§ 95.2.26 - D.L. 24 novembre 1951, n. 1210 .
Sospensione del corso dei termini di prescrizione e dei termini di decadenza nei Comuni colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1951.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:24/11/1951
Numero:1210


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 3.      Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 95.2.26 - D.L. 24 novembre 1951, n. 1210 [1] .

Sospensione del corso dei termini di prescrizione e dei termini di decadenza nei Comuni colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1951.

(G.U. 27 novembre 1951, n. 273)

 

 

     Art. 1. [2]

     Nei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1951, che saranno indicati con decreti del Ministro per i lavori pubblici, da emanare di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con quello per le finanze e ad interim per il tesoro, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è sospeso, secondo quanto sarà stabilito nei decreti Ministeriali, di cui all'articolo 2, il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione che sono scaduti o che scadono nei Comuni anzidetti, durante il periodo delle alluvioni.

     E' parimenti sospeso secondo quanto sarà stabilito nei decreti Ministeriali, di cui al comma precedente, il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, pagabili da debitori residenti nei Comuni anzidetti, nonchè il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici siti nei Comuni medesimi, dei contributi assistenziali e consorziali, che sono scaduti o che scadono durante il periodo determinato nei decreti Ministeriali, di cui al successivo art. 2.

     Sui crediti di cui, al precedente comma, devono essere corrisposti gli interessi in misura non superiore al tasso legale per il tempo per cui il pagamento è prorogato.

     Sono, inoltre, prorogati sino al 31 dicembre 1952, i termini per la presentazione delle domande individuali di sgravio, totale o parziale, ai fini dell'applicazione delle imposte dirette e dei tributi locali, con effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento, che ha determinato la cessazione o la riduzione dei redditi.

 

          Art. 2. [3]

     Nei decreti Ministeriali previsti nell'art. 1 sarà indicata, in relazione alla situazione determinatasi nelle diverse località per effetto delle alluvioni e mareggiate, la durata del periodo di sospensione dei termini, che non potrà essere protratta oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 2 gennaio 1952, n. 4.

[2]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.