§ 2.8.54 - Legge 15 ottobre 1981, n. 590.
Norme per il Fondo di solidarietà nazionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:15/10/1981
Numero:590


Sommario
Art. 1.      Presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero denominato «Fondo di solidarietà nazionale» intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale viene [...]
Art. 2.      Nell'ambito della dotazione del Fondo è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 60 miliardi e di lire 70 miliardi a partire dal 1982, per la erogazione, ai sensi del successivo articolo 10, [...]
Art. 3.      Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, udito il parere della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della L. 16 maggio 1970, n. 281, dispone con proprio decreto, entro il 30 [...]
Art. 4.      Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara, entro 30 giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza di [...]
Art. 5. 
Art. 6.      Agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni ed ai compartecipanti che ne facciano documentata richiesta sono direttamente corrisposti i benefici di cui alla presente legge.
Art. 6. bis. 
Art. 7.      La valutazione dei danni subiti dai produttori agricoli, gli elenchi nominativi di danneggiati, l'entità dei prestiti comunque concessi e dei concorsi statali comunque liquidati sono [...]
Art. 8.      Le operazioni di prestito e di mutuo contemplate dalla presente legge e dalle disposizioni di legge che disciplinano gli interventi del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'art. 36 della [...]
Art. 9.      Le associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi della L. 27 luglio 1967, n. 622, e le cooperative frutticole singole o consorziate che procedono all'ammasso delle pomacee non [...]
Art. 10.      Ai consorzi di produttori agricoli costituiti per l'attuazione della difesa attiva, ancorché a carattere sperimentale, e passiva delle produzioni agricole, intensive o pregiate determinate a [...]
Art. 11.      I consorzi e gli organismi di cui all'articolo precedente, associati in organismo di rappresentanza dei medesimi a livello nazionale, possono deliberare di far ricorso a forme assicurative [...]
Art. 12.      Nell'espletamento delle pratiche inerenti la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, le regioni possono avvalersi della collaborazione degli enti locali, dei consorzi di cui [...]
Art. 13.      Le provvidenze di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1 si applicano anche alle produzioni agricole assicurate dai produttori aderenti ai consorzi o altri organismi per la difesa attiva e [...]
Art. 14.      Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano si applica l'articolo 70 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 15.      Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1981.
Art. 16.      All'onere della presente legge, valutato in lire 275 miliardi per l'esercizio finanziario 1981, si provvede quanto a 75 miliardi a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 maggio [...]


§ 2.8.54 - Legge 15 ottobre 1981, n. 590. [1]

Norme per il Fondo di solidarietà nazionale.

(G.U. 20 ottobre 1981, n. 288).

 

     Art. 1.

     Presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero denominato «Fondo di solidarietà nazionale» intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale viene attribuita da parte del Ministero del tesoro la dotazione complessiva di 275 miliardi per l'anno 1981, e di 400 miliardi per ciascuno degli anni successivi [2].

     Da tale conto sono prelevate le somme occorrenti per consentire che le regioni in caso di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale, i cui effetti hanno inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole, adottino le seguenti misure:

     a) titolo di pronto intervento:

     1) erogazione di un contributo una tantum a parziale copertura del danno, preferenzialmente a favore dei coltivatori diretti o associati, che abbiano subito gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende, con particolare riguardo alle spese necessarie per attenuare i danni ai prodotti in specie a quelle relative al trasporto, magazzinaggio, lavorazione e trasformazione;

     2) l'anticipazione delle provvidenze previste dalla presente legge;

     b) la ricostruzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro del coltivatore, che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita della produzione, riferita a qualsiasi ordinamento colturale, mediante abbuono di quota parte del capitale mutuato nei limiti e con le modalità dell'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, salva la erogazione, ai sensi dell'articolo 2 precitato, di contributo fino a L. 1.500.000 a favore delle aziende che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica nonché fino a lire 5 milioni a favore delle aziende a coltura specializzata protetta;

     c) la provvista dei capitali di esercizio ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 4,50 per cento, riducibile al 4 per cento dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati, quando il danno non è inferiore al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica;

     d) la ricostruzione, il ripristino, la riconversione delle attrezzature e strutture fondiarie aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, reimpianti di vivai, serre, stalle, viabilità aziendale, mediante concessione di mutui decennali, con preammortamento triennale, al tasso di interesse del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti singoli o associati. Per gli oliveti ed il vivaismo monocolturale specializzato alla produzione dell'olivo danneggiati il mutuo avrà la durata di quindici anni, con preammortamento quinquennale, al tasso di interesse del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti singoli o associati. Alle predette operazioni si applicano le disposizioni per la concessione dei mutui di miglioramento fondiario previste dal regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella L. 5 luglio 1928, n. 1760. In alternativa ai predetti mutui possono essere concessi contributi previsti dall'art. 1, primo e ultimo comma, L. 21 luglio 1960, n. 739 [3];

     e) il pagamento dei compensi integrativi per i prodotti destinati alla distillazione [4].

     Le regioni, compatibilmente con le finalità primarie della presente legge, possono adottare misure volte:

     a) al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorché non ricadenti in comprensori di bonifica con onere della spesa a totale carico del Fondo;

     b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, con onere della spesa a totale carico del Fondo, ivi compresi i lavoratori diretti alla migliore efficenza delle opere da ripristinare.

     Le somme prelevate dal Fondo sono reintegrate dal Ministero del tesoro per ciascuno degli anni successivi al 1981 fino a raggiungere la dotazione di 400 miliardi di lire.

 

          Art. 2.

     Nell'ambito della dotazione del Fondo è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 60 miliardi e di lire 70 miliardi a partire dal 1982, per la erogazione, ai sensi del successivo articolo 10, del contributo dello Stato destinato alla dotazione delle casse sociali, costituite dagli organismi abilitati ai sensi della presente legge, per fronteggiare le spese delle azioni di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole intensive.

     Con legge di approvazione del bilancio sarà annualmente determinata la spesa per gli anni successivi, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 3.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, udito il parere della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della L. 16 maggio 1970, n. 281, dispone con proprio decreto, entro il 30 settembre dell'anno di riferimento ed il 31 gennaio dell'anno successivo, il prelevamento dal Fondo ed il riparto delle somme da destinare agli interventi indicati nell'articolo 1, sulla base delle richieste di spesa delle regioni.

     La prima ed, eventualmente, la seconda annualità relative ai contributi dipendenti dalle richiamate agevolazioni creditizie fanno carico alla somma da prelevarsi dal Fondo ai sensi dei precedenti commi. Le successive annualità sono iscritte, per ciascun anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Per ogni varietà di prodotto ed in relazione ai diversi tipi di impianto e per zone omogenee, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede ogni anno, con apposito decreto, previa consultazione delle regioni e delle organizzazioni professionali di categoria, alla revisione dei parametri di ricostituzione dei capitali di conduzione, alla determinazione dell'elenco delle colture agricole intensive e delle colture pregiate, alla determinazione del contributo una tantum di cui all'articolo 1, lettera a), punto 1, della presente legge.

 

          Art. 4.

     Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara, entro 30 giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ai sensi della lettera a) del quarto comma dell'articolo 70 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

          Art. 5. [5]

     Alle aziende agricole singole o associate assuntrici di manodopera, nonché alle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche ubicate nei territori delimitati dalle Regioni, previa dichiarazione dell'eccezionalità dell'evento calamitoso da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla presente legge, che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 35 per cento del prodotto lordo vendibile, è concessa, a domanda, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. I contributi così sospesi verranno recuperati ratealmente nell'arco del quinquennio successivo al periodo di sospensione.

     Qualora le condizioni indicate nel comma precedente si verifichino per due o più anni consecutivi, la dilazione dei contributi arretrati, anche se rateizzati in virtù di quanto previsto dal precedente comma, e di quelli in scadenza nei dodici mesi successivi all'ultimo evento per i quali sia stata richiesta la sospensione, è elevata a dieci anni.

     Per la regolarizzazione rateale dei predetti debiti contributivi, si applica il tasso di interesse legale aumentato di tre punti.

     Nelle zone delimitate ai sensi del primo comma del presente articolo, la sospensione e la successiva rateizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali vengono accordate dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda da parte delle aziende interessate.

     Queste, nei dodici mesi successivi alla presentazione della domanda, debbono far pervenire all'ente impositore la documentazione relativa al danno subito, da comprovarsi mediante l'attestazione di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della L. 25 luglio 1956, n. 838, e successive modificazioni ed integrazioni, che, nel caso in cui non venga rilasciata in tempo utile, potrà essere sostituita da una perizia giurata da presentare entro i sei mesi successivi.

     In difetto, l'azienda verrà dichiarata decaduta dai benefici di cui al presente articolo ed il debito contributivo verrà riscosso con le procedure ordinarie, gravato dagli interessi previsti dall'art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 settembre 1981, n. 537.

 

          Art. 6.

     Agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni ed ai compartecipanti che ne facciano documentata richiesta sono direttamente corrisposti i benefici di cui alla presente legge.

 

          Art. 6. bis. [6]

     Per il ripristino e la ricostruzione delle opere edilizie danneggiate a seguito delle calamità naturali o delle avversità atmosferiche di carattere eccezionale, dichiarate ai sensi dell'art. 4 della presente legge, e per le quali sia richiesto il rilascio della concessione edilizia, ai sensi dell'art. 1 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, il contributo di concessione, di cui all'art. 3 della stessa L. 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto.

 

          Art. 7.

     La valutazione dei danni subiti dai produttori agricoli, gli elenchi nominativi di danneggiati, l'entità dei prestiti comunque concessi e dei concorsi statali comunque liquidati sono obbligatoriamente esposti all'albo pretorio del comune per la durata di 15 giorni.

 

          Art. 8.

     Le operazioni di prestito e di mutuo contemplate dalla presente legge e dalle disposizioni di legge che disciplinano gli interventi del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'art. 36 della L. 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, quando concesse a favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti, coltivatori diretti, singoli od associati, e di cooperative agricole, nonché di piccole aziende agricole e di altri soggetti indicati da leggi di incentivazione in materia di credito agrario, sono assistite dalla garanzia sussidiaria di detto Fondo di garanzia [7].

     Per tutti i prestiti di conduzione e di dotazione e per quelli di soccorso ed ammortamento quinquennale, tale garanzia si estende all'intero importo della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostrano di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva ritenute utili di intesa con il Fondo di garanzia di cui al precedente comma.

     La trattenuta dello 0,20 per cento che gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare una volta tanto, a termini della lettera a), nono comma, del citato articolo 36 della L. 2 giugno 1961, n. 454, sull'importo originario dei finanziamenti, all'atto della loro prima somministrazione o della loro intera erogazione, viene ridotta nella misura dello 0,10 per cento per i prestiti di conduzione di durata fino a 12 mesi e per i prestiti concessi a favore di aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi.

     La trattenuta di cui al comma precedente non va ripetuta nel caso di proroga dei prestiti di conduzione o rinnovo delle cambiali agrarie.

     Le dotazioni finanziarie del Fondo formano oggetto di unica gestione. Alla gestione così unificata sono devoluti tutti gli apporti finanziari di cui all'art. 36, nono comma, L. 2 giugno 1961, n. 454; all'art. 6, secondo comma, L. 26 maggio 1965, n. 590; all'art. 10, decimo comma, L. 26 giugno 1965, n. 717; agli artt. 22 e 36, D.L. 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni, nella L. 23 dicembre 1966, n. 1142; agli artt. 30 e 36 (lettera h), D.L. 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni, nella L. 18 marzo 1968, n. 241; all'art. 5, D.L. 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella L. 21 ottobre 1968, n. 1088.

     Nel caso di prestiti di esercizi con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli le cui aziende sono state danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, il Fondo interbancario di garanzia è autorizzato a concedere agli istituti di credito, all'inizio della procedura esecutiva a carico dei prestatari inadempienti a titolo di acconto e salvo conguaglio al termine della procedura medesima, un importo pari al 50 per cento della somma precettata.

     Sono abrogate tutte le disposizioni che disciplinano la operatività del Fondo interbancario di garanzia non espressamente richiamate nella presente legge, in quanto contrastanti con le disposizioni contenute nei commi precedenti. Restano ferme le disposizioni di cui agli artt. 4, 13 e 13-bis, D.L. 24 febbraio 1975, n. 26, convertito con modificazioni nella L. 23 aprile 1975, n. 125, agli artt. 20 e 21, L. 9 maggio 1975, n. 153; all'art. 7, penultimo comma, D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella L. 16 ottobre 1975, n. 493; all'art. 12, L. 30 aprile 1976, n. 386; agli artt. 1, 2 e 5, L. 1° luglio 1977, n. 403; all'art. 9, L. 4 agosto 1978, n. 440; all'art. 20, L. 14 maggio 1981, n. 219; agli artt. 1, 4, 12, 14 e 16, L. 1° agosto 1981, n. 423; all'articolo unico della L. 1° ottobre 1981, n. 553 [8].

     Per far fronte alle esigenze operative del Fondo interbancario di garanzia per gli interventi di cui alla presente legge, si provvede ad eventuali nuovi apporti finanziari con le modalità di cui al precedente terzo comma dell'articolo 3.

 

          Art. 9.

     Le associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi della L. 27 luglio 1967, n. 622, e le cooperative frutticole singole o consorziate che procedono all'ammasso delle pomacee non commercializzabili a seguito di avversità atmosferiche registratesi nell'azienda di associati, avviando tali prodotti alla distillazione per la produzione di alcool, ricevono, a parziale refusione del danno subito, un contributo corrispondente al 30 per cento dell'imposta di fabbricazione ed alla esenzione dei diritti erariali, per ogni ettanidro di alcool prodotto con la frutta consegnata.

     Il valore del contributo dovuto per chilogrammo di prodotto consegnato alle distillerie è determinato secondo parametri che sono fissati di intesa tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.

     Le industrie distillatrici rilasciano alle associazioni dei produttori ed alle cooperative di cui al primo comma del presente articolo bollette di consegne, con timbro a secco dell'UTIF e annotate nel registro materie prime, che costituiscono titolo per la riscossione presso le banche convenzionate, degli importi spettanti a ciascun consegnatario, secondo i parametri di cui al secondo comma del presente articolo.

 

          Art. 10.

     Ai consorzi di produttori agricoli costituiti per l'attuazione della difesa attiva, ancorché a carattere sperimentale, e passiva delle produzioni agricole, intensive o pregiate determinate a norma dell'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge, sono concesse le provvidenze previste dai successivi articoli per il raggiungimento delle finalità associative.

     Le stesse provvidenze sono concesse alle associazioni dei produttori agricoli, alle cooperative di primo e secondo grado ed ai consorzi di produttori che, previa modifica del proprio statuto, al fine di adattarlo all'espletamento delle attività previste dai successivi articoli, ottengano dalla regione il riconoscimento di idoneità allo svolgimento delle attività medesime.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e gli organismi di cui ai precedenti commi sono costituiti con atto pubblico e riconosciuti dalla regione.

     I consorzi sono retti da uno statuto uniformato alle disposizioni degli articoli 15, 17, 19 e 20 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sottoposti alla vigilanza delle regioni che esercitano in virtù dell'articolo 70 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni attribuite dalla citata legge n. 364 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Il secondo comma dell'articolo 19 della citata legge n. 364, è sostituito dai seguenti:

     «La Cassa sarà alimentata annualmente:

     1) da contributi dei consorziati nella misura minima del 2 per cento del valore della produzione annua denunciata;

     2) dal concorso dello Stato commisurato alla metà della spesa complessiva sostenuta per la gestione della cassa sociale, accertata in via definitiva sulla base del relativo conto consuntivo;

     3) dal contributo eventualmente concesso con propria legge dalla regione competente per territorio;

     4) da eventuali contributi di altri enti e privati.

     I contributi di cui ai precedenti punti 3) e 4) vanno a riduzione dei contributi gravanti sui consorziati».

     Il concorso dello Stato è versato ai consorzi sulla base dei ruoli esattoriali consortili resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente per territorio, nella misura del 70 per cento, salvo conguaglio dopo l'approvazione dei conti consuntivi in relazione alle documentate richieste dei consorzi stessi presentate alle regioni competenti.

 

          Art. 11.

     I consorzi e gli organismi di cui all'articolo precedente, associati in organismo di rappresentanza dei medesimi a livello nazionale, possono deliberare di far ricorso a forme assicurative mediante contratti da stipulare con società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine, partecipanti al consorzio costituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, che ne tiene la gestione separatamente dalle sue altre attività.

     Le compagnie di assicurazioni di cui al comma precedente sono autorizzate a stipulare polizze anche per la difesa dal gelo e dalla brina.

     Il consorzio delle società di assicurazione deve proporre ciascun anno all'organismo nazionale dei consorzi di difesa le tariffe dei premi, avuto riguardo in particolare al tipo di coltura e alle zone agrarie segnalate dalle regioni, nonché le condizioni di polizza e l'impiego del corpo peritale.

     Le tariffe e le condizioni di polizza concordate tra i predetti organismi a livello nazionale devono essere approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 gennaio di ogni anno.

     Lo statuto dell'organismo nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa è approvato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

     Restano ferme le disposizioni dei commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

 

          Art. 12.

     Nell'espletamento delle pratiche inerenti la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, le regioni possono avvalersi della collaborazione degli enti locali, dei consorzi di cui al precedente articolo 10 e delle organizzazioni professionali di produttori agricoli maggiormente rappresentative.

 

          Art. 13.

     Le provvidenze di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1 si applicano anche alle produzioni agricole assicurate dai produttori aderenti ai consorzi o altri organismi per la difesa attiva e passiva, salvo che il cumulo tra le suddette provvidenze ed il risarcimento del danno da copertura assicurativa superino il totale effettivo del danno arrecato alle colture, agli impianti produttivi ed alle strutture in genere, ivi compreso l'ammontare della polizza, dedotti i contributi degli enti pubblici, e il costo per lavoro e interventi straordinari provocati dalla calamità.

     In tal caso il cumulo è consentito solo per il prestito di cui all'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e per un ammontare che non superi il totale del danno di cui al precedente comma.

     E' fatto pertanto obbligo ai consorzi di difesa di inviare ai competenti uffici regionali gli elenchi dei soci che hanno beneficiato del risarcimento assicurativo con i relativi importi e i contributi versati.

 

          Art. 14.

     Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano si applica l'articolo 70 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni di cui alla presente legge.

 

          Art. 15.

     Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1981.

     Per gli effetti derivanti da eventi calamitosi verificatisi nel corso del 1980 si applicano le norme dell'articolo 1 della presente legge, nei limiti degli stanziamenti ivi previsti.

     In quanto non contrastanti sono applicabili le disposizioni contenute nella legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni e integrazioni, e nella L. 25 maggio 1970, n. 364.

 

          Art. 16.

     All'onere della presente legge, valutato in lire 275 miliardi per l'esercizio finanziario 1981, si provvede quanto a 75 miliardi a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni; quanto a 75 miliardi mediante riduzione del capitolo 9001 per l'esercizio finanziario 1980, all'uopo utilizzando la voce «Ulteriore autorizzazione di spesa per il Fondo nazionale di solidarietà in agricoltura di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364» e quanto a 125 miliardi mediante riduzione del capitolo 9001 per l'esercizio finanziario 1981 all'uopo utilizzando la voce «Fondo di solidarietà».

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 16 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102.

[2] Per l'aumento del Fondo di cui al presente comma vedi l' art. 1 della L. 14 febbraio 1992, n. 185 e l' art. 4 del D.L. 19 dicembre 1994, n. 691.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L. 13 maggio 1985, n. 198.

[4] Per una modifica del presente comma vedi l' art. 2 del D.L. 6 dicembre 1990, n. 367.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 13 maggio 1985, n. 198.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 11 della L. 13 maggio 1985, n. 198.

[7] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 4 novembre 1981, n. 621.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 4 novembre 1981, n. 621.