§ 2.4.28 – L. 4 giugno 1984, n. 194.
Interventi a sostegno dell'agricoltura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.4 interventi sul mercato agricolo
Data:04/06/1984
Numero:194


Sommario
Art. 1.      Per l'attuazione delle misure previste dall'art. 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, contenente norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del [...]
Art. 2. 
Art. 3.      All'art. 2 della legge 18 dicembre 1983, n. 700, sono aggiunti i seguenti commi
Art. 4.      Il Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è ulteriormente incrementato della somma di lire 50 [...]
Art. 5.      Per le finalità di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, è autorizzata la spesa di lire 275 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero [...]
Art. 6.      A favore dei consorzi nazionali di cooperative agricole e delle cooperative agricole di rilevanza nazionale può essere concesso il concorso nel pagamento degli [...]
Art. 7.      Per l'attuazione degli interventi a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi, da iscrivere, per l'anno [...]
Art. 8.      L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente apporto al [...]
Art. 9.      Per la realizzazione di interventi a sostegno della lotta contro gli incendi boschivi, per la tutela dei parchi nazionali e riserve naturali statali, nonché per [...]
Art. 10.      Al fine di adeguare e potenziare le attrezzature tecniche e scientifiche degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi [...]
Art. 11.      E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'erogazione di contributi a favore delle associazioni provinciali degli allevatori per la tenuta dei libri genealogici e [...]
Art. 12.      A decorrere dall'anno 1984, il contributo annuo di cui all'art. 1 della legge 5 dicembre 1975, n. 757, è elevato di lire 150 milioni ed è corrisposto direttamente a [...]
Art. 13.      Al fine di provvedere, anche in relazione ai maggiori oneri per la revisione dei prezzi, al completamento di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, [...]
Art. 14.      Per la collaborazione alla determinazione ed all'attuazione della politica agricola nazionale, anche in relazione alla politica agricola comunitaria e con particolare [...]
Art. 15.      Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole e della conseguente necessità di acquisire e verificare [...]
Art. 16.      In relazione al piano finanziario di cui all'art. 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e a definizione dei rapporti finanziari con le regioni a statuto speciale e le [...]
Art. 17.      Per il pagamento dell'indennità prevista dall'art. 4, primo comma, lettera a), del regolamento CEE n. 857/84, è stanziata la somma di lire 60 miliardi per l'anno 1984
Art. 18.      Il termine, previsto dall'art. 60 della legge 3 maggio 1982, n. 203, per la emanazione del testo unico di tutte le disposizioni legislative in vigore in materia di [...]
Art. 19.      Nei limiti e con le modalità di cui all'art. 5 della legge 1° agosto 1981, n. 423, è autorizzata la spesa di lire 73 miliardi per l'anno 1984 per la concessione da parte [...]
Art. 20.      All'onere di lire 717 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 1, da 3 a 11, 13, 15 e 19 della presente legge nell'anno finanziario 1984 si provvede mediante [...]
Art. 21.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 2.4.28 – L. 4 giugno 1984, n. 194.

Interventi a sostegno dell'agricoltura.

(G.U. 5 giugno 1984, n. 153).

 

     Art. 1.

     Per l'attuazione delle misure previste dall'art. 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, contenente norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero, è autorizzata la spesa di lire 107 miliardi, per l'anno 1984, da iscrivere quanto a lire 101.650 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il successivo conferimento al Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero, e quanto a lire 5.350 milioni in quello del Ministero delle partecipazioni statali per il successivo conferimento al fondo di dotazione dell'EFIM.

 

          Art. 2. [1]

 

          Art. 3.

     All'art. 2 della legge 18 dicembre 1983, n. 700, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Per l'attuazione di un programma di ricerca, sperimentazione e divulgazione nel settore bieticolo-saccarifero, è autorizzata la spesa di lire un miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

     Il programma, sul quale saranno sentite le regioni, dovrà essere conforme agli obiettivi indicati dal piano agricolo nazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, e dal piano bieticolo e saccarifero.

     Il collegio sindacale è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è costituito da un magistrato amministrativo, che lo presiede, da due rappresentanti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro del tesoro e da un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Due dei sindaci devono essere scelti fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Non si fa luogo a nomina di supplenti".

 

          Art. 4.

     Il Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è ulteriormente incrementato della somma di lire 50 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984. Si applica il secondo comma dell'art. 60 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

 

          Art. 5.

     Per le finalità di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, è autorizzata la spesa di lire 275 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

     Ai prestiti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia di credito agrario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle riguardanti la garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Al riparto delle somme di cui al primo comma tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvederà, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

          Art. 6.

     A favore dei consorzi nazionali di cooperative agricole e delle cooperative agricole di rilevanza nazionale può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura del 10 per cento e entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, sui mutui ad ammortamento a quindici anni contratti per il consolidamento e lo sviluppo dei consorzi e delle cooperative medesime.

     I mutui di cui al precedente comma sono considerati operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fidejussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia, di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dagli istituti di credito mutuanti.

     Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno determinate le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

     Sull'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste riferirà al Parlamento entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 7.

     Per l'attuazione degli interventi a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi, da iscrivere, per l'anno 1984, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Gli interventi da attuare sono quelli previsti dall'art. 5, lettere a), c) e d), della legge 1° luglio 1977, n. 403.

     Saranno osservate le procedure e modalità stabilite al secondo e terzo comma dell'art. 5 della medesima legge n. 403 .

 

          Art. 8.

     L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprietà contadina, è elevata di lire 40 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

 

          Art. 9.

     Per la realizzazione di interventi a sostegno della lotta contro gli incendi boschivi, per la tutela dei parchi nazionali e riserve naturali statali, nonché per l'attuazione di un programma di forestazione industriale produttiva di rilevanza nazionale da realizzarsi su ruoli demaniali, secondo le linee e gli obiettivi indicati dal piano agricolo di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

 

          Art. 10.

     Al fine di adeguare e potenziare le attrezzature tecniche e scientifiche degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

     E' autorizzata, altresì, la spesa di lire 2 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984, per la dotazione delle attrezzature destinate al servizio per la prevenzione e la repressione delle frodi.

     Ai fini dei controlli sulle forniture alimentari ai Paesi in via di sviluppo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può avvalersi del nucleo antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri.

 

          Art. 11.

     E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'erogazione di contributi a favore delle associazioni provinciali degli allevatori per la tenuta dei libri genealogici e i controlli funzionali del bestiame, nonché per l'acquisto di attrezzature.

     Al riparto delle somme di cui al precedente comma provvede il CIPE, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     All'Istituto nazionale della nutrizione, all'Istituto nazionale di economia agraria e all'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola (IRVAM) è assegnato un contributo straordinario, rispettivamente, di lire 3 miliardi e 500 milioni, 2 miliardi e 500 milioni e 2 miliardi.

     Per la realizzazione di un progetto di automazione del trattamento dei dati statistici e contabili relativi alle calamità naturali e avversità atmosferiche e alla gestione dei Consorzi di difesa, di cui all'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario nella misura massima di lire 2 miliardi a favore dell'Associazione nazionale dei consorzi di difesa, previa approvazione del progetto predetto in linea tecnico-economica.

     Le somme di cui al presente articolo saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

 

          Art. 12.

     A decorrere dall'anno 1984, il contributo annuo di cui all'art. 1 della legge 5 dicembre 1975, n. 757, è elevato di lire 150 milioni ed è corrisposto direttamente a favore del Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno cui è attribuita la personalità di diritto pubblico.

 

          Art. 13.

     Al fine di provvedere, anche in relazione ai maggiori oneri per la revisione dei prezzi, al completamento di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

     All'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è aggiunto, dopo il quarto, il seguente comma:

     "La gestione degli impianti di cui al precedente comma può essere affidata anche a società per azioni nelle quali i soggetti ivi indicati abbiano una partecipazione superiore al 50 per cento".

 

          Art. 14.

     Per la collaborazione alla determinazione ed all'attuazione della politica agricola nazionale, anche in relazione alla politica agricola comunitaria e con particolare riferimento alla redazione e attuazione del Piano agricolo nazionale, è autorizzata la costituzione, per un biennio, di un gruppo di supporto tecnico [2].

     Il gruppo opererà alle dirette dipendenze del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, svolgendo compiti di indagine, studio, consulenza, istruttoria, predisposizione di elaborati e lavori preparatori e sarà composto di funzionari dell'Amministrazione dello Stato e di enti pubblici e di persone estranee all'Amministrazione stessa, nel numero massimo di 40 unità di cui non più della metà estranee alla pubblica amministrazione. L'incarico di far parte del gruppo è a tempo determinato. Le persone estranee all'Amministrazione dello Stato sono scelte fra esperti delle materie economiche, agrarie, statistiche, organizzative e informatiche, giuridiche, amministrative, tecniche e di pubbliche relazioni.

     Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e l'attività del gruppo.

     Il trattamento economico dei componenti del gruppo sarà determinato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, applicando i criteri stabili dall'art. 17, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Per le finalità di cui ai precedenti commi e ove ne ricorra la necessità, l'onere per ricerche, anche sistematiche, da commettersi a gruppi di esperti e a organismi specializzati esterni all'amministrazione, grava sull'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma.

     Per i fini di cui al presente articolo, è autorizzato lo stanziamento per il biennio 1984-85 della somma di lire quattro miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

 

          Art. 15.

     Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole e della conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una o più convenzioni con società a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, per la realizzazione, messa in funzione ed eventuale gestione temporanea di tale sistema informativo in base ai criteri e secondo le direttive fissate dal Ministro medesimo [3].

     Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato ed all'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

     Per i fini di cui al precedente primo comma è autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire 6 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

 

          Art. 16.

     In relazione al piano finanziario di cui all'art. 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e a definizione dei rapporti finanziari con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, a valere sullo stanziamento di lire 1.520 miliardi destinato all'attuazione nell'anno 1984 degli interventi previsti nella citata legge 27 dicembre 1977, n. 984, la complessiva somma di lire 289.852 milioni è assegnata alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, suddivisa come segue:

     regione autonoma Valle d'Aosta, lire 8.773 milioni;

     provincia autonoma di Bolzano, lire 20.362 milioni;

     provincia autonoma di Trento, lire 18.101 milioni;

     regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, lire 22.265 milioni;

     regione autonoma Sicilia, lire 126.286 milioni;

     regione autonoma Sardegna, lire 94.065 milioni.

     Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con legge all'utilizzazione delle somme di cui al comma precedente, sulla base degli indirizzi di propri piani agricoli, sui quali va preventivamente sentito il CIPAA.

     Ove le eventuali osservazioni del CIPAA non siano comunicate nel termine di venti giorni dalla richiesta, si ritiene acquisito l'assenso sul piano.

 

          Art. 17.

     Per il pagamento dell'indennità prevista dall'art. 4, primo comma, lettera a), del regolamento CEE n. 857/84, è stanziata la somma di lire 60 miliardi per l'anno 1984.

     Per il pagamento di premi alla nascita dei vitelli secondo le previsioni dell'art. 4 del regolamento CEE n. 464/75 e successive modificazioni, è stanziata la somma di lire 10 miliardi per l'anno 1984.

     Per la corresponsione di aiuti al magazzinaggio privato a breve termine dei vini da tavola e dei mosti di uve di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento CEE n. 337/79 e successive modificazioni, è stanziata la somma di lire 25 miliardi per l'anno 1984.

 

          Art. 18.

     Il termine, previsto dall'art. 60 della legge 3 maggio 1982, n. 203, per la emanazione del testo unico di tutte le disposizioni legislative in vigore in materia di contratti agrari, è prorogato al 31 dicembre 1984.

 

          Art. 19.

     Nei limiti e con le modalità di cui all'art. 5 della legge 1° agosto 1981, n. 423, è autorizzata la spesa di lire 73 miliardi per l'anno 1984 per la concessione da parte delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano dell'indennità compensativa di cui alla direttiva CEE n. 75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975, e successive modificazioni e integrazioni, contenute nella direttiva n. 80/666 (aree svantaggiate) prorogata da ultimo per effetto della direttiva CEE n. 84/140 del Consiglio del 5 marzo 1984.

     L'art. 5 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è sostituito dal seguente:

     "Le regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, potranno apportare, all'occorrenza, variazioni alla destinazione dei fondi loro assegnati, nell'ambito delle finalità indicate dalla presente legge".

 

          Art. 20.

     All'onere di lire 717 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 1, da 3 a 11, 13, 15 e 19 della presente legge nell'anno finanziario 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando, rispettivamente, gli specifici accantonamenti "Integrazione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura (legge n. 910 del 1966 e successive modificazioni ed integrazioni)", "Recepimento delle direttive CEE n. 81/529 (informazione socio-economica in agricoltura); n. 81/528 (ammodernamento aziende agricole) e n. 80/666 (aree svantaggiate)", "Provvedimenti a sostegno dell'agricoltura" e, parzialmente, l'accantonamento "Fondo investimenti e occupazione" [4].

     All'onere di lire 22 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 6 e 15, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento "Recepimento delle direttive CEE n. 81/529 (informazione socio-economica in agricoltura); n. 81/528 (ammodernamento aziende agricole); n. 80/666 (aree svantaggiate).

     All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 12 e 14, determinato in lire 4.150.000.000 per l'anno 1984, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 9004 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Si intende corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

     All'onere, valutato per l'anno 1984 in lire 95 miliardi, derivante dall'applicazione dell'art. 17, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7505 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 21.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.L. 23 settembre 1994, n. 547.

[2] Il termine di un biennio di cui al presente comma è stato differito di un triennio dall'art. 10 della L. 8 aprile 1996, n. 752, prorogato al 31 dicembre 1990 dall'art. 1 della L. 30 luglio 1990, n. 209, al 31 dicembre 1992 dall'art. 3 della L. 7 febbraio 1992, n. 140, al 31 dicembre 1996 dall'art. 2 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, al 31 dicembre 1997 dall' art. 14 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 e ora, a decorrere dal 1° gennaio 1999, prorogato fino al completamento del riordino del Ministero per le politiche agricole e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, per effetto dell'art. 3 della L. 17 agosto 1999, n. 290.

[3] Il presente comma è stato abrogato, limitatamente alla parte in cui obbligatoriamente prevede l'affidamento delle prestazioni ivi contemplate a società costituite con prevalente partecipazione statale anche indiretta, per effetto dell'art. 15 della L. 19 febbraio 1992, n. 142.

[4] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nella G.U. 16 giugno 1984, n. 165.