§ 80.9.405 - D.P.R. 28 marzo 2000, n. 450.
Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:28/03/2000
Numero:450


Sommario
Art. 1.  Organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali
Art. 2.  Dipartimento delle politiche di mercato
Art. 3.  Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi
Art. 4.  Consiglio tecnico scientifico
Art. 5.  Uffici di diretta collaborazione
Art. 6.  Disposizioni organizzative


§ 80.9.405 - D.P.R. 28 marzo 2000, n. 450. [1]

Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali

(G.U. 17 marzo 2001, n. 64)

 

 

     Art. 1. Organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali

     1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi della normativa vigente, è organizzato nei seguenti dipartimenti:

     a) Dipartimento delle politiche di mercato;

     b) Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi.

     2. I Capi dei dipartimenti svolgono i compiti ed esercitano i poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo.

     3. I Dipartimenti di cui agli articoli 2 e 3 assicurano forme di collaborazione tra loro e di intesa per le attività relative alla elaborazione delle linee di politica nei settori di competenza del Ministero.

 

          Art. 2. Dipartimento delle politiche di mercato

     1. Il Dipartimento delle politiche di mercato ha competenze, limitatamente a quelle attribuite al Ministero dalla legislazione vigente, in materia di politiche di mercato in sede nazionale, comunitaria ed internazionale, nel settore agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.

     2. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale con le competenze di seguito indicate:

     a) Direzione generale per le politiche agroalimentari: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli e agroalimentari in sede comunitaria ed internazionale; elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola e agroalimentare, in coerenza con la Politica agricola comune (P.A.C.) dell'Unione europea; disciplina generale e coordinamento nell'applicazione della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali ed esecuzione degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili al livello statale; adempimenti di competenza relativi al Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA), a livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della regolarità delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia, di cui al regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989 e successive modificazioni; riconoscimento e vigilanza degli organismi pagatori statali di cui al regolamento (CEE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 e successive modificazioni; disciplina generale e coordinamento degli interventi di regolazione dei mercati, dell'importazione ed esportazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, delle scorte e approvvigionamenti alimentari;

     b) Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attività di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici, di aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura, fondo per il credito peschereccio. Per le funzioni di propria competenza, la direzione generale si avvale delle Capitanerie di porto.

     3. Con il Dipartimento collabora il Segretariato generale del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, e successive modificazioni, che si avvale del personale del Ministero. Il personale attualmente in servizio del Segretariato è inquadrato nell'ambito dell'organico del ruolo del Ministero, sulla base della tabella di equiparazione allegata al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 13 luglio 1988.

 

          Art. 3. Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi

     1. Il Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi ha competenze, limitatamente a quelle attribuite al Ministero dalla legislazione vigente, in materia di tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agroalimentari, di sviluppo rurale, di caccia, di economia montana e di servizi informatici e generali.

     2. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale con le attribuzioni di seguito indicate:

     a) Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore: riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione per la qualità; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli e venatorie; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; disciplina generale e coordinamento in materia di tutela della qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, intesi come prodotti di prima trasformazione, ai sensi dell'articolo 32 del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, ratificato con legge 16 giugno 1998, n. 209, compresi quelli ittici, di agricoltura biologica, di promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette, di valorizzazione economica dei prodotti agricoli, agroalimentari e ittici; certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione del Codex alimentarius; disciplina generale e coordinamento in materia di sicurezza e di educazione alimentare di carattere non sanitario e di impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare, di salvaguardia e tutela delle biodiversità animali e vegetali e dei rispettivi patrimoni genetici, di importazione, esportazione e commercio di materiale forestale di propagazione, di libro nazionale dei boschi da seme e registri dei cloni, di regolazione delle sementi, di materiale di propagazione, nonché del settore fitosanitario e dei fertilizzanti, dei registri di varietà vegetali e dei libri genealogici e registri anagrafici del bestiame e relativi controlli funzionali, delle attività venatorie e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; attività di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agricolo e forestale; controllo nella qualità delle merci di importazione e lotta alla concorrenza sleale; attività in materia di eccezionali avversità atmosferiche;

     b) Direzione generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi, agricoli e agroalimentari in materia di politiche strutturali, di sviluppo rurale e della montagna, in sede comunitaria e internazionale; predisposizione e coordinamento dei quadri comunitari di sostegno, delle linee di politica strutturale, di sviluppo rurale e forestale, comprese le politiche della montagna, in coerenza con quelle dell'Unione europea; monitoraggio e valutazione degli interventi previsti dalla regolamentazione comunitaria; adempimenti di competenza relativi al Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA); osservatorio nazionale pedologico; disciplina generale, coordinamento e indirizzo in materia di ricerca e sperimentazione agraria e della pesca svolta da istituti e laboratori nazionali; di aiuti di Stato nel settore; problematiche in materia di politiche imprenditoriali e delle strutture aziendali agricole, contratti agrari, ricomposizione fondiaria, bonifica, usi civici, fabbricati rurali e terre incolte; osservatorio per l'imprenditorialità giovanile in agricoltura; fondo per lo sviluppo in agricoltura; programmazione negoziata in agricoltura per la parte di competenza; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni; gestione anche ad esaurimento dei procedimenti riguardanti il credito agrario, la cooperazione agricola e la meccanizzazione agricola;

     c) Direzione generale per i servizi e gli affari generali: gestione delle risorse umane e strutturali e cura del trattamento giuridico ed economico e di quiescenza del personale del Ministero; formazione generale; relazioni sindacali; contrattazione e mobilità; amministrazione e affari di carattere generale; gestione contabile e predisposizione del bilancio del Ministero; relazioni con il pubblico ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; attività di vigilanza amministrativa sugli enti, società e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero, sui consorzi agrari ai sensi della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e sulle gestioni di ammasso.

     3. Nell'ambito del Dipartimento opera l'Ispettorato centrale repressione frodi (ICRF), di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che esercita le proprie funzioni anche attraverso i laboratori e le strutture dei propri uffici periferici. Alle analisi di revisione provvede anche l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione.

     4. Il Dipartimento sovrintende alla gestione dei beni ed alle attività di ricerca, di sperimentazione e di conservazione di competenza dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, non trasferiti alle regioni, e provvede alla gestione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.), anche ai fini del sistema statistico nazionale, dell'Anagrafe delle aziende agricole e del rispetto degli obblighi comunitari. Il Dipartimento si avvale di un Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia di programmazione, coordinamento e verifica, composto di dieci addetti scelti tra soggetti esperti nelle discipline di informatica e statistica e coordinato dal responsabile dei servizi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 1993. Il Ministro delle politiche agricole e forestali determina, con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'indennità spettante ai componenti del nucleo.

 

          Art. 4. Consiglio tecnico scientifico

     1. Il Consiglio tecnico scientifico degli esperti per la politica agricola e agroalimentare ha il compito di svolgere attività di alta consulenza nelle materie di competenza del Ministero. Il Consiglio è presieduto dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministro, o da un dirigente generale ed è composto di venti membri di comprovata qualificazione nelle discipline agrarie, economiche, commerciali, giuridiche, finanziarie, comunitarie ed internazionali.

     2. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro e sono scelti tra docenti universitari, magistrati ordinari o amministrativi ed equiparati, ed esperti, anche estranei alla Pubblica Amministrazione. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il Ministro determina, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le indennità spettanti ai componenti. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate da un dirigente.

     3. Nella prima riunione, il Consiglio adotta a maggioranza dei componenti il regolamento interno di funzionamento.

     4. I componenti del Consiglio organizzano la propria attività anche per gruppi di lavoro, a richiesta del Presidente.

     5. Il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, di cui al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e successive modificazioni, è soppresso.

     6. I comitati e le commissioni individuati ai sensi dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, operano nell'ambito dei Dipartimenti cui afferisce la materia di loro competenza, salvo diversa disposizione normativa.

 

          Art. 5. Uffici di diretta collaborazione

     1. Gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro per l'esercizio delle funzioni attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sono costituiti dal Gabinetto, dall'Ufficio legislativo, dalla Segreteria del Ministro, dalla Segreteria tecnica, dall'Ufficio del portavoce, dal Servizio di controllo interno e dall'Ufficio rapporti internazionali. Il Ministro si avvale di un segretario particolare.

     2. Il Capo di Gabinetto è preposto all'Ufficio di Gabinetto, coordina le attività affidate agli uffici di diretta collaborazione e assicura il raccordo con le strutture del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. Cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza. Può avvalersi di due vice capo gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie.

     3. L'Ufficio legislativo provvede alla elaborazione di provvedimenti legislativi nelle materie di competenza del Ministero e ne segue le procedure per la loro approvazione ed emanazione; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi, coordina l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e svolge attività di consulenza giuridica nei confronti dei dipartimenti e delle direzioni generali.

     4. La Segreteria del Ministro svolge attività di supporto alle funzioni del medesimo.

     5. La Segreteria tecnica svolge compiti di supporto all'elaborazione, analisi e studio dei problemi tecnici riguardanti il settore agricolo e per l'utilizzazione e ripartizione delle risorse finanziarie del Ministero.

     6. L'Ufficio del portavoce cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali e cura la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e cura iniziative editoriali di informazione istituzionale.

     7. Il Servizio di controllo interno, dotato di autonomia operativa, è composto dal presidente e da due componenti scelti tra esperti di elevata professionalità e dirigenti di prima fascia dell'Amministrazione dello Stato. Il Servizio coadiuva il Ministro nella valutazione e nel controllo strategico, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e svolge funzioni di supporto al Ministro per la valutazione dei dirigenti, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto.

     8. L'Ufficio rapporti internazionali cura i rapporti del Ministro con le istituzioni internazionali collegate alle attività del Ministero e svolge funzioni di supporto al Ministro per l'organizzazione di incontri, convegni e missioni internazionali. Cura i rapporti tra il Ministro e i Comitati alimentazione e agricoltura presso le Organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce.

     9. I titolari degli uffici di cui al comma 1 sono nominati direttamente dal Ministro anche tra esperti estranei all'Amministrazione, dotati di elevata professionalità.

     10. Agli uffici di cui al comma 1 sono assegnati personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di settantacinque unità, nonché estranei all'Amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a dieci. Possono essere chiamati a collaborare con i suddetti uffici anche esperti e consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, in numero non superiore a dieci. Il trattamento economico accessorio è determinato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Del Gabinetto fa parte un Consigliere diplomatico.

     11. Le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato svolgono attività di supporto alle funzioni dei medesimi. Sono composte ciascuna da un segretario particolare e dal capo della segreteria, nominati anche tra estranei all'Amministrazione, nonché da un numero non superiore ad otto unità di dipendenti pubblici.

     12. Gli Uffici di diretta collaborazione di cui al presente articolo costituiscono un unico centro di responsabilità ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

 

          Art. 6. Disposizioni organizzative

     1. La individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti è stabilita con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1998, n. 400. Fino all'adozione dei predetti decreti, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opererà avvalendosi degli uffici dirigenziali attualmente operanti, con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione, fermo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

     2. In sede di prima applicazione e fino alla determinazione della dotazione organica del Ministero ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento è inquadrato secondo le modalità di cui all'allegata tabella ed è ripartito, nell'ambito dei dipartimenti, tra gli uffici di livello dirigenziale generale, sulla base delle direttive del Ministro.

     3. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Ministero, anche con riferimento alla dislocazione territoriale degli uffici periferici dell'Ispettorato, al fine di accertarne la funzionalità ed efficienza, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400; analoga verifica viene effettuata, ogni due anni, ai sensi del medesimo articolo 17, comma 4-bis, lettera d), in ordine alla consistenza dell'organico e alla distribuzione delle risorse umane fra le suddette aree.

     4. Alle dipendenze funzionali del Ministro opera il reparto speciale Carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari, istituito presso il Ministero, che svolge controlli straordinari sulla erogazione e percepimento di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti. Esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'ICRF, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

     5. Il Ministro, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, può inviare in lunga missione e con onere a carico del Ministero personale di supporto nelle sedi e rappresentanze diplomatiche presso le quali sono istituiti posti di organico di addetti agricoli ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni. Le azioni di promozione internazionale sono organizzate d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero.

     6. Fino all'attuazione dell'articolo 55, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Corpo forestale dello Stato, di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e successive modificazioni e integrazioni, con organizzazione unitaria ed organico e gestione distinti da quello del Ministero, è posto alle dirette dipendenze del Ministro. A capo del Corpo è preposto un dirigente generale, nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     7. Ai fini dell'attuazione delle attività di formazione e riqualificazione del personale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo emanato in attuazione della disposizione medesima, il Ministero utilizza anche le risorse provenienti dai risparmi di spesa conseguenti alla riorganizzazione dello stesso.

     8. Dall'attuazione del presente regolamento non possono derivare effetti di aumento della spesa del Ministero.

 

 

     Tabella - (Art. 6, comma 2) - PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL MINISTERO IN SERVIZIO (AGRICOLTURA E REPRESSIONE FRODI)

Agr. + Repressione frodi

Area C

 

 

C3 ex nona qualifica funzionale

64 + 109 =

173

C2 ex ottava qualifica funzionale

109 + 68 =

177

C1 ex settima qualifica funzionale

242 + 209 =

451

Area B

 

 

B3 ex sesta qualifica funzionale

20 + 38 =

58

B2 ex quinta qualifica funzionale

177 + 192 =

369

B1 ex quarta qualifica funzionale

128 + 35 =

163

Area A

 

 

A1 ex terza

142 + 69 =

211

Totale

882 + 720 =

1.602

 


[1] Abrogato dall’art. 8 del D.P.R. 23 marzo 2005, n. 79.