§ 17.2.4d - Legge 23 dicembre 1966, n. 1142.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:23/12/1966
Numero:1142


Sommario
Art. 1.      E' convertito in legge il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei [...]
Art. 2.      Le provvidenze previste dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, con le modificazioni di cui al precedente articolo 1, si applicano anche nei territori della regione [...]
Art. 3.      Le disposizioni contenute nel Titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, sono prorogate al 31 dicembre 1967
Art. 4.      Il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po ed i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, coordinano gli [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 17.2.4d - Legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

(G.U. 30 dicembre 1966, n. 328).

 

 

     Art. 1.

     E' convertito in legge il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, con le seguenti modificazioni:

     L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     "E' autorizzata la spesa di lire 148.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere, in conseguenza delle alluvioni, mareggiate e frane verificatesi nell'autunno 1966:

     a) alle esigenze indicate nell'articolo 1, lettere b), d), e), f), g), h), della legge 9 aprile 1955, n. 279;

     b) alla riparazione e ricostruzione di ospedali clinicizzati, policlinici e cliniche universitarie, nonchè di scuole statali di ogni ordine e grado;

     c) al ripristino, a totale carico dello Stato, di ogni altra opera di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;

     d) al ripristino delle opere di conto dello Stato e delle opere di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, comunque finanziate, in corso di esecuzione al momento degli eventi calamitosi e limitatamente alla parte di lavori già eseguita;

     e) al ripristino, a totale carico dello Stato, delle opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria e delle naturali difese lungo i corsi d'acqua non classificati;

     f) alla costruzione di case ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, da assegnarsi in locazione alle famiglie non abbienti e rimaste senza tetto. Per l'attuazione dei programmi di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 1° novembre 1965, n. 1179;

     g) al ripristino di marginamenti e di opere di altra natura interessanti le Lagune venete;

     h) all'acquisto, anche in deroga alle norme in vigore, di case di abitazione di recente costruzione o in corso di ultimazione aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, da assegnarsi in locazione alle famiglie rimaste senza tetto. Si applica anche agli effetti della presente lettera il secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni nella legge 1° novembre 1965, n. 1179. Gli acquisti sono effettuati a trattativa privata, sentito il parere dell'Ufficio tecnico erariale sulla congruità del prezzo, e, ove occorra, quello del Consiglio di Stato sul progetto di contratto, ed entro i limiti di costo da determinarsi nei modi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1965, n. 1179. Essi godono dell'esenzione dalle imposte di registro e di bollo e dalla tassa di trascrizione ipotecaria. Gli immobili di cui alla presente lettera sono messi a disposizione dei Comuni indicati nei decreti emanati o da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914.

     Sono comprese tra le opere indicate nel precedente comma anche le strade non statali, ancora non classificate.

     Le opere di ripristino previste nel presente articolo possono essere realizzate con i miglioramenti tecnicamente indispensabili.

     La predetta somma sarà stanziata in ragione di lire 10.000 milioni, di lire 81.870 milioni e di lire 56.130 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1966, 1967 e 1968".

     L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     "E' autorizzata la spesa di lire 17.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere, a totale carico dello Stato, nelle circoscrizioni territoriali di competenza degli Uffici del genio civile per le opere marittime:

     a) al ripristino, con i miglioramenti tecnicamente indispensabili, delle opere dei porti classificati e dei relativi impianti ed attrezzature di proprietà dello Stato e delle opere dei porti e degli approdi di IV classe, distrutte o danneggiate dalle mareggiate;

     b) al ripristino, con i miglioramenti tecnicamente indispensabili, delle opere a difesa marittima degli abitati, distrutte o danneggiate dalle mareggiate;

     c) alla escavazione straordinaria nell'ambito del demanio marittimo;

     d) alle opere di difesa marittima dei territori, dei litorali nonchè delle isole in laguna di Venezia, da Chioggia sino alla Piave vecchia.

     Detta somma sarà stanziata in ragione di lire 9.500 milioni e di lire 8.000 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1967 e 1968".

     All'articolo 6 il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Salvo che non sia diversamente disposto negli articoli seguenti, l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 1, ove, per ragioni tecniche, ne sia riconosciuta la necessità, può aver luogo in altra sede nell'ambito delle zone colpite. Si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 5, 10 e 11 della legge 9 aprile 1955, n. 279".

     L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     "I contributi per la riparazione e ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente:

     a) nella misura del 90 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani e accessori;

     b) nella misura dell'80 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani e accessori;

     c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.

     All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano state distrutte o perdute, provvede l'Ufficio tecnico erariale.

     Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279.

     L'ammontare dei contributi di cui ai commi precedenti non può superare la somma di lire 5.000.000 per ciascuna unità immobiliare e la somma di lire 7.000.000 per ciascun proprietario.

     I limiti indicati nel precedente comma non si applicano per la riparazione e ricostruzione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore della edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

     Per i fabbricati di proprietà delle cooperative edilizie si applica soltanto il limite di lire 5.000.000 per ogni unità immobiliare".

     All'articolo 8, secondo comma, le parole: "sia inferiore a tale somma", sono sostituite dalle altre: "non superi tale somma".

     L'articolo 9 è soppresso.

     All'articolo 10 i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

     "Ai lavori da effettuarsi ai sensi degli articoli 1 e 3, provvedono, secondo la rispettiva competenza, il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po e i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

     L'esecuzione dei lavori di competenza di Comuni, Province ed altri Enti pubblici è attribuita agli Enti medesimi quando forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche e ne facciano richiesta entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli Uffici di cui al primo comma possono, inoltre, anche in deroga alle disposizioni vigenti, delegare l'esecuzione degli altri lavori agli Enti interessati i quali forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche. In tali casi essi esercitano, per mezzo degli uffici del genio civile, la vigilanza sulla esecuzione delle opere e provvedono al pagamento dei certificati di acconto, nonchè al collaudo e alla liquidazione dei lavori.

     Gli anzidetti Uffici sono, altresì, autorizzati a disporre che le case da costruirsi ai sensi dell'articolo 1 siano progettate ed eseguite dagli Istituti autonomi per le case popolari e da Istituti a carattere nazionale designati per legge ad intervenire per la ricostruzione edilizia in seguito a pubbliche calamità".

     L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

     "Entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, possono chiedere di essere ammessi al godimento delle agevolazioni previste nei precedenti articoli anche i soggetti che abbiano iniziato od eseguito il ripristino degli immobili di loro proprietà prima dell'intervento statale.

     La concessione delle agevolazioni è subordinata alla condizione che il competente Ufficio del genio civile abbia accertato l'entità del danno prima del completamento dei lavori e che questi corrispondano all'accertamento effettuato.

     Nel provvedimento con cui l'esecuzione delle opere è affidata agli Enti pubblici di cui al secondo comma dell'articolo 10, l'Ufficio competente ai sensi del primo comma dello stesso articolo può dare atto ed approvare in via di sanatoria i lavori già iniziati e le opere già eseguite d'iniziativa degli Enti stessi ed autorizzarne la prosecuzione.

     I Comuni che posseggano una adeguata attrezzatura tecnica possono essere delegati ad effettuare l'accertamento di cui al secondo comma del presente articolo, nonchè quello previsto dal secondo comma dell'articolo 8".

     All'articolo 13 è soppresso il secondo comma.

     Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente articolo:

     "Art. 13 bis. - Le famiglie che siano prive di alloggio in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 hanno titolo di preferenza nella assegnazione degli alloggi costruiti, con o senza contributo dello Stato, da istituti od enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare".

     All'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative di conduzione agricola e di conduzione associata i cui terreni, per essere stati in tutto o in parte sommersi dalle acque o comunque alluvionati o per aver subìto frane o smottamenti, abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali, quali lavorazioni, concimazioni, semine ed altro, possono concedersi sovvenzioni fino alla misura massima di 60.000 lire per ettaro".

     Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

     "In caso di disaccordo tra i soggetti partecipanti alla conduzione aziendale la sovvenzione di cui al precedente comma può essere accordata separatamente a concedenti, mezzadri, coloni parziari o compartecipanti per la quota di rispettiva spettanza secondo la legge, o i patti o gli usi che disciplinano il rapporto".

     All'articolo 15, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative di conduzione agricola e di conduzione associata, le cui scorte, vive o morte, siano state distrutte in misura superiore al 20 per cento del loro valore, possono concedersi sovvenzioni di primo intervento sino al 30 per cento del danno subìto per le scorte vive, e sino al 20 per cento per le scorte morte. Tali aliquote sono elevate, rispettivamente, al 40 ed al 30 per cento per i coltivatori diretti anche se associati in cooperative, per le cooperative di conduzione agricola, nonchè per i coloni e i mezzadri per le quote di loro spettanza".

     All'articolo 16, il primo comma è sostituito dai seguenti:

     "Per sopperire alle necessità derivanti da urgenti riparazioni ai fabbricati rurali danneggiati, possono concedersi sovvenzioni sino all'ammontare di lire 400.000, elevabili a lire 500.000 per i coltivatori diretti, anche se associati in cooperative, e per le cooperative di conduzione agricola.

     Qualora i terreni, in tutto o in parte sommersi o comunque alluvionati o che abbiano subìto frane o smottamenti, siano condotti in affitto, a colonìa, a mezzadria o in base ad altro contratto agrario, se il proprietario non esegue le riparazioni di cui al primo comma nel termine fissato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il conduttore, colono o mezzadro può sostituirsi al proprietario ai sensi dell'articolo 1577, capoverso, del Codice civile. In tal caso la sovvenzione può essere concessa direttamente al conduttore, colono o mezzadro, sempre che questi provveda all'esecuzione delle riparazioni".

     L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "Nel caso di concessione del contributo di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 21 luglio 1960, n. 739, o dei benefici di cui agli articoli 1 e 7 del presente decreto l'importo della sovvenzione è dedotto dal contributo medesimo".

     All'articolo 17, è aggiunto il seguente comma:

     "Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura trasmettono ai Comuni di residenza l'elenco dei beneficiari delle sovvenzioni accordate in base agli articoli 14, 15 e 16 del presente decreto, e i relativi importi, affinchè ne sia disposta la pubblicazione nell'albo comunale".

     All'articolo 18, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

     "Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura possono organizzare la raccolta del bestiame allontanato da aziende agricole che hanno subìto gravi danni in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1. Le spese a tal fine occorrenti, ivi comprese quelle per l'alimentazione del bestiame, sono effettuate per il periodo necessario a soddisfare esigenze di emergenza e, comunque, per non più di sei mesi.

     Gli interventi di cui al precedente comma possono essere attuati, per un periodo non superiore a sei mesi, anche presso le aziende danneggiate appartenenti a coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti e loro cooperative, per le necessità alimentari del bestiame in dotazione delle aziende medesime.

     I compiti di cui ai precedenti commi possono essere demandati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste agli enti di sviluppo, alle cooperative agricole di conduzione e loro consorzi e, ove non intervengano gli enti di sviluppo, ad altri enti pubblici operanti nel settore agricolo, che svolgeranno la loro attività sotto il controllo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. In tal caso, il Ministero è autorizzato a disporre anticipazioni in conto delle spese e dei corrispettivi che gli enti assumono per i fini di cui trattasi".

     Dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

     "Art. 18 bis. - Ai pescatori di mestiere, singoli od associati, ed ai piscicoltori delle acque interne che, per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, abbiano subìto danni ai natanti, alle reti, ad altri beni strumentali ed agli impianti, possono essere concessi contributi fino al 70 per cento del danno sofferto e, in ogni caso, non superiori a lire 300.000 per i pescatori ed a lire 800.000 per i piscicoltori.

     A tal fine gli interessati debbono presentare apposita domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste o agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura".

     All'articolo 20, il primo comma è sostituito dai seguenti:

     "Tutte le provvidenze stabilite dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni, con le integrazioni di cui al presente decreto, si applicano:

     a) per la sistemazione ai fini della coltivabilità dei terreni, compreso lo scavo e il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili, per il ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive;

     b) per la ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, per la riparazione e ricostruzione dei muri di sostegno, di strade poderali, di canali di scolo e delle opere di provvista di acqua, di adduzione di energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti di aziende singole od associate;

     c) per la ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte;

     d) per la dissalazione delle zone sommerse dalle acque salse;

     e) per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;

     f) per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani e per la ricostituzione dei capitali di conduzione;

     g) per tutte le altre opere necessarie alla ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole e forestali.

     Le provvidenze anzidette si applicano alle entità ed aziende danneggiate nei territori indicati nei decreti emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, salvo quanto riguarda la materia fiscale.

     Le stesse provvidenze si applicano anche per il ripristino degli impianti di piscicoltura nelle acque interne, nonchè per gli impianti di allevamento avicunicolo, di allevamento di animali da pelliccia e di floricoltura".

     L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "Nel caso che l'alluvione abbia depositato materiale sterile su terreni coltivati di notevole estensione per i quali sia necessario provvedere alla rimozione, ovvero abbia causato erosioni di rilevante entità, nonchè distruzione o danneggiamento di strade di servizio dei patrimoni agricoli, forestali e pastorali e si renda indispensabile il loro ripristino, e qualora ciò comporti l'impiego di complesse attrezzature, o non sia agevole l'iniziativa di singoli proprietari, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può assumere, a suo totale carico, i relativi interventi che rientrano ad ogni effetto tra quelli contemplati dall'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739".

     Dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente articolo:

     "Art. 20 bis. - Le norme di cui all'articolo 61 del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, si applicano, a domanda, anche a tutte le aziende agricole che abbiano perduto, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, la metà del prodotto ordinario, anche se non incluse nelle zone delimitate dal Ministero delle finanze. Indipendentemente dalla applicazione dell'articolo 61 del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, l'intendente di finanza concede, per l'anno 1967, a richiesta dell'interessato, lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonchè della imposta sul reddito agrario".

     All'articolo 21, primo comma, dopo le parole: "perdite di bestiame", sono aggiunte le altre: "di qualsiasi specie,";

     l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "L'agevolazione di cui trattasi è cumulabile con la sovvenzione di cui all'articolo 15 del presente decreto, per la parte di spesa occorrente all'acquisto del bestiame, al netto della predetta sovvenzione".

     All'articolo 22, i primi quattro commi sono sostituiti dai seguenti:

     "I prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, previsti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, oltrechè per gli scopi di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, possono essere concessi anche per la estinzione delle passività derivanti da prestiti agrari di esercizio, da rate di prestiti e di mutui agrari di miglioramento, con scadenza nell'annata in cui si è verificato l'evento od in quella successiva, ivi compresi i prestiti ed i mutui effettuati con fondi di anticipazione statale.

     Nel caso di cooperative agricole, i prestiti, fino all'ammontare dei danni sofferti nelle strutture, attrezzature e prodotti ivi compresi quelli conferiti dai produttori ai fini della vendita per conto, e per le necessità di gestione, nonchè per l'estinzione delle passività onerose di cui al primo comma, possono essere concessi al tasso dell'1 per cento e per una durata di ammortamento di dieci anni.

     I titolari di aziende agricole che abbiano in corso mutui di credito agrario di miglioramento per esecuzione di opere o acquisto di bestiame e di macchine agricole, qualora le opere di miglioramento effettuate o in corso di effettuazione siano state distrutte o gravemente danneggiate, o il bestiame sia andato perduto, ovvero le scorte e le macchine siano state distrutte o gravemente danneggiate, possono ottenere un nuovo mutuo per la durata non superiore ad anni 10 per l'importo necessario alla estinzione dei mutui in essere e per il ripristino delle opere ed il riacquisto delle scorte, delle macchine e del bestiame perduto.

     Alla rata di ammortamento dei mutui di cui al comma precedente, lo Stato concorre con contributo in modo che la rata annuale comprensiva di interessi e di ammortamento non superi il 3 per cento.

     I prestiti di cui al precedente ed al presente articolo, da effettuare in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli ed associati, di piccole aziende e di cooperative agricole, sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

     Tale garanzia si estende all'intero importo della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di avere sofferto dopo l'esperimento delle procedure ritenute utili d'intesa col fondo interbancario di cui al comma precedente";

     L'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

     "Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento del concorso statale sui prestiti di cui al presente articolo, da effettuarsi contestualmente, provvede l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura quando l'importo del prestito richiesto non superi lire 30 milioni.

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai prestiti di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni e integrazioni, stipulati successivamente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto".

     Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente articolo:

     "Art. 22 bis. - Agli assegnatari di terreni della "Cassa per la formazione della proprietà contadina", per i quali gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura abbiano accertato una perdita nella produzione lorda vendibile totale non inferiore al 40 per cento, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, è data facoltà di omettere il pagamento delle rate di ammortamento del prezzo dei terreni in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso od in quello successivo, con conseguente proroga di una annualità dei mutui in essere".

     All'articolo 23, che sostituisce l'articolo 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, al primo comma le parole: "tre rate" sono sostituite dalle altre: "sei rate".

     Dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente articolo:

     "Art. 23-bis. - Nel territorio dell'isola della Donzella (comune di Porto Tolle) lo sgravio dei contributi previsto dal precedente articolo, a modifica dell'articolo 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è concesso per dodici rate consecutive".

     All'articolo 25, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "E' autorizzata la spesa di lire 106,3 miliardi così ripartita:

a) per la concessione delle sovvenzioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, nell'esercizio 1966

L.

20 -

miliardi

b) per le spese occorrenti per le iniziative zootecniche previste dall'articolo 18. . . . . . . . . . .

"

5 -

"

di cui 2,5 miliardi nell'esercizio 1966, e 2,5 miliardi nell'esercizio 1967;

 

c) per gli interventi di cui agli articoli 19 e 20, relativi al ripristino delle opere pubbliche di bonifica, delle opere di interesse pubblico per le spese di studi e progettazione, previste dall'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739, nonché per gli acquisti di mezzi tecnici di difesa e di prevenzione, nell'esercizio 1967

"

28 -

"

d) per gli interventi di cui agli articoli 19 e 20, relativi al ripristino delle opere pubbliche di bonifica montana per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani danneggiati e per spese di studio e progettazione, nell'esercizio 1967

"

14,800

"

e) per gli altri interventi di cui all'articolo 20, in aumento alla autorizzazione di spesa disposta allo articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739

"

30 -

"

f) per gli interventi di cui allo articolo 21, in aumento delle anticipazioni del fondo di rotazione istituito con legge 8 agosto 1957, n. 777, nell'esercizio 1967

"

1,500

"

g) apporto al fondo interbancario di garanzia, per le operazioni di cui all'articolo 22, nell'esercizio 1967

"

1 -

"

h) per le assegnazioni agli enti di sviluppo ai fini delle attività di cui all'articolo 24, nell'esercizio 1966

"

4 -

"

i) per gli oneri di carattere generale, nell'esercizio 1967

"

1 -

"

l) per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18 bis nell'esercizio 1967

"

1 -

"

     Il titolo che precede l'articolo 27 è sostituito dal seguente: "Attività non agricole e privati".

     All'articolo 27, il primo comma è sostituito dai seguenti:

     "Alle imprese, individuali e sociali, dei settori dell'industria, del commercio, del turismo, dell'artigianato e dello spettacolo colpite dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, è corrisposto un contributo, a fondo perduto, per un ammontare non superiore a lire 500.000 e per ognuno degli stabilimenti, cantieri, spacci, laboratori, magazzini e depositi distrutti o danneggiati: comunque in numero non superiore a due.

     Per le cooperative di artigiani o lavoratori associati aventi per oggetto la prestazione di servizi pubblici, nelle quali gli strumenti di lavoro appartengono ai singoli, il contributo è commisurato ad un massimo di 200 mila lire per ogni socio che abbia avuto gli strumenti o l'ambiente di lavoro distrutti o danneggiati".

     Al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     "Qualora l'impresa danneggiata non dovesse risultare iscritta nei relativi Albi, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dovrà provvedere ad accertamento di fatto".Il terzo comma è sostituito dai seguenti:

     "Il contributo è corrisposto dalle Prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di lire 100.000.000 che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

     Gli ordini di accreditamento emessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati anche per il rimborso delle somme eventualmente anticipate per consentire alle Prefetture la corresponsione del contributo".

     L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per l'anno finanziario 1966 e di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1967, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, commercio e artigianato per gli esercizi anzidetti".

     Dopo l'articolo 27 sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 27 bis. - Ai lavoratori a domicilio di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 264, che, in seguito agli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, abbiano avuto danneggiate in tutto o in parte le attrezzature proprie, è corrisposto un contributo a fondo perduto per un ammontare non superiore a lire 500.000.

     La domanda deve essere vistata dal locale Ufficio provinciale del lavoro o dal sindaco del Comune di residenza".

     "Art. 27 ter. - Alle imprese sociali di cui al primo comma dell'articolo 27 è concesso il termine di un anno per adempiere all'onere previsto dall'articolo 2447 del Codice civile".

     All'articolo 28, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "E' istituito presso l'"Istituto centrale per il credito a medio termine" (Mediocredito centrale) un Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, nonchè per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese commerciali effettuate ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, limitatamente alle imprese danneggiate aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri o negozi nei territori indicati nei decreti emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, nonchè per le operazioni previste dal successivo articolo 43 bis. La qualità di impresa danneggiata è accertata dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

     l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

     "La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica, nei limiti appresso indicati, per la perdita che gli istituti ed aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale, dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale.

     La garanzia suddetta si esplica fino all'ammontare del 95 per cento della perdita sofferta, quando essa non superi i 5 milioni, e fino all'ammontare dell'80 per cento della perdita, quando essa superi tale importo.

     Le provvidenze di cui al presente articolo sono estese alle società cooperative, qualunque sia il numero dei dipendenti ed il volume del fatturato delle stesse".

     All'art. 31, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "E' istituito presso il Mediocredito centrale un Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle piccole e medie imprese industriali e commerciali, nonchè su quelle a favore dei professionisti e privati di cui al successivo art. 43-bis, rispettivamente effettuate dagli Istituti e aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale medesimo".

     Al secondo comma, le parole: "imprese sinistrate" sono sostituite dalle altre: "imprese danneggiate".

     L'art. 33 è sostituito dal seguente:

     "I finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese industriali danneggiate, previsti dal presente decreto, possono essere concessi anche per la formazione di scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione, nonchè per l'acquisto di immobili già esistenti e il loro adattamento ad uso industriale".

     L'art. 34 è sostituito dal seguente:

     "Per le imprese danneggiate di cui all'art. 28 del presente decreto, i finanziamenti a favore delle imprese commerciali previsti dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, possono essere concessi oltre che per gli scopi di cui alla predetta legge, anche per l'acquisto dei locali da adibirsi ad esercizi commerciali, nonchè alla ricostituzione delle scorte.

     I finanziamenti a favore delle imprese commerciali danneggiate ammesse ai benefici del presente decreto possono essere concessi fino all'ammontare di lire 100 milioni, con facoltà di deroga da parte del Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale e per l'intero importo della spesa ritenuta ammissibile".

     L'art. 35 è sostituito dal seguente:

     "Gli Istituti e le Aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale possono, anche in deroga alle rispettive norme di legge e di statuto, concedere mutui per il riattamento delle opere murarie e degli impianti, per la ricostruzione degli arredamenti e delle scorte alle imprese alberghiere, turistiche e dello spettacolo, alle quali sono applicabili tutti i benefici e le agevolazioni previsti dal presente decreto per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato”.

     L'art. 38 è sostituito dal seguente:

     “Limitatamente ai finanziamenti ad imprese artigiane danneggiate, la garanzia di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, si applica fino all'ammontare del 95 per cento della perdita che gli Istituti ed Aziende di credito dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure ritenute utili, d'intesa con la Cassa per il credito alle imprese artigiane, quando la perdita stessa non superi i 5 milioni e fino all'ammontare dell'80 per cento quando la perdita superi tale importo”.

     Dopo l'art. 40, è aggiunto il seguente articolo:

     "Art. 40 bis. - I finanziamenti a favore delle imprese artigiane danneggiate ammesse ai benefici del presente decreto possono essere concessi anche per le spese necessarie per la ricostituzione delle scorte.

     I finanziamenti concessi ai sensi del presente decreto alle imprese artigiane, per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, nonchè alle imprese artigiane costituite in forma di cooperativa, per gli scopi indicati nell'art. 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, possono raggiungere il doppio del limite di importo fissato dagli articoli 5 e 6 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068".

     Dopo l'art. 41 sono aggiunti i seguenti articoli:

     "Art. 41 bis. - Limitatamente alle operazioni di cui all'art. 41 del presente decreto, gli Istituti ed Aziende di credito ammessi ad operare con la Cassa per il credito alle imprese artigiane sono autorizzati, nelle more del completamento della documentazione di rito, ad erogare ai mutuatari fino al 50 per cento del prestito deliberato.

     Il contributo statale in conto interessi sarà concesso da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane a decorrere dalla data di effettiva erogazione, parziale o totale, dei prestiti da parte degli Istituti ed Aziende di credito.

     All'art. 4 della legge 31 ottobre 1966, n. 947, è aggiunto il seguente comma:

     "Allo scopo di porre gli Istituti indicati dall'articolo 3 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, in condizione di praticare i tassi agevolati di cui al comma precedente, la Cassa per il credito alle imprese artigiane è autorizzata a corrispondere agli Istituti stessi un contributo in conto interessi nei limiti e con le modalità che saranno determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio"".

     "Art. 41 ter. - I finanziamenti a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, alberghiere, turistiche e dello spettacolo danneggiate, ammesse ai benefici del presente decreto, possono avere durata fino a 10 anni, anche in deroga alle norme di legge e di statuto che disciplinano l'attività degli istituti e aziende di credito ammessi ad operare con il Mediocredito centrale e con la Cassa per il credito alle imprese artigiane".

     L'art. 43 è sostituito dal seguente:

     "I mutui concessi ai sensi del presente decreto possono essere impiegati in tutto o in parte per la estinzione di passività derivanti da mutui in essere alla data dell'evento calamitoso, con scadenza nel 1966 e nel 1967, sempre che risulti che tali mutui sono stati contratti per finalità aziendali".

     Dopo l'art. 43 sono aggiunti i seguenti articoli:

     "Art. 43 bis. - Le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria, nonchè l'Istituto di credito delle Casse rurali ed artigiane per conto delle proprie socie, sono autorizzati ad operare, anche in deroga alle norme di legge e di statuto che li disciplinano, con il Mediocredito centrale per la concessione di finanziamenti, con i benefici del presente decreto, a favore di privati danneggiati, per il riacquisto di masserizie perdute o danneggiate e per il ripristino di studi professionali e artistici distrutti o danneggiati, ivi comprese le opere murarie.

     Il Ministro per il tesoro, con proprio decreto, fisserà i limiti massimi dei finanziamenti predetti per ciascuna categoria".

     "Art. 43 ter. - Le imprese che usufruiscono del concorso statale nel pagamento degli interessi, quale è previsto nel presente decreto, decadono dal beneficio ove cessino volontariamente la loro attività ed a partire dal momento di cessazione di tale attività".

     All'art. 44, secondo comma, le parole: "dell'art. 27," sono sostituite dalle altre: "degli articoli 27 e 34,".

     L'art. 45 è sostituito dal seguente:

     "E' autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per l'anno finanziario 1967 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da erogare in sussidi o premi diretti a promuovere e sostenere iniziative in favore delle imprese artigiane danneggiate.

     La erogazione di detti premi e sussidi sarà effettuata in base a criteri per la cui fissazione sarà sentito il Comitato centrale per l'artigianato. Sui bollettini delle Camere di commercio competenti per territorio verranno pubblicati gli elenchi delle imprese artigiane a favore delle quali verranno concessi il premio o il sussidio di cui sopra.

     I sussidi e premi possono essere erogati anche a favore delle imprese danneggiate con sede nei territori delle Regioni a statuto speciale".

     All'art. 46, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "La quota di lire 4 miliardi di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, potrà essere utilizzata anche per i finanziamenti destinati al potenziamento e sviluppo industriale nelle province di Trento e Bolzano, limitatamente alle imprese danneggiate".

     L'art. 47 è sostituito dal seguente:

     "I contratti di locazione e sublocazione di immobili adibiti alle attività delle aziende alberghiere, industriali, commerciali, artigiane e dello spettacolo, danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1, sono prorogati al 31 dicembre 1968".

     Dopo l'art. 47 sono aggiunti i seguenti articoli:

     "Art. 47 bis. - Le provvidenze e gli interventi di cui ai precedenti articoli 27 e seguenti sono estesi alle società cooperative ed ai loro consorzi danneggiati indipendentemente dai requisiti e dai limiti di cui alla legge 16 settembre 1960, n. 1016".

     "Art. 47 ter. - L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facoltà di autorizzare la sospensione della riscossione, fino al 30 giugno 1967, del canone e del sovracanone dovuti dalle rivendite dei generi di monopolio danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1. La sospensione è disposta a richiesta dei rivenditori danneggiati ed il recupero dei canoni e sovracanoni sospesi sarà effettuato entro il 31 dicembre 1967. I gestori di rivendite di generi di monopolio danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1, possono altresì chiedere all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fino al 31 dicembre 1967, il trasferimento dei rispettivi esercizi nell'ambito della stessa Provincia. L'autorizzazione relativa è subordinata all'esistenza delle condizioni prescrittte per la istituzione di una nuova rivendita nel punto designato".

     Dopo l'art. 48, sono aggiunti i seguenti articoli:

     "Art. 48 bis. - Ai capi-famiglia colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1 che abbiano perso vestiario o biancheria o mobili e suppellettili dell'abitazione, e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per l'esercizio 1966 per una cifra superiore a lire 1.050 000, sarà corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 500.000.

     Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1967".

     "Art. 48 ter. - Il contributo di cui al precedente art. 48 bis è corrisposto su domanda dei capi-famiglia interessati, da presentarsi entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'indicazione dell'entità e del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili, delle suppellettili perduti, nonchè della posizione, per l'esercizio 1966, agli effetti della imposta complementare.

     Il prefetto della Provincia, assunte le necessarie informazioni, determina il contributo tenendo conto delle sovvenzioni già corrisposte per lo stesso titolo.

     Il contributo è corrisposto dalle Prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di lire 100.000.000 che il Ministero dell'interno è autorizzato a emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato".

     L'art. 51 è sostituito dal seguente:

     "E' autorizzata la spesa di lire 300 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1966, per provvedere a spese, anche di carattere generale, e contributi ai fini del recupero e del ripristino del patrimonio archivistico dello Stato, delle Province, dei Comuni e degli altri enti pubblici, nonchè degli archivi privati di notevole interesse storico danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1.

     Per l'esecuzione dei lavori in economia relativi al ripristino del patrimonio archivistico dello Stato, danneggiato dagli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1, non è richiesto il parere del Consiglio di Stato previsto dalle norme vigenti".

     All'art. 52, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Alle Province ed ai Comuni compresi nei territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'art. 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, è concesso, per il sesto bimestre 1966 e per l'anno 1967, un contributo dello Stato a compensazione delle minori entrate tributarie riscuotibili mediante ruolo, nonchè delle minori entrate derivanti dalle imposte di consumo e dal contributo speciale di cura da riscuotersi in partita di giro ai sensi dell'art. 9 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni";

     il terzo comma è sostituito dal seguente:

     "La misura del contributo è determinata in base alle entrate accertate nel 1966 per i tributi riscuotibili mediante ruolo e per il contributo speciale di cura, e in base al gettito dell'anno 1965, aumentato dello incremento verificatosi nell'ultimo biennio, per le imposte di consumo".

     All'art. 53, al n. 1), il capoverso è sostituito dal seguente:

     "I Consigli di amministrazione delle Università e degli Istituti universitari sono autorizzati ad adottare deliberazioni, senza la osservanza delle norme di cui all'art. 51 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, limitatamente alle spese che si rendono necessarie per la riparazione dei danni arrecati dagli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1, e per il ripristino delle attrezzature didattico-scientifiche e bibliografiche";

     al n. 3), il primo e il secondo capoverso sono sostituiti dai seguenti:

     "I lavori di competenza delle Soprintendenze ai monumenti, alle gallerie ed alle antichità, anche a competenza mista, sono qualificati come urgenti ai sensi dell'art. 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Per i suddetti lavori, da eseguirsi con le somme stanziate dal presente decreto e con quelle disposte con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, limitatamente ai territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi ai sensi dell'art. 1 del predetto decreto-legge, sono sospesi i controlli preventivi per i lavori disciplinati dal menzionato regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859, ed il limite di spesa stabilito dallo art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1882, n. 811.

     Ove richiesto, le relative aperture di credito sono disposte indipendentemente dalla approvazione del progetto";

     al n. 4) il primo capoverso è sostituito dal seguente:

     "In deroga alle disposizioni, previste dal regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539, il soprintendente bibliografico di Bologna e il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze possono provvedere, nei limiti di spesa di un milione per ciascuna fornitura, alla provvista diretta di mezzi, attrezzature e manodopera, occorrenti per il recupero, il trasporto ed il restauro del materiale bibliografico appartenente agli Istituti bibliografici, statali e non statali, della Toscana e per la esecuzione di lavori di restauro di opere di valore bibliografico o storico da effettuarsi in economia e per trattativa privata, con le procedure di urgenza di cui al citato regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859";

     il n. 5) è sostituito dal seguente:

     "5) spese per opere di edilizia scolastica prefabbricata per le scuole elementari e secondarie, da eseguire con le modalità stabilite dalle leggi 26 gennaio 1962, n. 17, e 26 gennaio 1963, n. 47, lire 1.000 milioni".

     All'art. 54, tra le parole: "Firenze" e "Siena", è inserita la parola: "Pisa,".

     L'art. 55 è sostituito dal seguente:

     "Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 11, commi terzo e quarto, della legge 21 luglio 1960, n. 739, sostituito dall'art. 5 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, in tutti i territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'art. 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, è concessa la sospensione della riscossione delle rate di dicembre 1966 e di febbraio 1967 dei ruoli esattoriali concernenti i contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie e per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia e per l'ENAOLI dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

     Salvo quanto disposto dal successivo art. 56, l'importo delle rate sospese dei ruoli anzidetti è riscosso cumulativamente con le rate di agosto e di ottobre 1967 riguardanti gli stessi contributi".

     All'art. 56, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "I lavoratori autonomi, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari, soggetti alle assicurazioni contro le malattie e per l'invalidità e la vecchiaia ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 9 gennaio 1963, n. 9, 29 dicembre 1956, n. 1533, 4 luglio 1959, n. 463, 27 novembre 1960, n. 1397, 22 luglio 1966, n. 613, i quali abbiano subìto gravi danni per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti per le suddette assicurazioni e per l'ENAOLI, limitatamente ai due dodicesimi del carico contributivo dell'anno 1966 ed ai due dodicesimi del carico contributivo dell'anno 1967".

     Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "Le quote dei contributi per l'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti le attività commerciali, che formano oggetto di esonero, ai sensi del primo comma, sono accreditate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore dei rispettivi assicurati alle scadenze delle relative rate esattoriali in cui opera l'esonero.

     La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, colpiti dalla catastrofe del Vajont, ai quali, ai sensi della legge 31 marzo 1964, n. 357, è stato concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali, nei modi e nei limiti dei provvedimenti di esonero adottati".

     L'articolo 57 è sostituito dal seguente:

     "L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine di novanta giorni dalla data del presente decreto.

     Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subìto gravi danni per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1".

     All'articolo 58, primo comma, le parole: "30 giugno 1967" sono sostituite dalle altre: "31 dicembre 1967".

     All'articolo 59, primo comma, dopo le parole: "della legge 15 maggio 1954, n. 234", sono inserite le altre: "nonchè nelle province di Gorizia, Latina e Nuoro".

     All'articolo 60, primo comma, le parole: "un assegno di lire 1.000", sono sostituite dalle altre: "un assegno di lire 1.100".

     "Per le Province nelle quali sono compresi i territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, la Gestione case per lavoratori è autorizzata a deliberare, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, le procedure e le modalità più idonee per l'immediata esecuzione dei programmi di costruzione finanziati o da finanziare in base alla legge 14 febbraio 1963, n. 60. Le relative deliberazioni della Gestione case per lavoratori, che possono derogare anche alle norme relative agli organi incaricati dell'esecuzione dei programmi nelle singole Province, sono sottoposte all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici".

     All'articolo 62, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Per le Province nelle quali sono compresi i territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, la Gestione case per lavoratori è autorizzata a deliberare, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, le procedure e le modalità più idonee per l'immediata esecuzione dei programmi di costruzione finanziati o da finanziare in base alla legge 14 febbraio 1963, n. 60. Le relative deliberazioni della Gestione case per lavoratori, che possono derogare anche alle norme relative agli organi incaricati dell'esecuzione dei programmi nelle singole Province, sono sottoposte all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici".

     Al titolo che precede l'articolo 64, sono aggiunte le parole: ", della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato".

     All'articolo 64, il primo periodo è sostituito dal seguente:

     "In relazione agli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 6.840 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della difesa, in ragione di lire 1.840 milioni per l'anno finanziario 1966 e di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1967, per:";

     la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) manutenzione, riparazione e gestione degli automotomezzi, dei natanti e degli aeromobili impegnati nelle operazioni di soccorso e di bonifica dei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1; noleggio di mezzi speciali".

     Dopo l'articolo 64, sono aggiunti i seguenti articoli:

     "Art. 64 bis. - E' autorizzata la spesa di lire 100 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1966, per provvedere alla riparazione e al riattamento di caserme della Guardia di finanza danneggiate, alla ricostituzione di mezzi e scorte di materiali, nonchè alla riparazione degli automezzi, dei natanti e degli aeromobili, in dotazione al Corpo, impiegati nelle operazioni di soccorso".

     "Art. 64 ter. - E' autorizzata la spesa di lire 60 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1966, per provvedere alla riparazione ed al riattamento di alloggi del Corpo forestale dello Stato danneggiati, alla ricostituzione di mezzi e scorte di materiali, nonchè alla riparazione degli automezzi in dotazione al Corpo, impiegati nelle operazioni di soccorso".

     All'articolo 65, il primo periodo è sostituito dal seguente:

     "Per provvedere ai lavori occorrenti per il ripristino degli edifici adibiti ad istituti di prevenzione e di pena, danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, e all'acquisto e alla riparazione di mobili, attrezzature, casermaggio e macchinario danneggiati dai suddetti eventi è autorizzata la spesa di lire 2.100 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1966, con la seguente ripartizione:".

     All'articolo 67, le parole "dei Tribunali" sono sostituite dalle altre: "degli Uffici giudiziari".

     All'articolo 68, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "In aggiunta alla sovvenzione straordinaria di lire 5 miliardi autorizzata con l'articolo 18 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato viene accordata una ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 14.500 milioni, per far fronte alle spese relative al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, anche con le eventuali modifiche necessarie a prevenire danni della stessa natura, e alle spese da sostenere in dipendenza dei detti eventi per la ricostruzione e riparazione dei fabbricati-alloggi, per la ricostituzione delle scorte di materie e materiali e dei mezzi di esercizio, per servizi sostitutivi sui tronchi di linea interrotti, nonchè per indennizzi".

     All'articolo 69, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è autorizzato ad erogare contributi finanziari fino alla concorrenza di lire 2 miliardi alle ferro-tramvie in concessione, escluse le aziende municipalizzate, per la riparazione dei danni arrecati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 agli impianti ed al materiale mobile e di esercizio";

     al quarto comma, le parole: "degli impianti aeronautici danneggiati" sono sostituite dalle altre: "degli aeroporti e degli impianti e attrezzature aeroportuali danneggiati".

     All'articolo 70, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "E' concessa una sovvenzione straordinaria di lire 1 miliardo all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per provvedere al ripristino e alla riparazione, anche con eventuali modifiche, degli immobili e degli impianti postali, telegrafici e radioelettrici, dei materiali, del mobilio e degli automezzi danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, nonchè alle spese da sostenere in dipendenza di detti eventi per ricostruzione e riparazione dei fabbricati-alloggi, per ricostituzione delle scorte di materie, di materiali e dei mezzi di esercizio".

     All'articolo 71, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1966, per la concessione di contributi ai pescatori, soci di cooperative ed autonomi, che abbiano subito danni ai natanti, alle reti, impianti ed altre attrezzature da pesca a bordo e a terra, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1.".

     All'articolo 72, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Lo stanziamento sarà utilizzato per anticipazioni ad istituti per l'esercizio del credito peschereccio, con i quali il Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro, stipulerà apposite convenzioni soggette al trattamento tributario previsto dallo ultimo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457. Sulla base di tali convenzioni gli istituti destineranno le somme tra loro ripartite alla concessione di mutui per finanziare la ricostruzione e la riparazione di natanti ed impianti, di reti ed attrezzature a bordo e a terra, distrutti, danneggiati o perduti".

     L'articolo 74 è sostituito dal seguente:

     "E' autorizzata la spesa di lire so milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 10 milioni e di lire 40 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1966 e 1967, per provvedere alle spese relative all'uso e alla vigilanza del demanio marittimo in relazione alle eccezionali esigenze derivanti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1".

     All'articolo 76, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

     "Per il ripristino delle strutture immobiliari, degli impianti e degli arredamenti e per la ricostituzione degli allestimenti scenici, perduti o danneggiati per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, sono autorizzati i seguenti contributi straordinari:"

     All'articolo 77, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Il Ministero della sanità è autorizzato a concedere alle Amministrazioni ospedaliere, comprese quelle degli ospedali psichiatrici, ai Consorzi provinciali antitubercolari, alla Croce rossa italiana, all'Opera nazionale maternità e infanzia, agli Istituti zooprofilattici, contributi per la riparazione dei danni subìti dagli edifici e dalle attrezzature per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, fino a un ammontare complessivo non superiore a lire 2 miliardi 200 milioni".

     Dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

     "I medici ed i veterinari provinciali sono autorizzati a corrispondere i contributi con ordinativi di pagamento tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento dell'importo di lire 50 milioni che il Ministero della sanità è autorizzato ad emettere in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario".

     All'articolo 78, il primo comma è sostituito dai seguenti:

     "Per far fronte alle esigenze straordinarie della tutela della salute pubblica e della profilassi della afta epizootica, della brucellosi, della peste suina e di altre malattie infettive e diffusive degli animali è autorizzata la spesa di lire 150 milioni.

     Per la concessione di contributi agli enti pubblici che svolgono interventi corrispondenti a quelli indicati nel precedente comma è autorizzata la spesa di lire 150 milioni.

     Per la concessione di contributi ai Comuni per il ripristino e per operazioni straordinarie di disinfezione dei pubblici mattatoi e di altre opere igieniche di interesse veterinario, danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

     La concessione e la liquidazione di contributi, limitatamente a quelli previsti dal precedente comma, sono effettuate contestualmente, previo accertamento dei danni o valutazione della spesa da parte del veterinario provinciale.

     I pagamenti delle spese dei contributi previsti dal presente articolo possono essere disposti anche dai veterinari provinciali sulle aperture di credito effettuate in loro favore dal Ministero della sanità.

     Nei casi di somma urgenza, nei quali qualunque indugio sia pericoloso per la diffusione delle malattie infettive degli animali, per gli acquisti di materiale profilattico occorrente per gli interventi previsti dal presente articolo, il limite di spesa previsto dal regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dalla legge 3 febbraio 1952, n. 133, è elevato a lire 10 milioni".

     All'articolo 79, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "In deroga alle disposizioni vigenti, il Ministero della sanità può autorizzare i titolari di officine farmaceutiche a fare eseguire presso officine di terzi la produzione di specialità medicinali e prodotti similari regolarmente registrati, ove non siano in grado di continuarne la produzione a causa di danni subìti dagli edifici e dagli impianti in occasione degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1".

     L'articolo 80 è sostituito dal seguente:

     "E' istituita, limitatamente al periodo d'imposta 1967 e, per i soggetti tassabili in base a bilancio, all'esercizio sociale che si chiude nel 1967, una addizionale straordinaria da applicarsi nella misura di centesimi dieci per ogni lira dei seguenti tributi:

     1) imposta sul reddito dei fabbricati; imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso; imposta sui redditi di ricchezza mobile, ad eccezione di quella di categoria C/2 liquidata con l'aliquota del 4 per cento; imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e addizionale all'imposta medesima; imposta sulle società;

     2) imposte, sovrimposte, addizionali, tasse e contributi comunali e provinciali riscuotibili per ruolo, ai sensi del testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed aggiunte; imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e contributi di miglioria, anche nella ipotesi di versamento diretto in tesoreria, limitatamente alla quota del tributo dovuto per l'anno 1967. Sono escluse dall'addizionale le sovrimposte comunali e provinciali sul reddito dominicale dei terreni e l'imposta di patente;

     3) imposta camerale; contributo speciale di cura;

     4) imposte sostitutive delle imposte sui redditi di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e dell'imposta di famiglia, dovute sulla indennità mensile spettante ai membri del Parlamento, nonchè sulle indennità e sugli assegni spettanti ai membri della Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali delle altre Regioni a statuto speciale.

     E' altresì istituita un'addizionale straordinaria alle imposte dovute sulle donazioni, sul valore globale dell'asse ereditario e sulle successioni, nelle seguenti misure:

     a) 8 centesimi per ogni lira d'imposta, quando il valore dell'asse o della donazione sia superiore a lire 5 milioni, ma inferiore a lire 15 milioni;

     b) 12 centesimi per ogni lira d'imposta quando il valore dell'asse o della donazione non sia inferiore a lire 15 milioni.

     L'addizionale di cui al comma precedente si applica alle successioni che si aprono e agli atti di donazione posti in essere nell'anno 1967.

     I proventi derivanti dall'applicazione del presente articolo e dall'applicazione del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, sono destinati a sopperire agli oneri dipendenti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 e sono riservati esclusivamente all'Erario dello Stato".

     Gli articoli 81 e 82 sono soppressi.

     Dopo l'articolo 83, è aggiunto il seguente articolo:

     "Art. 83 bis. - E' data facoltà al Ministro per le finanze di concedere, con propri decreti, l'esonero dal pagamento dei dazi doganali per i materiali e gli strumenti scientifici inviati in dono dall'estero e giunti nel periodo fra il 10 novembre 1966 e il 15 dicembre 1966 a Province, Comuni, Ospedali ed Università".

     All'articolo 84, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "L'introito lordo degli spettacoli cinematografici, compresi gli spettacoli misti di cinematografo e di avanspettacolo, dati nella giornata indetta a favore dei sinistrati dei territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, è esente dai diritti erariali e dalla imposta generale sull'entrata".

     All'articolo 87, le parole: "dell'addizionale istituita con il presente decreto" sono sostituite dalle altre: "delle addizionali istituite con il presente decreto".

     L'articolo 88 è soppresso.

     Dopo l'articolo 88, è aggiunto il seguente articolo:

     "Art. 88 bis. - Con decreto dei Ministri competenti è assegnata alle Regioni e Province a statuto speciale, nei cui territori si siano verificati gli eventi calamitosi di cui agli articoli precedenti, una quota parte degli stanziamenti autorizzati dal presente decreto e dal decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, in relazione alle materie su cui le Regioni e le Province medesime hanno competenza legislativa primaria in base ai rispettivi Statuti. I poteri amministrativi previsti dal presente decreto e dal decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, e dalle norme in essi richiamate, sono esercitati, nelle materie su cui le Regioni e le Province a statuto speciale hanno competenza legislativa, dagli organi regionali o provinciali competenti".

 

          Art. 2.

     Le provvidenze previste dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, con le modificazioni di cui al precedente articolo 1, si applicano anche nei territori della regione Trentino-Alto Adige colpiti dall'alluvione dell'agosto 1966.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni contenute nel Titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, sono prorogate al 31 dicembre 1967 [1], ad eccezione di quelle del penultimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124.

     Il termine del 31 dicembre 1966, stabilito dall'articolo 44 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è prorogato al 31 dicembre 1967 [1].

 

          Art. 4.

     Il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po ed i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, coordinano gli interventi di qualsiasi natura di competenza delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e pubblici, riguardanti direttamente o indirettamente i corsi d'acqua, i canali interessanti il regime idraulico, le opere di navigazione interna, nonchè la difesa del suolo, compreso il litorale e le lagune.

     Il Magistrato alle acque ed il Magistrato per il Po, nelle rispettive circoscrizioni territoriali, ove operano anche i Provveditori alle opere pubbliche per le materie di loro specifica competenza, provvedono al coordinamento di cui sopra, d'intesa col Provveditore regionale alle opere pubbliche competente per territorio.

     Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1967, sentita una Commissione parlamentare composta da 5 deputati e da 5 senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, le norme, aventi valore di legge, occorrenti per attuare il coordinamento previsto nei precedenti commi, avendo riguardo all'intero bacino idrografico dei corsi d'acqua, con l'osservanza dei seguenti principì e criteri direttivi:

     assicurare che gli interventi rispondano ad una visione unitaria e compiuta delle esigenze indicate nei precedenti commi;

     assicurare l'ordine di priorità degli interventi, anche nella fase esecutiva;

     garantire l'impiego più idoneo dei mezzi finanziari occorrenti, sotto l'aspetto tecnico ed economico;

     prevedere le necessarie semplificazioni e modificazioni procedurali;

     assicurare la più efficiente vigilanza sull'attuazione delle singole opere di intervento.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.