§ 17.3.38 - Legge 3 dicembre 1957, n. 1178.
Provvidenze creditizie a favore delle aziende agricole per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:03/12/1957
Numero:1178


Sommario
Art. 1.      Il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, costituito ai sensi dell'art. 18 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con [...]
Art. 2.      Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro saranno delimitate le zone nelle quali, avuto riguardo alla gravità [...]
Art. 3.      Per mutui di cui all'art. 1 della presente legge è consentito un periodo di pre-ammortamento di otto anni, durante il quale l'agricoltore beneficiario è tenuto a pagare [...]
Art. 4.      I mutui di cui all'art. 1 della presente legge sono concessi dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento in base a dichiarazione del capo [...]
Art. 5.      In caso di esecuzione forzata sugli immobili dati in garanzia da coltivatori diretti o da piccoli proprietari per i mutui di cui alla presente legge, la Cassa per la [...]
Art. 6.      Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, allo scopo di dare la possibilità di praticare il tasso di favore del 3 per cento per le operazioni di cui all'art. 1 [...]
Art. 7.      L'impegno del contributo di cui al precedente articolo sarà assunto con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste sulla base di elenchi mensili comunicati [...]
Art. 8.      Per la concessione di mutui, di cui all'art. 1 della presente legge, il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento chiederà ai mutuatari, in luogo della [...]
Art. 9.      Gli atti ed i contratti relativi ai mutui di cui all'art. 1 della presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e dalle imposte di registro ed ipotecarie salvo gli [...]
Art. 10.      Nelle zone di cui all'art. 2 della presente legge, ai titolari di partite catastali, il cui reddito dominicale imponibile complessivo sia catastalmente attribuibile per [...]
Art. 11.      Per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della presente legge nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste saranno [...]
Art. 12.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 17.3.38 - Legge 3 dicembre 1957, n. 1178. [1]

Provvidenze creditizie a favore delle aziende agricole per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate verificatesi nell'annata agraria 1955-56.

(G.U. 17 dicembre 1957, n. 312)

 

 

     Art. 1.

     Il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, costituito ai sensi dell'art. 18 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, avvalendosi delle somme ricavate con il collocamento di sue obbligazioni ventennali rimborsabili a decorrere dal nono anno, provvede a concedere mutui della durata di anni venti, fino alla somma di lire 10 miliardi, al tasso del 3 per cento, agli agricoltori le cui aziende siano state gravemente danneggiate negli impianti di olivi dalle nevicate e gelate dell'annata agraria 1955-56.

     L'importo del mutuo deve essere destinato al ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli.

     Le obbligazioni di cui al primo comma del presente articolo sono assistite dalla garanzia statale per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi.

 

          Art. 2.

     Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro saranno delimitate le zone nelle quali, avuto riguardo alla gravità dei danni sofferti dagli oliveti per effetto delle nevicate e gelate verificatesi nell'annata agraria 1955-56, le aziende agricole sono ammesse a fruire delle agevolazioni creditizie di cui all'art. 1 della presente legge.

 

          Art. 3.

     Per mutui di cui all'art. 1 della presente legge è consentito un periodo di pre-ammortamento di otto anni, durante il quale l'agricoltore beneficiario è tenuto a pagare soltanto l'interesse del 3 per cento.

     L'ammortamento del mutuo sarà effettuato a rate costanti in dodici anni successivi.

 

          Art. 4.

     I mutui di cui all'art. 1 della presente legge sono concessi dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento in base a dichiarazione del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura che, dato atto della riduzione della produzione lorda vendibile aziendale per effetto dei danni sofferti dagli impianti olivicoli per le nevicate o gelate dell'annata agraria 1955-56, fornisce indicazioni sull'importo del mutuo di miglioramento fondiario occorrente per il ripristino dell'efficienza produttiva dell'oliveto.

     I mutui possono essere concessi anche per le spese di ripristino sostenute successivamente al verificarsi degli eventi di cui al precedente art. 1 e prima della entrata in vigore della presente legge.

     Nel caso di aziende per le quali ricorrano le condizioni previste dalla presente legge e che risultino beneficiarie di contributi a termini della legge 26 luglio 1956, n. 839, potranno essere concessi mutui per la differenza tra la spesa complessiva occorrente per il ripristino ed il sussidio concesso allo stesso titolo in applicazione della citata legge.

 

          Art. 5.

     In caso di esecuzione forzata sugli immobili dati in garanzia da coltivatori diretti o da piccoli proprietari per i mutui di cui alla presente legge, la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina deve intervenire nella vendita, offrendo di acquistare gli immobili a prezzo non inferiore al valore di stima stabilito ai fini della concessione del mutuo da concordarsi tra il Consorzio nazionale di credito di miglioramento ed il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

     Per i terreni acquistati dalla Cassa per la piccola proprietà contadina, ai sensi dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed aggiunte.

 

          Art. 6.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, allo scopo di dare la possibilità di praticare il tasso di favore del 3 per cento per le operazioni di cui all'art. 1 della presente legge, è autorizzato a concedere al Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento, per tutta la durata dei mutui, un contributo annuo costante fino al 3,50 per cento calcolato sull'importo originario dei mutui.

 

          Art. 7.

     L'impegno del contributo di cui al precedente articolo sarà assunto con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste sulla base di elenchi mensili comunicati dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, corredati dai pareri emessi dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e da copia notarile di contratti di mutuo.

     Il pagamento del contributo sarà disposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a scadenze semestrali, e cioè il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, su domanda del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e su dichiarazione del mutuatario attestante le somme riscosse.

     In caso di anticipata estinzione del mutuo, cessa, dalla data della estinzione stessa, la corresponsione del contributo statale al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

 

          Art. 8.

     Per la concessione di mutui, di cui all'art. 1 della presente legge, il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento chiederà ai mutuatari, in luogo della documentazione di rito, una dichiarazione notarile attestante l'esito degli accertamenti eseguiti circa la proprietà e la libertà del fondo offerto in garanzia.

     Alla copertura del rischio derivante da omissioni o da errori della dichiarazione notarile sarà provveduto mediante premio di assicurazione.

 

          Art. 9.

     Gli atti ed i contratti relativi ai mutui di cui all'art. 1 della presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e dalle imposte di registro ed ipotecarie salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.

     Gli onorari notarili, per gli atti notarili ed i contratti predetti, sono ridotti alla misura di un quarto.

 

          Art. 10.

     Nelle zone di cui all'art. 2 della presente legge, ai titolari di partite catastali, il cui reddito dominicale imponibile complessivo sia catastalmente attribuibile per almeno il 40 per cento alla coltura dell'olivo, l'Intendente di finanza concede la rateizzazione in sessanta rate bimestrali delle imposte, sovraimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari dovute per gli esercizi finanziari fino al 30 giugno 1959.

     La maggiore rateizzazione è concessa su domanda degli interessati, da presentarsi, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti interministeriali previsti dall'art. 2 della presente legge.

 

          Art. 11.

     Per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della presente legge nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste saranno inscritti i seguenti stanziamenti:

 

Esercizi

1957-58

L.

10.000.000

Esercizi

1958-59

L.

245.000.000

Esercizi

1959-60

L.

350.000.000

Esercizi

1960-61

L.

350.000.000

Esercizi

1961-62

L.

350.000.000

Esercizi

1962-63

L.

350.000.000

Esercizi

1963-64

L.

350.000.000

Esercizi

1964-65

L.

350.000.000

Esercizi

1965-66

L.

350.000.000

Esercizi

1966-67

L.

350.000.000

Esercizi

1967-68

L.

350.000.000

Esercizi

1968-69

L.

350.000.000

Esercizi

1969-70

L.

350.000.000

Esercizi

1970-71

L.

350.000.000

Esercizi

1971-72

L.

350.000.000

Esercizi

1972-73

L.

350.000.000

Esercizi

1973-74

L.

350.000.000

Esercizi

1974-75

L.

350.000.000

Esercizi

1975-76

L.

350.000.000

Esercizi

1976-77

L.

350.000.000

Esercizi

1977-78

L.

340.000.000

Esercizi

1978-79

L.

105.000.000

 

     Alla copertura della spesa di lire 10.000.000 per l'esercizio 1957–58 si provvede mediante la riduzione di lire 10.000.000 dello stanziamento del capitolo 60 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 12.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.