§ 2.3.120 - L. 8 novembre 1986, n. 752.
Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:08/11/1986
Numero:752


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale, è autorizzata per il quinquennio 1986-90 la spesa [...]
Art. 2.      1. Le funzioni di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale sono esercitate dal CIPE. Il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare [...]
Art. 3.      1. Per gli interventi nel settore agricolo e forestale è attribuita alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la somma di lire 8.500 miliardi, di cui lire 1.420 miliardi per [...]
Art. 4.      1. Nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli da 66 a 78 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al finanziamento delle azioni a carattere orizzontale [...]
Art. 5.      1. Al finanziamento degli interventi previsti dal regolamento (CEE) n. 797/85, relativo al miglioramento della efficienza delle strutture agrarie, e dagli altri regolamenti comunitari in materia [...]
Art. 6.      1. Al finanziamento delle azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa, che saranno previste nel Piano forestale nazionale, è destinata la somma di lire 100 miliardi [...]
Art. 7.      1. Al fine di estendere le azioni indicate dalla lettera c) del comma 3 dell'art. 4 e favorire la capitalizzazione delle cooperative agricole e loro consorzi di rilevanza nazionale, oltre agli [...]
Art. 8.      1.
Art. 9.      1. E' istituito un Comitato nazionale, presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un Sottosegretario da lui delegato, competente a pronunciarsi in materia di programmazione e [...]
Art. 10.      1. I fondi di rotazione di cui agli articoli 46 e 47 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono soppressi; le residue disponibilità finanziarie sono trasferite alla Cassa per la formazione della [...]
Art. 11.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in complessive lire 1.725 miliardi per l'anno 1986, in lire 2.993 miliardi per l'anno 1987, in lire 3.250 miliardi per [...]
Art. 12.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 2.3.120 - L. 8 novembre 1986, n. 752.

Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.

(G.U. 13 novembre 1986, n. 264).

 

     Art. 1.

     1. Al fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale, è autorizzata per il quinquennio 1986-90 la spesa complessiva di lire 16.500 miliardi in ragione di lire 2.765 miliardi per l'anno 1986, di lire 2.993 miliardi per l'anno 1987, di lire 3.250 miliardi per l'anno 1988, di lire 3.592 miliardi per l'anno 1989 e di lire 3.900 miliardi per l'anno 1990. Gli stanziamenti indicati dai successivi articoli, salvo quanto disposto dall'ultima parte dell'art. 3, comma 2, e all'art. 10, fanno carico alla complessiva autorizzazione di spesa recata dal presente comma.

     2. A decorrere dal 1987 potranno essere disposte, con la legge finanziaria, eventuali variazioni in aumento delle autorizzazioni di spesa stabilite dal comma 1, in relazione al sopravvenire di occorrenze eccezionali.

     3. Le somme di cui al comma 1 sono destinate a finanziare gli interventi demandati rispettivamente alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Sono destinate inoltre a finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti CEE a complemento delle erogazioni a carico della sezione orientamento del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola, nell'ambito delle azioni volte alla razionalizzazione e al miglioramento delle strutture agricole.

     4. Gli interventi e le azioni di cui al comma 3 sono programmati e realizzati nel rispetto dei principi e dei criteri generali stabiliti dallo Stato nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento in materia di politica agricola e forestale, con particolare riguardo alle determinazioni del Piano agricolo nazionale e di quello forestale previsti dall'art. 2.

     5. Sono assunti come obiettivi unificanti delle iniziative finanziate dalla presente legge: il sostegno e lo sviluppo dei redditi agricoli, in particolare di quelli dell'impresa familiare coltivatrice, la difesa dell'occupazione in agricoltura, il riequilibrio territoriale con particolare riguardo al Mezzogiorno, la difesa dell'ambiente, il contenimento e la riduzione del disavanzo agroalimentare.

 

     Art. 2.

     1. Le funzioni di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale sono esercitate dal CIPE. Il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA), istituito ai sensi dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è soppresso; le funzioni ad esso attribuite dalla legge sono esercitate dal CIPE.

     2. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e previa istruttoria di un Comitato tecnico interministeriale istituito con propria delibera, adotta le determinazioni in cui si articola il Piano agricolo nazionale: il programma quadro, i piani specifici di intervento, le direttive di coordinamento. Il programma quadro è aggiornato entro il 30 novembre di ciascun anno. Il primo aggiornamento interviene sul testo base del programma quadro per il quinquennio 1986-90 approvato dal CIPAA il 1 agosto 1985.

     3. Con la procedura indicata nel comma 2, il CIPE adotta il Piano forestale nazionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il primo aggiornamento annuale è deliberato entro il 30 novembre 1987.

     4. Nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita una commissione di settore composta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dagli assessori regionali e provinciali delegati dai presidenti delle rispettive giunte. La commissione ha compiti di informazione e consultazione su tutte le materie previste dalla presente legge, ferme restando le competenze e le procedure indicate dal comma 2, ed assicura il concorso delle regioni e province autonome alla elaborazione degli indirizzi della politica agricola nazionale e comunitaria. La commissione è convocata periodicamente dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ovvero su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. La commissione si avvale, oltre che della collaborazione dei funzionari ministeriali competenti per materia, di un comitato tecnico, con funzioni preparatorie e di supporto, composto da sei funzionari regionali, di cui due designati congiuntamente dalle regioni e province autonome del nord, due dalle regioni del centro, due dalle regioni del sud e delle isole. La disposizione del presente comma cesserà di avere vigore con l'approvazione della legge sulla disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     5. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assicura, mediante periodiche consultazioni, la partecipazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale alla elaborazione ed alla attuazione del Piano agricolo nazionale e del Piano forestale nazionale.

     6. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste trasmette al CIPE una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge. La relazione è predisposta, per la parte afferente alle regioni e province autonome, sulla base del materiale informativo raccolto a cura del comitato tecnico di cui al comma 4. Entro il 30 giugno successivo il CIPE trasmette al Parlamento, insieme alla relazione di cui sopra, un proprio documento di analisi e valutazione.

 

     Art. 3.

     1. Per gli interventi nel settore agricolo e forestale è attribuita alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la somma di lire 8.500 miliardi, di cui lire 1.420 miliardi per l'anno 1986, lire 1.550 miliardi per l'anno 1987, lire 1.690 miliardi per l'anno 1988, lire 1.840 miliardi per l'anno 1989 e lire 2.000 miliardi per l'anno 1990. La somma attribuita per il 1986 è comprensiva dell'importo di lire 1.040 miliardi di cui all'art. 12, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

     2. Sugli importi di cui al comma 1 fa carico, per le prime cinque annualità, la somma annua di lire 300 miliardi per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi su mutui quindicennali di miglioramento fondiario o su mutui destinati al consolidamento delle passività delle imprese agricole. Tale somma è comprensiva di lire 50 miliardi da ripartire fra gli enti di cui al comma 1, sulla base delle concessioni contributive dagli stessi effettuate entro il 31 dicembre 1985 sui mutui contratti in applicazione dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Le somme relative ai successivi dieci anni fanno carico al bilancio dello Stato.

     3. Al riparto delle somme di cui al comma 1 fra gli enti destinatari provvede il CIPE entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Per l'anno 1986 detto riparto è effettuato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con applicazione dei parametri di ripartizione adottati per l'anno 1985. Per gli anni successivi i parametri di ripartizione saranno stabiliti dal CIPE sentita la commissione interregionale, con riferimento agli obiettivi indicati dal comma 5 dell'art. 1.

     4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo nel settore agricolo e forestale in armonia con le determinazioni del Piano agricolo nazionale e del Piano forestale nazionale.

 

     Art. 4.

     1. Nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli da 66 a 78 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel quadro di una politica dei fattori a sostegno dell'agricoltura nazionale, nonché delle azioni di cui al comma 3, è destinata la somma di lire 5 mila miliardi. Tale somma è così ripartita: lire 795 miliardi per l'anno 1986, lire 868 miliardi per l'anno 1987, lire 960 miliardi per l'anno 1988, lire 1.127 miliardi per l'anno 1989 e lire 1.250 miliardi per l'anno 1990.

     2. Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

     a) ricerca e sperimentazione agraria, anche in riferimento a nuove tecnologie di produzione compatibili con la salvaguardia dell'ambiente; valorizzazione dei risultati conseguenti;

     b) miglioramento genetico e varietale delle specie animali e vegetali, inclusa la tenuta dei libri genealogici e la lotta alla ipofecondità; interventi di sostegno per particolari produzioni, anche attraverso incentivi di orientamento e provvidenze straordinarie per situazioni di crisi;

     c) innovazione e sviluppo della meccanizzazione agricola, anche mediante incentivi per la sperimentazione e contributi per la sostituzione di macchine agricole;

     d) riconoscimento e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli, anche attraverso le funzioni assegnate dai regolamenti comunitari alle associazioni dei produttori e loro unioni;

     e) prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni relativamente ai prodotti agricoli e a quelli di uso agricolo;

     f) promozione commerciale sul mercato interno e su quelli esteri, incluse le vendite promozionali; orientamento dei consumi ed educazione alimentare;

     g) sviluppo dell'informazione in agricoltura; potenziamento del sistema informativo agricolo nazionale.

     3. Sono del pari ammesse a finanziamento le azioni di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed in particolare le seguenti:

     a) promozione della proprietà coltivatrice e dell'accorpamento aziendale, attraverso l'intervento della Cassa per la formazione della proprietà contadina;

     b) sostegno e sviluppo delle associazioni riconosciute di produttori agricoli e relative unioni riconosciute;

     c) sostegno e sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale;

     d) completamento e adeguamento funzionale di impianti di provvista, adduzione e distribuzione dell'acqua a fini di irrigazione, nonché delle opere connesse, ivi comprese le opere di bonifica idraulica, la cui esecuzione è a cura dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge;

     e) interventi nel settore delle foreste e delle aree protette attribuiti alla competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi attraverso mezzi e servizi aerei.

     4. Nell'ambito del procedimento e con l'osservanza delle competenze di cui al comma 5, la commissione di settore prevista all'art. 2, comma 4, viene consultata sull'impostazione delle azioni di cui al comma 2 inclusi gli aspetti finanziari.

     5. Su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste il CIPE delibera entro il 31 marzo di ogni anno la ripartizione tra le azioni indicate ai commi 2 e 3 della somma complessivamente disponibile per ciascun anno. Con la stessa procedura possono essere disposte variazioni compensative alla ripartizione effettuata, per adeguarla all'andamento effettivo della spesa. Per l'anno 1986 la deliberazione del CIPE è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     6. Con la procedura prevista dal comma 5, il CIPE adotta, nel rispetto della ripartizione di spesa stabilita per ciascuna delle azioni indicate ai commi 2 e 3, le relative determinazioni applicative, sulla base o di disposizioni di legge o di programmi di attuazione rientranti nell'ambito delle predette azioni. Tali programmi possono prevedere anche erogazioni ad enti pubblici istituzionalmente operanti nelle materie connesse alle azioni sopra indicate.

 

     Art. 5.

     1. Al finanziamento degli interventi previsti dal regolamento (CEE) n. 797/85, relativo al miglioramento della efficienza delle strutture agrarie, e dagli altri regolamenti comunitari in materia di azioni strutturali è destinata la somma di lire 2.500 miliardi, di cui lire 450 miliardi per l'anno 1986, lire 475 miliardi per l'anno 1987, lire 500 miliardi per l'anno 1988, lire 525 miliardi per l'anno 1989 e lire 550 miliardi per l'anno 1990.

     2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sulla base delle indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce per ciascun regolamento comunitario le occorrenze finanziarie, nei limiti delle somme indicate al comma 1, stimate sulla base delle effettive potenzialità di attuazione. Al riparto delle somme predette tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede il CIPE, su proposta dello stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     3. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere successivamente versate ad apposito conto corrente infruttifero istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato. Al prelevamento delle somme dal predetto conto corrente provvede il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

 

     Art. 6.

     1. Al finanziamento delle azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa, che saranno previste nel Piano forestale nazionale, è destinata la somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990.

     2. Al riparto delle somme tra le azioni individuate al comma 1 provvede il CIPE con la procedura prevista dal comma 5 dell'art. 4; si applica altresì la disposizione contenuta nel comma 4 dello stesso articolo.

 

     Art. 7.

     1. Al fine di estendere le azioni indicate dalla lettera c) del comma 3 dell'art. 4 e favorire la capitalizzazione delle cooperative agricole e loro consorzi di rilevanza nazionale, oltre agli interventi previsti dalla normativa vigente, possono essere concessi ai soggetti predetti, a valere sulla quota determinata dal CIPE per le azioni di cui all'indicata lettera c), anticipazioni con un tasso di interesse particolarmente agevolato e a rimborso differito, sulla base di un progetto quinquennale di capitalizzazione approvato dagli stessi organismi cooperativi.

     2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stabilite le condizioni e le modalità dell'agevolazione di cui al comma 1 e la disciplina di un apposito fondo di rotazione al quale affluiscono le somme rimborsate.

     3. Le imprese cooperative e loro consorzi, che svolgono esclusivamente attività di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, non sono ammessi ai benefici ed agli interventi previsti dalla vigente normativa a favore della cooperazione agricola quando per l'esercizio di tale attività ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità superiore alla metà di quella complessivamente trasformata.

 

     Art. 8.

     1. [1].

     2. Nei confronti delle unioni nazionali delle associazioni dei produttori ortofrutticoli si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1978, n. 674, art. 9, terzo e quarto comma, e art. 10, quarto comma; al relativo finanziamento si provvede con le assegnazioni di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 4.

 

     Art. 9.

     1. E' istituito un Comitato nazionale, presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un Sottosegretario da lui delegato, competente a pronunciarsi in materia di programmazione e regolazione dell'offerta di prodotti agricoli, nel quadro delle determinazioni del Piano agricolo nazionale.

     2. La composizione del Comitato di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in modo da assicurare, nell'ambito degli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale, la presenza delle organizzazioni agricole e delle imprese di trasformazione dei prodotti agricoli.

     3. Il Comitato si pronuncia sulle seguenti materie:

     a) politica delle colture, con particolare riferimento alle colture alternative, in relazione all'evoluzione del mercato dei prodotti agricoli e agroindustriali;

     b) individuazione dei settori produttivi da regolare con contrattazione interprofessionale ed elaborazione di orientamenti per la contrattazione di settore;

     c) indirizzi e iniziative per i settori soggetti a limitazioni quantitative o a regimi di quote di produzione in dipendenza della regolamentazione comunitaria.

     4. Il Comitato può costituire sottocomitati di settore a carattere interprofessionale, con opportune integrazioni dirette ad assicurare la presenza delle organizzazioni di settore maggiormente rappresentative. Tali sottocomitati, sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato di cui al comma 1, si esprimono sugli aspetti settoriali dell'offerta di prodotti agricoli e indicano criteri e condizioni generali per la stipulazione di accordi interprofessionali.

 

     Art. 10.

     1. I fondi di rotazione di cui agli articoli 46 e 47 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono soppressi; le residue disponibilità finanziarie sono trasferite alla Cassa per la formazione della proprietà contadina.

     2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere autorizzate operazioni di provvista mediante ricorso al mercato da parte della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

     3. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge. Per quanto previsto dall'art. 5 della legge 1 luglio 1977, n. 403, dall'art. 7 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, dall'art. 12 della legge 1 agosto 1981, n. 423, dall'art. 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194, continuano ad applicarsi i criteri e le procedure ivi indicati. Il termine temporale fissato dall'art. 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, è prorogato di un triennio; il relativo onere determinato in lire 6 miliardi è a carico degli stanziamenti di cui all'art. 4.

 

     Art. 11.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in complessive lire 1.725 miliardi per l'anno 1986, in lire 2.993 miliardi per l'anno 1987, in lire 3.250 miliardi per l'anno 1988, in lire 3.592 miliardi per l'anno 1989 e in lire 3.900 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando integralmente gli appositi accantonamenti "Piano agricolo nazionale e Piano per la forestazione" e per la differenza lo stanziamento di cui al capitolo 8321 (finanziamento dei regolamenti comunitari). Per gli anni 1989 e 1990 le suddette somme sono iscritte negli stati di previsione dei competenti Ministeri per gli anni medesimi.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 12.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.