§ 17.3.75 - Legge 22 febbraio 1968, n. 115.
Norme integrative ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:22/02/1968
Numero:115


Sommario
Art. 1.      Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 [...]
Art. 2.      Dopo il primo comma dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, è aggiunto il seguente comma
Art. 3.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con corrispondente riduzione dei fondi iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della [...]


§ 17.3.75 - Legge 22 febbraio 1968, n. 115.

Norme integrative ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità.

(G.U. 7 marzo 1968, n. 62)

 

 

     Art. 1.

     Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità è elevato da lire 10.300 milioni a lire 11.000 milioni.

     Il limite di spesa di lire 4.900 milioni, previsto dal primo comma dell'art. 6 della legge 6 aprile 1965, n. 351, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 6.050 milioni.

     Il limite di spesa di lire 2.330 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'art. 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 2.730 milioni.

     La maggiore spesa prevista dal primo comma del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1968; quella di cui al secondo comma nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero, in ragione di lire 1 miliardo per l'anno finanziario 1967 e di lire 150 milioni per l'anno 1968; e la spesa prevista dal terzo comma in quello del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ragione di lire 250 milioni per l'anno 1967 e di lire 150 milioni per l'anno 1968.

 

          Art. 2.

     Dopo il primo comma dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, è aggiunto il seguente comma:

     "Le domande per ottenere le provvidenze di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, debbono essere presentate, a pena di decadenza, al prefetto competente entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al precedente comma".

 

          Art. 3.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con corrispondente riduzione dei fondi iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni 1967 e 1968, riguardanti il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.