§ 45.1.3b - Legge 13 maggio 1965, n. 431.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, recante interventi per la ripresa dell'economia nazionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:13/05/1965
Numero:431


Sommario
Art. 1.      E' convertito in legge il decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, recante interventi per la ripresa dell'economia nazionale, con le seguenti modificazioni
Art. 2.      Sono convalidati gli atti emessi in applicazione del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, in base a norme del decreto stesso soppresse o modificate dalla presente legge


§ 45.1.3b - Legge 13 maggio 1965, n. 431.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, recante interventi per la ripresa dell'economia nazionale.

(G.U. 14 maggio 1965, n. 120).

 

 

     Art. 1.

     E' convertito in legge il decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, recante interventi per la ripresa dell'economia nazionale, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     "b) Comuni, Provincie, Università e loro Consorzi per le opere di edilizia scolastica previste dall'art. 2 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e successive integrazioni e modificazioni";

     la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     "d) Istituti autonomi per le case popolari (IACP), Istituto per lo sviluppo della edilizia sociale (ISES) e cooperative edilizie per la costruzione di case popolari, comprese quelle aventi i requisiti di cui all'art. 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1460";

     l'ultimo comma è soppresso.

     L'art. 7 è sostituito dal seguente:

     "L'emissione delle obbligazioni, i prestiti all'estero e le operazioni di mutuo effettuate ai sensi dei precedenti articoli 1, 3 e 4 e tutti gli atti ad esse inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa".

     Dopo l'art. 9 è aggiunto il seguente articolo:

     "Art. 9 bis. – Nella concessione dei mutui di cui agli articoli 3 e 9 si terranno in particolare conto le esigenze del Mezzogiorno e delle zone depresse del Centro Nord anche in relazione al costo del finanziamento a carico degli Enti mutuanti".

     All'art. 12, il terzo ed il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

     "Sui progetti e sui contratti riguardanti le opere previste dai commi precedenti di importo eccedente i 100 milioni è richiesto il parere del solo Comitato tecnico amministrativo. Sui progetti di importo inferiore ai 100 milioni è richiesto il solo parere dell'ingegnere capo del Genio civile.

     Le attribuzioni conferite ai provveditori alle opere pubbliche ai sensi del presente articolo si estendono alle condizioni e con le modalità previste nei precedenti commi anche all'approvazione dei progetti e dei contratti ed alla concessione ed esecuzione delle opere di edilizia scolastica, delle opere igieniche e sanitarie di cui alla legge 10 agosto 1964, n. 717.

     Restano ferme, per quanto concerne le opere di edilizia scolastica di importo non superiore ai 100 milioni, le norme previste dall'art. 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e dall'art. 4 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358".

     All'art. 15, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Per le opere di competenza degli Enti locali, degli Enti pubblici e di Enti ed Istituzioni comunque ammesse a contributo o concorso dello Stato, i provveditori alle opere pubbliche emettono i decreti di concessione del contributo nei limiti delle promesse fatte dal Ministro per i lavori pubblici";

     il secondo comma, prima alinea, è sostituito dal seguente:

     "Per le opere di competenza degli Enti locali e degli Enti pubblici ammesse a contributo, è in facoltà dei provveditori di disporre la concessione di contributi per un ammontare superiore a quello promesso nei seguenti casi:";

     il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

     "Per le integrazioni disposte ai sensi del presente articolo, i provveditori alle opere pubbliche possono utilizzare promesse di contributo relative ad altre opere dello stesso tipo per la cui realizzazione non vengano presentati gli elaborati tecnici entro i nuovi termini da prescrivere, dandone subito comunicazione al Ministero dei lavori pubblici. Analoga comunicazione deve essere data alla Cassa depositi e prestiti o agli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, mutuanti, che provvedono ad adeguare il mutuo.

     Nei casi previsti dai commi precedenti il provveditore alle opere pubbliche approva il progetto dell'opera ed emette il formale decreto di concessione del contributo, promesso o maggiorato ai sensi del precedente secondo comma, autorizzando altresì l'espletamento della gara di appalto e la consegna dei lavori sulla base dell'affidamento alla concessione del mutuo anche prima che sia intervenuto il formale, definitivo provvedimento".

     All'art. 16, il primo comma è sostituito dai seguenti:

     "I capi dei compartimenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade sono autorizzati ad approvare, previo parere di un Comitato tecnico-amministrativo, costituito dal competente ispettore generale tecnico di zona, dal capo dell'ufficio tecnico del Provveditorato alle opere pubbliche e dall'avvocato distrettuale dello Stato competente per territorio, i progetti di massima ed esecutivi di lavori e di forniture e le relative variazioni ed aggiunte, fino all'importo di lire 500.000.000, qualunque sia il modo con il quale si intenda provvedere agli appalti.

     L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge".

     L'art. 17 è soppresso.

     All'art. 19, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Le procedure previste dall'art. 12 si applicano anche agli atti aggiuntivi dei contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto nonchè alla pronuncia di congruità delle offerte in aumento conseguenti a gare di appalto per le quali sia stata autorizzata la presentazione di tali offerte, quando l'aumento sia contenuto nei limiti indicati nella scheda segreta".

     All'art. 21, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "E' in facoltà del Ministro per i lavori pubblici di disporre che singole pratiche, rientranti, ai sensi degli articoli precedenti, nella competenza dei provveditori alle opere pubbliche, del presidente del Magistrato alle acque e del presidente del Magistrato per il Po siano trattate dall'Amministrazione centrale".

     L'art. 23 è sostituito dal seguente:

     "Per le opere previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti beneficiari del contributo statale possono chiedere che gli adempimenti relativi all'ammissione al contributo stesso, alla progettazione ed alla esecuzione delle opere siano affidati ad un ente pubblico operante nel settore dei lavori pubblici oppure all'Amministrazione provinciale.

     Il prefetto, con proprio decreto emesso su proposta del provveditore alle opere pubbliche competente, autorizza la sostituzione e designa l'Ente incaricato di provvedere".

     All'art. 24, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Le Amministrazioni comunali e gli enti pubblici beneficiari del contributo statale previsto dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di essere sostituiti, nella progettazione e negli adempimenti relativi all'esecuzione delle opere, dagli uffici del Genio civile o dall'Amministrazione provinciale".

     Dopo l'art. 24 è aggiunto il seguente articolo:

     "Art. 24 bis. – Le disposizioni contenute negli articoli 12 e 18 si applicano anche agli enti locali e agli enti pubblici per le opere di loro competenza non ammesse a contributo dello Stato, per le quali le vigenti disposizioni richiedono il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici".

     L'art. 29 è sostituito dal seguente:

     "L'autorizzazione di spesa di lire 4 miliardi per l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione, l'attrezzatura di impianti collettivi per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la diretta vendita al consumo dei prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti, di cui all'art. 5 della legge 23 maggio 1964, n. 404, è aumentata a lire 6 miliardi".

     L'art. 34 è sostituito dal seguente:

     "E' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'esecuzione, da parte di enti e sezioni di riforma fondiaria, di opere ed impianti di interesse generale o collettivo nonchè per l'esecuzione di opere di trasformazione fondiaria, nei territori e con le modalità di cui alle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni".

     All'art. 36 sono aggiunti i seguenti commi:

     "Nelle more del perfezionamento delle operazioni di mutui di cui al comma precedente, il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad assumere impegni per l'attuazione delle provvidenze contemplate dal presente titolo, nei limiti delle spese previste dai precedenti articoli 26, 29, 30, 31, 32, 33 e 34.

     La stessa autorizzazione è concessa ai Ministri per la sanità, per il tesoro e per le finanze, nei limiti delle spese previste rispettivamente dai precedenti articoli 27, 28 e 35".

     L'art. 37 è sostituito dal seguente:

     "A decorrere dal periodo di paga corrente alla data del 1° aprile 1965 e sino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data 31 marzo 1966, la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro delle imprese industriali e dalle imprese artigiane per i loro dipendenti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale è ridotta del 3 per cento delle retribuzioni alle quali è riferita.

     Per l'identificazione delle imprese che hanno diritto alla riduzione contributiva di cui al precedente comma, si fa riferimento alle norme in vigore in materia di assegni familiari".

     All'art. 38, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "L'importo del minor gettito contributivo che si determina per il Fondo adeguamento delle pensioni in applicazione dell'articolo precedente è posto a carico dello Stato che vi provvede con un contributo straordinario complessivo:

     di lire 87.700 milioni per l'esercizio 1965;

     di lire 43.300 milioni per l'esercizio 1966".

     L'art. 39 è sostituito dal seguente:

     "Gli Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie, di cui alle leggi 22 giugno 1950, n. 445, 13 marzo 1953, n. 208 e 31 luglio 1957, n. 742, l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), l'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia (IRFIS) ed il Credito industriale sardo (CIS), di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, nonchè le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, istituite ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, convertito in legge 29 dicembre 1948, n. 1482, nonchè gli altri Istituti di credito ed Aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono compiere, sino al 31 dicembre 1966, anche in deroga ai loro statuti, nei confronti delle imprese - industriali e commerciali - operanti nelle rispettive zone di competenza territoriale ed indipendentemente dalle dimensioni delle imprese stesse, operazioni di finanziamento a medio termine, anche sotto forma di sconto degli effetti, derivante dalle vendite di macchinari a piccole e medie imprese industriali.

     Il trattamento tributario è quello di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1228".

     All'art. 42, ultimo comma, le parole "cento milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "duecento milioni di lire".

     All'art. 43, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "L'esenzione prevista nel precedente comma è applicabile ai fabbricati la cui costruzione sia stata ultimata tra il 1° gennaio 1962 ed il 31 dicembre 1968".

     All'art. 44, primo comma, la parola: "destinati" è sostituita dalla parola: "destinate";

     l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano agli atti stipulati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, nonchè agli atti soggetti ad approvazione o a condizione sospensiva che si perfezionano dopo tale data, fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi speciali".

     L'art. 45 è sostituito dal seguente:

     "La riduzione a quattro quinti della misura normale dell'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione, prevista dall'art. 5, primo comma, lettera d), della legge 2 febbraio 1960, n. 35, è estesa ai fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso ultimati entro il 31 dicembre 1968.

     Le abitazioni economiche e popolari realizzate da cooperative, enti e privati con il contributo dello Stato ovvero da lavoratori singoli o da cooperative di lavoratori che versino i contributi alla "GESCAL", di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono esenti dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione.

     L'art. 47 è sostituito dal seguente:

     "Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini di cui al decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 31".

     All'art. 48, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Le somme così versate allo stato di previsione dell'entrata sono, correlativamente iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nonchè del Ministero del tesoro per l'aumento del fondo di dotazione di cui al precedente comma".

     L'art. 49 è sostituito dal seguente:"E' conferito al Fondo costituito con l'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, il ricavo della emissione di Buoni del tesoro poliennali dell'importo complessivo di lire 141 miliardi che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere, anche in più riprese negli anni 1965 e 1966, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941".

 

          Art. 2.

     Sono convalidati gli atti emessi in applicazione del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, in base a norme del decreto stesso soppresse o modificate dalla presente legge.