§ 17.3.37 - Legge 25 luglio 1957, n. 595.
Esecuzione di opere pubbliche di bonifica e provvidenze a favore delle aziende agricole del Delta Padano, della Lombardia, del Piemonte e della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:25/07/1957
Numero:595


Sommario
Art. 1.      A favore delle aziende agricole delle zone del Delta Padano, del Piemonte, della Valle d'Aosta e della Lombardia, che saranno delimitate con decreto del Ministro per [...]
Art. 2.      Il contributo sarà concesso per le spese occorrenti
Art. 3.      Agli imprenditori delle aziende agricole ricadenti nelle zone di cui all'art. 1 della presente legge che, per effetto delle calamità naturali verificatesi nei periodi [...]
Art. 4.      I proprietari e affittuari coltivatori diretti cui compete l'iniziativa di provvedere alla sistemazione dei terreni danneggiati e delle colture distrutte sono [...]
Art. 5.      Il contributo per le opere e gli acquisti di cui alle lettere a), b), c) ed e) del precedente art. 2, può essere concesso anche per le spese sostenute successivamente al [...]
Art. 6.      Qualora, per il miglior esito dei ripristini e delle ricostruzioni previsti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 2, occorra coordinare le opere in fondi contermini, il [...]
Art. 7.      Per i mutui concessi dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento e che sono già in ammortamento alla data della presente legge - sempre [...]
Art. 8.      Ai fini dell'applicazione dell'art. 7, l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 1, dovrà risultare da attestazioni del competente Ispettorato provinciale [...]
Art. 9.      Nelle Province danneggiate è istituita una Commissione composta dal prefetto che la presiede, dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'intendente di [...]
Art. 10.      Sono ammessi al contributo coloro che abbiano interesse alla ricostruzione dell'azienda
Art. 11.      Gli eventi di cui all'art. 1 della presente legge non possono costituire causa di rescissione dei contratti agrari in corso
Art. 12.      Gli accertamenti preventivi e consuntivi, in ordine alla concessione dei contributi di cui all'art. 2, sono demandati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e, per [...]
Art. 13.      Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ed il capo dell'Ispettorato ripartimentale forestale, sulla base della documentazione acquisita ed in conformità [...]
Art. 14.      Nel territorio del Delta Padano, alle ricostruzioni, riparazioni, ripristini e acquisti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 2, sui terreni assegnati a [...]
Art. 15.      Per il territorio del Delta Padano il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad assumere a suo totale carico tutte le spese, comprese quelle di studio [...]
Art. 16.      Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato a disporre anticipazioni, fino alla somma di lire 2 miliardi, [...]
Art. 17.      I prestiti di cui all'art. 16 sono concessi al tasso del 3 per cento a scalare, e ad ammortamento in cinque anni a rata costante
Art. 18.      La concessione, l'utilizzazione ed il rimborso allo Stato, alle scadenze delle singole operazioni delle anticipazioni di cui all'art. 16, saranno regolati da apposite [...]
Art. 19.      Ciascuna annualità di rimborso dei prestiti concessi ai sensi del precedente art. 16, con i relativi interessi, sarà garantita da privilegi con le norme e con gli [...]
Art. 20.      E' autorizzato l'acquisto dalla gestione di ammasso del grano per contingente di un quantitativo di prodotto fino ad un massimo di un milione di quintali
Art. 21.      Le modalità di esecuzione saranno stabilite, nelle Province interessate, dal prefetto, sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e la Sezione provinciale [...]
Art. 22.      Ai fini della presente legge, per la classificazione dell'azienda e per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto, trovano applicazione i criteri previsti [...]
Art. 23.      Alla ripartizione tra le Province interessate delle somme destinate alle provvidenze di cui ai titoli I, II e III della presente legge provvede il Ministro per [...]
Art. 24.      Per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 del titolo I della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.200 milioni
Art. 25.      Il decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1210, convertito con legge 2 gennaio 1952, n. 4, è applicabile ai Comuni colpiti dalle alluvioni e dalle mareggiate del 1956-57
Art. 26.      L'art. 32 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, è applicabile per la durata di un anno alle aziende danneggiate dalle alluvioni e mareggiate del 1956-57, senza [...]
Art. 27.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 17.3.37 - Legge 25 luglio 1957, n. 595. [1]

Esecuzione di opere pubbliche di bonifica e provvidenze a favore delle aziende agricole del Delta Padano, della Lombardia, del Piemonte e della Valle d'Aosta, danneggiate da eccezionali calamità naturali e a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche, nonché provvidenze assistenziali a favore delle popolazioni delle zone sinistrate del territorio nazionale.

(G.U. 29 luglio 1957, n. 188)

 

 

Titolo I

 

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL DELTA PADANO, DEL PIEMONTE, DELLA VALLE D'AOSTA E DELLA LOMBARDIA DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI CALAMITÀ NATURALI.

 

     Art. 1.

     A favore delle aziende agricole delle zone del Delta Padano, del Piemonte, della Valle d'Aosta e della Lombardia, che saranno delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per il tesoro, danneggiate dalle eccezionali calamità naturali, verificatesi nei mesi di maggio e giugno 1957 e dalle mareggiate del novembre 1956 e successive, è autorizzata, con le modalità e nella misura di cui appresso, la concessione di contributi in conto capitale, ai fini del ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende medesime.

 

          Art. 2.

     Il contributo sarà concesso per le spese occorrenti:

     a) alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, di strade poderali, di canali di scolo e di provviste di acqua e delle opere relative, nonché a lavori di ricostruzione e riparazione dei muri d'argine a difesa dei fondi rustici;

     b) al ripristino ed alla sistemazione per la coltivabilità dei terreni, compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionati sterili eventualmente depositati;

     c) al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive, riparazioni e acquisto per sostituzione di macchine ed attrezzature agricole, nonché degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti dell'azienda;

     d) all'acquisto di sementi;

     e) alla ricostituzione delle scorte vive o morte danneggiate o distrutte.

     Il contributo per le spese di cui alle lettere a), b) e c) sarà corrisposto nella misura del 67 per cento per le piccole aziende, fino al 52 per cento per le medie aziende e fino al 40 per cento per le grandi aziende.

     Il contributo per le spese di cui alle lettere d) ed e), pari al 40 per cento delle spese stesse, è concesso esclusivamente alle piccole aziende.

     Ai coltivatori diretti proprietari di fondi i cui terreni non possano essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati, a causa di erosione delle acque, o perché sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia od altro materiale sterile, sarà corrisposta una somma pari al 70 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente alle alluvioni.

     La liquidazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, dell'impiego della somma nell'acquisto di beni patrimoniali a scopi produttivi in agricoltura.

 

          Art. 3.

     Agli imprenditori delle aziende agricole ricadenti nelle zone di cui all'art. 1 della presente legge che, per effetto delle calamità naturali verificatesi nei periodi indicati nell'articolo stesso, abbiano perduto non meno della metà del reddito lordo totale, è concesso, a parziale reintegro del capitale di conduzione, un contributo nella misura massima del 50 per cento del valore dei frutti pendenti delle principali colture che siano andati perduti.

     Il contributo andrà ripartito tra imprenditore, mezzadro, colono parziario o compartecipante nella stessa misura di riparto dei prodotti aziendali, a norma di contratto.

 

          Art. 4.

     I proprietari e affittuari coltivatori diretti cui compete l'iniziativa di provvedere alla sistemazione dei terreni danneggiati e delle colture distrutte sono autorizzati a servirsi della mano d'opera familiare.

 

          Art. 5.

     Il contributo per le opere e gli acquisti di cui alle lettere a), b), c) ed e) del precedente art. 2, può essere concesso anche per le spese sostenute successivamente al verificarsi degli eventi considerati all'art. 1 della presente legge e prima dell'entrata in vigore della legge stessa, salvo detrazione dell'ammontare di eventuali contributi a qualsiasi titolo concessi.

 

          Art. 6.

     Qualora, per il miglior esito dei ripristini e delle ricostruzioni previsti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 2, occorra coordinare le opere in fondi contermini, il compito può essere assunto da consorzi di proprietari comunque esistenti o da costituirsi a questo scopo. Il contributo è concesso al consorzio, che ne tiene conto nella determinazione della quota di spesa dovuta in rimborso da ciascuno degli interessati.

 

          Art. 7.

     Per i mutui concessi dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento e che sono già in ammortamento alla data della presente legge - sempre che il mutuatario si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1 - i mutuatari possono chiedere di omettere il pagamento delle rate scadenti nell'anno in corso e fino al 31 dicembre 1958 e che venga prorogato di altrettante semestralità il mutuo in essere. In tal caso l'Istituto mutuante provvederà alla nuova liquidazione della rata costante tenuto conto degli interessi al saggio contrattuale dal 1° gennaio 1959 fino alla prorogata scadenza, bastando a tal fine la semplice annotazione della nuova concessione a margine delle formalità ipotecarie e di trascrizione pubblicate in dipendenza del contratto originario di mutuo.

     La dilazione di cui al presente articolo non comporta alcuna modifica del contributo statale, dal quale i mutui originari siano già assistiti.

 

          Art. 8.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 7, l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 1, dovrà risultare da attestazioni del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura e, per i territori classificati montani a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, dell'Ispettorato ripartimentale forestale.

     Nella Valle d'Aosta alle attestazioni di cui al precedente comma provvede l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

     Gli atti ed i contratti relativi ai mutui di cui all'art. 7 sono esenti dalle tasse di bollo, eccetto quella sulle cambiali, e dalle imposte di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.

     Gli onorari notarili, per gli atti notarili ed i contratti predetti, sono ridotti alla misura di un quarto.

 

          Art. 9.

     Nelle Province danneggiate è istituita una Commissione composta dal prefetto che la presiede, dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'intendente di finanza.

     Delle Commissioni operanti nelle Province del Piemonte e della Lombardia fanno parte anche i capi degli Ispettorati ripartimentali forestali.

     La Commissione, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura, tenendo presente la disponibilità di fondi assegnati alla Provincia, determina i criteri di massima da seguire nella concessione dei contributi, avuto riguardo alla necessità di favorire le aziende di minore ampiezza, quelle che abbiano subìto maggior danno, ed in generale all'opportunità di graduare l'entità dell'intervento secondo lo stato di depressione dell'economia agricola della zona.

     La concessione va in ogni caso subordinata alla condizione che l'entità del danno, compreso quello relativo ai frutti pendenti, abbia compromesso le possibilità di autofinanziamento e di credito di miglioramento e di esercizio per ripristinare l'efficienza produttiva dell'azienda e continuarne la conduzione, tenuto anche conto della consistenza patrimoniale del richiedente.

     La Commissione esprime, inoltre, il suo preventivo parere su ogni singola concessione.

     Nella Valle d'Aosta i compiti della Commissione sono demandati all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 10.

     Sono ammessi al contributo coloro che abbiano interesse alla ricostruzione dell'azienda.

     Ai conduttori non proprietari che abbiano eseguito nel fondo migliorie, previste dal contratto con il proprietario, spetterà il contributo per il ripristino delle opere di miglioria, alle quali abbiano provveduto.

     Quando il fondo è condotto in forma associativa, il contributo di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 2 verrà ripartito in relazione alla quota afferente a ciascuna delle parti.

 

          Art. 11.

     Gli eventi di cui all'art. 1 della presente legge non possono costituire causa di rescissione dei contratti agrari in corso.

     I concessionari, gli affittuari, i coloni, i compartecipanti, i salariati fissi ed obbligati sono preferiti nell'occupazione dei lavori aziendali di ricostruzione fondiaria ed agraria.

     Le rispettive prestazioni contrattuali delle parti restano sospese per il tempo e per le quantità per le quali ciascuna prestazione risulta impossibile.

     Nel caso che in dipendenza degli eventi di cui al primo comma si sia resa impossibile per il futuro la prosecuzione del contratto, le parti ne concorderanno la nuova formulazione.

 

          Art. 12.

     Gli accertamenti preventivi e consuntivi, in ordine alla concessione dei contributi di cui all'art. 2, sono demandati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e, per i territori classificati montani, a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, all'Ispettorato ripartimentale forestale.

     Per le opere indicate alla lettera a) dell'art. 2 l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale forestale provvedono, nella rispettiva competenza, all'approvazione del progetto ed al collaudo.

     Nella Valle d'Aosta agli adempimenti di cui ai precedenti commi provvede l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 13.

     Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ed il capo dell'Ispettorato ripartimentale forestale, sulla base della documentazione acquisita ed in conformità del parere della Commissione di cui al precedente art. 9, nell'ambito della rispettiva competenza, concedono il contributo nei limiti di spesa preventivata di lire 30 milioni.

     I predetti funzionari provvedono anche, limitatamente alle concessioni disposte con propri decreti, alla liquidazione ed al pagamento dei contributi mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordine di accreditamento dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emettere, in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione del rendiconto prima della emissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato.

     Al riscontro ed al controllo sui provvedimenti del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e del capo dell'Ispettorato ripartimentale forestale provvedono le ragionerie regionali e gli uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987.

     Alla concessione, liquidazione e pagamento del contributo, quando la spesa preventivata per le opere e per gli acquisti superi complessivamente i 30 milioni, provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

     Nella Valle d'Aosta alla concessione, liquidazione e pagamento dei contributi provvede l'Assessore dell'agricoltura e delle foreste della Regione stessa entro il limite dei fondi somministrati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

     Alle piccole e medie aziende possono concedersi una anticipazione fino al 20 per cento del contributo e successivi acconti fino al massimo del 70 per cento del contributo stesso, in ragione dell'avanzamento dei lavori e degli acquisti effettuati.

 

          Art. 14.

     Nel territorio del Delta Padano, alle ricostruzioni, riparazioni, ripristini e acquisti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 2, sui terreni assegnati a norma dell'art. 21 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è autorizzato, se richiesto, a provvedere, per conto degli assegnatari, l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, anche se sia stato determinato il prezzo di riscatto del terreno assegnato e sia decorso il periodo di prova previsto dall'art. 18 della legge 12 maggio 1950, n. 230, fruendo del contributo massimo previsto dall'art. 2 e delle anticipazioni ed acconti di cui all'art. 13 della presente legge.

     Le spese non coperte da contributo statale sono a carico degli assegnatari e, ove questi non siano in grado di pagare in unica soluzione, saranno recuperate dall'Ente in un quinquennio.

 

Titolo II

 

OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA NEI TERRITORI DEL DELTA PADANO, DELLA LOMBARDIA, DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA.

 

          Art. 15.

     Per il territorio del Delta Padano il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad assumere a suo totale carico tutte le spese, comprese quelle di studio e di progettazione, per il ripristino delle opere di bonifica, ivi comprese quelle irrigue, sia quelle danneggiate dalle alluvioni, sia quelle parzialmente o totalmente inefficienti a causa dello straordinario abbassamento dei terreni, nonché per la sistemazione e costruzione degli argini a mare.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è anche autorizzato ad assumere a suo totale carico la spesa per la sistemazione idraulico-forestale nei territori montani della Lombardia, del Piemonte e della Valle d'Aosta danneggiati dalle avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di maggio e giugno 1957.

 

Titolo III

 

PROVVIDENZE CREDITIZIE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE CHE ABBIANO SUBÌTO PERDITE NELLA PRODUZIONE LORDA PER EFFETTO DELLE ECCEZIONALI CALAMITA' NATURALI, NEL DELTA PADANO, NELLA LOMBARDIA, NEL PIEMONTE E NELLA VALLE D'AOSTA E PER EFFETTO DELLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA.

 

          Art. 16.

     Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato a disporre anticipazioni, fino alla somma di lire 2 miliardi, agli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario, ai sensi del capo II del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge 5 luglio 1928, n. 1760, per la concessione di prestiti per la conduzione delle aziende agricole di cui all'art. 2, n. 1, del predetto regio decreto, alle piccole aziende agricole che abbiano subìto una riduzione nella produzione lorda vendibile totale non inferiore al 40 per cento per effetto di gravi avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di maggio e giugno 1957 e per le eccezionali calamità naturali di cui all'art. 1 della presente legge.

     Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, fermo il limite di cui al precedente comma, è, altresì, autorizzato a concedere anticipazioni agli Enti, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, per i prestiti di conduzione in natura alle aziende specificate nel primo comma.

     I prestiti di cui ai precedenti commi sono concessi limitatamente alle necessità della conduzione aziendale nell'annata agraria 1957-58.

 

          Art. 17.

     I prestiti di cui all'art. 16 sono concessi al tasso del 3 per cento a scalare, e ad ammortamento in cinque anni a rata costante.

     I prestiti sono deliberati dagli Istituti e dagli Enti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, in base ad indicazioni del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e, per territori dichiarati montani a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, del capo dell'Ispettorato ripartimentale forestale che, dato atto della riduzione della produzione lorda vendibile aziendale per effetto delle avversità atmosferiche o delle calamità naturali, precisa la consistenza del prestito in danaro o in natura occorrente per la conduzione aziendale.

     Nella Valle d'Aosta le indicazioni del precedente comma saranno date dall'Assessore dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 18.

     La concessione, l'utilizzazione ed il rimborso allo Stato, alle scadenze delle singole operazioni delle anticipazioni di cui all'art. 16, saranno regolati da apposite convenzioni che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero del tesoro stipuleranno con gli Enti di cui all'articolo stesso.

     Nelle convenzioni potrà stabilirsi un compenso non superiore all'1,20 per cento dell'anticipazione a favore degli Istituti di credito e degli Enti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235.

     I rischi di ciascuna operazione sono posti integralmente a carico degli Istituti di credito e degli Enti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, i quali si cauteleranno mediante le garanzie che riterranno idonee.

 

          Art. 19.

     Ciascuna annualità di rimborso dei prestiti concessi ai sensi del precedente art. 16, con i relativi interessi, sarà garantita da privilegi con le norme e con gli effetti di cui agli articoli 8, 9, 10 ed 11 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge 5 luglio 1928, n. 1760.

 

Titolo IV

 

DISTRIBUZIONE GRATUITA DI GRANO.

 

          Art. 20.

     E' autorizzato l'acquisto dalla gestione di ammasso del grano per contingente di un quantitativo di prodotto fino ad un massimo di un milione di quintali.

     Detto quantitativo verrà messo a disposizione delle prefetture per soccorrere le popolazioni bisognose delle zone sinistrate ed in particolare i contadini che abbiano avuto gravemente compromesso dalle eccezionali calamità naturali e dagli avversi eventi meteorologici i risultati della campagna di produzione in corso.

 

          Art. 21.

     Le modalità di esecuzione saranno stabilite, nelle Province interessate, dal prefetto, sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e la Sezione provinciale dell'alimentazione, sulla base delle disposizioni fissate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro.

     Nella Valle d'Aosta le modalità di cui al precedente comma saranno fissate dal Presidente della Giunta regionale sentito l'Assessore dell'agricoltura e delle foreste e la Sezione dell'alimentazione.

     Le assegnazioni ai prefetti e alla Valle d'Aosta saranno disposte dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

 

Titolo V

 

DISPOSIZIONI FINALI.

 

          Art. 22.

     Ai fini della presente legge, per la classificazione dell'azienda e per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto, trovano applicazione i criteri previsti dall'art. 5 del regolamento per l'esecuzione delle norme del capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317.

 

          Art. 23.

     Alla ripartizione tra le Province interessate delle somme destinate alle provvidenze di cui ai titoli I, II e III della presente legge provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste con proprio decreto.

 

          Art. 24.

     Per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 del titolo I della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.200 milioni.

     Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3 del titolo I della presente legge è autorizzata la spesa di lire 800 milioni.

     Per l'esecuzione delle opere pubbliche di cui al titolo II della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni.

     Per la concessione delle anticipazioni di cui all'art. 16 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni.

     Per l'acquisto del grano, a norma dell'art. 20 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 5.500 milioni.

     All'onere di lire 12.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1956-57.

     Il Ministro per il tesoro provvederà, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 25.

     Il decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1210, convertito con legge 2 gennaio 1952, n. 4, è applicabile ai Comuni colpiti dalle alluvioni e dalle mareggiate del 1956-57.

 

          Art. 26.

     L'art. 32 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, è applicabile per la durata di un anno alle aziende danneggiate dalle alluvioni e mareggiate del 1956-57, senza pregiudizio per la riscossione degli assegni familiari e per l'assistenza agli aventi diritto.

 

          Art. 27.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.