali per l'impianto e la tenuta dei libri genealogici e per il funzionamento dei controlli delle attitudini del bestiame, dal lato economico;

     f) degli indirizzi tecnici del caseificio;

     g) delle modifiche alla ripartizione del regno in compartimenti venatori;

     h) delle proposte di classifica di nuovi comprensori di bonifica;

     i) delle prescrizioni di massima in materia di polizia forestale.

 

          Art. 13.

     La I sezione del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste esprime parere sulle proposte e sui problemi tecnici ed economici connessi alla sperimentazione agraria e alla difesa delle piante coltivate dalle cause nemiche.

     In particolare il parere della sezione deve essere sentito:

     a) sugli schemi dei regi decreti con i quali, ai sensi dell'art. 31, sarà provveduto alla istituzione dei regi istituti di sperimentazione agraria di cui alla annessa tabella n. 1;

     b) sul piano generale delle ricerche sperimentali per il loro coordinamento, sui programmi di attività dei regi istituti di sperimentazione agraria, sulle relazioni annuali dei medesimi e su tutti gli altri argomenti relativi all'ordinamento, agli scopi e all'indirizzo di ciascun istituto;

     c) sui programmi di attività attinenti alla difesa contro le malattie, i parassiti e le cause nemiche in generale delle piante coltivate e dei prodotti agrari;

     d) sui provvedimenti di cui agli articoli 44 a 48, 50, 51, 52 e 70 del presente decreto;

     e) sui ricorsi avverso la sospensione o la revoca della autorizzazione per l'impianto di vivai di piante, stabilimenti agricoli, stabilimenti per la preparazione e selezione di semi, piante, parte di piante e semi;

     f) sull'accertamento delle condizioni per la diretta assunzione della lotta contro le cavallette, da parte del ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     La sezione, inoltre, provvede a compilare o a modificare:

     1) l'elenco dei parassiti delle piante, delle parti di piante e dei semi ritenuti pericolosi e sospetti ai fini della coltivazione;

     2) le norme da prescrivere per impedire la diffusione dei parassiti;

     3) l'elenco dei metodi di disinfezione e di cura e dei rimedi da adottare contro le malattie e i parassiti delle piante;

     4) le eventuali norme da adottare nei casi in cui debba farsi luogo alla distruzione delle piante, parti di piante, di semi e di altri prodotti vegetali;

     5) l'elenco delle piante, parti di piante, di semi e di altri prodotti vegetali, ospiti o veicolo di malattie e parassiti vegetali pericolosi o sospetti, sia ai fini della circolazione interna, e sia a quelli dell'importazione o della esportazione;

     6) le norme da seguire nei casi dubbi circa la presenza o la natura della malattia, nei quali sia necessario prescrivere un congruo periodo di quarantena;

     7) le prescrizioni circa l'impiego di imballaggi speciali per piante, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali che possono essere ospiti o veicolo di malattie pericolose o sospette.

 

          Art. 14.

     La II sezione del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste dà parere su tutti i problemi tecnici attinenti al progresso delle coltivazioni erbacee ed arboree (escluse le forestali).

     In particolare la sezione deve esprimere parere:

     a) sulle direttive per la concessione di contributi per incoraggiamenti a determinate colture;

     b) sui bandi di concorso a premio;

     c) sulle proposte di opere intese al progresso delle coltivazioni erbacee ed arboree, per le quali sia chiesto il contributo dello Stato quando la spesa superi le lire 150.000;

     d) sui piani dei magazzini ed impianti per la prima lavorazione dei prodotti agricoli;

     e) sulle proposte di norme per la disciplina degli ammassi dei prodotti agrari e per la valorizzazione dei prodotti agricoli.

     La sezione ha competenza per le attribuzioni date alla commissione consultiva per le piante officinali dalla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e del relativo regolamento, approvato con regio decreto 19 dicembre 1931, n. 1793.

 

          Art. 15.

     La III sezione del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste esprime parere sulle direttive generali di carattere tecnico da seguire per il miglioramento e lo sviluppo del patrimonio zootecnico e della produzione foraggera, sui provvedimenti da emanarsi in materia di caccia, di bachicoltura e di apicoltura, nonché sulle attività tecniche degli enti ippici sportivi, le quali abbiano più stretta attinenza con l'incremento e il miglioramento della ippicoltura.

     Più particolarmente la sezione deve esprimere parere:

     a) sui programmi di attività, relativi alle produzioni bovina, ovina, e suina, coordinati dagli ispettorati agrari compartimentali ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 627, nonché su quelli concernenti la pollicoltura, la coniglicoltura e gli animali da pelliccia;

     b) sui programmi di attività riguardanti la ippicoltura, con speciale riguardo al funzionamento delle stazioni selezionate per la produzione cavallina, asinina e mulina, di cui al regio decreto 4 settembre 1925, n. 1734;

     c) sui problemi concernenti l'alimentazione del bestiame, la conservazione dei foraggi - con speciale riguardo, per quest'ultima, ai tipi di sili da ammettere al contributo finanziario dello Stato - e la costruzione di ricoveri ed annessi per il bestiame medesimo;

     d) sulle modalità di intervento previste per l'incremento e l'aumento della produzione foraggera dalla citata legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 627;

     e) sui programmi di attività dei centri ed osservatori avicoli;

     f) sui programmi di attività degli istituti zootecnici e sul loro coordinamento;

     g) sui bandi di concorso a carattere nazionale o compartimentale;

     h) sui programmi di manifestazioni e convegni zootecnici a carattere nazionale;

     i) sulle modifiche degli elenchi della selvaggina stanziale protetta e degli animali nocivi;

     l) sulla delimitazione della zona faunistica delle Alpi;

     m) sulle proposte concernenti il calendario venatorio;

     n) sulle richieste di speciali zone di protezione per determinati appostamenti di caccia o di uccellagione;

     o) sui divieti e sulle restrizioni dell'esercizio venatorio;

     p) sulle deroghe alle norme disciplinanti la caccia e la cattura di animali nocivi;

     q) sulle deroghe al normale esercizio venatorio per ragioni di carattere scientifico;

     r) sulle domande di costituzione di bandite, di zone di ripopolamento e cattura e di riserva, nonché sulle deroghe ai limiti di estensione delle bandite e delle riserve;

     s) sulle proposte di revoche di concessioni di bandite e di riserve;

     t) sulle proposte intese a escludere dalla costituzione in bandita talune foreste demaniali;

     u) sull'assegnazione di premi alle riserve praticanti intensivi allevamenti;

     v) sulle deroghe alle norme per le concessioni di riserve su terreni notoriamente frequentati da specie migratorie.

 

          Art. 16.

     La IV sezione del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste esprime parere su tutti i problemi attinenti alla bonifica integrale.

     In particolare la IV sezione deve esprimere parere:

     a) sulle proposte di espropriazione dei terreni a carico dei proprietari inadempienti agli obblighi di bonifica;

     b) sui piani generali di bonifica, per accertarne la rispondenza ai fini economici sociali da conseguire, riservato l'esame tecnico delle proposte al consiglio superiore dei lavori pubblici, o al comitato tecnico amministrativo degli uffici decentrati delle opere pubbliche;

     c) sulle proposte di statuti, regolamenti o bilanci tipo di consorzi, nonché sulla determinazione dei sistemi di contabilità da adottarsi dai consorzi;

     d) sulla proposta di norme generali relative allo stato giuridico ed economico degli impiegati dei consorzi di bonifica o di altri enti;

     e) sui piani di riordinamento delle utenze irrigue, salvi i provvedimenti da adottare in base alle disposizioni sulle acque e gli impianti elettrici di competenza del ministero dei lavori pubblici;

     f) sui piani regolatori dei bacini idrografici, salvi i provvedimenti di competenza del ministero dei lavori pubblici;

     g) sui provvedimenti di determinazione e modificazione dei perimetri dei comprensori di bonifica;

     h) sui provvedimenti di fusione dei consorzi di bonifica, di raggruppamento delle amministrazioni e sulla modifica dei loro confini territoriali;

     i) sulla ripartizione fra gli istituti di credito dei fondi per i contributi relativi al credito agrario di miglioramento.

 

          Art. 17.

     La V sezione del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste esprime parere su tutti i problemi attinenti alla conservazione, miglioramento e ampliamento del patrimonio forestale nazionale.

     In particolare la sezione deve esprimere parere:

     a) sui piani economici delle proprietà silvo-pastorali;

     b) sulla determinazione dei terreni da sottoporre a vincolo forestale; sulla esecuzione del vincolo stesso e sui ricorsi relativi;

     c) sui progetti relativi ad opere di sistemazione idraulico forestali consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere costruttive immediatamente connesse, di competenza della milizia nazionale forestale di cui all'art. 39, comma primo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, quando l'importo della spesa superi lire 150.000. Rimane la competenza per l'esame tecnico dei progetti di importo non superiore a lire 150.000 demandata ai comandanti di legione o di coorte autonoma della milizia forestale;

     d) sui reclami avverso l'inclusione di terreni negli elenchi di quelli da sistemare relativi ai progetti sopra accennati, di cui all'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

     e) sui progetti di rimboschimento di cui agli art. 75 e 90 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nonché sui progetti di migliorie dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli altri enti, come pure sui progetti di miglioramento dei pascoli montani, quando l'importo della spesa superi lire 150.000, resta ferma la competenza per l'esame tecnico di progetti di importo non superiore al lire 150.000 ai comandanti di legione o di coorte autonoma della milizia forestale;

     f) sulla costituzione di aziende speciali, consorzi e distretti amministrativi per la gestione dei beni silvo-pastorali dei comuni ed altri enti, di cui agli articoli 139 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

 

          Art. 18.

     Lo studio di ciascun argomento, posto all'ordine del giorno, è affidato ad uno o più componenti del consiglio o della sezione, i quali presentano una relazione scritta, che deve essere depositata, insieme con tutti gli elementi relativi, alla segreteria del consiglio o della sezione.

     Non possono essere nominati relatori né prendere parte alle deliberazioni, i membri che siano direttori od amministratori dell'istituto, dell'ente o del consorzio interessati nell'affare o che abbiano rapporti di parentela o di affinità fino al 4° grado con le persone di cui il consiglio o la sezione debbano eventualmente occuparsi.

 

          Art. 19.

     Il ministro per l'agricoltura e le foreste può promuovere il parere del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e delle sezioni anche su argomenti diversi da quelli previsti dal presente decreto. Inoltre ha la facoltà di investire dell'esame dell'argomento il consiglio in adunanza generale o due o più sezioni di esso, le quali, in tal caso, decideranno a sezioni unite.

     La presidenza delle sezioni unite spetta di diritto al presidente del consiglio o, per sua delega, al presidente più anziano fra quelli delle sezioni interessate.

 

          Art. 20.

     Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti il consiglio o la sezione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

     I membri che appartengano al consiglio non per ragioni di carica saranno dichiarati decaduti se non intervengano, durante l'anno, ad almeno tre adunanze del consiglio o della sezione, senza giustificato motivo.

 

          Art. 21.

     Tanto i membri effettivi che quelli aggiunti hanno nel consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e nelle sezioni, voto deliberativo.

     Tutti i componenti del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, eccetto quelli che ne fanno parte per ragioni di carica, sono nominati con decreto reale, su proposta del ministro per l'agricoltura e le foreste, durano in carica due anni, ma possono essere confermati.

     I componenti nominati in sostituzione di altri che abbiano cessato di far parte del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, durano in carica due anni, ma possono essere confermati.

     I componenti nominati in sostituzione di altri che abbiano cessato di far parte del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste nel corso del biennio, durano in carica per il tempo in cui sarebbero rimasti coloro che hanno sostituito.

 

          Art. 22.

     Il consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste a mezzo di un comitato permanente, costituito dal presidente del consiglio superiore e dai presidenti di sezione, promuove studi tecnici di carattere normativo e provvede alla coordinazione delle indagini relative ai vari rami della tecnica concernente l'agricoltura.

 

          Art. 23.

     Al 60° giorno dalla pubblicazione del presente decreto, cessa la competenza del comitato per la sperimentazione agraria, del comitato per la difesa contro le malattie delle piante, della commissione per le piante officinali, del consiglio zootecnico, del comitato centrale della caccia, del comitato per la bonifica integrale, del comitato consultivo degli enti di bonifica integrale, del comitato centrale per i finanziamenti dell'agricoltura e sua giunta esecutiva e di qualunque altra commissione od organo collegiale, i cui compiti rientrino fra quelli attribuiti al consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

     Rimane ferma la competenza attualmente demandata ai comitati tecnici provinciali ed ai comitati tecnici amministrativi degli uffici decentrati alle opere pubbliche, ai sensi della legge 2 giugno 1930-VIII, n.755.

     Nulla è innovato per quanto riguarda la competenza delle corporazioni, ai sensi della legge 5 febbraio 1934-XIII, n. 163.

 

          Art. 24.

     Il regio ufficio centrale di meteorologia e climatologia assume la denominazione di "regio ufficio centrale di meteorologia e di ecologia agraria".

 

          Art. 25.

     Dal 1° luglio 1941-XIX la sede dell'ispettorato compartimentale agrario per la Campania, è trasferita da Caserta a Napoli.

 

          Art. 26.

     Presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura di quelle province che, in numero non superiore a settanta, saranno stabilite con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste, sarà istituita una sezione specializzata per la difesa contro le malattie delle piante.

     A ciascuna delle dette sezioni, la cui istituzione potrà avvenire anche gradualmente, sarà destinato un funzionario del ruolo tecnico dell'agricoltura di gruppo A che, per particolari studi seguiti o per servizi resi, possa a giudizio della sezione I del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, considerarsi specializzato nelle discipline fitopatologiche.

 

          Art. 27.

     In sostituzione degli attuali ruoli organici del personale dipendente dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono stabiliti quelli di cui alle sottoindicate tabelle, annesse al presente decreto e firmate, d'ordine nostro, dal ministro per l'agricoltura e le foreste e dal ministro per le finanze:

     Tabella A - Personale amministrativo (gruppo A);

     Tabella B - Personale tecnico dell'agricoltura (gruppo A);

     Tabella C - Personale tecnico (esperti) (gruppo B);

     Tabella D - Segretari contabili (gruppo B);

     Tabella E - Personale d'ordine (gruppo C);

     Tabella F - Personale subalterno;

     Tabella G - Personale tecnico superiore dei regi istituti di sperimentazione agraria (gruppo A);

     Tabella H - Personale tecnico (esperti) dei regi istituti di sperimentazione agraria (gruppo B);

     Tabella I - Personale tecnico subalterno dei regi istituti di sperimentazione agraria;

     Tabella L - Personale tecnico per i servizi di meteorologia e di ecologia agraria (gruppo A);

     Tabella M - Personale subalterno per i servizi di meteorologia e di ecologia agraria;

     Tabella N - Enotecnici, direttori e assistenti di vivai di viti americane (gruppo A);

     Tabella O - Personale dei regi stabilimenti ittiogenici (gruppo A); personale subalterno;

     Tabella P - Personale del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca (gruppo A); personale subalterno.

     Il personale del ruolo di cui alla tabella A è addetto ai servizi dell'amministrazione centrale.

     Il personale dei ruoli di cui alle tabelle B, C, D, E, F e N è addetto ai servizi centrali e periferici.

     Il personale dei ruoli di cui alle tabelle G, H, I, L, M, O e P è addetto ai servizi periferici.

     I ruoli transitori del personale forestale civile sono conservati in conformità delle allegate tabelle Q e R, viste d'ordine nostro dal ministro per l'agricoltura e le foreste e dal ministro per le finanze.

 

          Art. 28.

     L'assunzione al ruolo di gruppo A del personale di meteorologia ed ecologia agraria è effettuato mediante concorso pubblico per titoli e per esami fra coloro che, oltre ad essere in possesso dei requisiti generali stabiliti per l'ammissione ad impiego statale, siano provvisti di diploma di laurea in fisica, o in matematica o in scienze naturali o in scienze agrarie.

     La promozione al grado 9° è conferita secondo le disposizioni normali vigenti in materia; per il conferimento dei posti di grado superiore si osservano le norme di cui al regio decreto 4 maggio 1924, n. 900.

 

          Art. 29.

     Nei gradi 10°, 11°, 12° del ruolo d'ordine di gruppo C, è riservato complessivamente un posto di assistente per la vigilanza dei servizi degli uffici centrali dell'amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

     La nomina a tale posto è conferita, a scelta del ministro per l'agricoltura e le foreste su proposta del consiglio di amministrazione, tra il personale d'ordine dell'amministrazione dell'agricoltura e delle foreste in possesso del diploma di scuola media inferiore, che abbia almeno sei anni di anzianità di servizio, valutata ai termini delle disposizioni vigenti.

     L'assistente nominato può essere promosso per merito assoluto, su designazione del consiglio di amministrazione, al grado 11°, dopo che abbia compiuto nel grado 12° almeno sei anni di effettivo servizio, e al grado 10°, dopo che abbia prestato almeno sei anni di effettivo servizio nel grado 11°.

 

          Art. 30.

     Per la sperimentazione agraria sono istituiti nei modi stabiliti dal successivo art. 31, i regi istituti di cui alla tabella n. 1, annessa al presente decreto e firmata, d'ordine nostro, dal ministro per l'agricoltura e le foreste e dal ministro per le finanze.

     Entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le stazioni sperimentali agrarie, di cui alla tabella A, allegata al regio decreto-legge 25 novembre 1929-VIII, n. 2226, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 giugno 1930-VIII, n. 951, saranno assorbite, salvo quanto stabilito dal comma successivo, mediante fusione, negli istituti di cui al comma precedente.

     Dall'assorbimento di cui al comma precedente sono esclusi quelli, fra i suddetti enti, che saranno stabiliti con regio decreto, da emanare, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, su proposta del ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col ministro per le finanze, sentito il comitato per la sperimentazione agraria.

     Gli enti esclusi dall'assorbimento, ai sensi del precedente comma, saranno trasformati o in aziende agrarie dimostrative o in organi dei servizi di difesa contro le malattie delle piante, ai sensi dell'art. 22 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987.

 

          Art. 31.

     All'istituzione di ciascuno dei regi istituti di sperimentazione agraria, di cui al primo comma del precedente art. 30, sarà provveduto con decreto reale, da emanare, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col ministro per le finanze, sentita la sezione prima del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste. Con detto decreto saranno stabiliti gli scopi dell'attività dell'istituto e sarà disposto l'assorbimento delle stazioni sperimentali agrarie che in esso vengono fuse a norma del secondo comma dello stesso articolo.

     Nello stesso decreto saranno determinate le sezioni nelle quali l'istituto può essere ordinato, in relazione ai compiti assegnatigli ed eventualmente in relazione anche all'attività delle stazioni sperimentali agrarie in esso assorbite, e la loro sede. Una delle sezioni potrà avere le funzioni di laboratorio per le analisi da eseguire in applicazione delle leggi per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e di sostanze di uso agrario, nonché per le analisi degli stessi prodotti e sostanze per conto del pubblico.

     Le tariffe per le analisi per conto del pubblico sono stabilite con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col ministro per le finanze.

 

          Art. 32.

     Alla trasformazione di stazioni sperimentali agrarie in aziende agrarie dimostrative o in organi per i servizi di difesa contro le malattie delle piante, prevista nel quarto comma dell'art. 30, si provvede con decreti reali, da emanare, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col ministro per le finanze. Con tali decreti saranno altresì stabiliti la figura giuridica, la denominazione, gli scopi, i mezzi e l'ordinamento dell'azienda o dell'ente, la consistenza numerica e il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza, nonché le norme di assunzione e di stato giuridico del relativo personale, cessando di avere applicazione, nei riguardi dell'azienda o dell'ente e del relativo personale, le disposizioni contenute nelle vigenti leggi e decreti concernenti le stazioni sperimentali agrarie.

 

          Art. 33.

     I regi istituti di sperimentazione agraria sono enti pubblici, dotati di personalità giuridica, e sono sottoposti alla vigilanza e alla tutela dello Stato, esercitata dal ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 34.

     I regi istituti di sperimentazione agraria provvedono ai propri fini e al proprio funzionamento:

     a) con le rendite del proprio patrimonio;

     b) col contributo annuo dello Stato, la cui misura, per ciascun istituto, è stabilita con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col ministro per le finanze;

     c) coi proventi dei campi sperimentali, con quelli delle analisi per conto del pubblico e col ricavo della vendita di oggetti fuori uso;

     d) coi fondi provenienti da lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi di enti pubblici o di privati.

 

          Art. 35.

     Per effetto del regio decreto istitutivo di cui al primo comma dell'art. 31, ciascun regio istituto di sperimentazione agraria, oltre a subentrare alle stazioni sperimentali agrarie, in esso assorbite, nelle attività e passività esistenti alla data dell'assorbimento, nonché nei diritti e negli obblighi derivanti da convenzioni in vigore alla stessa data, mantiene l'uso dei beni immobili di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 25 novembre 1929-VIII, n. 2226, alle condizioni in detto articolo stabilite.

 

          Art. 36.

     Le aziende agrarie dimostrative, provenienti dalla trasformazione di stazioni sperimentali agrarie ai sensi dell'art. 32, subentrano alle stazioni stesse nelle attività e passività esistenti alla data della trasformazione, nonché nei diritti e negli obblighi derivanti da convenzioni in vigore alla stessa data.

 

          Art. 37.

     All'amministrazione di ciascun regio istituto di sperimentazione agraria sovraintende un consiglio, costituito con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste e composto:

     a) dal direttore, che lo presiede;

     b) da tre rappresentanti del ministero dell'agricoltura e delle foreste, tra i quali il ministro nomina il vice-presidente;

     c) da tre membri designati dalla federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

     I componenti di cui alle lettere b) e c) durano in carica un triennio e possono essere confermati. Ove taluno di essi, senza giustificati motivi, non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.

     Qualunque sia l'epoca in cui venga nominato il consiglio di amministrazione, il triennio, per i componenti di cui alle lettere b) e c), decorre dal 1° gennaio dell'anno durante il quale è avvenuta la nomina.

     I componenti nominati in sostituzione di altri, venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il triennio, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quelli che hanno sostituito.

 

          Art. 38.

     Il consiglio di amministrazione, in particolare, delibera il bilancio preventivo, le eventuali variazioni occorrenti durante il corso della gestione, e il conto consuntivo.

 

          Art. 39.

     Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto, dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio e può adottare, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di urgenza, riferendone al consiglio, per la ratifica, nella prima adunanza successiva.

     Nei casi di vacanza del posto di direttore o di assenza o di impedimento del direttore stesso, la presidenza dell'istituto è assunta dal vice-presidente.

 

          Art. 40.

     Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto reale, su proposte del ministro per l'agricoltura e le foreste, quando richiamato all'osservanza di obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista nel violarli, o quando l'insufficienza della sua azione o altre circostanze determinino irregolare funzionamento dell'ente od ostacolino l'attuazione dei suoi fini istituzionali.

     In caso di scioglimento, la gestione straordinaria dell'istituto è affidata al direttore o ad un commissario straordinario, al quale può essere corrisposta, a carico dell'istituto, una indennità la cui misura sarà determinata con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col ministro per le finanze.

 

          Art. 41.

     Il riscontro sulla gestione di ciascun regio istituto di sperimentazione agraria è effettuato da un collegio di revisori, composto di tre funzionari, dei quali due designati dal ministro per l'agricoltura e le foreste e uno dal ministro per le finanze.

     I componenti dei collegi sono nominati per la durata di un triennio con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste e possono essere confermati. Nei loro riguardi si applicano le disposizioni del terzo e del quarto comma dell'art. 37.

     Ogni collegio esamina e riferisce sui progetti di bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo e compie tutte le verifiche ritenute necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto al cui riscontro è preposto.

 

          Art. 42.

     L'esercizio finanziario dei regi istituti di sperimentazione agraria comincia col 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

     Il bilancio preventivo predisposto dal consiglio di amministrazione viene trasmesso al ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, insieme con la relazione del collegio dei revisori, due mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario al quale si riferisce.

     Entro il 15 febbraio il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente è sottoposto al collegio dei revisori, che entro il 15 marzo presenta la relazione. Il rendiconto consuntivo e la relazione del collegio dei revisori sono sottoposti entro il mese di marzo al consiglio di amministrazione, che li invia con le sue deliberazioni, al ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il mese di aprile.

     Il conto consuntivo è approvato dal ministero dell'agricoltura e delle foreste. Resta fermo il disposto dell'art. 31 del testo unico delle leggi sulla corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214.

 

          Art. 43.

     Ai regi istituti di sperimentazione agraria sono addetti a prestare servizio:

     a) personale tecnico superiore, personale tecnico e personale tecnico subalterno, appartenenti rispettivamente ai ruoli di cui alle annesse tabelle G, H e I;

     b) segretari contabili, personale d'ordine e personale subalterno, appartenenti rispettivamente ai ruoli di cui alle annesse tabelle D, E e F.

     Salvo quanto sia diversamente stabilito dai successivi articoli, sono applicabili al personale tecnico superiore, di cui alla tabella G, le disposizioni di stato giuridico ed economico e di trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato.

 

          Art. 44.

     La nomina a direttore di regio istituto di sperimentazione agraria ha luogo a seguito di pubblico concorso per titoli a norma del successivo art. 45.

     Si può prescindere dalla procedura del concorso:

     a) quando si tratti di persona che ricopra l'ufficio di professore ordinario di regia università e sulla cui nomina a direttore di regio istituto di sperimentazione agraria abbia espresso parere favorevole la sezione prima del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

     b) quando si tratti di persona giunta a meritata fama di singolare perizia nella materia o nelle materie nelle quali rientra l'attività di sperimentazione agraria demandata all'istituto, e sulla cui nomina abbia espresso parere favorevole, ad unanimità di voti, la sezione prima del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

     I direttori nominati a termini della lettera a) del precedente comma mantengono il grado gerarchico che ricoprivano quali professori universitari, con la relativa anzianità. A quelli nominati a termini della lettera b) è attribuito, all'atto stesso della nomina, il grado di direttore ordinario di terza classe.

     Sul modo di provvedere al posto vacante di direttore decide il ministro su proposta del consiglio di amministrazione dell'istituto e sentita la sezione prima del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

     Durante la vacanza del posto di direttore, la direzione dell'istituto è affidata per incarico, a uno dei reggenti delle sezioni o ad uno degli aiuti addetti all'istituto stesso. All'incaricato della direzione sarà corrisposto, a carico del bilancio del ministero dell'agricoltura e delle foreste, un assegno pari alla differenza fra il trattamento goduto e quello iniziale inerente al grado immediatamente superiore nell'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato.

 

          Art. 45.

     Per l'ammissione al concorso di nomina a direttore straordinario di regio istituto di sperimentazione agraria si osservano le disposizioni vigenti per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione ad impieghi statali, prescindendo dal limite massimo di età.

     Il concorso è bandito con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del regno. Le domande di ammissione al concorso, corredate dei documenti, debbono essere presentate entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del bando.

     Il concorso per il posto di direttore straordinario di regio istituto di sperimentazione agraria è giudicato da una commissione nominata dal ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione della sezione I del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, e composta di cinque membri effettivi e due supplenti, scelti fra i direttori ordinari di regi istituti di sperimentazione agraria e i professori ordinari di università delle materie formanti oggetto dell'attività dell'istituto.

     Non possono far parte della commissione i membri della sezione I del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, né chi sia parente o affine di alcuno dei concorrenti sino al quarto grado incluso.

     Le deliberazioni della commissione sono assunte a maggioranza assoluta di voti e non sono valide se non siano presenti almeno quattro dei componenti della commissione. In caso di parità, il voto del presidente ha la prevalenza.

     Il commissario che non prenda parte ad una riunione non può partecipare alla successiva, rimanendo tuttavia valide le deliberazioni in precedenza adottate.

     Il concorrente primo graduato e, in caso di rinunce successive, il secondo o il terzo, è nominato al posto messo a concorso.

     Il risultato del concorso è valido solamente per il posto per il quale il concorso fu bandito.

 

          Art. 46.

     I direttori straordinari dei regi istituti di sperimentazione agraria sono nominati per la durata di tre anni solari durante i quali in caso di insufficiente attitudine possono essere dispensati dal servizio, su conforme parere della sezione I del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

     Al termine del terzo anno solare di effettivo e ininterrotto servizio possono essere promossi ordinari in base a giudizio sulla loro operosità scientifica reso da una commissione nominata dal ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione della sezione I del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e composta di cinque membri effettivi e due supplenti, scelti fra i direttori ordinari di regi istituti di sperimentazione agraria e i professori ordinari di università.

     Ove tale giudizio sia sfavorevole i direttori straordinari, su parere conforme della sezione I del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste  x, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una nuova commissione, costituita di persone diverse da quelle che pronunciarono il precedente giudizio.

     Nei riguardi delle commissioni suddette si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

     Coloro che, al termine del triennio ed eventualmente del quinquennio, non conseguano la promozione ad ordinario, sono dispensati dal servizio a datare dal mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole nei loro riguardi è divenuto definitivo.

     La promozione a direttore ordinario ha effetto dal giorno successivo a quello del compimento del triennio ed eventualmente del quinquennio di servizio come direttore straordinario.

     I direttori ordinari conseguono la promozione al grado quinto al compimento del quinto anno di anzianità nel grado sesto e la promozione al grado quarto al compimento del quarto anno di anzianità nel grado quinto [2] .

 

          Art. 47.

     Gli atti delle commissioni di cui ai precedenti articoli 45 e 46 sono soggetti alla approvazione del ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere sulla regolarità di essi, della sezione I del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 48.

     L'ufficio di direttore di regio istituto di sperimentazione agraria non può cumularsi con qualsiasi ufficio di ruolo alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni e di altri enti ed è incompatibile con qualunque impiego privato, con l'esercizio di qualsiasi commercio o industria. Il ministro, sentita la sezione I del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, potrà stabilire quali altre occupazioni e attività siano inconciliabili con i doveri di ufficio.

     Nei riguardi dei direttori di regi istituti di sperimentazione agraria non si applicano le disposizioni dei capi III, IV, V e VI del regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le attribuzioni della commissione di disciplina e del consiglio di amministrazione sono demandate alla sezione I del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 49.

     I direttori dei regi istituti di sperimentazione agraria, prima di assumere l'ufficio, debbono, sotto pena di decadenza, prestare giuramento dinanzi al ministro per l'agricoltura e le foreste.

     La formula del giuramento è la seguente:

     "Giuro di essere fedele al Re Imperatore, ai suoi reali successori, ed al regime fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare l'ufficio di direttore di regio istituto di sperimentazione agraria e di adempiere a tutti i doveri dell'ufficio medesimo con il proposito di giovare al progresso dell'agricoltura nazionale. Giuro che non appartengo né apparterrò ad associazioni o partiti la cui attività non si concili con i doveri del mio ufficio".

     I direttori hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nella città ove ha sede l'istituto. Quando gli interessi del servizio lo richiedano e i locali nei quali ha sede l'istituto presentino sufficiente disponibilità, può con deliberazione del consiglio di amministrazione approvata dal ministero per l'agricoltura e le foreste, concedersi al direttore di prendere alloggio nei locali stessi. In tal caso il direttore è tenuto a corrispondere all'istituto un canone, la cui misura è stabilita dal consiglio di amministrazione, previo parere dell'ufficio tecnico di finanza.

 

          Art. 50.

     Il trasferimento del direttore da uno ad altro dei regi istituti di sperimentazione agraria può essere disposto dal ministro per l'agricoltura e le foreste previo consenso dell'interessato e sentito il parere della sezione I del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 51.

     I direttori dei regi istituti di sperimentazione agraria sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età.

     Essi possono inoltre essere dispensati dal servizio previo motivato parere della sezione I del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, nei casi e con le modalità previsti dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

 

          Art. 52.

     La nomina a sperimentatore di seconda classe nei regi istituti di sperimentazione agraria ha luogo in seguito a concorso per titoli e per esami, al quale possono partecipare coloro che, oltre ad essere in possesso di una delle lauree indicate nel bando di concorso, si trovino, alla data del bando stesso:

     a) ad aver prestato effettivo servizio per almeno un anno nel ruolo tecnico di gruppo A del ministero dell'agricoltura e delle foreste o per almeno due anni in qualità di aiuto o di assistente ordinario nelle regie università;

     b) oppure ad aver prestato effettivo servizio per almeno tre anni in qualità di aiuto volontario o di assistente straordinario o volontario nelle regie università o di esperto nei regi istituti di sperimentazione agraria o ad aver frequentato almeno un triennio di tirocinio, in qualità di borsisti, nei regi istituti di sperimentazione agraria o nelle stazioni sperimentali agrarie o presso i regi osservatori per le malattie delle piante.

     Gli sperimentatori di seconda classe provenienti dai candidati di cui alla lettera b) sono assunti in servizio per un periodo di esperimento della durata di un anno e conseguono la nomina a stabile in seguito al risultato favorevole dell'esperimento, accertato da apposita ispezione e previo parere della sezione I del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste. Quelli fra essi che non conseguono la nomina a stabile sono dispensati dal servizio, senza diritto ad alcun indennizzo.

     Il servizio prestato in esperimento è valutato agli effetti degli aumenti periodici di stipendio.

     Gli sperimentatori conseguono la promozione alla prima classe al compimento del quarto anno di anzianità nella seconda classe, ivi compresi l'eventuale periodo di esperimento e il servizio eventualmente prestato nel ruolo tecnico di gruppo A del ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 53.

     La promozione ad aiuto-direttore di seconda classe nei regi istituti di sperimentazione agraria ha luogo a seguito di concorso per titoli e per esami, al quale possono partecipare gli sperimentatori che, alla data del bando di concorso, contino almeno sei anni di effettivo servizio in qualità di sperimentatori. Per il detto concorso si osservano le norme sugli esami di concorso per merito distinto, contenute nel regio decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1482.

     Gli aiuti direttori di seconda classe conseguono la promozione alla prima classe dopo otto anni di effettivo servizio nel grado ottavo.

 

          Art. 54.

     Per l'ammissione al concorso a posti di grado iniziale del ruolo degli esperti è richiesto il titolo di perito agrario.

 

          Art. 55.

     Il direttore di ciascun regio istituto di sperimentazione agraria formulerà il piano annuale di ricerche, previ accordi con i direttori degli altri istituti la cui attività interferisca con le indagini oggetto del programma.

     I programmi dovranno essere rimessi, non oltre la fine del mese di agosto dell'anno precedente a quello al quale si riferiscono, al ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione da darsi in seguito a parere della sezione I del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 56.

     Il personale occorrente per le aziende dipendenti dai regi istituti di sperimentazione agraria e per bisogni temporanei è assunto con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto e, ove trattisi di salariati, con deliberazione del presidente.

     Il trattamento economico del personale di cui al precedente comma, qualora trattisi di salariati, non potrà superare quello vigente sulla piazza per categorie similari e, per il restante personale, sarà stabilito previo assenso del ministero delle finanze, in quanto ecceda la misura prevista dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, e successive modificazioni. La relativa spesa complessiva può eccedere l'apposito stanziamento di bilancio dell'istituto cui l'azienda appartiene.

 

          Art. 57.

     La direzione di regi istituti di sperimentazione agraria specializzati o di sezioni di istituti a carattere generale può essere affidata, per incarico, ai sensi dell'art. 57 del regio decreto-legge 8 maggio 1924-II, n. 843, a professori di regie università, insegnanti titolari della materia attinente alla specializzazione dell'istituto o della sezione.

     Ai suddetti incaricati sarà corrisposto, a carico del bilancio dell'istituto, un assegno la cui misura, in ragione di anno, è stabilita con decreto del ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto col ministro per le finanze, in guisa da non eccedere complessivamente quanto potrebbe spettare all'interessato in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di riduzioni per cumuli di due stipendi.

     Agli effetti del comma precedente, viene considerato quale stipendio inerente alla direzione di cui al primo comma quello minimo del grado 7°. Peraltro, agli attuali incaricati della direzione di stazioni sperimentali agrarie, ai quali sia mantenuto l'incarico nei regi istituti di sperimentazione agraria che assorbiranno le stazioni cui essi sono preposti, sarà conservato l'assegno di cui sono attualmente provvisti.

 

Disposizioni transitorie

 

          Art. 58.

     Per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8°, dei ruoli di gruppo A, di cui alle annesse tabelle A e B, sono ridotti ad un anno e mezzo.

     Peraltro nessun funzionario può fruire di tale riduzione per conseguire più di una promozione nel periodo anzidetto, né di essa possono fruire i funzionari che abbiano conseguito il posto in applicazione delle disposizioni di cui al regio decreto 19 gennaio 1940-XVIII, n. 103, o al regio decreto 2 gennaio 1941-XIX, n. 4, o di entrambi.

 

          Art. 59.

     Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il ministro per l'agricoltura e le foreste può consentire il passaggio nel ruolo amministrativo di gruppo A e tecnico di gruppo B di funzionari di altre amministrazioni dello Stato appartenenti, rispettivamente, a pari gruppo attualmente destinati in posizione di fuori ruolo al ministero della agricoltura e delle foreste, o che prestino di fatto servizio d'istituto presso lo stesso ministero dell'agricoltura, purché gli interessati ne facciano domanda entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del regno e abbiano il consenso dell'amministrazione di appartenenza.

     Il passaggio ha luogo con il grado rivestito e relativa anzianità, ed il collocamento nel ruolo, nei confronti del personale esistente, avverrà tenendo conto dell'anzianità sopraddetta.

 

          Art. 60.

     Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il ministro per l'agricoltura e per le foreste può nominare a posti di grado 7° nel ruolo amministrativo, i funzionari statali che rivestano almeno il grado 8° di gruppo A, ed abbiano conseguito la idoneità nel concorso per titoli a due posti d'ispettore capo, esperito a norma del regio decreto 27 giugno 1937-XV, n. 1354. Il collocamento nel ruolo avverrà negli ultimi posti del grado.

     Qualora i funzionari da nominare rivestano il grado 7° essi sono collocati in ruolo con la rispettiva anzianità di grado, ed il collocamento nel ruolo, nei confronti del personale esistente, avverrà tenendo conto dell'anzianità sopraddetta.

 

          Art. 61.

     Nella prima attuazione del presente decreto, e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, possono essere conferiti mediante concorso per titoli da indire fra i funzionari dei ruoli di gruppo A delle altre amministrazioni dello Stato, e fra gli ufficiali delle forze armate dello Stato in attività di servizio, tre posti di grado 6° e tre di grado 7° del ruolo amministrativo di gruppo A.

     Il predetto personale deve possedere il titolo di studio richiesto per l'ammissione nell'indicato ruolo ed essere provvisto da almeno tre anni del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso.

     Tale periodo è ridotto ad un terzo per coloro che prestino servizio ininterrotto presso il ministero dell'agricoltura e delle foreste da almeno 10 anni.

     Al concorso di cui al primo comma possono partecipare anche gli impiegati di enti pubblici che svolgano attività economica nel campo dell'agricoltura, i quali, oltre al possesso del titolo di studio e degli altri requisiti necessari, eccetto quello dell'età, per l'ammissione al suindicato ruolo, rivestano od abbiano rivestito posizione stabile d'impiego con una anzianità complessiva di effettivo servizio stabile presso gli enti suindicati non inferiore ad anni 10 per i posti di grado 6° e ad anni 6 per quelli di grado 7°, ed abbiano avuto od abbiano un trattamento economico non inferiore a quello del grado da conseguire.

     Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo è data facoltà al ministro per l'agricoltura e le foreste di conferire mediante pubblico concorso per titoli ed esami non oltre tre posti di grado 8° nel predetto ruolo amministrativo.

     Possono partecipare a tale concorso gl'impiegati di enti pubblici che operino nel campo dell'agricoltura, i quali, oltre a possedere i requisiti necessari per l'ammissione ai pubblici impieghi, ivi compreso quello dell'età, abbiano conseguito da non meno di otto anni il titolo di studio richiesto per la ammissione al ruolo in parola ed abbiano svolto durante tale periodo notevole opera nel campo delle attività proprie del ministero.

     Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo il ministro per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di conferire:

     a) un posto di grado 7° del ruolo tecnico dell'agricoltura di gruppo A, mediante concorso per titoli e per esami al quale possono partecipare coloro che siano in possesso della laurea in scienze agrarie da almeno dieci anni ed abbiano espletato durante tale periodo apprezzabile opera nel campo delle attività proprie del ministero.

     Costituisce, inoltre, titolo indispensabile per l'ammissione al concorso in parola, il possesso anche della laurea in scienze forestali;

     b) un posto di grado 7° del ruolo tecnico del personale per i servizi di meteorologia e di ecologia agraria di gruppo A, mediante concorso per titoli e per esami al quale possono partecipare coloro che siano in possesso della laurea in scienze agrarie da almeno dieci anni ed abbiano espletato durante tale periodo apprezzabile attività nel campo dell'ecologia agraria, documentata dal conseguimento della libera docenza in tale disciplina.

 

          Art. 62.

     Il personale di gruppo A e quello subalterno attualmente appartenenti al ruolo del personale addetto ai servizi di meteorologia e geofisica, di cui alla tabella H annessa al regio decreto 22 febbraio 1937-XV, n. 327, sono, rispettivamente, collocati nei ruoli organici, di cui alle annesse tabelle L e M, nel grado attualmente rivestito e con la rispettiva anzianità.

     I geofisici, i geofisici principali e i geofisici capi assumono, rispettivamente, le qualifiche di ecologi, ecologi principali ed ecologi capi.

 

          Art. 63.

     Per l'ammissione al primo concorso per esami di merito distinto che, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sarà bandito per la promozione al grado 8° delle carriere di gruppo A ed al grado 9° delle carriere di gruppo B, l'anzianità normalmente richiesta è ridotta di due anni.

     I vincitori di tale concorso conseguiranno la promozione solo al compimento della prescritta anzianità normale: coloro, invece, che non vincano detto concorso ma vi riportino i punti necessari per superare gli esami di idoneità, saranno collocati, secondo le norme dell'art. 42, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nella graduatoria degli idonei del primo esame di idoneità bandito dopo che essi abbiano raggiunta la anzianità per parteciparvi.

     Qualora, in applicazione del precedente comma, le promozioni dei vincitori del concorso non abbiano luogo nell'ordine della graduatoria di esame, le promozioni stesse saranno conferite con riserva di anzianità rispetto agli altri vincitori che non abbiano ancora compiuto il periodo necessario.

     I funzionari che vengano promossi al grado 8° con riserva di anzianità ai sensi del presente articolo, non potranno essere scrutinati per la promozione al grado 7° fino a quando non siano scrutinabili, per compiuto periodo di permanenza nel grado 8°, anche i funzionari che, quantunque promossi successivamente a quest'ultimo grado in base ai precedenti commi, li precederanno in ruolo.

 

          Art. 64.

     Il personale del soppresso ruolo dei delegati tecnici, addetto ai consorzi antifillosserici, considerato transitoriamente, a tutti gli effetti, di gruppo A, a norma dell'art. 193 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è collocato, purché in possesso della laurea in scienze agrarie, e subordinatamente al parere favorevole espresso per ciascuno dal consiglio di amministrazione, nel ruolo tecnico dell'agricoltura di gruppo A, con il proprio grado e la relativa anzianità, ed il collocamento nel ruolo, nei confronti del personale esistente, avverrà tenendo conto dell'anzianità sopraddetta.

 

          Art. 65.

     Nella prima attuazione del presente decreto è data facoltà al ministro per l'agricoltura e le foreste di nominare ai posti di grado iniziale dei ruoli di gruppo A e B i candidati che abbiano conseguito la idoneità nei concorsi espletati in attuazione degli organici di cui al regio decreto 22 febbraio 1937-XV, n. 327, e che, alla data di pubblicazione del presente decreto, si trovino in servizio non di ruolo alle dipendenze di amministrazioni statali.

     Per i ruoli di gruppo A, la nomina ha luogo fino a non oltre un quinto dei posti messi a concorso e per i ruoli di gruppo B limitatamente a tre unità.

 

          Art. 66.

     Nella prima attuazione del presente decreto la nomina al posto di assistente per la vigilanza dei servizi degli uffici centrali della amministrazione dell'agricoltura e delle foreste, è conferita a scelta del ministro per l'agricoltura e le foreste, tra il personale che abbia compiuto almeno 14 anni di servizio di ruolo e che, a giudizio unanime del consiglio di amministrazione, possegga tutte le qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni inerenti al posto.

     Al prescelto potrà essere attribuito direttamente il grado 11° od il grado 10° ove abbia già prestato servizio di ruolo per non meno di venti anni, oppure per almeno ventisei.

 

          Art. 67.

     Il personale attualmente appartenente al ruolo del personale delle regie stazioni sperimentali agrarie è collocato nei ruoli organici di cui alle tabelle G e I, annesse al presente decreto, nel grado attualmente rivestito e con conservazione dell'attuale anzianità di grado e complessiva.

     I direttori ordinari e straordinari assumono la qualifica, rispettivamente, di direttore ordinario e di direttore straordinario di regio istituto di sperimentazione agraria.

     I vice-direttori di prima classe assumono la qualifica di aiuto direttore di prima classe.

     I vice-direttori di seconda classe assumono la qualifica di aiuto direttore di seconda classe.

     I vice-direttori di terza classe conservano transitoriamente, ad personam, l'attuale qualifica.

     Gli attuali sperimentatori assumono la qualifica di sperimentatori di seconda classe.

     Gli attuali tecnici e bidelli assumono le qualifiche, rispettivamente, di preparatori e di bidelli.

 

          Art. 68.

     Gli attuali vice-direttori di terza classe nelle regie stazioni sperimentali agrarie sono collocati nel ruolo di cui alla tabella G e rimangono nel grado 9° in corrispondenza di altrettanti posti di aiuto direttore disponibili nei gradi 7° e 8° del medesimo ruolo fino al compimento del sesto anno di anzianità di grado, ivi compreso il servizio prestato nella qualità di vice-direttori straordinari.

     Al compimento del suddetto periodo di anzianità, i funzionari di cui al precedente comma conseguono la promozione al grado 8°. Essi peraltro sono ammessi a partecipare ai concorsi per la promozione al grado 8°, indipendentemente dalla loro anzianità di servizio.

     Nei riguardi degli attuali vice-direttori di terza classe che, alla data dell'inquadramento, abbiano anzianità di grado, ivi compreso il servizio prestato nella qualità di vice-direttori straordinari, superiore a sei anni, il periodo eccedente è utile agli effetti della determinazione dello stipendio nel grado 8° e del compimento dell'anzianità di servizio nel grado 8° richiesta per la promozione al grado 7, a norma del secondo comma dell'art. 53.

     Gli attuali vice-direttori di seconda classe conseguono la promozione al grado 7° al compimento del quarto anno di anzianità nel grado 8°.

 

          Art. 69.

     Gli attuali sperimentatori nelle regie stazioni sperimentali agrarie conseguono la promozione al grado 9° nel ruolo di cui alla tabella G, al compimento del quarto anno di effettivo servizio nel grado 10°, ivi compreso quello prestato in qualità di sperimentatore, sia ordinario che straordinario, nelle regie stazioni sperimentali agrarie. Tale servizio è computato altresì agli effetti del compimento dell'anzianità di servizio richiesta, ai sensi del primo comma dell'art. 53, per l'ammissione al concorso per la promozione ad aiuto direttore di seconda classe.

     Nei riguardi di quelli, fra i suddetti sperimentatori, che, alla data dell'inquadramento, abbiano anzianità di grado, ivi compreso il servizio prestato in qualità di sperimentatore straordinario, superiore a quattro anni, il periodo eccedente è utile agli effetti della determinazione dello stipendio nel grado 9°.

 

          Art. 70.

     Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, trovisi in servizio, con rapporto stabile d'impiego, presso le stazioni sperimentali agrarie consorziali che saranno assorbite dai regi istituti di sperimentazione agraria, il quale non abbia raggiunto i limiti di età previsti per il collocamento a riposo dai regolamenti dell'ente cui attualmente appartiene, o quelli fissati dalle disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato, e sia riconosciuto idoneo tecnicamente e politicamente alle funzioni annesse ai posti da conferire, può essere inquadrato, con l'osservanza delle norme di cui ai successivi articoli, nei ruoli organici fissati dalle annesse tabelle D, E, F, G, H e I.

     L'accertamento della posizione d'impiego e dei requisiti di cui al precedente comma e di quelli di cui all'art. 71, nonché delle qualifiche e delle funzioni di cui al successivo articolo 73, è demandato al giudizio della sezione 1 del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, nei riguardi dei direttori, e di apposito comitato, costituito con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste, e composto dal sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, che lo presiede, dal direttore generale della produzione agricola e dal capo del personale del ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché da un direttore di regio istituto di sperimentazione agraria, nei riguardi del rimanente personale. Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario del ruolo amministrativo di grado non superiore al 9°.

 

          Art. 71.

     L'inquadramento del personale di cui al precedente art. 70 è subordinato al possesso dei requisiti generali, escluso quello dell'età, richiesti per l'ammissione ad impieghi statali, nonchè alla condizione:

     a) se trattasi dei direttori, che questi siano stati regolarmente nominati a posti il cui conferimento è attualmente disciplinato a norma dell'art. 16 del regio decreto-legge 25 novembre 1929-VIII, n. 2226, convertito nella legge 5 giugno 1930-VIII, n. 951;

     b) se trattasi del rimanente personale, salvo quanto previsto nella successiva lettera c), che il medesimo ricopra regolarmente posti per accedere ai quali sia attualmente richiesto, a norma dell'art. 39 dello stesso decreto n. 2226, il possesso del titolo di studio relativo al gruppo in cui viene effettuato l'inquadramento;

     c) se trattasi di personale che, per il posto che ricopre, sia da inquadrare in gruppo C e non possegga il relativo titolo di studio, che il personale stesso eserciti lodevolmente, da almeno un triennio, funzioni proprie di tale gruppo.

 

          Art. 72.

     L'inquadramento del personale di cui alla lettera a) del precedente art. 71 è effettuato mediante collocamento nel grado 7° di direttore straordinario o nel grado 6° di direttore ordinario di terza classe del ruolo del gruppo A, stabilito dall'annessa tabella G, a seconda che trattisi di direttori straordinari o di direttori ordinari. I direttori ordinari che, all'atto dell'inquadramento, abbiano già una anzianità di servizio, in qualità di direttore ordinario, superiore ad anni otto e ad anni quindici, conseguono rispettivamente i gradi 5° e 4°.

     L'inquadramento del personale previsto dalle lettere b) e c) del precedente art. 71 è effettuato mediante collocamento nel ruolo cui sono inerenti funzioni corrispondenti, giusta la tabella n. 2 di equiparazione, annessa al presente decreto e firmata, d'ordine nostro, dal ministro per l'agricoltura e le foreste e dal ministro per le finanze, a quelle proprie dei posti indicati nelle citate lettere b) e c) e con assegnazione al grado cui è annessa qualifica corrispondente, secondo la stessa tabella n. 2, a quella rivestita dal personale medesimo.

     Coloro ai quali, giusta la tabella di equiparazione, è attribuibile la qualifica di aiuto direttore sono provvisoriamente collocati nel grado 9° del ruolo di cui alla tabella G; coloro ai quali siano attribuibili le qualifiche di sperimentatore, di esperto o di vice-segretario contabile e di alunno d'ordine sono provvisoriamente collocati, rispettivamente nei gradi 10°, 9° e 13° dei ruoli di cui alle tabelle G, H, D, E.

     Coloro che assumono la qualifica di agente tecnico sono collocati nel grado di agente tecnico del ruolo di cui alla tabella F e coloro che assumono la qualifica di preparatore e di bidello sono collocati rispettivamente nei gradi di preparatore e di bidello del ruolo di cui alla tabella I.

     L'inquadramento previsto dal presente articolo va effettuato nei limiti dei posti che, dopo l'attuazione dei precedenti art. 67 e 68, risultino disponibili in ciascun ruolo, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 108 del regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

 

          Art. 73.

     Il collocamento nei singoli gradi di ciascun ruolo del personale inquadrato ai sensi dei precedenti art. 67 e 72 è effettuato secondo l'ordine risultante dalla rispettiva anzianità di grado, considerandosi tale, nei riguardi del personale proveniente dalle stazioni sperimentali agrarie consorziali, il periodo di effettivo servizio prestato dalla decorrenza del conferimento della qualifica e delle funzioni in base alle quali viene effettuato l'inquadramento.

 

          Art. 74.

     Il personale proveniente dalle stazioni sperimentali agrarie consorziali ed inquadrato, ai sensi del precedente art. 72, nel grado 9° del ruolo statale con la qualifica di aiuto direttore, consegue la promozione ai gradi 8° e 7° se sia in possesso di una anzianità di servizio, con la qualifica e con le funzioni in base alle quali viene effettuato l'inquadramento, rispettivamente di almeno sei e quattordici anni. Il personale avente anzianità inferiore a sei anni rimane nel grado 9° per il tempo necessario a completare il suddetto periodo di anzianità.

     Il personale proveniente dalle stazioni sperimentali agrarie consorziali ed inquadrato nei ruoli statali con la qualifica di sperimentatore consegue la promozione al grado 9° se sia in possesso di una anzianita' di servizio, con la qualifica e con le funzioni in base alle quali viene effettuato l'inquadramento, di almeno quattro anni.

 

          Art. 75.

     Nella prima applicazione del presente decreto, alla copertura dei posti disponibili, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, nei gradi superiori a quello iniziale dei ruoli di cui alle tabelle D, E, F e H, si provvede mediante promozioni sulla base di una graduatoria di merito, da stabilirsi dal consiglio di amministrazione e con l'osservanza:

     a) per il personale proveniente dalle stazioni sperimentali agrarie consorziali, delle disposizioni di cui al presente articolo;

     b) per il personale statale, che deve essere provvisto dell'anzianità necessaria all'avanzamento, delle disposizioni che subordinano agli esami la promozione al grado 9° di gruppo B ed al grado 11° di gruppo C.

     Il personale proveniente dalle stazioni sperimentali agrarie consorziali ed inquadrato nei ruoli statali con le qualifiche di esperto e di vice-segretario contabile può promosso ai gradi 10°, 9°, 8° se sia in possesso di una anzianità di servizio, con la qualifica e con le funzioni in base alle quali viene effettuato l'inquadramento, rispettivamente di almeno cinque, dodici e diciotto anni e superi, per il conferimento di posti dei gradi 9° o 8°, apposito concorso per titoli.

     Il personale proveniente dalle stazioni sperimentali agrarie consorziali ed inquadrato nei ruoli statali con la qualifica di alunno d'ordine può essere promosso ai gradi 12°, 11°, 10° e 9° se sia in possesso di una anzianità di servizio, con la qualifica e le funzioni in base alle quali viene effettuato l'inquadramento, rispettivamente di almeno due, dodici, diciotto e venticinque anni.

     Il personale proveniente dalle stazioni sperimentali agrarie consorziali ed inquadrato nei ruoli statali con la qualifica di agente tecnico può essere promosso al grado di agente tecnico capo se sia in possesso di una anzianità di servizio, con la qualifica e con le funzioni in base alle quali viene effettuato l'inquadramento, di almeno dieci anni.

     Le promozioni previste dal presente articolo non possono essere conferite che limitatamente al grado immediatamente superiore a quello cui è annesso trattamento economico, per stipendio e supplemento di servizio attivo ed eventuale aggiunta di famiglia, non eccedente il trattamento economico attribuito, ai medesimi titoli e per eventuale assegno ad personam, all'atto dell'inquadramento.

 

          Art. 76.

     Per il personale delle stazioni sperimentali agrarie consorziali, inquadrato, in applicazione del precedente art. 72, nei gradi iniziali di ciascun ruolo, l'anzianità di servizio prestato con la qualifica e con le funzioni in base alle quali viene effettuato l'inquadramento è utile agli effetti della determinazione dello stipendio nei gradi stessi e della promozione ai rispettivi gradi immediatamente superiori.

     Per il personale che, a norma dei precedenti art. 72 e 75, consegue grado superiore a quello iniziale di inquadramento, l'anzianità di cui al precedente comma, per la parte eccedente i periodi minimi stabiliti dagli articoli medesimi per il conseguimento del cennato grado superiore, è utile agli effetti della determinazione dello stipendio nel grado conseguito e del computo della anzianità in tale grado, necessaria per la eventuale promozione al grado immediatamente superiore.

     L'anzianità di servizio prestato dal personale con la qualifica e con le funzioni in base alle quali viene effettuato l'inquadramento è utile per la valutazione, secondo le disposizioni ordinarie in materia, dell'anzianità di servizio necessaria per l'ammissione agli esami e ai concorsi per la promozione ai gradi 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C da espletare dopo l'applicazione di quanto previsto dal precedente art. 75.

 

          Art. 77.

     Il ministro per l'agricoltura e le foreste può consentire l'inquadramento nei posti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino disponibili nel ruolo stabilito dall'annessa tabella G, dopo effettuato l'inquadramento di cui ai precedenti articoli, del personale attualmente appartenente alle stazioni sperimentali agrarie consorziali escluse dall'assorbimento nei regi istituti di sperimentazione agraria, che ne faccia domanda entro dieci giorni dalla pubblicazione del regio decreto di cui al penultimo comma dell'art. 30 del presente decreto.

     L'inquadramento del personale di cui al precedente comma ha luogo secondo le norme contenute nei precedenti articoli.

     Il personale delle stazioni anzidette che non consegua il passaggio nei ruoli statali può mantenere il rapporto di impiego con l'azienda od organo che succede alla stazione, a norma dell'ultimo comma dell'art. 30 e dell'art. 32 del presente decreto.

 

          Art. 78.

     Nel regio istituto di sperimentazione agraria nel quale venga assorbito l'istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura in Roma sarà mantenuto, a titolo transitorio, un posto di segretario tecnico-amministrativo.

     Tutti gli oneri comunque inerenti a tale posto sono a carico del predetto regio istituto.

     Il funzionario che attualmente ricopre il suddetto posto conserva il trattamento giuridico ed economico a qualsiasi titolo spettantegli, il trattamento di quiescenza e ogni altro diritto derivantegli a norma degli ordinamenti dell'istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura e delle deliberazioni adottate dai competenti organi amministrativi di esso anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

 

          Art. 79.

     Il personale proveniente dalle stazioni sperimentali agrarie consorziali che, all'atto dell'inquadramento nei ruoli statali, consegua un trattamento economico complessivo a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo, indennità di caro viveri o aggiunta di famiglia inferiore a quello complessivamente fruito alla data dell'entrata in vigore del presente decreto per competenze aventi la stessa natura, ancorché diversamente denominate, previste da regolare deliberazione del competente organo dell'ente, adottata prima del 1° gennaio 1941-XIX, conserverà la differenza quale assegno personale, da assorbire negli eventuali successivi aumenti delle suindicate competenze.

 

          Art. 80.

     Con regi decreti, da emanare ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col ministro per le finanze, saranno dettate disposizioni per il coordinamento dell'attività dei regi istituti di sperimentazione agraria, anche nei rapporti con quella degli ispettorati provinciali della agricoltura e degli enti economici operanti nel campo dell'agricoltura.

 

          Art. 81.

     La fondazione per la sperimentazione agraria, oltre agli scopi assegnatile dal vigente ordinamento, ha quello di provvedere:

     a) alla formazione, mediante la concessione di borse di studio, di personale idoneo alla funzione di sperimentatore;

     b) alla pubblicazione di una rivista della sperimentazione agraria italiana.

     Le norme per lo svolgimento della predetta attività saranno stabilite con opportune modifiche allo statuto della fondazione.

 

          Art. 82.

     Nei riguardi del regio istituto di sperimentazione forestale in Firenze si applicheranno le disposizioni contenute, per la regia stazione sperimentale di selvicoltura di Firenze, nel regio decreto-legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2359.

 

          Art. 83.

     Nella prima attuazione del presente decreto i posti che risultino disponibili nel grado iniziale di ciascuno dei ruoli dei gruppi A, B e C, di cui alle tabelle annesse al presente decreto, dopo effettuati gli inquadramenti e collocamenti previsti negli articoli precedenti, potranno essere conferiti mediante concorsi per titoli e per esami fra il personale non di ruolo, rispettivamente di I, II e III categoria, che alla data del bando di concorso presti, da almeno due anni, servizio ininterrotto presso le amministrazioni statali.

     Ai detti concorsi sono altresì ammessi:

     a) il personale impiegatizio che, alla data del bando, si trovi in servizio ininterrotto da almeno due anni presso le regie stazioni sperimentali agrarie, assunto a norma dell'art. 32 del regio decreto-legge 25 novembre 1929-VIII, n. 2226, modificato con la legge 5 giugno 1930-VIII, n. 951, o sia dipendente, ancorché con rapporto non stabile di impiego, da stazioni sperimentali agrarie consorziali;

     b) limitatamente ai concorsi ai posti di sperimentatore di seconda classe e di esperto di quarta classe, coloro che, alla data di pubblicazione del bando si trovino a frequentare da almeno tre anni, quali titolari di borse di studio e di perfezionamento, una stazione sperimentale agraria, regia o consorziale.

     Oltre al personale di cui ai precedenti comma, il ministro per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di ammettere al concorso per ciascun ruolo anche il personale dell'amministrazione dello Stato che appartenga a ruoli del gruppo immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso.

     Possono essere indetti anche concorsi per i posti che risultino disponibili nei ruoli del personale subalterno di cui alle tabelle F e I, da conferire, secondo le norme vigenti, al personale non di ruolo che si trovi in servizio ininterrotto, da almeno due anni, presso le amministrazioni e gli enti di cui al presente articolo.

     Per l'ammissione ai concorsi previsti nel presente articolo, oltre al possesso dei requisiti generali, escluso quello dell'età, prescritti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione agli impieghi nell'amministrazione dello Stato, è richiesto il possesso del titolo di studio stabilito per l'ammissione nei singoli ruoli dal quale ultimo requisito può prescindersi, limitatamente ai concorsi a posti di grado iniziale di gruppo C, nei riguardi di coloro che abbiano prestato lodevolmente, per almeno un biennio, presso stazioni sperimentali agrarie, sia regie che consorziali, funzioni proprie del detto gruppo.

 

          Art. 84.

     In sostituzione degli attuali organi amministrativi di ciascuna stazione sperimentale agraria consorziale, il ministro per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di nominare, con suo decreto, un commissario, il quale esercita le funzioni dell'organo amministrativo della stazione cui è preposto, fino all'entrata in vigore del regio decreto col quale sarà disposto l'assorbimento di essa in un regio istituto di sperimentazione agraria o la trasformazione in azienda agraria dimostrativa o in organo per i servizi di difesa contro le malattie delle piante.

 

          Art. 85.

     Fino a quando non saranno stati istituiti i regi istituti di sperimentazione per l'entomologia agraria in Firenze, per la patologia vegetale in Roma e per la sperimentazione forestale in Firenze:

     a) potranno essere chiamati, ai sensi dell'art. 4, lettera g) a far parte della sezione 1ª del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, quali esperti in fitopatologia, i direttori delle regie stazioni di entomologia agraria in Firenze e di patologia vegetale in Roma;

     b) farà parte, ai fini dell'art. 8, lettera f), della sezione 5 a del consiglio stesso, il direttore della regia stazione sperimentale di selvicoltura in Firenze.

 

          Art. 86.

     Salvo quanto diversamente previsto da disposizioni particolari, il periodo di attuazione del presente decreto, è fissato in un triennio dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

 

          Art. 87.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.

 

     Tabelle organiche.

     (Omissis).

 

     Tabella n. 1 - Regi istituti di sperimentazione agraria

     Istituti a carattere generale:

 

1)

Regio

istituto

di sperimentazione

agraria

in Bari;

2)

"

"

"

"

in Forlì;

3)

"

"

"

"

in Milano;

4)

"

"

"

"

in Modena;

5)

"

"

"

"

in Napoli;

6)

"

"

"

"

in Padova;

7)

"

"

"

"

in Palermo.

 

     Istituti specializzati:

     1) Regio istituto di sperimentazione per l'agrumicoltura e la frutticoltura in Acireale;

     2) Regio istituto di sperimentazione per la gelsicoltura e la bachicoltura in Ascoli Piceno;

     3) Regio istituto di sperimentazione per la viticoltura e la enologia in Asti;

     4) Regio istituto di sperimentazione per la maiscoltura in Bergamo;

     5) Regio istituto di sperimentazione per la cerealicoltura in Bologna;

     6) Regio istituto di sperimentazione per la frutticoltura in Bologna;

     7) Regio istituto di sperimentazione per la viticoltura e la enologia in Conegliano;

     8) Regio istituto di sperimentazione per la entomologia agraria in Firenze;

     9) Regio istituto di sperimentazione forestale in Firenze;

     10) Regio istituto di sperimentazione per il caseificio in Lodi;

     11) Regio istituto di sperimentazione per la gelsicoltura e la bachicoltura in Padova;

     12) Regio istituto di sperimentazione per l'olivicoltura e l'oleificio in Pescara;

     13) Regio istituto di sperimentazione per la genetica della cerealicoltura in Rieti-Roma;

     14) Regio istituto di sperimentazione per la chimica agraria in Roma;

     15) Regio istituto di sperimentazione per la patologia vegetale in Roma;

     16) Regio istituto di sperimentazione per la zootecnia in Roma;

     17) Regio istituto di sperimentazione per la bieticoltura in Rovigo;

     18) Regio istituto di sperimentazione per la floricoltura in San Remo;

     19) Regio istituto di sperimentazione per la chimica agraria in Torino;

     20) Regio istituto di sperimentazione per la zootecnia in Torino;

     21) Regio istituto di sperimentazione per la risicoltura in Vercelli;

     22) Regio istituto di sperimentazione per lo studio e la difesa del suolo [3] .

 

     Tabella n. 2.

     (Omissis).


[1]  Il consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste è stato soppresso dall'art. 4 del D.P.R. 28 marzo 2000, n. 450.

[2]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 980.

[3]  Istituto aggiunto per effetto dell'art. 2 della L. 11 febbraio 1952, n. 71.