§ 17.3.20 - Legge 15 maggio 1954, n. 234.
Disposizioni integrative e modificative della legge 13 febbraio 1952, n. 50, sulle imprese industriali, commerciali e artigiane colpite da pubbliche [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:15/05/1954
Numero:234


Sommario
Art. 1.      Il Fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dall'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato da [...]
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Il primo comma dell'art. 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, aggiunto con la legge 13 febbraio 1952, n. 50, è sostituito dal seguente
Art. 4.      Agli effetti dell'applicazione delle norme contenute nel decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato con la legge 13 febbraio 1952, n. 50, e delle norme [...]
Art. 5.      Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con parte del ricavato del prestito pubblico autorizzato con la legge 14 dicembre 1951, n. 1325


§ 17.3.20 - Legge 15 maggio 1954, n. 234.

Disposizioni integrative e modificative della legge 13 febbraio 1952, n. 50, sulle imprese industriali, commerciali e artigiane colpite da pubbliche calamità.

(G.U. 16 maggio 1954, n. 124)

 

 

     Art. 1.

     Il Fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dall'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato da lire 5.000.000.000 a lire 5.350.000.000.

     Il limite di spesa di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto-legge di cui al comma precedente viene elevato da lire 1.500.000.000 a lire 2.000.000.000.

     Lo stanziamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 7-bis dello stesso decreto-legge è aumentato da lire 750.000.000 a lire 900.000.000.

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, è sostituito dal seguente:

     "Salvo il disposto del precedente comma, il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, su proposta del Comitato di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, può autorizzare per le operazioni di cui all'art. 2, la forma di prestito consolidato fin dall'inizio".

 

          Art. 3.

     Il primo comma dell'art. 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, aggiunto con la legge 13 febbraio 1952, n. 50, è sostituito dal seguente:

     "Alle piccole e medie imprese, individuali o sociali, ed agli artigiani il cui danno accertato non superi l'importo di lire 900.000, potrà essere concesso un contributo a fondo perduto entro il limite del 90 per cento del danno accertato e non superiore comunque a lire 180.000."

 

          Art. 4.

     Agli effetti dell'applicazione delle norme contenute nel decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato con la legge 13 febbraio 1952, n. 50, e delle norme contenute nei precedenti articoli, l'esistenza dei caratteri di pubblica calamità per gli eventi che si verificheranno dopo l'entrata in vigore della presente legge dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.[Omissis]

     Le domande per ottenere le provvidenze di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, debbono essere presentate, a pena di decadenza, al prefetto competente entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al precedente comma [1] .

 

          Art. 5.

     Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con parte del ricavato del prestito pubblico autorizzato con la legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 22 febbraio 1968, n. 115.