§ 54.5.6 - L. 15 febbraio 1967, n. 38.
Proroga e modifiche della legge 30 luglio 1959, n. 623, e sue successive modificazioni e integrazioni per l'incentivazione di investimenti produttivi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:54. Impresa
Capitolo:54.5 piccola e media impresa
Data:15/02/1967
Numero:38


Sommario
Art. 1.      Al fine di assicurare l'incentivazione degli investimenti produttivi e per favorire lo sviluppo tecnologico delle medie e piccole imprese nell'ambito delle direttive del Programma economico [...]
Art. 2.      Il Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, in base alle direttive fissate dal Comitato interministeriale per la ricostruzione e alle delibere [...]
Art. 3.      I limiti di importo dei finanziamenti, indicati nell'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623, destinati al rinnovo, alla conversione o all'ampliamento di impianti industriali già [...]
Art. 4.      I contributi in conto interessi, previsti dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 614, a favore delle imprese localizzate nei territori depressi del centro-nord, sono [...]
Art. 5. 
Art. 6.      Sono ammessi a fruire del contributo in conto interessi previsto dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modifiche ed integrazioni, per la parte afferente alle scorte, i [...]
Art. 7. 
Art. 8.      Il limite di lire 50 milioni, di cui alla lettera d) dell'articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634, elevato a lire 250 milioni dal secondo comma dell'articolo 34 della legge 26 giugno [...]
Art. 9.      Lo stanziamento previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato di lire 4 miliardi per ciascuno degli [...]


§ 54.5.6 - L. 15 febbraio 1967, n. 38. [1]

Proroga e modifiche della legge 30 luglio 1959, n. 623, e sue successive modificazioni e integrazioni per l'incentivazione di investimenti produttivi da parte delle medie e piccole industrie e modifiche della legge 16 settembre 1960, n. 1016 e della legge 22 luglio 1966, n. 614.

(G.U. 28 febbraio 1967, n. 53).

 

Art. 1.

     Al fine di assicurare l'incentivazione degli investimenti produttivi e per favorire lo sviluppo tecnologico delle medie e piccole imprese nell'ambito delle direttive del Programma economico nazionale, i termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati al 30 giugno 1970 per la presentazione delle domande di finanziamento e al 30 giugno 1971 per la stipulazione dei relativi contratti.

 

     Art. 2.

     Il Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, in base alle direttive fissate dal Comitato interministeriale per la ricostruzione e alle delibere adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in materia di credito agevolato, stabilirà i criteri per l'applicazione della presente legge, tenendo conto del grado di sviluppo dei vari territori, dell'andamento economico nazionale, dell'occupazione della manodopera e dell'investimento per addetto nei diversi settori, nonché delle direttive dei piani quinquennali di coordinamento di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717, e alla legge 22 luglio 1966, n. 614.

     Del Comitato interministeriale fa parte anche un rappresentante del Ministero del bilancio.

 

     Art. 3.

     I limiti di importo dei finanziamenti, indicati nell'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623, destinati al rinnovo, alla conversione o all'ampliamento di impianti industriali già esistenti, sono equiparati a quelli stabiliti dall'articolo stesso per i finanziamenti destinati alla costruzione di nuovi impianti industriali.

 

     Art. 4.

     I contributi in conto interessi, previsti dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 614, a favore delle imprese localizzate nei territori depressi del centro-nord, sono concessi dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato su proposta del Comitato interministeriale istituito con l'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

     I fondi che saranno assegnati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del secondo comma dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 614, per far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione della legge stessa, sono attribuiti al capitolo di spesa relativo alla concessione dei contributi in conto interessi previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623.

     L'erogazione del contributo è effettuata con le modalità stabilite dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, fino alla concorrenza dei fondi assegnati a tale scopo.

     Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, allorché formula proposte ai sensi del primo comma del presente articolo, è integrato da un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro- nord.

     (Omissis) [2].

     Le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 3, dall'articolo 5 e dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 22 luglio 1966, n. 614 si applicano anche ai territori determinati ai sensi dell'articolo 9 della legge medesima.

 

     Art. 5. [3]

 

     Art. 6.

     Sono ammessi a fruire del contributo in conto interessi previsto dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modifiche ed integrazioni, per la parte afferente alle scorte, i finanziamenti concessi ai sensi della legge predetta, a imprese industriali le quali non hanno beneficiato del finanziamento scorte o ne hanno beneficiato in misura inferiore a quanto già previsto dall'articolo 3 della legge stessa e successive modificazioni.

 

     Art. 7. [4]

 

     Art. 8.

     Il limite di lire 50 milioni, di cui alla lettera d) dell'articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634, elevato a lire 250 milioni dal secondo comma dell'articolo 34 della legge 26 giugno 1965, n. 717, è soppresso.

     Sono, altresì, soppressi, per quanto concerne le obbligazioni da emettersi ai sensi del primo comma dell'articolo 12 della legge 25 luglio 1961, n. 649, nonché ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, i limiti di importo e di tempo indicati dal predetto primo comma dell'articolo 12 della legge 25 luglio 1961, n. 649; mentre, per quanto concerne i buoni fruttiferi poliennali di cui al comma stesso, l'autorizzazione ad emettere è limitata al 30 giugno 1967.

     Alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia si applicano, anche ai fini dell'articolo 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298.

 

     Art. 9.

     Lo stanziamento previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1967 al 1981. Gli ulteriori stanziamenti per la concessione dei contributi relativi agli esercizi 1968, 1969, 1970 e 1971, saranno determinati con la legge di approvazione del bilancio per gli esercizi medesimi.

     Le somme non impiegate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

     All'onere derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1967 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con suoi decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Modifica l'art. 5 della L. 22 luglio 1966, n. 614.

[3] Sostituisce l'art. 8 della L. 25 luglio 1961, n. 649.

[4] Sostituisce l'art. 2 della L. 16 settembre 1960, n. 1016.