§ 17.3.60 - Legge 6 aprile 1965, n. 351.
Provvidenze per le zone danneggiate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:06/04/1965
Numero:351


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di lire 6 miliardi e 300 milioni per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle [...]
Art. 2.      E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo e 700 milioni per gli interventi da attuare nel territorio della Sicilia per il ripristino dell'efficienza produttiva delle [...]
Art. 3.      E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo e 300 milioni per la concessione, a favore dei coltivatori diretti, che abbiano subito gravi danni per effetto della [...]
Art. 4.      Le agevolazioni creditizie previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, sono estese a favore delle aziende agricole colpite dagli eventi dannosi di cui [...]
Art. 5.      E' autorizzata la spesa di lire 300 milioni in ciascun esercizio finanziario dal 1965 al 1994 per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai [...]
Art. 6.      Il limite di spesa di lire 4 miliardi e 100 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per l'applicazione delle provvidenze di [...]
Art. 7.      Alla spesa di lire 11 miliardi e 400 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1965, sarà fatto fronte con le entrate [...]


§ 17.3.60 - Legge 6 aprile 1965, n. 351. [1]

Provvidenze per le zone danneggiate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche.

(G.U. 28 aprile 1965, n. 106)

 

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di lire 6 miliardi e 300 milioni per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel territorio nazionale, ad esclusione della Sicilia, dal 15 marzo 1964 sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2.

     E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo e 700 milioni per gli interventi da attuare nel territorio della Sicilia per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anzidetto periodo.

     E' autorizzata altresì la concessione alla Regione siciliana di un contributo straordinario di 5 miliardi, in ragione di un miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1969, per l'esecuzione di interventi a favore dell'agricoltura, in relazione ai danni provocati dal nubifragio verificatosi nell'ottobre 1964 nelle province di Catania e Ragusa.

 

          Art. 3.

     E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo e 300 milioni per la concessione, a favore dei coltivatori diretti, che abbiano subito gravi danni per effetto della infestazione dacica nella campagna 1964, di contributi in conto capitale, nella misura massima di un terzo della spesa ammessa, per l'acquisto di materie utili all'agricoltura e di contributi per prestazioni lavorative, anche della famiglia coltivatrice.

     Alla concessione e liquidazione dei predetti contributi provvedono gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, in base ai criteri che saranno determinati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 4.

     Le agevolazioni creditizie previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, sono estese a favore delle aziende agricole colpite dagli eventi dannosi di cui ai precedenti articoli.

 

          Art. 5.

     E' autorizzata la spesa di lire 300 milioni in ciascun esercizio finanziario dal 1965 al 1994 per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, in dipendenza delle eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche di cui all'articolo 1 della presente legge.

 

          Art. 6.

     Il limite di spesa di lire 4 miliardi e 100 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito con modificazioni nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 4 miliardi e 900 milioni [2] .

     La maggiore spesa di lire 800 milioni, da destinare alle imprese siciliane danneggiate dal nubifragio dell'ottobre 1964, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

 

          Art. 7.

     Alla spesa di lire 11 miliardi e 400 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1965, sarà fatto fronte con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di olii di semi "surplus", condotta per conto dello Stato ed eccedenti la previsione indicata nell'articolo 34 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  L’importo di cui al presente comma è stato elevato a L. 6.050 milioni dall' art. 1 della L. 22 febbraio 1968, n. 115.