§ 17.3.62 - Legge 29 novembre 1965, n. 1314.
Autorizzazione di spesa per l'applicazione delle leggi 21 luglio 1960, n. 739, 14 febbraio 1964, n. 38 e 26 luglio 1965, n. 969, anche a favore [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:29/11/1965
Numero:1314


Sommario
Art. 1.      L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 969, è aumentata, per gli interventi previsti dall'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. [...]
Art. 2.      Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, ed all'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 969, sono ulteriormente aumentate in [...]
Art. 3.      Per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Province, ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 [...]
Art. 4.      Le disponibilità derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti articoli possono essere utilizzate anche per l'applicazione delle suddette provvidenze in [...]
Art. 5.      Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegnerà una quota parte degli stanziamenti in favore delle Regioni autonome a statuto speciale, colpite da eccezionali [...]
Art. 6.      L'annualità da versare al fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico, ai sensi dell'art. 7 del [...]
Art. 7.      All'onere di lire 3.500 milioni per l'anno finanziario 1965 si provvede con le disponibilità derivanti dalla riduzione, per l'anno stesso, di cui al precedente art. 6


§ 17.3.62 - Legge 29 novembre 1965, n. 1314. [1]

Autorizzazione di spesa per l'applicazione delle leggi 21 luglio 1960, n. 739, 14 febbraio 1964, n. 38 e 26 luglio 1965, n. 969, anche a favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità naturali verificatesi posteriormente al 31 agosto 1965.

(G.U. 11 dicembre 1965, n. 308)

 

 

     Art. 1.

     L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 969, è aumentata, per gli interventi previsti dall'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 31 agosto 1965, di lire 10.000 milioni, in ragione di lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 7.000 milioni per l'esercizio 1966.

     Il secondo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è così modificato:

     "Possono altresì essere concessi contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione, che non trovano reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti, anche quando le aziende non abbiano subito danni nelle strutture fondiarie".

 

          Art. 2.

     Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, ed all'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 969, sono ulteriormente aumentate in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio 1965, di lire 4.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969 e di lire 3.500 milioni per l'esercizio 1970, ai fini della concessione del concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale ai termini e con le modalità stabilite dall'art. 2 della predetta legge 14 febbraio 1964, n. 38, a favore delle aziende agricole colpite da eventi dannosi.

     Le provvidenze di cui al precedente comma possono essere concesse anche alle cooperative che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, che per effetto degli eventi considerati dalla legge 26 luglio 1965, n. 969, e dalla presente legge, abbiano avuto una riduzione dei conferimenti di prodotto di oltre il 40 per cento.

 

          Art. 3.

     Per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Province, ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è autorizzato il limite di impegno di lire 500 milioni per l'esercizio 1966, di cui lire 200 milioni destinati all'ammortamento dei mutui accesi dai Consorzi di bonifica, fino all'ammontare delle rate per le quali è stato concesso lo sgravio.

     Le annualità occorrenti per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a partire dall'anno 1966 e fino al 1995.

 

          Art. 4.

     Le disponibilità derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti articoli possono essere utilizzate anche per l'applicazione delle suddette provvidenze in dipendenza di calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche che si verifichino successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

     Le disponibilità derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al primo comma dell'art. 3 sono anche destinate all'ammortamento dei mutui accesi dagli enti di cui all'art. 10 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per far fronte alle esigenze di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 11.

 

          Art. 5.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegnerà una quota parte degli stanziamenti in favore delle Regioni autonome a statuto speciale, colpite da eccezionali calamità atmosferiche.

 

          Art. 6.

     L'annualità da versare al fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84 è ridotta per gli anni 1965 e 1966, rispettivamente, di lire 3.500 milioni e lire 6.500 milioni.

 

          Art. 7.

     All'onere di lire 3.500 milioni per l'anno finanziario 1965 si provvede con le disponibilità derivanti dalla riduzione, per l'anno stesso, di cui al precedente art. 6.

     A quello di lire 11.500 milioni per l'anno finanziario 1966 si provvede per lire 6.500 milioni, con le disponibilità derivanti dalla riduzione, per l'anno stesso, di cui al precedente art. 6 e, per lire 5.000 milioni, con parte delle entrate provenienti dalla gestione di olii di semi surplus condotta per conto dello Stato.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.