§ 42.4.5 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 980 .
Carriera dei direttori degli Istituti di sperimentazione agraria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.4 personale
Data:07/05/1948
Numero:980


Sommario
Art. 1.      L'ultimo comma dell'art. 46 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, è modificato come segue
Art. 2.      Fermo rimanendo il numero dei posti dei direttori ordinari e straordinari degli Istituti di sperimentazione agraria di cui alla tabella VII annessa al decreto [...]
Art. 3.      Il limite di età previsto dall'art. 51 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, per il collocamento a riposo dei direttori degli Istituti di sperimentazione agraria, è [...]
Art. 4.      I direttori che siano stati collocati fuori ruolo ai sensi del secondo comma del precedente articolo sono tenuti a svolgere attività scientifica, secondo le modalità da [...]
Art. 5.      I direttori ordinari, già collocati a riposo ai sensi del citato art. 51, i quali alla data del presente decreto non abbiano ancora compiuto il settantacinquesimo anno [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana


§ 42.4.5 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 980 [1] .

Carriera dei direttori degli Istituti di sperimentazione agraria.

(G.U. 28 luglio 1948, n. 173)

 

 

     Art. 1.

     L'ultimo comma dell'art. 46 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, è modificato come segue:

     "I direttori ordinari conseguono la promozione al grado quinto al compimento del quinto anno di anzianità nel grado sesto e la promozione al grado quarto al compimento del quarto anno di anzianità nel grado quinto".

 

          Art. 2.

     Fermo rimanendo il numero dei posti dei direttori ordinari e straordinari degli Istituti di sperimentazione agraria di cui alla tabella VII annessa al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, non più di due direttori ordinari di 1ª classe, i quali abbiano maturato in tale classe almeno quattro anni di effettivo servizio, sono assegnati al grado 3° dell'ordinamento gerarchico, secondo l'ordine di anzianità acquisito nel grado 4°.

 

          Art. 3.

     Il limite di età previsto dall'art. 51 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, per il collocamento a riposo dei direttori degli Istituti di sperimentazione agraria, è elevato a 75 anni.

     I direttori che abbiano compiuto il settantesimo anno di età, sono collocati fuori ruolo, a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e i relativi posti di ruolo sono considerati vacanti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti.

     Ai direttori fuori ruolo spetta lo stesso trattamento del personale di ruolo ai fini del conseguimento di eventuali promozioni e a tutti gli altri effetti. Essi sono collocati a riposo al raggiungimento del settantacinquesimo anno di età.

 

          Art. 4.

     I direttori che siano stati collocati fuori ruolo ai sensi del secondo comma del precedente articolo sono tenuti a svolgere attività scientifica, secondo le modalità da determinarsi dal Ministero.

 

          Art. 5.

     I direttori ordinari, già collocati a riposo ai sensi del citato art. 51, i quali alla data del presente decreto non abbiano ancora compiuto il settantacinquesimo anno di età, possono, a domanda, essere richiamati in servizio e sono ad essi applicabili le disposizioni contenute nel precedente art. 3.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.

 


[1]  Ratificato dalla legge 28 dicembre 1952, n. 4437.