§ 2.3.67 - L. 20 ottobre 1978, n. 674.
Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:20/10/1978
Numero:674


Sommario
Art. 1.  La presente legge ha lo scopo di integrare il regolamento del consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, concernente le associazioni dei produttori e le relative unioni e di [...]
Art. 2.  Le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'osservanza di quanto disposto nel regolamento del consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. [...]
Art. 3.  Le delibere delle associazioni possono avere, con decreti emessi dal presidente della regione o dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, secondo le rispettive competenze, efficacia vincolante [...]
Art. 4.  Le regioni determinano le modalità per l'istituzione di un apposito albo regionale in cui siano iscritte le associazioni riconosciute e le modalità per l'esercizio dei poteri di vigilanza e di [...]
Art. 5.  Le regioni determinano altresì:
Art. 6.  Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono riconosciute le unioni nazionali [...]
Art. 7.  Con il riconoscimento le associazioni dei produttori e loro unioni acquistano la personalità giuridica di diritto privato e ad esse non si applica l'art. 17 del codice civile.
Art. 8.  Le associazioni di produttori e le relative unioni riconosciute dispongono, per la costituzione e per il finanziamento della loro attività statutaria, delle entrate derivanti:
Art. 9.  Le regioni provvedono a concedere contributi, esenti da qualsiasi imposta, secondo i criteri e le modalità stabilite dagli articoli 10 e 11 del regolamento del consiglio delle Comunità europee del [...]
Art. 10.  In base a quanto stabilito dall'articolo 18 del regolamento del consiglio delle Comunità europee del 1° giugno 1978, n. 1360, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi da iscriversi in aumento del [...]
Art. 11.  Le regioni provvedono ad istituire comitati regionali composti da rappresentanti delle unioni riconosciute.
Art. 12.  Le disposizioni della presente legge si applicano alle associazioni del settore ortofrutticolo, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, e al regolamento [...]
Art. 13.  Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'agricoltura e delle foreste istituisce i comitati nazionali di cui al precedente articolo 11, chiamando a farne parte, per [...]
Art. 14.  Le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine di un mese dall'adozione del [...]
Art. 15.  All'onere di lire 10.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo [...]


§ 2.3.67 - L. 20 ottobre 1978, n. 674.

Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli.

 

Art. 1. La presente legge ha lo scopo di integrare il regolamento del consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, concernente le associazioni dei produttori e le relative unioni e di favorire la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione agricola nazionale e regionale.

     Alle associazioni dei produttori ed alle relative unioni possono partecipare esclusivamente produttori agricoli e le organizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del sopracitato regolamento le cui aziende siano situate sul territorio italiano.

 

     Art. 2. Le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'osservanza di quanto disposto nel regolamento del consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, e nella presente legge, determinano le modalità per il riconoscimento delle associazioni dei produttori e delle relative unioni costituite preferibilmente per settori produttivi omogenei.

     Gli statuti delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni devono prevedere, tra l'altro, per il loro funzionamento, per l'adempimento degli obblighi e per l'ottemperanza delle disposizioni di cui al citato regolamento:

     1) che ciascun socio non possa fare parte di altre associazioni del medesimo settore nello stesso territorio o di cooperative o di altre forme associative aderenti all'associazione stessa o ad altre del medesimo settore nello stesso territorio;

     2) che, per le associazioni con non più di 300 produttori associati, nell'assemblea spetti un voto a ciascun singolo produttore, che sia socio direttamente o come membro di società cooperativa. Per le associazioni con più di 300 produttori associati l'assemblea è costituita da delegati eletti da assemblee parziali anche su liste separate, convocate, possibilmente, nelle località nelle quali risiedono non meno di 50 soci. In questi casi le società cooperative eleggono, con propria assemblea, i delegati nella stessa proporzione stabilita per i soci singoli dallo statuto dell'associazione. Le assemblee parziali per la nomina dei delegati sono indette dall'associazione, recano all'ordine del giorno le materie che formano oggetto dell'assemblea generale e sono convocate in tempo utile perché i delegati da esse eletti possano partecipare all'assemblea. I delegati devono essere soci;

     3) che sia garantita negli organi direttivi ed esecutivi dell'associazione la rappresentanza delle minoranze;

     4) che l'associazione adotti regolamenti per il proprio funzionamento; definisca programmi di produzione e di commercializzazione; stipuli convenzioni e contratti, anche interprofessionali, in rappresentanza dei propri associati per la cessione, il ritiro, lo stoccaggio e l'immissione sul mercato dei prodotti. Le relative delibere devono essere assunte dall'assemblea a maggioranza assoluta dei soci, dei delegati o dei delegati di cui al precedente punto 2) del presente articolo in prima convocazione e a maggioranza dei presenti in seconda convocazione a condizione che siano rappresentati in proprio, per delega o dai delegati di cui al punto 2) del presente articolo almeno un quinto degli associati;

     5) che all'associazione spetti la facoltà di vigilare sulla osservanza, da parte degli associati, degli obblighi associativi, nonché di disporre sanzioni e, in caso di ripetute e gravi infrazioni, l'esclusione del socio inadempiente;

     6) che, salvo quanto previsto dal precedente punto 2) del presente articolo, il ricorso alla delega per il voto in assemblea possa avvenire solo a favore di un componente il nucleo familiare;

     7) che si promuovano programmi nell'ambito delle attività svolte a livello nazionale di ricerca e sperimentazione agraria, di riconversione e razionalizzazione produttiva delle aziende associate;

     8) che si promuova la costituzione di imprese cooperative o di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, di lavorazione e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti;

     9) che si curi la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei prodotti in collaborazione coi competenti servizi nazionali e regionali, utilizzando centri ed istituti, pubblici e privati, per ricerche di mercato;

     10) che i rapporti economici tra cooperativa aderente all'associazione e singoli soci della stessa restino regolati dallo statuto della cooperativa medesima.

 

     Art. 3. Le delibere delle associazioni possono avere, con decreti emessi dal presidente della regione o dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, secondo le rispettive competenze, efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati dei territori in cui operano le associazioni stesse, in casi di gravi necessità, dichiarate tali dalle competenti autorità regionali o nazionali e per il periodo di tempo strettamente necessario che dovrà essere precisato nei suindicati decreti. In ogni caso le delibere devono essere adottate a maggioranza assoluta degli associati e devono ottenere il parere favorevole dei comitati regionali o nazionali di cui al successivo articolo 11 della presente legge.

 

     Art. 4. Le regioni determinano le modalità per l'istituzione di un apposito albo regionale in cui siano iscritte le associazioni riconosciute e le modalità per l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo attribuiti alle regioni medesime, prevedendo, in particolare, che possa essere disposta con atto motivato, previa diffida e sentiti il comitato regionale di cui al successivo articolo 11, la revoca del riconoscimento quando l'associazione abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali.

 

     Art. 5. Le regioni determinano altresì:

     1) le modalità per il riconoscimento delle unioni regionali che siano costituite, preferibilmente per settori produttivi omogenei, esclusivamente da associazioni di produttori riconosciute dalla regione con l'osservanza di quanto previsto dalle successive lettere a) e b). Gli statuti delle unioni devono prevedere:

     a) il diritto di adesione delle associazioni riconosciute del settore anche se comprendenti associati situati in regioni limitrofe;

     b) che a ciascuna associazione spetti un numero di voti proporzionale al numero degli associati;

     2) le modalità per la revoca del riconoscimento quando l'unione abbia compiuto gravi e ripetute infrazioni alle norme comunitarie e nazionali;

     3) le modalità per la partecipazione delle unioni alla programmazione agricola regionale.

 

     Art. 6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono riconosciute le unioni nazionali delle associazioni dei produttori costituite preferibilmente per settori produttivi omogenei.

     Il riconoscimento è disposto su richiesta di più associazioni del settore interessato che rappresentino, comunque, una quota non inferiore al 5 per cento degli associati e della produzione nazionale del settore stesso.

     Le unioni nazionali riconosciute, previo parere del comitato di cui al successivo articolo 11, possono avanzare, al CIPAA, di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, proposte di indirizzo e di coordinamento per la formazione dei programmi nazionali in agricoltura secondo le procedure previste dalle relative leggi.

     In ogni caso le delibere devono essere adottate a maggioranza assoluta degli associati in prima convocazione e a maggioranza dei presenti in seconda convocazione, a condizione che sia rappresentato almeno un terzo degli associati.

     Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede ad esercitare i poteri di vigilanza e di controllo sulle unioni nazionali riconosciute. Con decreto motivato e previa diffida il Ministro, sentito il comitato nazionale di cui al successivo articolo 11, può disporre la revoca del riconoscimento, quando l'unione abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali.

 

     Art. 7. Con il riconoscimento le associazioni dei produttori e loro unioni acquistano la personalità giuridica di diritto privato e ad esse non si applica l'art. 17 del codice civile.

     Le stesse sono soggette alle forme di pubblicità previste dall'art. 33 del codice civile e alla denuncia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come esercenti attività agricola, ai sensi dell'art. 47 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Spettano alle unioni nazionali delle associazioni dei produttori agricoli i compiti di tutela e rappresentanza delle associazioni aderenti [1].

 

     Art. 8. Le associazioni di produttori e le relative unioni riconosciute dispongono, per la costituzione e per il finanziamento della loro attività statutaria, delle entrate derivanti:

     a) dai contributi ordinari degli associati nella misura stabilita dai rispettivi statuti;

     b) dai contributi e concorsi finanziari, comunitari e nazionali.

 

     Art. 9. Le regioni provvedono a concedere contributi, esenti da qualsiasi imposta, secondo i criteri e le modalità stabilite dagli articoli 10 e 11 del regolamento del consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, al fine di favorire la costituzione e il funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori e delle relative unioni.

     A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi da iscriversi in aumento del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in ragione di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1978 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984. La predetta somma è ripartita tra le regioni, con delibera del CIPAA, di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, d'intesa con la commissione interregionale, di cui all'articolo 13 della citata legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Al fine di favorire la costituzione e il funzionamento amministrativo delle unioni è autorizzata la spesa di lire 18 miliardi da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 3 miliardi in ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984.

     I contributi, esenti da qualsiasi imposta, sono concessi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la predetta commissione interregionale, secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11 del sopracitato regolamento.

     I contributi associativi corrisposti dagli aderenti alle associazioni ed unioni di cui alla presente legge, anche se determinati statutariamente in base ai costi dei diversi servizi da queste forniti, sono esenti da ogni imposta. Gli atti costitutivi, gli statuti ed i libri sociali delle associazioni e delle relative unioni, di cui alla presente legge, beneficiano delle stesse esenzioni e riduzioni in materia di imposte indirette e di tasse previste per le società cooperative.

     Le provvidenze creditizie e fidejussorie previste dalle leggi vigenti per le cooperative ed i loro consorzi sono estese alle associazioni dei produttori e alle relative unioni riconosciute per lo svolgimento delle funzioni previste nella presente legge.

 

     Art. 10. In base a quanto stabilito dall'articolo 18 del regolamento del consiglio delle Comunità europee del 1° giugno 1978, n. 1360, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi da iscriversi in aumento del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in ragione di lire miliardo per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984 per l'attuazione da parte delle associazioni e delle loro unioni, di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione del settore per le quali sono riconosciute.

     La predetta somma è ripartita fra le regioni con delibera del CIPAA, di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, d'intesa con la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Le regioni provvedono a concedere contributi di cui ai commi precedenti.

     AI fine di favorire interventi sul mercato agricolo-alimentare da parte delle unioni, secondo quanto stabilito dall'articolo 18 del sopracitato regolamento, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984.

     Il 60 per cento degli stanziamenti di cui ai precedenti commi è riservato alle associazioni e alle relative unioni costituite nei territori indicati dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

     I contributi sono concessi alle unioni, nei primi cinque anni successivi a quello del riconoscimento, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal comitato nazionale di cui al successivo articolo 1.

 

     Art. 11. Le regioni provvedono ad istituire comitati regionali composti da rappresentanti delle unioni riconosciute.

     I comitati sono integrati da rappresentanti, aventi voto consultivo, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, a livello nazionale, ciascuna delle quali provvede a designare, tramite i propri organi regionali, un proprio rappresentante, nonché delle associazioni o enti nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciuti, designati dai rispettivi organi regionali.

     Ai comitati regionali spetta il compito di coordinare l'attività delle unioni riconosciute. I comitati regionali durano in carica tre anni.

     Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede ad istituire un comitato nazionale di settore, composta da rappresentanti delle unioni nazionali riconosciute in numero proporzionale ai produttori delle associazioni riconosciute ad esse aderenti ed integrato da un rappresentante, avente voto consultivo, delle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative, a livello nazionale, nonché delle associazioni o enti nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuti.

     I comitati nazionali hanno lo scopo di coordinare l'attività delle unioni nazionali riconosciute.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi previa delibera dei Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite le modalità per l'istituzione ed il funzionamento dei comitati nazionali.

 

     Art. 12. Le disposizioni della presente legge si applicano alle associazioni del settore ortofrutticolo, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, e al regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

     Le organizzazioni che intendono fruire degli aiuti di cui all'articolo 10 del regolamento del consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, devono, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del sopracitato regolamento.

 

     Art. 13. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'agricoltura e delle foreste istituisce i comitati nazionali di cui al precedente articolo 11, chiamando a farne parte, per i primi due anni, in mancanza delle unioni nazionali riconosciute, oltre ai rappresentanti di cui al precedente articolo 11, le organizzazioni di produttori del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

     Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sono chiamati a far parte dei comitati regionali, in mancanza dei rappresentanti delle unioni regionali riconosciute di cui al precedente articolo 5, oltre ai rappresentanti di cui al precedente articolo 11, i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori maggiormente rappresentative del settore.

 

     Art. 14. Le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine di un mese dall'adozione del provvedimento, l'avvenuto riconoscimento delle associazioni e delle relative unioni o la revoca dello stesso.

     Comunicano, altresì, entro il 1° marzo di ogni anno, al suindicato Ministero, le informazioni riguardanti gli altri adempimenti previsti dal regolamento del consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360.

 

     Art. 15. All'onere di lire 10.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


[1] Così sostituito dall'art. 8, comma primo, L. 8 novembre 1986, n. 752.