§ 2.6.19 – L. 26 luglio 1956, n. 839.
Provvidenze per il miglioramento, l'incremento e la difesa dell'olivicoltura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:26/07/1956
Numero:839


Sommario
Art. 1.      Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini del miglioramento e dell'incremento dell'olivicoltura, anche in relazione ai danni causati dalle eccezionali [...]
Art. 2.      Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi nella spesa per l'acquisto di piante innestate, a favore delle piccole aziende, nella [...]
Art. 3.      Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai fini del potenziamento della lotta antiparassitaria a difesa dell'olivo, è autorizzato a concedere contributi nella [...]
Art. 4.      Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a finanziare corsi di specializzazione in olivocoltura ed elaiotecnia e ad erogare fondi agli Ispettorati [...]
Art. 5.      Per i contributi previsti agli articoli 1 e 2 l'esame della domanda, gli accertamenti preventivi, l'ammissione delle opere, il controllo sulla loro esecuzione ed il [...]
Art. 6.      Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1960-61 da iscriversi nel [...]


§ 2.6.19 – L. 26 luglio 1956, n. 839. [1]

Provvidenze per il miglioramento, l'incremento e la difesa dell'olivicoltura.

(G.U. 8 agosto 1956, n. 198).

 

     Art. 1.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini del miglioramento e dell'incremento dell'olivicoltura, anche in relazione ai danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche, è autorizzato a concedere contributi nella misura massima del 35 per cento, del 52 per cento e del 67 per cento, rispettivamente alle grandi, medie e piccole aziende, nella spesa per la mano d'opera compresa quella familiare, occorrente per:

     a) il ringiovanimento e la ricostituzione degli oliveti, nonchè per l'esecuzione di razionali potature di riforma e di concimazioni fondamentali atte ad assicurare incrementi produttivi;

     b) il reimpianto di oliveti;

     c) l'impianto di nuovi oliveti e l'innesto degli olivastri.

 

          Art. 2.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi nella spesa per l'acquisto di piante innestate, a favore delle piccole aziende, nella misura massima del 50 per cento.

 

          Art. 3.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai fini del potenziamento della lotta antiparassitaria a difesa dell'olivo, è autorizzato a concedere contributi nella spesa per l'acquisto di attrezzature per l'impiego di antiparassitari nella misura massima del 50 per cento ad agricoltori singoli od associati, con preferenza per i coltivatori diretti.

 

          Art. 4.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a finanziare corsi di specializzazione in olivocoltura ed elaiotecnia e ad erogare fondi agli Ispettorati agrari compartimentali, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed agli Osservatori fitopatologici per iniziative straordinarie di propaganda e di assistenza tecnica ed antiparassitaria in olivicoltura.

 

          Art. 5.

     Per i contributi previsti agli articoli 1 e 2 l'esame della domanda, gli accertamenti preventivi, l'ammissione delle opere, il controllo sulla loro esecuzione ed il pagamento, da effettuarsi in una unica soluzione, sono disposti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

     Per i contributi previsti dall'art. 3 l'esame delle domande, gli accertamenti preventivi, il controllo sull'esecuzione dei trattamenti antiparassitari e sull'idoneità delle attrezzature sono effettuati dagli Osservatori fitopatologici. L'ammissione a contributo ed il pagamento sono disposti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

     Per il pagamento dei contributi e delle altre spese previste dalla presente legge si provvede mediante ordini di accreditamento disposti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste nell'importo non eccedente lire 50 milioni.

 

          Art. 6.

     Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1960-61 da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     All'onere di lire 2.000.000.000 derivante per l'esercizio 1956-57 dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 142 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il predetto esercizio finanziario.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.