§ 30.1.a - Legge 5 luglio 1928, n. 1760.
Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.1 credito agrario e peschereccio
Data:05/07/1928
Numero:1760


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, portante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel regno, con le seguenti [...]


§ 30.1.a - Legge 5 luglio 1928, n. 1760. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel regno.

(G.U. 10 agosto 1928, n. 186).

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, portante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel regno, con le seguenti modificazioni:

 

ALLEGATO

Capo I

LE OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO

 

     Art. 1.

     Agli effetti del presente decreto, le operazioni di credito agrario sono distinte in operazioni:

     a) di esercizio;

     b) di miglioramento.

 

     Art. 2.

     Sono operazioni di credito agrario di esercizio:

     1) i prestiti per la conduzione delle aziende agrarie e per la utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti;

     2) i prestiti per l'acquisto di bestiame, macchine ed attrezzi agricoli;

     3) le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli depositati in luogo di pubblico o privato deposito;

     4) i prestiti a favore di enti ed associazioni agrarie:

     a) per acquisto di cose utili alla gestione delle aziende agrarie dei soci;

     b) per anticipazioni ai soci in caso di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei loro prodotti.

     I prestiti e le anticipazioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 possono essere concessi a privati, enti ed associazioni che conducono direttamente fondi rustici in forza di un legittimo titolo o di un contratto comunque denominato.

 

     Art. 3.

     Sono operazioni di credito agrario di miglioramento i prestiti e mutui per gli scopi seguenti:

     a) esecuzione di piantagioni, e trasformazioni culturali;

     b) costruzione di strade poderali;

     c) sistemazione di terreni;

     d) costruzione di pozzi e abbeveratoi, di muri di cinta, siepi ed ogni altro mezzo atto a cingere o chiudere fondi;

     e) costruzione e riattamento di fabbricati rurali destinati all'alloggio dei coltivatori, al ricovero del bestiame e alla conservazione delle scorte e dei prodotti agricoli, nonchè alla manipolazione di questi;

     f) costruzione di opere per provvedere i fondi di acqua potabile e di irrigazione, per sistemare, prosciugare e rassodare terreni;

     g) applicazioni dell'elettricità all'agricoltura, sistemazioni montane, rimboschimenti e qualsiasi altra opera diretta al miglioramento stabile dei fondi.

     Sono altresì considerate operazioni di credito agrario di miglioramento, nei casi ed alle condizioni che saranno stabilite nel regolamento, i mutui per:

     1) acquisto di terreni, per la formazione della piccola proprietà coltivatrice;

     2) acquisto di terreni, affrancazione di canoni e livelli e trasformazione di debiti fondiari che abbiano per fine il miglioramento stabile dei fondi;

     3) costruzione, riattamento ed adattamento di fabbricati per uso collettivo di conservazione e distribuzione di merci agricole e prodotti agrari, e per deposito di bestiame.

 

     Art. 4.

     I prestiti e mutui di cui alle lettere a) a g) del precedente articolo possono essere concessi a privati, enti ed associazioni, che posseggono o conducono terreni in forza di un titolo il quale consenta l'esecuzione dei lavori e delle opere, l'assunzione dell'onere del mutuo e la prestazione delle garanzie richieste, nonchè a consorzi di bonifica, di irrigazione e simili, che provvedono alla esecuzione di opere di bonificamento e miglioramento agrario nell'interesse dei consorziati.

 

     Art. 5.

     I prestiti di cui al n. 1 dell'art. 2 avranno scadenza rispettivamente all'epoca del raccolto o della compiuta utilizzazione o trasformazione del prodotto.

     I prestiti di cui al n. 2 dell'art. 2 saranno estinti in rate annuali non superiori a cinque.

     I prestiti di cui ai numeri 3 e 4, lettera b), dell'art. 2 avranno scadenza all'epoca nella quale la vendita dei prodotti può aver luogo senza danno dei produttori.

     I prestiti di cui al n. 4, lettera a), dell'art. 2 dovranno avere scadenza non superiore ai sei mesi, e potranno alla scadenza essere sostituiti in tutto o in parte con cambiali rilasciate dai singoli soci.

     I prestiti e i mutui di cui all'art. 3 dovranno essere estinti in rate annuali, il cui numero massimo non può eccedere quello di trenta a datare, di regola, dall'anno nel quale i miglioramenti sono divenuti produttivi.

 

     Art. 6.

     I prestiti di cui all'art. 2 saranno effettuati mediante sconto di cambiale agraria.

     I prestiti e i mutui di cui all'art. 3 saranno di regola concessi previa stipulazione di apposito contratto e dietro prestazione di garanzia ipotecaria o altra ritenuta idonea dall'istituto mutuante. Qualora peraltro la natura, l'entità e le modalità della operazione lo consentano, potranno essere effettuati anche mediante sconto di cambiali agrarie, purchè però l'operazione non abbia durata superiore a cinque anni.

     Nei casi di mutui a consorzi, con garanzia di delegazione sui contributi consorziali, esigibili con i privilegi delle imposte dirette, i mutui saranno fatti alle stesse condizioni e con gli stessi privilegi stabiliti per i mutui concessi dalla cassa depositi e prestiti dall'art. 78 della legge 2 gennaio 1913, n. 453 (testo unico). A detti mutui si applicano le disposizioni degli articoli 75, 77, 79, 80, 81 e 88 della citata legge.

 

     Art. 7.

     La cambiale agraria, che è equiparata ad ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria, deve contenere l'indicazione:

     a) dello scopo del prestito;

     b) del fondo per il quale il prestito è concesso o del luogo in cui trovansi depositati i prodotti da utilizzare, da trasformare o da conservare; o in cui saranno custoditi il bestiame, le macchine e gli attrezzi da acquistare;

     c) delle garanzie delle quali il prestito è assistito. Nei casi in cui sia garantito da privilegio convenzionale o da pegno, saranno indicati nella cambiale gli estremi dei relativi atti di costituzione.

     Per le cambiali non eccedenti le lire 5000 il croce segno del debitore, che dichiari di non sapere scrivere o non possa firmare per impedimento fisico, è sufficiente per tutti gli effetti di legge. La cambiale però deve essere controfirmata da due testimoni capaci di intervenire validamente negli atti pubblici ai termini delle leggi vigenti, e la loro firma sarà autenticata da un notaio o dal podestà o dal giudice conciliatore: l'autenticazione è gratuita.

 

     Art. 8.

     I prestiti per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1, sono privilegiati sopra i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno della scadenza del prestito e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai medesimi. Tale privilegio si eserciterà, per quanto riguarda le conciliazioni e le colture biennali, oltre che sui frutti dell'anno, su quelli dell'anno successivo.

     Il detto privilegio compete all'istituto mutuante in confronto di chiunque possegga, coltivi e conduca il fondo entro l'anno in cui scade il prestito o la singola rata di esso. In caso di mancato o insufficiente raccolto il privilegio si trasferisce sui frutti dell'annata successiva.

     Quando il debitore è un mezzadro o colono parziario, il privilegio si esercita soltanto sulla parte dei frutti e delle derrate ad esso spettanti.

     I prestiti per gli scopi di cui al n. 2 dell'art. 2 sono privilegiati rispettivamente sul bestiame, le macchine e gli attrezzi.

     Il privilegio di cui al presente articolo segue immediatamente il privilegio per le spese di giustizia, di cui nell'art. 1956 del codice civile, ed è preferito a tutti i privilegi speciali indicati nell'art. 1958 di detto codice.

 

     Art. 9.

     A garanzia dei prestiti e mutui di cui all'art. 2, n. 1 e 2, e all'articolo 3, può essere costituito un privilegio speciale sopra i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno, sopra le derrate che si trovano nei fondi rustici del debitore e provenienti dai fondi medesimi, e sopra tutto ciò che serve a coltivare ed a fornire i fondi stessi, limitatamente alla parte del valore eccedente i crediti assistiti da privilegio legale ai sensi dell'articolo precedente.

     Alla validità ed efficacia del privilegio è necessario:

     a) che esso risulti da un atto scritto, anche se non autenticato, nel quale siano esattamente descritte le cose su cui viene costituito il privilegio e particolarmente indicati gli scopi e le condizioni dei prestiti e mutui e gli obblighi del debitore;

     b) che abbia acquistato data certa per effetto della registrazione presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione è posto il fondo;

     c) che sia inscritto sul registro speciale tenuto dalla conservatoria delle ipoteche del luogo nel quale è situato l'immobile di cui fanno parte le cose sottoposte a privilegio e dove queste si trovano.

     L'inscrizione, senza responsabilità del conservatore delle ipoteche, non potrà aver luogo che su richiesta dell'istituto autorizzato ad esercitare il credito agrario che ha concesso il prestito.

     Il detto privilegio può essere costituito per la durata del prestito che esso serve a garantire, e in ogni caso per una durata non maggiore di anni cinque. Tuttavia può essere validamente rinnovato prima della scadenza per un'altro periodo parimenti non maggiore di anni cinque.

     Tale privilegio segue immediatamente quello dello Stato, di cui al n. 1 dell'art. 1958 del codice civile, ma nel concorso con creditori ipotecari inscritti anteriormente alla data dell'inscrizione del privilegio speciale, l'istituto mutuante non potrà ottenere collocazione anteriore a quella dei creditori ipotecari, rimanendo ferma, in questo caso, la collocazione degli altri creditori privilegiati eventualmente concorrenti secondo le disposizioni del codice civile.

     In caso di vendita degli oggetti sottoposti a privilegio ai sensi del presente articolo, non può essere eseguita la tradizione al compratore, se prima non sia stato soddisfatto il credito all'istituto mutuante.

     Il venditore, che non abbia eseguita la tradizione e non abbia soddisfatto il credito dell'istituto mutuante, incorre nelle penalità previste dall'articolo seguente; e il compratore è tenuto a soddisfare il credito dell'istituto mutuante, salva l'azione contro il venditore.

 

     Art. 10.

     Quando il debitore deteriora o distrae gli oggetti sottoposti al privilegio di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto, oppure impiega in tutto o in parte la somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelli per i quali fu concessa, è punito con le pene comminate dall'art. 203 del codice penale.

     Nei casi predetti, e allorchè il debitore abbandoni la coltivazione del fondo, o in qualunque modo, per dolo o per colpa, diminuisca notevolmente le garanzie all'istituto creditore, questo può chiedere la risoluzione del contratto a termini dell'art. 1165 del codice civile.

 

     Art. 11.

     Se il debitore non versa integralmente, alle scadenze stabilite, l'importo del prestito e delle singole rate di rimborso di esso, il pretore del mandamento, su istanza dell'istituto mutuante, può, assunte sommarie informazioni, ordinare il sequestro e la vendita degli oggetti sottoposti a privilegio.

     La vendita seguirà senza formalità giudiziarie, con le norme dell'art. 68 del codice di commercio.

 

     Art. 12.

     Per le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli previste dal n. 3 dell'art. 2 del presente decreto, qualora il debitore non paghi alla scadenza, o il prodotto depositato minacci di deteriorarsi, o il debitore non estingua il debito nel termine di giorni sette dall'invito ricevuto mediante lettera raccomandata, l'istituto sovventore ha diritto di far vendere il pegno senza formalità giudiziarie, con le modalità degli articoli 477, 478 e 479 del codice di commercio.

 

Capo II

GLI ISTITUTI AUTORIZZATI AD ESERCITARE IL CREDITO AGRARIO

 

     Art. 13.

     Sono autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio gli enti morali aventi per fine l'esercizio del credito agrario, quali le casse agrarie e i monti frumentari e nummari. Tali istituzioni sono trasformate in casse comunali di credito agrario, il cui ordinamento e funzionamento sarà regolato dalle norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto. Nei comuni dove dette istituzioni siano più di una, esse potranno essere fuse con decreto del ministro per l'economia nazionale in unica cassa comunale. Gli atti con i quali sarà eseguita tale fusione saranno soggetti alle normali tasse di bollo ed a tassa fissa di registro ed ipotecaria, salvo gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche. Le casse comunali di credito agrario di nuova istituzione dovranno essere erette in ente morale con regio decreto promosso dal ministro per l'economia nazionale.

     Possono essere autorizzati dal ministero dell'economia nazionale a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio, e - in quanto abbiano disponibilità per impieghi a lungo termine - anche le operazioni di credito agrario per miglioramenti, ai sensi delle disposizioni del presente decreto, le casse di risparmio, i monti di pietà, gli istituti ordinari e cooperativi di credito, i consorzi agrari, le associazioni agrarie legalmente costituite e l'opera nazionale per i combattenti.

     Possono essere autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di miglioramento, ai sensi del presente decreto, gli istituti di credito fondiario e la cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

     Sono infine autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento la banca nazionale del lavoro e della cooperazione e gli istituti indicati al successivo art. 14.

 

     Art. 14.

     Sono incaricati di coordinare, indirizzare ed integrare l'azione creditizia degli enti ed istituti locali a favore dell'agricoltura, nelle zone appresso indicate, i seguenti istituti:

     1) nelle tre Venezie, la sezione di credito agrario dell'istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, costituita a norma dei regi decreti-legge 19 novembre 1921, n. 1793, e 13 agosto 1926, n. 1504; nonchè, per il credito agrario di miglioramento a lungo termine, anche la sezione di credito agrario dell'istituto di credito fondiario per le Venezie;

     2) nella Lombardia, una sezione di credito agrario da istituirsi presso la cassa di risparmio delle province lombarde, alla quale potranno partecipare le casse di risparmio e gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nelle province medesime;

     3) nel Piemonte, un istituto federale di credito agrario da costituirsi tra l'istituto delle opere pie di San Paolo, le casse di risparmio e gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nella regione;

     4) nella Liguria, l'istituto di credito agrario per la Liguria, istituito con la legge 6 luglio 1912, n. 802;

     5) nell'Emilia e Romagne, una sezione di credito agrario da istituirsi presso la cassa di risparmio di Bologna, alla quale potranno partecipare le casse di risparmio e gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nelle province emiliane e romagnole;

     6) nella Toscana, un istituto federale di credito agrario da costituirsi tra il monte dei Paschi di Siena, le casse di risparmio, la banca cooperativa di credito agricolo con sede in Firenze e gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nella regione;

     7) nelle province delle Marche, dell'Umbria e del Lazio, l'istituto di credito agrario per l'Italia centrale, costituito e funzionante ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e dell'art. 6 del regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1692;

     8) nelle province dell'Abruzzo, del Molise, della Campania, delle Puglie, della Basilicata e delle Calabrie, una sezione di credito agrario da istituirsi presso il banco di Napoli, nella quale sono fuse le casse provinciali di credito agrario di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Chieti, Foggia, Lecce, Salerno e Teramo, la cassa di credito agrario di Bari-Taranto, la cassa di credito agrario per la Basilicata e l'istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie, istituiti ed operanti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 9 luglio 1908, n. 445, 15 luglio 1906, n. 383, 2 febbraio 1911, n. 70, e dei regi decreti 22 giugno 1919, n. 1190, 22 aprile 1923, n. 1047, 30 dicembre 1923, n. 3139, e 29 luglio 1925, n. 1317;

     9) nella Sicilia, la sezione di credito agrario del banco di Sicilia, istituita a norma del regio decreto-legge 7 giugno 1920, n. 775, e da riordinarsi, anche per quanto riguarda la costituzione, ai sensi della disposizione contenuta nel n. 3 del successivo art. 15;

     10) nella Sardegna, un Istituto di credito agrario per la Sardegna, nel quale sono fuse le casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, istituite ed operanti a norma degli art. 9, 10 e 12 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844, del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592, della legge 8 ottobre 1920, n. 1479, e del regio decreto- legge 29 dicembre 1922, n. 1824.

 

     Art. 15.

     Le norme per l'amministrazione, l'ordinamento e il funzionamento degli istituti indicati nell'articolo precedente saranno stabilite come appresso:

     1) per le sezioni di credito agrario dell'istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, della cassa di risparmio delle provincie lombarde e della cassa di risparmio di Bologna, e per gli istituti federali di credito agrario per il Piemonte e la Toscana saranno formulate in apposito statuto, da approvarsi dal ministro per l'economia nazionale, di concerto col ministro per le finanze;

     2) per gli istituti di credito agrario per la Liguria, per l'Italia centrale e per la Sardegna, saranno comprese tra le norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto;

     3) per le sezioni di credito agrario del banco di Napoli e del banco di Sicilia, formeranno oggetto di apposite disposizioni da approvarsi dal ministro per l'economia nazionale, di concerto con il ministro per le finanze, in relazione dal nuovo ordinamento dei detti banchi.

 

     Art. 16.

     Fermo ad ogni effetto il deposito dell'ultimo capoverso dell'art. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1317, le anticipazioni accordate, a norma dell'articolo stesso, all'istituto di credito agrario per la Liguria, in lire 2.000.000, all'istituto di credito agrario per l'Italia centrale, in lire 16.666.666, alle casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari, in lire 6.500.000 e lire 5.500.000, sono rispettivamente devolute ad aumento del patrimonio dei detti istituti e dell'istituendo istituto di credito agrario per la Sardegna.

 

     Art. 17.

     Il capitale e le riserve delle casse provinciali di credito agrario di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Chieti, Foggia, Lecce, Salerno e Teramo, della cassa di credito agrario di Bari e Taranto, della cassa di credito agrario per la Basilicata e dell'istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie, formeranno parte del patrimonio della sezione di credito agrario del banco di Napoli, la quale sarà surrogata alle dette casse e al detto istituto in ogni obbligo e diritto. I depositi raccolti dalle casse e dall'istituto predetti saranno assunti dalla cassa di risparmio del banco di Napoli.

     Alla formazione del patrimonio della sua sezione di credito agrario il banco di Napoli dovrà destinare una somma non inferiore all'ammontare complessivo del capitale e delle riserve delle casse e dell'istituto indicati al comma precedente e comunque non inferiore a lire 100.000.000.

     Le sedi delle casse e dell'istituto su menzionati, saranno trasformate in sedi provinciali della sezione di credito agrario del banco di Napoli.

     La sezione predetta utilizzerà le organizzazioni esistenti e provvederà perchè le disponibilità di ciascuna delle dette sedi provinciali non siano diminuite in confronto di quelle assicurate alle rispettive province dalle disposizioni finora in vigore.

 

Capo III

CONSORZIO NAZIONALE PER IL CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO

 

     Art. 18.

     E' autorizzata la costituzione di un consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento a norma del presente decreto.

     Possono partecipare alla formazione ed all'aumento del capitale di detto consorzio lo Stato, il banco di Napoli, il banco di Sicilia, l'istituto di credito delle casse di risparmio, la cassa nazionale per le assicurazioni sociali, l'istituto nazionale per le assicurazioni, la cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, la banca nazionale del lavoro e della cooperazione, gli istituti indicati ai n. 1 a 10 dell'art. 14 del presente decreto, nonchè gli istituti di credito fondiario ed ordinario, di previdenza e di risparmio che ne ottengano l'autorizzazione con provvedimento del ministro per l'economia nazionale di concerto col ministro per le finanze.

     La cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro è autorizzata a versare, in conto della sua quota di concorso nella formazione del capitale del consorzio, il fondo di cui all'art. 9 del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, modificato come all'art. 1 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2050.

     L'atto costitutivo del consorzio sarà approvato con decreto emesso dal ministro per l'economia nazionale di concerto con il ministro per le finanze.

     L'assemblea dei partecipanti nomina il consiglio di amministrazione composto di quindici membri [2].

     Il comitato interministeriale per il credito e il risparmio istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, nomina fra i membri del consiglio stesso il presidente del consorzio ed un comitato esecutivo composto del presidente e di sei membri [3].

 

     Art. 19.

     Il consorzio è autorizzato ad emettere buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, da rimborsarsi in un periodo non superiore agli anni cinque, ed obbligazioni nominative o al portatore, rimborsabili mediante sorteggio in relazione all'ammortamento dei mutui.

     Le obbligazioni saranno ammesse di diritto alle quotazioni nelle borse del regno.

     Le casse di risparmio, il banco di Napoli, il banco di Sicilia, la cassa depositi e prestiti, l'opera nazionale per i combattenti, la cassa nazionale delle assicurazioni sociali, l'istituto nazionale delle assicurazioni, la cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, gli istituti privati di assicurazione e gli istituti ordinari e cooperativi di credito sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di leggi, regolamenti e statuti, ad acquistare i buoni e le obbligazioni del consorzio.

 

     Art. 20.

     Le norme per l'ordinamento ed il funzionamento del consorzio saranno stabilite nello statuto che sarà deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato, con suo decreto, dal ministro per l'economia nazionale, di concerto con il ministro per le finanze.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI GENERALI, FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 21.

     Gli atti costitutivi del privilegio convenzionale di cui all'art. 9 del presente decreto e gli atti di rinnovazione del medesimo saranno scritti su carta da bollo da lire 2, soggetti alla tassa fissa minima di registro ed esenti da tassa ipotecaria. La registrazione di tali atti avrà luogo per elenco ai sensi dell'art. 74 della vigente legge di registro.

     Gli istituti indicati nel primo comma dell'art. 13, quelli indicati nell'art. 14, il consorzio nazionale per il credito agrario e la banca nazionale del lavoro e della cooperazione per le operazioni di credito agrario, sono esenti dal pagamento di ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile, tanto sui redditi propri, derivanti dall'esercizio del credito agrario, quanto sugli interessi passivi corrisposti dal consorzio nazionale per il credito agrario sui buoni fruttiferi e sulle obbligazioni che emetteranno ai sensi dell'art. 19; ma, in compenso, corrisponderanno all'erario una quota di abbonamento annua in ragione di centesimi dieci per ogni cento lire di capitale impiegato, comunque esso provenga, da patrimonio e riserve, da depositi e da buoni fruttiferi e da obbligazioni emesse. Nell'abbonamento sono comprese anche le tasse di ogni specie che sarebbero dovute sui ricorsi, documenti ed atti occorrenti per comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degli immobili offerti in garanzia delle operazioni di anticipazione.

     L'accertamento di quest'annua tassa in abbonamento sarà disciplinato con decreto del ministro per le finanze.

     Dalle esenzioni di cui sopra si intendono però escluse le cambiali, le compra-vendite immobiliari e gli altri atti di ulteriore investimento delle somme date a prestito. Gli istituti predetti ed il consorzio hanno facoltà di fare eseguire ricerche sui registri catastali e di estrarne appunti senza spese.

     In ogni caso, non escluso quello dell'abbonamento, sono dovuti per intero gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

 

     Art. 22.

     E' affidato agli istituti di cui all'art. 14 il còmpito di concedere, nei limiti delle rispettive zone di azione, i mutui agli invalidi di guerra ai sensi dei regi decreti-legge 19 giugno 1924, n. 1125, e 1° luglio 1926, n. 1143.

     Per i prestiti e mutui di miglioramento, accordati dagli istituti predetti, dalla banca nazionale del lavoro e della cooperazione e dal consorzio nazionale per il credito agrario, potrà essere, dal ministero dell'economia nazionale, accordato un concorso nel pagamento degli interessi, da graduarsi dal ministero predetto, entro il limite massimo del 2,50 per cento. La relativa spesa farà carico al fondo stanziato e da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del ministero dell'economia nazionale ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, esclusa la parte stralciata e destinata alla concessione di contributi statali sui mutui per costruzione di fabbricati rurali ai sensi dei regi decreti-legge 5 aprile e 11 settembre 1925, n. 438 e 1733.

     Dopo l'entrata in vigore del presente decreto nessuna autorizzazione a concedere mutui di miglioramento, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, potrà essere concessa ad istituti diversi da quelli contemplati nel comma precedente.

     Le autorizzazioni a concedere mutui col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, accordate ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e del regio decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1733, saranno valide solamente per i mutui, concessi dagli istituti che ebbero dette autorizzazioni, che saranno stipulati entro il 30 giugno 1928.

     A formazione della quota di partecipazione al patrimonio del consorzio nazionale per il credito agrario, da conferirsi dallo Stato, è devoluta la parte delle somme stanziate negli esercizi 1924-1925, 1925-1926 e 1926-1927, nello stato di previsione della spesa del ministero dell'economia nazionale, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, che al 30 giugno 1928 risulterà non erogata per corresponsione delle quote di concorso nel pagamento degli interessi dovuti nell'esercizio in corso sui mutui previsti nel presente articolo al netto dello stanziamento annuo di lire 1.000.000 per contributi relativi ai mutui per costruzione di fabbricati rurali di cui all'ultima parte del comma secondo del presente articolo.

 

     Art. 23.

     Gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario ai sensi del presente decreto ed il consorzio nazionale per il credito agrario sono sottoposti alla vigilanza del ministero dell'economia nazionale, che la eserciterà nei modi che saranno stabiliti nelle norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto.

     La vigilanza sulle casse comunali di credito agrario può essere dal ministero delegata agli istituti regionali indicati nell'art. 14.

     Qualora il ministero ritenga che una cassa comunale non possa utilmente funzionare, può affidare la gestione all'istituto regionale autorizzato ad operare nel comune in cui trovasi la cassa ai sensi del ricordato art. 14 del presente decreto.

 

     Art. 24.

     All'esercizio delle funzioni attualmente demandate agli istituti di credito agrario dell'Italia meridionale continentale e della Sardegna continueranno a provvedere i consigli di amministrazione in carica ed i rispettivi organi amministrativi fin quando la gestione non possa esserne assunta dalla sezione di credito agrario del banco di Napoli e dall'istituto di credito agrario per la Sardegna.

     Salvo diversa disposizione, da adottarsi con decreto del ministro per la economia nazionale, l'istituto di credito agrario per l'Italia centrale continuerà ad operare in provincia di Grosseto e potrà partecipare all'istituto federale di credito agrario per la Toscana previsto al n. 6 dell'art. 14 del presente decreto.

 

     Art. 25.

     Il presente decreto si applica anche nei territori annessi al regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, 19 dicembre 1920, n. 1778, e con il regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211.

     Qualora nel presente decreto sia fatto riferimento, in materia civile, commerciale, penale e processuale, a disposizioni vigenti nel regno e non ancora estese ai territori annessi, si intendono richiamate le corrispondenti o analoghe disposizioni del cessato regime che vigono nei territori medesimi.

     E' data facoltà al governo del re di provvedere con decreto reale, promosso dal ministro per l'economia nazionale di concerto con il ministro delle le finanze, alla emanazione di norme interpretative, regolamentari e transitorie che possano eventualmente essere necessarie per l'applicazione del presente decreto nei territori annessi.

 

     Art. 26.

     Sono abrogati il testo unico 9 aprile 1922, n. 932, e qualsiasi altra disposizione di carattere legislativo in materia di credito agrario, che contrasti con le disposizioni del presente decreto o non sia da questo esplicitamente o implicitamente richiamata.

     Le disposizioni degli art. 30, 31 e 32 del detto testo unico rimangono in vigore nei confronti del consorzio nazionale per il credito agrario, degli istituti indicati all'art. 14 e delle casse comunali di credito agrario.

 

 

Capo I: LE OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO

Capo II: GLI ISTITUTI AUTORIZZATI AD ESERCITARE IL CREDITO AGRARIO

Capo III: CONSORZIO NAZIONALE PER IL CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO

Capo IV:DISPOSIZIONI GENERALI, FINALI E TRANSITORIE


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 29 aprile 1949, n. 906.

[3] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 29 aprile 1949, n. 906.