§ 2.8.24 - Legge 21 luglio 1960, n. 739.
Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:21/07/1960
Numero:739


Sommario
Art. 1.      Nelle zone che saranno delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con quello per il tesoro possono essere concessi a favore delle aziende agricole danneggiate da [...]
Art. 2.      Sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti dall'art. 1 coloro che abbiano interesse alla ricostituzione dell'azienda.
Art. 3.      Nella determinazione delle spese per provvedere alla sistemazione dei terreni danneggiati ed agli altri lavori occorrenti per il ripristino dell'efficienza dell'azienda sarà computato il lavoro [...]
Art. 4.      Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e, per le aziende ricadenti nei territori classificati montani a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e [...]
Art. 5.      Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato a disporre anticipazioni agli istituti esercenti il credito agrario ed agli enti che la [...]
Art. 6.      I prestiti di cui all'articolo precedente sono concessi al tasso del 3 per cento a scalare, e con ammortamento in cinque anni a rata costante: il tasso è ridotto all'1,50 per cento per i [...]
Art. 7.      Per la concessione, l'utilizzazione e il rimborso allo Stato delle anticipazioni di cui all'art. 5 saranno apportate, mediante atti aggiuntivi, le occorrenti modifiche alle convenzioni stipulate [...]
Art. 8.      Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può assumere a suo totale carico le spese, comprese quelle di studio e di progettazione, occorrenti per il ripristino delle opere pubbliche di [...]
Art. 9.  [4]
Art. 10.  [5]
Art. 11.  [6]
Art. 12.  [7]
Art. 13.      Nel caso in cui stabilimenti industriali danneggiati o distrutti dagli eventi straordinari riconosciuti come pubbliche calamità ai sensi della legge 13 febbraio 1952, n. 50, siano localizzati [...]
Art. 14.      Nei territori delimitati ai sensi dell'art. 1 della presente legge, alle piccole aziende commerciali e alle aziende di artigiani e di venditori ambulanti a posto fisso, distrutte o danneggiate, [...]
Art. 15.      Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a ratizzare, per una sola volta ed in non più di 5 annualità o di 10 semestralità uguali, comprensive di capitale ed [...]
Art. 16.      Per l'accertamento delle condizioni cui è subordinata la concessione prevista dal precedente art. 15, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, ove richiesti, [...]
Art. 17.      Per i mutui concessi dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento e che sono in ammortamento alla data della presente legge, sempre che il mutuatario si trovi [...]
Art. 18.      Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a versare agli Enti di riforma fondiaria operanti nelle zone danneggiate, il corrispettivo del contributo previsto per i lavori di [...]
Art. 19.      Le norme di cui al titolo II della presente legge si applicano ai fondi danneggiati dagli eventi naturali di carattere eccezionale, nelle zone che saranno delimitate a norma dell'art. 9, e [...]
Art. 20.      I contributi di cui all'art. 1 possono essere concessi anche per le opere e per gli acquisti effettuati in dipendenza dell'evento dannoso e prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 21.  [8]
Art. 22.      Agli effetti della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi od all'allevamento e al governo del [...]
Art. 23.      I benefici previsti dalla presente legge si applicano anche alle Regioni a statuto speciale.
Art. 24.      I contributi e le agevolazioni creditizie e fiscali previsti dalla presente legge saranno concessi, entro i limiti e con le modalità di cui ai precedenti articoli, ai danneggiati dalle calamità [...]


§ 2.8.24 - Legge 21 luglio 1960, n. 739.

Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali.

(G.U. 29 luglio 1960, n. 185).

 

Titolo I

Capitolo I

 

     Art. 1.

     Nelle zone che saranno delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con quello per il tesoro possono essere concessi a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche contributi in conto capitale nelle spese occorrenti:

     a) alla sistemazione per la coltivabilità dei terreni, compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili, al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive;

     b) alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, alla riparazione e ricostruzione dei muri di sostegno, di strade poderali, canali di scolo e delle opere di provvista di acqua, di adduzione di energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti di aziende singole od associate;

     c) alla ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte.

     Possono altresì essere concessi contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione, che non trovano reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti, anche quando le aziende non abbiano subito danni nelle strutture fondiarie [1] .

     Ai fini della determinazione del capitale di conduzione da ricostituire è computato anche il compenso del lavoro prestato dalla famiglia coltivatrice, secondo indici per ettaro-coltura che saranno determinati dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

     I suddetti contributi possono essere concessi sulla spesa ritenuta ammissibile entro i limiti stabiliti dall'art. 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 938. Per la classificazione delle aziende si applicano i criteri indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317.

     Agli affittuari coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni e ai compartecipanti, anche se il fondo faccia parte di una grande o media azienda, i contributi di cui al presente articolo, relativamente alla quota di loro spettanza, possono essere concessi nella misura dell'80 per cento.

     Ai coltivatori diretti, proprietari di fondi, il cui reddito non eccede le normali esigenze familiari ed i cui terreni non possano essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati, o a causa di erosioni delle acque, o perchè sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia e altri materiali sterili, può essere corrisposta una somma pari all'80 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente all'evento. La liquidazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, dell'impiego della somma in acquisti di scorte vive e morte ed investimenti fondiari a scopi produttivi in agricoltura.

 

          Art. 2.

     Sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti dall'art. 1 coloro che abbiano interesse alla ricostituzione dell'azienda.

     Agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti, che ne facciano documentata richiesta, saranno direttamente corrisposti i contributi di loro spettanza.

     Ai conduttori non proprietari, ai mezzadri e coloni che abbiano eseguito nel fondo migliorie, previste dal contratto con il proprietario o riconosciute dalla legge, spetterà il contributo per il ripristino delle opere di miglioria, alle quali abbiano provveduto.

     Qualora le opere di ripristino e di ricostruzione di cui all'art. 1, riguardanti più fondi, vengano eseguite da consorzi di proprietari, comunque esistenti o costituiti a questo scopo, il contributo sarà concesso al consorzio e sarà determinato per singole aziende, avuto riguardo alla loro ampiezza e alla quota di spesa ammessa a ciascuna riferibile.

 

          Art. 3.

     Nella determinazione delle spese per provvedere alla sistemazione dei terreni danneggiati ed agli altri lavori occorrenti per il ripristino dell'efficienza dell'azienda sarà computato il lavoro prestato dai componenti della famiglia coltivatrice.

     Gli affittuari, i mezzadri, i coloni, i compartecipanti, i concessionari, i salariati fissi od occasionali sono preferiti nell'impiego per l'esecuzione dei lavori aziendali di ricostruzione fondiaria ed agraria.

 

          Art. 4.

     Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e, per le aziende ricadenti nei territori classificati montani a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, sono competenti a concedere il contributo quando la spesa preventivata non superi i 30 milioni di lire.

     Le domande per la concessione dei contributi e degli altri benefici di cui al precedente art. 1 devono essere presentate in carta libera all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o all'Ispettorato ripartimentale delle foreste entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto Ministeriale che delimita le zone danneggiate.

     Il pagamento dei contributi liquidati è disposto con ordinativi tratti sui fondi anticipati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste mediante apertura di credito dell'importo massimo di 300 milioni a favore del capo dell'Ispettorato anche in deroga all'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

     Alla concessione e al pagamento dei contributi, quando la spesa preventivata per le opere e per gli acquisti superi i 30 milioni, provvede il Ministero.

     A richiesta degli interessati, possono essere concesse anticipazioni fino al trenta per cento dell'ammontare del contributo. La rimanente parte è erogata in ragione dell'avanzamento dei lavori o degli acquisti effettuati.

 

Capitolo II

 

          Art. 5.

     Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato a disporre anticipazioni agli istituti esercenti il credito agrario ed agli enti che la legge ammette all'esercizio del credito agrario in natura, per la concessione di prestiti di esercizio alle aziende agricole che abbiano subìto perdite tali da compromettere il loro bilancio economico, con preferenza ai coltivatori diretti [2] .

     I prestiti sono concessi limitatamente alle necessità della conduzione aziendale dell'anno in corso e di quello successivo all'annata agraria in cui si è verificato l'evento.

     Le stesse provvidenze possono essere concesse per l'estinzione delle passività delle suddette aziende derivanti da prestiti agrari di esercizio o da rate di prestito con scadenza nell'annata agraria in cui si è verificato l'evento.

     I benefici di cui al primo comma del presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dal secondo comma dell'art. 1.

 

          Art. 6.

     I prestiti di cui all'articolo precedente sono concessi al tasso del 3 per cento a scalare, e con ammortamento in cinque anni a rata costante: il tasso è ridotto all'1,50 per cento per i prestiti concessi ai coltivatori diretti, ai mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati. Tali misure sono comprensive di ogni provvigione e compenso accessorio.

     I prestiti sono deliberati dagli Istituti e dagli Enti autorizzati, previo parere del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste sulla gravità dei danni riportati dall'azienda e sull'ammontare del credito occorrente.

 

          Art. 7.

     Per la concessione, l'utilizzazione e il rimborso allo Stato delle anticipazioni di cui all'art. 5 saranno apportate, mediante atti aggiuntivi, le occorrenti modifiche alle convenzioni stipulate in applicazione dell'art. 18 della legge 25 luglio 1957, n. 595.

     I rischi di ciascuna operazione di prestito sono posti integralmente a carico degli Istituti e degli Enti mutuanti.

     Ciascuna annualità di rimborso dei prestiti con i relativi interessi, sarà garantita da privilegi con le norme e con gli effetti di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760.

 

Capitolo III

 

          Art. 8.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può assumere a suo totale carico le spese, comprese quelle di studio e di progettazione, occorrenti per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte dagli eventi di cui all'art. 1, ovvero per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani danneggiati. Possono anche essere eseguiti lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare.

     Le stesse disposizioni si applicano per il ripristino delle strade interpoderali, degli acquedotti, degli elettrodotti e delle reti idrauliche ed impianti irrigui a servizio di più predii anche se non ricadenti in comprensori di bonifica.

      [3]

 

Titolo II

 

          Art. 9. [4]

 

          Art. 10. [5]

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle province ed ai comuni che concedono, in applicazione delle norme della presente legge, lo sgravio delle sovrimposte sui terreni e delle addizionali sul reddito agrario, mutui, per i relativi importi, ammortizzabili in un periodo non inferiore agli anni trenta. Nella concessione di tali mutui i comuni e le province suddetti saranno preferiti agli altri enti che avessero presentato istanza anche in precedente data per l'ottenimento di prestiti.

     Valgono per tali mutui le disposizioni di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, in quanto applicabili. L'onere per l'ammortamento e per le garanzie dei mutui anzidetti è assunto dallo Stato.

 

          Art. 11. [6]

     Nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 9 è accordata, in pendenza delle verifiche, la sospensione dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni, dell'imposta sul reddito agrario e delle sovrimposte e addizionali comunali e provinciali sui terreni.

     Nelle stesse zone il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale dispone la sospensione dei contributi agricoli unificati per la durata di un anno a partire dalla data del provvedimento di delimitazione.

     Il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale dispone altresì la sospensione per la durata di un anno del pagamento dei contributi dovuti dai coltivatori diretti a norma delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, e 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive aggiunte e modificazioni.

     I contributi sospesi saranno recuperati in 24 rate bimestrali uguali decorrenti dalla scadenza del periodo di sospensione.

 

          Art. 12. [7]

     Nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 9, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può autorizzare i Consorzi di bonifica, i Consorzi di bonifica montana ed i Consorzi di miglioramento fondiario, a concedere lo sgravio dei contributi per non oltre sei rate consecutive a decorrere dalla data del provvedimento di delimitazione.

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai predetti consorzi mutui nei limiti dell'importo delle rate suddette.

     I mutui possono essere contratti anche con istituti abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento e le relative operazioni sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle di credito agrario di miglioramento.

     La concessione dei mutui è condizionata ad attestazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste della necessità del ricorso al credito.

 

Titolo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Capitolo I

 

          Art. 13.

     Nel caso in cui stabilimenti industriali danneggiati o distrutti dagli eventi straordinari riconosciuti come pubbliche calamità ai sensi della legge 13 febbraio 1952, n. 50, siano localizzati nei territori indicati dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, e appartengano ad imprese che hanno stipulato contratti di mutuo a medio termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni dei contratti stessi possono essere modificate mediante l'applicazione del tasso di interesse e della durata previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, fermo restando il termine di decorrenza dei contratti di mutuo.

     Le modificazioni delle clausole dei contratti in corso sopra contemplati possono essere adottate anche dagli Istituti mutuanti non compresi tra quelli abilitati alla concessione di finanziamenti ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 623.

     Nei confronti degli Istituti di credito autorizzati alla concessione dei finanziamenti di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e agli altri Istituti menzionati nel secondo comma del presente articolo, per consentire le modificazioni contrattuali di cui al primo comma, si applica l'art. 4 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

 

          Art. 14.

     Nei territori delimitati ai sensi dell'art. 1 della presente legge, alle piccole aziende commerciali e alle aziende di artigiani e di venditori ambulanti a posto fisso, distrutte o danneggiate, è esteso l'indennizzo di cui all'art. 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, da destinarsi alla ricostituzione dell'efficienza produttiva delle aziende.

     Alla spesa derivante dall'applicazione del comma precedente, autorizzata nella misura di lire 100 milioni, si provvede mediante la riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 e alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, ottenuta riducendo di uguale importo lo stanziamento relativo all'esercizio finanziario 1960-61 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio.

 

Capitolo II

 

          Art. 15.

     Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a ratizzare, per una sola volta ed in non più di 5 annualità o di 10 semestralità uguali, comprensive di capitale ed interessi, le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, relative a prestiti concessi con proprie disponibilità a termini dell'art. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, anteriormente alla data del 30 aprile 1960.

     La ratizzazione di cui al precedente comma può essere concessa agli agricoltori singoli od associati, con preferenza a coltivatori diretti e loro cooperative, le cui aziende abbiano subìto, durante l'ultimo triennio, gravi danni alle colture ed ai prodotti a seguito di calamità naturali od avversità atmosferiche.

     Sui prestiti ratizzati ai sensi del primo comma a favore di aziende agricole ricadenti nelle zone che saranno delimitate in applicazione della presente legge, potrà essere accordato, nei limiti dell'autorizzazione, di cui alla lettera a) del terzo comma del successivo art. 24, un contributo dello Stato al 3 per cento annuo costante in modo da ridurre al 3 per cento il tasso di interesse a carico delle ditte prestatarie.

     Detto contributo sarà corrisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a scadenze annuali o semestrali anticipate, rispettivamente il primo ottobre o il primo ottobre e il primo aprile di ciascun anno a decorrere dal 1° ottobre 1960 - alla quale data saranno riportati i debiti da ratizzare a lordo degli interessi maturati alla data medesima - sulla base di elenchi prodotti dagli Istituti ed Enti mutuanti, restando gli Istituti ed Enti medesimi responsabili dell'impiego delle somme erogate per gli scopi previsti dalla presente legge.

     La ratizzazione di cui al primo comma può essere concessa, nelle zone che saranno delimitate in applicazione della presente legge, anche per le esposizioni relative a prestiti di esercizio erogati con fondi di anticipazioni dello Stato ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo III, e successive modificazioni, della legge 25 luglio 1957, n. 595, titolo III, e successive modificazioni, e della legge 8 agosto 1957, n. 777, alle stesse condizioni e modalità stabilite dalle leggi medesime, dai relativi regolamenti di attuazione, nonchè dalle rispettive convenzioni stipulate con Istituti ed Enti interessati.

 

          Art. 16.

     Per l'accertamento delle condizioni cui è subordinata la concessione prevista dal precedente art. 15, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, ove richiesti, rilasceranno apposite attestazioni.

     Alle provvidenze previste dal citato art. 15 potranno essere ammessi anche i prestiti la cui scadenza sia stata prorogata a termini del secondo comma dell'art. 8 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, ed in applicazione di provvedimenti emanati ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 838, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente legge.

     Ciascuna annualità o semestralità di rimborso degli importi ratizzati è garantita dai privilegi contemplati dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

     In deroga alle norme vigenti, i privilegi legali che assistono le operazioni autorizzate a termini della presente legge hanno collocazione anteriore rispetto a quelli costituiti, in epoca successiva, a garanzia di prestiti posti in essere per gli scopi di cui all'art. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni. Il titolo di poziorità ai fini della collocazione dei privilegi è costituito dalla data d'iscrizione degli stessi nello schedario regionale istituito ai sensi dell'art. 37 del regolamento alla legge sul credito agrario approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Gli Istituti speciali di credito agrario sono tenuti ad effettuare le occorrenti annotazioni allo schedario predetto nel giorno stesso di ricezione della lettera raccomandata di comunicazioni di avvenuto perfezionamento dell'operazione, compilata a cura dell'Istituto od Ente sovventore.

     La tassa da bollo sulle cambiali agrarie, rilasciate a termini della presente legge, è ridotta alla misura fissa dello 0,10 per ogni mille lire o frazione di mille lire indipendentemente dalla loro scadenza o dalla durata delle operazioni.

     Per la parte non in contrasto con la presente legge sono applicate le norme previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 17.

     Per i mutui concessi dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento e che sono in ammortamento alla data della presente legge, sempre che il mutuatario si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 15, i mutuatari possono chiedere di omettere il pagamento delle rate scadenti nell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e in quello successivo, e che venga prorogato di altrettante semestralità il mutuo in essere. In tale caso si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge 25 luglio 1957, n. 595.

     La stessa agevolazione possono chiedere gli assegnatari di terre in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, nonchè i coltivatori diretti che hanno acquistato i fondi dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina o dall'Opera Nazionale Combattenti, per le rate di riscatto o di ammortamento dovute a pagamento del prezzo dei terreni.

 

          Art. 18.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a versare agli Enti di riforma fondiaria operanti nelle zone danneggiate, il corrispettivo del contributo previsto per i lavori di scavo e rimozione di materiali alluvionali sterili, di aratura e di semina eseguiti, previa autorizzazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, su terreni di piccoli imprenditori agricoli, anche fuori dei rispettivi comprensori, nonchè a rimborsare le somme da essi corrisposte ai piccoli imprenditori che abbiano direttamente eseguito i lavori di cui sopra.

     Le disposizioni che precedono si applicano anche per i lavori e le spese effettuati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

     Le somme corrisposte agli Enti di riforma, a norma dei precedenti commi, saranno portate in detrazione del contributo di cui all'art. 1.

     Dai contributi è altresì detratto il prezzo delle sementi concesse dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura per la rimessa a coltura dei terreni.

     Gli Enti di riforma fondiaria operanti nelle zone danneggiate, che abbiano eseguito o eseguano, per conto e a richiesta degli assegnatari, le opere e gli acquisti di cui al primo comma del presente articolo, sono ammessi a fruire dei relativi contributi.

     Gli Enti medesimi possono altresì essere ammessi a fruire, per conto degli assegnatari, del contributo per le anticipazioni colturali perdute di cui all'art. 1, secondo comma.

 

Capitolo III

 

          Art. 19.

     Le norme di cui al titolo II della presente legge si applicano ai fondi danneggiati dagli eventi naturali di carattere eccezionale, nelle zone che saranno delimitate a norma dell'art. 9, e verificatisi a partire dal giugno 1958 e prima della data di entrata in vigore della presente legge.

     La delimitazione delle zone tiene luogo delle verifiche.

     Sono ridotte alla metà l'imposta di registro e l'imposta ipotecaria per gli acquisti e per i contratti di appalto relativi agli investimenti e alle opere previsti dalla presente legge.

 

          Art. 20.

     I contributi di cui all'art. 1 possono essere concessi anche per le opere e per gli acquisti effettuati in dipendenza dell'evento dannoso e prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 21. [8]

     E' data facoltà al Ministero dell'interno di concedere agli E.C.A. delle zone delimitate ai sensi dell'art. 9 sovvenzioni straordinarie da destinare a favore di titolari di aziende diretto-coltivatrici per il pagamento dei contributi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, e della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive aggiunte e modificazioni.

 

Capitolo IV

 

          Art. 22.

     Agli effetti della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi od all'allevamento e al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo o per l'allevamento ed il governo del bestiame.

 

Capitolo V

 

          Art. 23.

     I benefici previsti dalla presente legge si applicano anche alle Regioni a statuto speciale.

 

          Art. 24.

     I contributi e le agevolazioni creditizie e fiscali previsti dalla presente legge saranno concessi, entro i limiti e con le modalità di cui ai precedenti articoli, ai danneggiati dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche verificatesi dal 1° giugno 1958 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Per tale scopo è autorizzata la spesa complessiva di lire 9 miliardi così ripartiti:

a) per la concessione dei contributi ed i rimborsi di cui agli articoli 1 e 18

L.

5.000

milioni

b) per le anticipazioni di cui all'art. 5

"

1.000

"

c) per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica e di interesse collettivo, nonchè per il pagamento delle spese di studio e di progettazione

"

2.000

"

d) per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica montana e per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani e per il pagamento delle relative spese di studio e di progettazione

"

1.000

"

     Per attuare gli interventi di cui ai titoli II e III sono autorizzate le spese:

     a) a) per la concessione del contributo sui prestiti di cui gli articoli 15 e 16: lire 3 miliardi in ragione di lire 600 milioni per ciascun esercizio finanziario dal 1960-61 al 1964-65;

     b) b) per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Province, ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica a norma degli articoli 10 e 12: lire 3 miliardi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1989-90.

     Alla spesa di lire 9 miliardi, di cui al secondo comma del presente articolo, per l'esercizio finanziario 1959-60 si farà fronte con corrispondente aliquota delle disponibilità recate dal provvedimento di variazione al bilancio 1959-60.

     Alla spesa di cui alla lettera a) del terzo comma del presente articolo si farà fronte, nell'esercizio finanziario 1960-61:

     1) mediante la riduzione di lire 350 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 luglio 1957, n. 667, ottenuta riducendo di uguale importo lo stanziamento relativo all'esercizio finanziario 1960-61;

     2) mediante la riduzione di lire 180 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 4 e 9, lettera c), della legge 1° febbraio 1956, n. 53, ottenuta riducendo di uguale importo lo stanziamento relativo all'esercizio finanziario 1960-61;

     3) mediante la riduzione di lire 70 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 6 e 11 della legge 3 dicembre 1957, n. 1178, ottenuta riducendo di uguale importo lo stanziamento relativo all'esercizio finanziario 1960-61.

     Alla spesa di cui alla lettera b) del terzo comma del presente articolo si farà fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge riguardante l'arrotondamento a lire 100 delle frazioni minori di lire 100 nella liquidazione delle imposte di registro.

     L'onere finanziario derivante dall'applicazione del precedente art. 13 fa carico al fondo previsto dalla legge 30 luglio 1959, n. 623.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 29 novembre 1965, n. 1314.

[2] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 14 febbraio 1964, n. 38.

[3] Comma abrogato dall'art. 26 del D.L. 18 novembre 1966, n. 976.

[4] Articolo modificato dalla L. 14 febbraio 1964, n. 38 e abrogato dall'art. 7 del D.L. 30 agosto 1968, n. 917.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 7 bis del D.L. 30 agosto 1968, n. 917.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 14 febbraio 1964, n. 38.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 23, del D.L. 18 novembre 1966, n. 976.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 14 febbraio 1964, n. 38.