§ 22.5.14 - L. 16 settembre 1960, n. 1016.
Finanziamento a medio termine al commercio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.5 disciplina generale
Data:16/09/1960
Numero:1016


Sommario
Art. 1.      Gli Istituti regionali costituiti ai sensi della L. 22 giugno 1950, n. 445, per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie nonché all'Istituto per lo sviluppo economico [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio potrà fissare annualmente limiti eccedenti quello di 50 milioni di lire indicato all'art. 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445.
Art. 6.      Il Ministro per l'industria e per il commercio, su proposta del Comitato di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, è autorizzato a concedere agli istituti di credito di cui all'art. [...]
Art. 7.      Salvo le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli Istituti ed Enti finanziatori, gli atti, i contratti e le formalità relative alla concessione e alla [...]
Art. 8.      Gli onorari e i diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili e agli archivi notarili per i contratti, gli atti e le formalità inerenti ai finanziamenti concessi dagli Istituti di cui [...]
Art. 9.      Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi del precedente art. 6, a partire dall'esercizio finanziario 1960-61 e fino all'esercizio finanziario 1969-70, sarà stanziata nello stato di [...]


§ 22.5.14 - L. 16 settembre 1960, n. 1016. [1]

Finanziamento a medio termine al commercio.

(G.U. 30 settembre 1960, n. 240).

 

Art. 1.

     Gli Istituti regionali costituiti ai sensi della L. 22 giugno 1950, n. 445, per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie nonché all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), l'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) ed il Credito industriale sardo (C.I.S.), di cui alla L. 11 aprile 1953, n. 298, l'Istituto di credito pel il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, di cui alla L. 31 luglio 1957, n. 742, l'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige di cui alla L. 13 marzo 1953, n. 208, e la sezione speciale per il credito alle piccole e medie industrie presso la Banca nazionale del lavoro, sono autorizzati, anche in deroga ai vigenti statuti, a concedere finanziamenti a medio termine alle medie e piccole imprese commerciali nella propria zona di competenza per la realizzazione di programmi di apprestamento, di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, ivi comprese le opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale.

 

     Art. 2. [1]

     Gli Istituti indicati nell'art. 1 della presente legge, nonché gli Istituti di credito abilitati ad effettuare finanziamenti a medio termine ed autorizzati ad operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) ai sensi dell'art. 19 della L. 25 luglio 1952, n. 949, possono convenire, a garanzia delle operazioni da essi effettuate, la costituzione dello speciale privilegio disciplinato dal D.Lgs. 1 ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

 

     Art. 3. [2]

 

     Art. 4. [3]

 

     Art. 5.

     Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio potrà fissare annualmente limiti eccedenti quello di 50 milioni di lire indicato all'art. 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

     Peraltro i finanziamenti di cui all'art. 1 della presente legge non possono superare in ogni caso il 70 per cento della spesa ritenuto ammissibile e comunque la somma di 50 milioni di lire ed avere una durata superiore a 7 anni e per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, la durata di anni 10.

     Il tasso di interesse da applicarsi alle operazioni predette, se richieste e stipulate entro il 31 dicembre 1961, sarà del 5 per cento annuo complessivo di ogni onere e spesa [4].

     Per il territorio di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, il tasso di cui al precedente comma è ridotto alla misura del 3 per cento.

 

     Art. 6.

     Il Ministro per l'industria e per il commercio, su proposta del Comitato di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, è autorizzato a concedere agli istituti di credito di cui all'art. 1 della presente legge, nonché agli Istituti di credito abilitati ad effettuare finanziamenti a medio termine ed autorizzati ad operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) ai sensi dell'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, un contributo annuo posticipato in relazione alla differenza fra:

     a) la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso che l'Istituto dichiara di poter praticare per operazioni similari tenuto conto delle altre agevolazioni di cui l'Istituto stesso gode per le operazioni a favore di imprese commerciali; e

     b) la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso stabilito ai sensi dell'art. 5.

     Tale contributo decorre dalla data della stipula dei contratti.

     In caso di estinzione anticipata del mutuo ovvero di fallimento dell'impresa mutuataria, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione e dalla data del riparto finale dell'attivo.

     La liquidazione ed il pagamento del contributo interessi concesso, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 luglio 1959, n. 623, verranno effettuati secondo le modalità di cui all'art. 7 della stessa legge.

     Il Comitato previsto dall'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, allorché formula proposte in materia di finanziamenti a medio termine al commercio, è integrato dal direttore generale del commercio interno e da due esperti nei problemi della distribuzione, designati dal Ministro per l'industria e per il commercio [5].

 

     Art. 7.

     Salvo le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli Istituti ed Enti finanziatori, gli atti, i contratti e le formalità relative alla concessione e alla gestione di finanziamenti assistiti dal contributo statale in conto interessi di cui alla presente legge, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonché dalle imposte di registro e ipotecarie, tranne gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari ed all'infuori della tassa di bollo sulle cambiali che si applica nella misura fissa di lire 10 per ogni 100.000 lire o frazione di 100.000 lire qualunque sia la scadenza.

     Per i finanziamenti assistiti dal contributo statale in conto interessi di cui alla presente legge, spettano a tutti gli istituti indicati nell'art. 6 le agevolazioni tributarie di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

 

     Art. 8.

     Gli onorari e i diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili e agli archivi notarili per i contratti, gli atti e le formalità inerenti ai finanziamenti concessi dagli Istituti di cui all'art. 6 della presente legge, nonché i diritti spettanti alle cancellerie per la trascrizione dei privilegi, sono ridotti alla metà. Le modificazioni agli atti costitutivi degli Istituti stessi sono registrate a tassa fissa e gli onorari e i diritti notarili sono ridotti alla metà.

 

     Art. 9.

     Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi del precedente art. 6, a partire dall'esercizio finanziario 1960-61 e fino all'esercizio finanziario 1969-70, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio la somma annua di lire 300 milioni.

     Le somme non impiegate nei singoli esercizi finanziari saranno utilizzate negli esercizi successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L. 15 febbraio 1967, n. 38.

[2] Sostituisce il comma secondo, art. 17 della L. 25 luglio 1952, n. 949.

[3] Modifica l'art. 18 della L. 25 luglio 1952, n. 949.

[4] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi, da ultimo, l'art. 6 della L. 24 dicembre 1974, n. 713.

[5] Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 25 luglio 1961, n. 649.