§ 2.8.40 - Legge 25 maggio 1970, n. 364.
Istituzione del fondo di solidarietà nazionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:25/05/1970
Numero:364


Sommario
Art. 1.  Fondo di solidarietà nazionale
Art. 2.  Procedure per l'impiego del fondo
Art. 3.  Pronto intervento
Art. 4.  Interventi per il ripristino delle strutture
Art. 5.  Agevolazioni creditizie e contributive per i capitali di conduzione
Art. 6.  Corresponsione diretta dei contributi
Art. 7.  Provvista di capitali di esercizio
Art. 8.  Procedure per la concessione dei prestiti e per la liquidazione del concorso statale
Art. 9.  Pubblicità degli interventi
Art. 10.  Fondo interbancario di garanzia
Art. 11.  Agevolazioni fiscali e tributarie
Art. 12.  Applicabilità di norme in vigore
Art. 13.  Compensi integrativi per i prodotti destinati alla distillazione
Art. 14.  Organismi di difesa
Art. 15.  Costituzione dei consorzi
Art. 16.  Scopi dei consorzi
Art. 17.  Statuto dei consorzi
Art. 18.  Vigilanza sui consorzi
Art. 19.  Costituzione e dotazione della cassa sociale
Art. 20.  Amministrazione della cassa sociale
Art. 21.  Interventi a favore degli associati
Art. 22.  Agevolazioni per impianti di protezione
Art. 23.  Disposizioni finanziarie
Art. 24.  Procedure finanziarie
Art. 25.  Controlli e rendiconti
Art. 26.  Applicazione della legge
Art. 27.  Decorrenza delle agevolazioni


§ 2.8.40 - Legge 25 maggio 1970, n. 364. [1]

Istituzione del fondo di solidarietà nazionale.

(G.U. 19 giugno 1970, n. 152).

 

     Art. 1. Fondo di solidarietà nazionale

     Presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero denominato "Fondo di solidarietà nazionale" intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste al quale verrà fatta affluire la somma di lire 50 miliardi mediante versamento da parte del Ministero del tesoro nell'anno 1970 [2] .

     Da tale conto saranno prelevate le somme occorrenti per consentire, in caso di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche:

     a) il pronto intervento per sovvenire alle più immediate esigenze delle aziende agricole e per l'immediato ripristino delle strutture fondiarie, aziendali ed interaziendali, nonché delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;

     b) la reintegrazione dei capitali di conduzione, nonché la ricostruzione o ripartizione delle strutture fondiarie, aziendali e interaziendali e delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;

     c) l'attuazione di iniziative, da parte di consorzi di produttori, volte ad attenuare i danni economici conseguenti agli eventi calamitosi.

     Il Ministro per il tesoro, in relazione ai prelevamenti disposti ai sensi del successivo articolo 2, provvede con propri decreti alle variazioni allo stato di previsione dell'entrata nonché allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     A decorrere dall'anno 1971, le somme prelevate dal "Fondo" fino al 30 giugno di ciascun anno precedente saranno reintegrate allo stesso "Fondo" a carico di apposito stanziamento da iscriversi annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sino a raggiungere la dotazione di lire 50 miliardi.

 

          Art. 2. Procedure per l'impiego del fondo

     Le provvidenze di cui alla presente legge possono essere concesse, secondo le modalità stabilite nei successivi articoli, in caso di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, riferibili a determinati eventi i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole.

     A tal fine, l'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica per gli eventi che si verificheranno dopo l'entrata in vigore della presente legge è dichiarata, in relazione a ciascun evento con decreti del Ministro per l'agricoltura e delle foreste entro 50 giorni dalla data dell'evento dannoso. Entro i successivi 30 giorni sono ammessi gli eventuali decreti di rettifica su istanza degli interessati o di ufficio .

     Con gli stessi decreti verranno indicati gli specifici interventi da adottarsi nell'ambito delle provvidenze previste dalla presente legge e delimitate le zone danneggiate ai fini degli interventi cui ai successivi articoli 3, primo comma, e 5 [3] .

     I provvedimenti di cui al comma precedente saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni a statuto speciale interessato nonché quelli delle regioni a statuto ordinario quando saranno costituite.

     Con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste da perfezionarsi non oltre il 20 febbraio e il 30 agosto di ciascun anno, viene stabilito l'importo da prelevarsi dal Fondo per gli interventi di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere a), b) e c) [4].

     L'entità della spesa per il pronto intervento nel settore delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana e per la riparazione o ricostruzione delle opere medesime sarà stabilita in via provvisoria nel limite del 10% della dotazione annuale del "Fondo", con i decreti di cui ai precedenti commi, avuto riguardo alle altre esigenze considerate dalla presente legge, e in via definitiva entro il 31 dicembre in relazione alle disponibilità residue sulle dotazioni del "Fondo".

     La prima, ed eventualmente la seconda, annualità relative ai contributi dipendenti dalle richiamate agevolazioni creditizie faranno carico alla somma da prelevarsi dal "Fondo" ai sensi dei precedenti commi. Le successive annualità saranno iscritte, per ciascun anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

      [5]

 

          Art. 3. Pronto intervento

     Il Ministero della agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare le seguenti misure di pronto intervento:

     a) sovvenzioni ai sensi degli artt. 14, 15, 16 e 18 del D.L. 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, a favore dei conduttori di aziende agricole che si trovino nelle condizioni previste dalle medesime disposizioni di legge;

     b) immediato ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, con le modalità di cui all'art. 19, D.L. 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

     c) concorso, fino all'importo massimo del 90 per cento, nelle spese necessarie per attenuare il danno ai prodotti, con particolare riguardo a quelle relative al trasporto, magazzinaggio, ricondizionamento, lavorazione e trasformazione.

 

          Art. 4. Interventi per il ripristino delle strutture

     Per il ripristino delle strutture danneggiate dagli eventi di cui al precedente articolo 2, si applicano le provvidenze contributive di cui all'articolo 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Per il ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico ed elettrico, nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui a servizio di più aziende, ancorché non ricadenti in comprensori di bonifica, le spese relative sono assunte a totale carico dello Stato, in conformità del secondo comma dell'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

     Per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 8 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739.

 

          Art. 5. Agevolazioni creditizie e contributive per i capitali di conduzione

     A favore delle aziende agricole di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e all'articolo 1 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, possono essere concesse le agevolazioni creditizie previste all'articolo 2 dello stesso decreto-legge per la ricostituzione dei capitali di conduzione che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita del prodotto compreso il lavoro del coltivatore, con abbuono di quota parte del capitale mutuato nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2 medesimo.

     A favore di conduttori di aziende agricole, che siano coltivatori diretti, singoli od associati, possono essere concessi per gli scopi di cui al precedente comma i contributi in conto capitale contemplati dal quinto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, nonché i prestiti integrativi di cui all'ultimo comma dello stesso articolo sempreché ricorrano le condizioni stabilite dalla richiamata norma, ivi compresa l'alternativa con le agevolazioni creditizie per lo stesso scopo.

     Le agevolazioni previste dal presente articolo verranno concesse alle aziende agricole secondo importi eguagliati alla entità dei capitali di conduzione, compreso il lavoro prestato dal coltivatore, determinati entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per ogni varietà di prodotto ed in relazione ai diversi tipi di impianto e per zone omogenee, con apposita circolare, previa consultazione delle regioni e delle organizzazioni professionali di categoria [6] .

     Le provvidenze creditizie e contributive di cui ai precedenti commi possono essere concesse alle medesime condizioni per agevolare l'acquisto di foraggi, mangimi, lettini, e per altre occorrenze relative all'allevamento del bestiame, nonché per l'approvvigionamento di concimi e di sementi cerealicole, bieticole, orticole e foraggere, quando, a causa di eccezionale prolungata siccità, si siano verificate perdite nelle produzioni in misura tale da compromettere il bilancio economico aziendale.

 

          Art. 6. Corresponsione diretta dei contributi

     Agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti che ne facciano documentata richiesta saranno direttamente corrisposti i contributi di loro spettanza.

 

          Art. 7. Provvista di capitali di esercizio

     A favore delle aziende agricole colpite dagli eventi previsti dalla presente legge può essere concesso il concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli scopi nelle medesime norme contemplati.

     Il tasso a carico dei beneficiari è stabilito nella misura del 3 per cento, riducibile, all'1 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati.

     Il tasso a carico delle cooperative agricole, dei consorzi e delle associazioni di produttori agricoli costituiti per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli è stabilito nella misura dello 0,50 per cento.

 

          Art. 8. Procedure per la concessione dei prestiti e per la liquidazione del concorso statale

     La concessione dei prestiti di cui ai precedenti articoli 5 e 6 nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della presente legge, nonché la liquidazione del concorso statale negli interessi sui prestiti medesimi, si effettua con le modalità e le procedure di cui all'articolo 9, primo e terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, quando l'importo del prestito non superi i 5 milioni.

 

          Art. 9. Pubblicità degli interventi

     La valutazione dei danni sofferti dai coltivatori danneggiati, gli elenchi nominativi dei danneggiati, l'entità dei prestiti comunque concessi e dei concorsi statali comunque liquidati saranno obbligatoriamente esposti all'albo pretorio per la durata di 15 giorni.

 

          Art. 10. Fondo interbancario di garanzia

     Le operazioni di prestito e di mutuo contemplate dalla presente legge e dalle disposizioni di legge che disciplinano gli interventi del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, quando concesse a favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, altri lavoratori manuali della terra, singoli o associati, e di cooperative agricole, sono assistite dalla garanzia sussidiaria del detto Fondo di garanzia.

     Per tutti i prestiti di conduzione e di dotazione e per quelli di soccorso ad ammortamento quinquennale, tale garanzia si estende all'intero importo della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva ritenute utili d'intesa con il Fondo interbancario di cui al comma precedente.

     La trattenuta dello 0,20 per cento che gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare una volta tanto, a termini della lettera a), comma nono, del richiamato articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sull'importo originario dei finanziamenti, all'atto della loro prima somministrazione o della loro intera erogazione, viene ridotta nella misura dello 0,10 per cento per i prestiti di conduzione di durata fino a 12 mesi e per i prestiti concessi a favore di aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi.

     La trattenuta di cui al comma precedente non va ripetuta nel caso di proroga dei prestiti di conduzione o rinnovo delle cambiali agrarie.

     Le dotazioni finanziarie del fondo formeranno oggetto di unica gestione. Alla gestione così unificata sono devoluti tutti gli apporti finanziari di cui all'articolo 36, nono comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454; all'articolo 6, secondo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590; all'articolo 10, decimo comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717; agli articoli 22 e 36 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142; agli articoli 30 e 36 (lettera H), della legge 18 marzo 1968, n. 241; all'articolo 5 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

     Nel caso di prestiti di esercizi con ammortamento quinquennale concessi ad aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, il Fondo interbancario di garanzia è autorizzato a concedere agli istituti di credito, all'inizio della procedura esecutiva a carico dei prestatari inadempienti, a titolo di acconto e salvo conguaglio al termine della procedura medesima, un importo pari al 50 per cento della somma precettata.

     Sono abrogate tutte le disposizioni che disciplinano l'operatività del Fondo interbancario di garanzia non espressamente richiamate nella presente legge, in quanto contrastanti con le disposizioni recate dai commi che precedono.

     Per far fronte alle esigenze operative del Fondo interbancario di garanzia negli interventi di cui alla presente legge, si provvederà ad eventuali nuovi apporti finanziari con le modalità di cui al quinto comma del precedente articolo 2.

 

          Art. 11. Agevolazioni fiscali e tributarie

     A favore delle aziende di cui ai precedenti articoli si applicano le agevolazioni fiscali, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

 

          Art. 12. Applicabilità di norme in vigore

     Sono applicabili le altre disposizioni previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto non contrastanti con la presente legge.

 

          Art. 13. Compensi integrativi per i prodotti destinati alla distillazione

     Le cooperative frutticole singole o consorziate che procedono all'ammasso delle pomacee non commercializzabili a seguito di avversità atmosferiche registratesi nell'azienda degli associati, avviando tali prodotti alla distillazione per la produzione di alcool, riceveranno un compenso integrativo del prezzo di vendita, corrispondente al 30 per cento dell'imposta di fabbricazione ed alla esenzione dei diritti erariali, per ogni ettanidro di alcool prodotto con la frutta consegnata.

     Secondo parametri che verranno fissati di intesa tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le categorie interessate, verrà determinato il valore del contributo dovuto per chilogrammo di prodotto consegnato alle distillerie.

     Il pagamento di detto contributo dovrà essere effettuato dalle Tesorerie provinciali, direttamente o per delega ad altri istituti, addebitando l'importo relativo, in sede nazionale, al conto Spiriti - Imposte di fabbricazione (attualmente Capo I - Capitolo 1401).

     Le industrie distillatrici rilasceranno ai frutticoltori bollette di consegne, con timbro a secco dell'UTIF e annotate nel registro materie prime, che saranno titolo per la riscossione presso le banche convenzionate, degli importi spettanti a ciascun consegnatario, secondo i parametri di cui al comma secondo del presente articolo.

 

          Art. 14. Organismi di difesa

     Ai consorzi di produttori agricoli che si costituiscono per la difesa attiva e passiva di produzioni intensive, con particolare riguardo a quelle viticole, frutticole e olivicole, contro la grandine, le gelate e le brinate, possono essere concesse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste le provvidenze previste dai successivi articoli per il raggiungimento delle finalità associative.

     Le stesse provvidenze possono essere concesse alle associazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, nonché alle cooperative di produttori agricoli di primo e secondo grado e ai consorzi di produttori che, previa modifica del proprio statuto al fine di adattarlo all'espletamento delle attività previste dai successivi articoli, ottengano dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste il riconoscimento di idoneità allo svolgimento delle attività medesime.

 

          Art. 15. Costituzione dei consorzi

     I consorzi di cui al primo comma dell'articolo precedente sono riconosciuti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, quando la proposta di uno o più promotori abbia ottenuto, nelle forme legali, l'adesione di una pluralità di associati il cui raccolto medio annuo sia ritenuto congruo dal Ministero medesimo al raggiungimento degli scopi associativi. L'adesione deve risultare da atto notarile.

     Con decreto, di cui al comma precedente, il Ministro autorizza il comitato promotore a predisporre, qualora lo statuto non risulti già predisposto dagli associati, lo schema dello statuto consortile e ad avviare il funzionamento del consorzio.

 

          Art. 16. Scopi dei consorzi

     I consorzi possono essere costituiti per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva, da realizzare con mezzi tecnici tradizionali o con quelli che la moderna tecnica sarà in grado di apprestare di volta in volta.

 

          Art. 17. Statuto dei consorzi

     I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza degli associati. Mancando tale maggioranza, la deliberazione è valida se, in seconda convocazione, si sia espressa con voto favorevole la maggioranza degli intervenuti.

     L'approvazione dello statuto è demandata al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che decide sugli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportarvi modifiche.

     Lo statuto, oltre le indicazioni concernenti la denominazione, la sede ed il patrimonio dell'ente, la durata dell'associazione, che non può essere inferiore a 10 anni, e gli scopi sociali, deve contenere le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione del consorzio nonché quelle relative alla gestione della cassa di cui al successivo articolo 19.

     Deve altresì prevedere:

     a) il diritto alla ammissione per tutti i coltivatori della zona aventi i requisiti prescritti, con esclusione di coloro che facciano parte di altri organismi similari, salvo il diritto di opzione;

     b) che i due terzi dei seggi del consiglio di amministrazione siano attribuiti alla lista che abbia riportato il maggior numero dei voti e che il restante terzo sia attribuito alla lista o, suddividendo in proporzione i seggi, alle due liste che seguono nell'ordine dei voti riportati;

     c) il diritto di ricorso in caso di reiezione della domanda di iscrizione a socio davanti al Ministro per l'agricoltura, nonché l'automatismo dell'iscrizione nel caso di accoglimento del ricorso;

     d) il termine non superiore a quaranta giorni, entro il quale il consiglio di amministrazione deve notificare la sua decisione motivata sulla domanda e, decorso il quale senza alcuna pronuncia, la domanda si intende accolta;

     e) l'obbligo di versamento dei contributi in rapporto al valore della produzione denunciata indicato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio sulla scorta delle medie mercuriali dell'annata precedente;

     f) la nomina del collegio sindacale, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel quale deve essere presente anche un rappresentante della regione o provincia autonoma in cui ha sede il consorzio [7];

     g) la costituzione dell'assemblea, nei consorzi con più di mille soci, con delegati eletti da assemblee parziali disciplinate dagli statuti. Le assemblee parziali per la nomina dei delegati sono indette dal consorzio, recano all'ordine del giorno le materie oggetto dell'assemblea generale e sono convocate in tempo utile perché delegati da esse eletti possano partecipare all'assemblea. I delegati devono essere soci [8] .

 

          Art. 18. Vigilanza sui consorzi

     I consorzi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha la potestà di intervenire, pure in via surrogatoria, per assicurarne il buon funzionamento e la regolare attuazione dei fini istituzionali, anche mediante lo scioglimento dell'amministrazione ordinaria e la nomina di un commissario.

     Per i consorzi che raggruppano produttori con un raccolto globale superiore a 750 mila quintali, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può nominare un proprio delegato nel consiglio di amministrazione, con diritto di far parte del consiglio di gestione della cassa previsto dal successivo articolo 20.

 

          Art. 19. Costituzione e dotazione della cassa sociale [9]

     1. Per essere ammessi alle provvidenze previste dalla presente legge i consorzi, oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo 15, dovranno costituire una cassa per l'attuazione degli scopi sociali.

     2. La cassa è alimentata annualmente:

     a) da contributi dei consorzi nella misura stabilita annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci in relazione alle tariffe assicurative stabilite per l'annata, distinte per singoli tipi di contratto, prodotto e comuni;

     b) dal concorso dello Stato commisurato alla metà della spesa complessiva sostenuta per la gestione della cassa sociale, accertata in via definitiva sulla base del relativo conto consuntivo; nelle zone ad alto rischio climatico, determinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tale percentuale può raggiungere il 65 per cento, tenuto conto di eventuali altri contributi di cui alla lettera c);

     c) dai contributi concessi dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio;

     d) da eventuali contributi di altri enti pubblici o privati.

     3. I contributi di cui al comma 2, lettere c) e d), vanno a riduzione dei contributi gravanti sui consorziati.

     4. La dotazione finanziaria della cassa non può essere destinata a scopi diversi da quelli indicati nella presente legge e deve formare oggetto di gestione separata.

     5. Alla riscossione dei contributi associativi e delle spese per la difesa attiva e passiva, posti dai consorzi a carico dei loro associati, si provvede applicando le disposizioni che regolano l'esazione delle imposte dirette; la riscossione dei contributi gode di privilegio generale. I ruoli consortili dovranno essere annualmente sottoposti al visto di esecutorietà dell'intendente di finanza competente per territorio.

     6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è attribuita all'organismo di rappresentanza nazionale dei consorzi di difesa, di cui all'articolo 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, la personalità giuridica di diritto privato. Tale organismo è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Agli acquisti immobiliari da esso effettuati per il raggiungimento degli scopi sociali non si applica l'articolo 17 del codice civile.

 

          Art. 20. Amministrazione della cassa sociale

     La cassa, di cui all'articolo precedente, sarà amministrata da un consiglio di gestione composto da nove membri eletti dall'assemblea dei soci, anche in base a più liste, risultando eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti; non possono essere, comunque, eletti per ogni lista più di sei membri.

     Fanno parte del consiglio di gestione:

     a) un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio;

     b) un rappresentante dell'amministrazione provinciale che partecipi alla costituzione del "Fondo" con un contributo annuo non inferiore all'1,50 per cento del valore della produzione annua denunciata;

     c) un rappresentante del comune ove ha sede il consorzio che partecipi alla costituzione del "Fondo" con un contributo annuo non inferiore all'1 per cento del valore della produzione annua denunciata;

     d) un rappresentante designato dagli enti pubblici che partecipano alla dotazione della cassa stessa.

     I terzi non potranno far valere i loro diritti sulla cassa per le obbligazioni assunte dall'associazione nell'esercizio di attività diverse da quelle inerenti alla utilizzazione della cassa medesima.

     Nel caso di scioglimento del consorzio che abbia ottenuto il contributo statale, per la dotazione della cassa, ovvero nel caso in cui il consorzio medesimo cessi di esercitare le attività cui la cassa è destinata, le disponibilità residue saranno ripartite, dopo detrazioni del passivo, fra lo Stato e gli altri soggetti che hanno contribuito a costituirla, in proporzione dei rispettivi apporti.

     I consorzi che abbiano ottenuto il contributo statale per la cassa sono soggetti ai controlli ed alle ispezioni ordinate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale debbono trasmettere i bilanci preventivi e consuntivi entro trenta giorni dalla loro approvazione da parte dell'assemblea.

 

          Art. 21. Interventi a favore degli associati

     I consorzi dei produttori agricoli, le associazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, le cooperative agricole di primo e di secondo grado, la cui cassa è beneficiaria del contributo statale previsto dalla presente legge, hanno facoltà di scegliere, con deliberazione dell'assemblea, le forme di difesa e di intervento da adottarsi e gli strumenti di attuazione degli stessi che saranno ritenuti più opportuni nell'interesse degli associati.

     I consorzi, le associazioni e le cooperative di cui al comma precedente potranno deliberare di far ricorso, per la difesa delle produzioni, a forme assicurative mediante contratti da stipulare con società di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo grandine e che partecipino ad un consorzio da costituirsi presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, che ne terrà la gestione separatamente dalle sue altre attività.

     Il consorzio dovrà determinare ciascun anno le tariffe dei premi a carico degli organismi associativi, avuto riguardo in particolare al tipo di coltura ed alla zona agraria. Le tariffe dovranno essere approvate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     Tutti i rischi che le società di assicurazione assumono a norma del secondo comma debbono essere ceduti al consorzio ed assunti in riassicurazione dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, il quale è autorizzato ad accettarli.

     Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, e del Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno emanate le norme per determinare il funzionamento del consorzio, le modalità di partecipazione delle società di assicurazione, la misura e le modalità con cui l'Istituto nazionale delle assicurazioni retrocederà alle società partecipanti al consorzio una quota parte del complesso dei rischi assunti in riassicurazione, avuto riguardo agli apporti di affari ceduti da ciascuna di esse.

     Qualora le organizzazioni intendano procedere alla stipulazione di contratti di assicurazione a favore dei loro soci, i relativi premi sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1261.

     I contratti, le polizze, le quietanze, le ricevute e ogni altro atto formato ai fini delle assicurazioni suddette sono esenti dalle imposte di registro e di bollo e da formalità di registrazione.

 

          Art. 22. Agevolazioni per impianti di protezione

     Per la realizzazione di impianti di protezione delle produzioni pregiate possono essere concessi i mutui di cui all'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con ammortamento non superiore ad anni venti, per la spesa riconosciuta ammissibile, compresa quella pertinente alle reti protettive ed alle attrezzature.

     A favore dei coltivatori diretti, singoli od associati, per la realizzazione degli impianti di cui al precedente comma possono essere concessi i contributi in conto capitale di cui all'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nonché i mutui integrativi ai sensi della medesima norma fino alla differenza tra la spesa ritenuta ammissibile e l'ammontare del contributo in conto capitale.

     Nella concessione delle provvidenze di cui al presente articolo hanno la precedenza le aziende che provvedano contemporaneamente all'ammodernamento degli impianti, specie al fine di consentire l'integrale meccanizzazione delle operazioni colturali.

 

          Art. 23. Disposizioni finanziarie

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con un netto ricavo di lire 50 miliardi per l'anno 1970 mediante operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato nell'anno medesimo ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 24. Procedure finanziarie

     I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

     Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

     Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

     Per la emissione dei buoni poliennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

     Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

     Alle spese ed eventualmente alla prima rata di interessi delle operazioni finanziarie si provvede con una corrispondente maggiorazione dei ricavi netti.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, nei singoli esercizi, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 25. Controlli e rendiconti

     I provvedimenti di concessione e di liquidazione dei contributi in conto capitale previsti dalla presente legge, di competenza degli organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché i titoli emessi per il pagamento dei contributi medesimi, sono sottoposti a controllo successivo esercitato in sede di presentazione dei rendiconti sugli ordini di accreditamento che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emettere a favore degli uffici medesimi per qualunque importo in deroga ai limiti stabiliti dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

 

          Art. 26. Applicazione della legge

     L'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per tutto il territorio dello Stato.

     I benefici previsti dalla presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale, sentiti i competenti organi regionali.

 

          Art. 27. Decorrenza delle agevolazioni

     Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli eventi precisati nell'articolo 2, verificatisi nel corso dell'anno 1969.


[1] Abrogata dall'art. 16 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 6.

[2]  Il fondo di solidarietà nazionale in agricoltura è stato incrementato, da ultimo, di L. 38.000 milioni, dall'art. 6 della L. 3 gennaio 1978, n. 2.

[3]  Comma così modificato dall'art. 3 della L. 22 ottobre 1976, n. 750.

[4]  Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 22 ottobre 1976, n. 750.

[5]  Comma soppresso dall'art. 3 della L. 22 ottobre 1976, n. 750.

[6]  Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 22 ottobre 1976, n. 750.

[7]  Lettera già sostituita dall'art. 10 della L. 14 febbraio 1992, n. 185 e così ulteriormente sostituita dall'art. 127 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

[8]  Lettera aggiunta dall'art. 10 della L. 14 febbraio 1992, n. 185.

[9]  Articolo modificato dall'art. 10 della L. 15 ottobre 1981, n. 590 e così sostituito dall'art. 10 della L. 14 febbraio 1992, n. 185.