§ 2.8.30 - Legge 23 maggio 1964, n. 404.
Provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della olivicoltura e della bieticoltura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:23/05/1964
Numero:404


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi in ragione di lire 5 miliardi nell'esercizio finanziario 1963-64, di lire 2,5 miliardi nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 7,5 miliardi [...]
Art. 2.      Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Comitati regionali di cui all'art. 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle [...]
Art. 3.      E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1963-64, la spesa di lire 5 miliardi per incrementare il "fondo di rotazione" istituito dalla legge 8 agosto 1957, n. 777, recante provvidenze [...]
Art. 4.      Sono autorizzati i limiti di impegno per complessive lire 2 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo nell'esercizio 1963-64 e di lire 500 milioni, rispettivamente, nel periodo 1° luglio-31 [...]
Art. 5.      E' autorizzata la spesa di lire 6 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi nell'esercizio 1963-64 e di lire 1 miliardo, rispettivamente, nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e nell'esercizio [...]
Art. 6.      E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo, in ragione di 500 milioni nell'esercizio 1963-64 e di lire 250 milioni, rispettivamente, nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e nell'esercizio 1965, [...]
Art. 7.      E' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi, in ragione di 2 miliardi, rispettivamente, nell'esercizio finanziario 1963-64, nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e negli esercizi 1965 e 1966, [...]
Art. 8.      E' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi in ragione di 1 miliardo nell'esercizio 1963-64 e di lire 500 milioni, rispettivamente, nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e nell'esercizio 1965, [...]
Art. 9.      E' autorizzata la spesa di lire 6 miliardi, in ragione di lire 1.500 milioni nell'esercizio finanziario 1963-64, di lire 1 miliardo nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 2.500 milioni [...]
Art. 10.      In relazione alle maggiori esigenze della difesa antiparassitaria e fitosanitaria nei settori dell'olivicoltura e della bieticoltura è aumentata di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1963-64 e [...]
Art. 11.      Le disposizioni della presente legge si applicano anche a favore delle Regioni a statuto speciale.
Art. 12.      All'onere di lire 19 miliardi e 500 milioni a carico dell'esercizio 1963-64 ed a quello di lire 9 miliardi a carico del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si fa fronte, rispettivamente, con un [...]


§ 2.8.30 - Legge 23 maggio 1964, n. 404. [1]

Provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della olivicoltura e della bieticoltura.

(G.U. 16 giugno 1964, n. 146).

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi in ragione di lire 5 miliardi nell'esercizio finanziario 1963-64, di lire 2,5 miliardi nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 7,5 miliardi nell'esercizio finanziario 1965, di lire 10 miliardi annui in ciascuno degli esercizi 1966 e 1967 e di lire 5 miliardi nell'esercizio 1968, per attuare interventi diretti al risanamento, al miglioramento e all'incremento del patrimonio zootecnico, con particolare riguardo agli allevamenti di bovini, secondo le norme degli articoli 1 e 2 della legge 27 novembre 1956, n. 1367, e dell'art. 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

 

          Art. 2.

     Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Comitati regionali di cui all'art. 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, può essere vietata per determinati periodi di tempo e, ove occorra, per zone determinate, la macellazione dei vitelli e dei vitelloni che abbiano un peso inferiore a quello che sarà indicato con lo stesso provvedimento.

     Nel decreto ministeriale potranno essere stabilite limitazioni all'applicazione del divieto suddetto in relazione a determinate razze di bovini o ai sistemi di allevamento ed alle situazioni aziendali di singole zone.

     Il divieto di cui ai precedenti commi può essere disposto quando, in relazione all'andamento dei prezzi della carne o a diminuzioni della consistenza del patrimonio zootecnico nazionale, si renda utile prolungare il periodo di allevamento dei vitelli e vitelloni per soddisfare le esigenze alimentari della popolazione.

     Chi macella o fa macellare vitelli o vitelloni in violazione del suddetto divieto è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni capo abbattuto, salvo che l'abbattimento sia effettuato in seguito ad un'autorizzazione dell'autorità sanitaria o in attuazione di un piano di risanamento zootecnico sotto il controllo della medesima autorità o degli uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 3.

     E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1963-64, la spesa di lire 5 miliardi per incrementare il "fondo di rotazione" istituito dalla legge 8 agosto 1957, n. 777, recante provvidenze creditizie per la zootecnia.

     Ai prestiti concessi con le disponibilità di cui al presente articolo si applica il disposto del sesto comma dell'art. 16 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

     Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste saranno stabilite le condizioni e le norme per la concessione dell'esenzione doganale di cui all'art. 6 della citata legge 8 agosto 1957, n. 777, anche per il bestiame acquistato senza agevolazioni creditizie o contributive statali.

 

          Art. 4.

     Sono autorizzati i limiti di impegno per complessive lire 2 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo nell'esercizio 1963-64 e di lire 500 milioni, rispettivamente, nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e nell'esercizio 1965, per la concessione, ai termini dell'art. 9 della legge 2 giugno 1961, n. 454, del concorso dello Stato sui mutui di miglioramento fondiario destinati alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento di ricoveri per il bestiame e connesse strutture ed attrezzature, ivi comprese le attrezzature mobili complementari, nonchè per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di alloggi per i salariati fissi addetti all'attività zootecnica.

     I mutui agevolati saranno concessi, con preferenza, per organiche iniziative intese a costituire efficienti aziende a prevalente indirizzo zootecnico o ad introdurre razionali sistemi e tecniche di allevamento, con particolare riguardo ai settori bovino, ovino e avicolo.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 1 miliardo nell'esercizio 1963-64, di lire 1 miliardo nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 2 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1994, di lire 1.500 milioni nel 1995 e di lire 500 milioni nel 1996.

 

          Art. 5.

     E' autorizzata la spesa di lire 6 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi nell'esercizio 1963-64 e di lire 1 miliardo, rispettivamente, nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e nell'esercizio 1965, per la concessione di contributi, ai termini dell'art. 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura di impianti collettivi per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la diretta vendita al consumo dei prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti. In tali impianti si intendono compresi i macelli, i mangimifici e le stalle sociali [2].

     Per gli stessi impianti possono essere altresì concessi i mutui integrativi di cui al secondo e terzo comma del citato art. 20 della citata legge n. 454. Nel caso di mutui integrativi assistiti dal concorso statale l'onere relativo farà carico al limite di impegno previsto dal precedente art. 4.

 

          Art. 6.

     E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo, in ragione di 500 milioni nell'esercizio 1963-64 e di lire 250 milioni, rispettivamente, nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e nell'esercizio 1965, per l'attuazione di interventi relativi al settore zootecnico, ai sensi del secondo comma, prima parte, dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

 

          Art. 7.

     E' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi, in ragione di 2 miliardi, rispettivamente, nell'esercizio finanziario 1963-64, nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e negli esercizi 1965 e 1966, per l'attuazione di iniziative nonchè per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 14 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e secondo le disposizioni della legge 26 luglio 1956, n. 839, in favore di imprenditori agricoli, con preferenza ai coltivatori diretti mezzadri e coloni singoli od associati, per il miglioramento e l'incremento dell'olivicoltura.

     I contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di macchine per la coltivazione degli oliveti e per la raccolta delle olive sino alle aliquote massime previste dal primo comma dell'art. 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454. Per la concessione di tali contributi si applica la norma di cui al secondo comma del citato art. 18 [3].

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà erogare, per ciascun esercizio finanziario, sugli stanziamenti relativi all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, una somma non superiore a 50 milioni di lire per conferire premi in denaro, a seguito di pubblico concorso, agli inventori di nuovi o più perfezionati mezzi e attrezzature per la raccolta delle olive.

 

          Art. 8.

     E' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi in ragione di 1 miliardo nell'esercizio 1963-64 e di lire 500 milioni, rispettivamente, nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e nell'esercizio 1965, per la concessione di contributi, ai termini dell'art. 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura di impianti collettivi per la conservazione, lavorazione e trasformazione delle olive e la diretta vendita al consumo dei prodotti e sottoprodotti della lavorazione.

     Per i predetti impianti possono essere altresì concessi i mutui integrativi di cui al secondo e terzo comma del citato art. 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

 

          Art. 9.

     E' autorizzata la spesa di lire 6 miliardi, in ragione di lire 1.500 milioni nell'esercizio finanziario 1963-64, di lire 1 miliardo nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 2.500 milioni nell'esercizio 1965 e di lire 1 miliardo nell'esercizio 1966, per la concessione di contributi per l'acquisto di macchine ed annesse attrezzature occorrenti per le operazioni di semina, di diradamento, di diserbo e di raccolta delle bietole, a favore di agricoltori singoli o associati, con particolare riguardo ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni titolari di piccole aziende e cooperative agricole, nonchè per l'acquisto delle predette macchine ad attrezzature destinate alla costituzione di centri di meccanizzazione promossi da enti di colonizzazione, da consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario.

     I contributi potranno concedersi sino alle aliquote massime previste dal primo comma dell'art. 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e con l'osservanza di quanto stabilito dal secondo comma dello stesso art. 18.

     I contributi potranno concedersi anche alle aziende agricole che, ai fini di un più economico impiego delle macchine, utilizzino le medesime anche per conto terzi.

 

          Art. 10.

     In relazione alle maggiori esigenze della difesa antiparassitaria e fitosanitaria nei settori dell'olivicoltura e della bieticoltura è aumentata di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1963-64 e di lire 750 milioni, rispettivamente, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio 1965, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 15, primo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454.

 

          Art. 11.

     Le disposizioni della presente legge si applicano anche a favore delle Regioni a statuto speciale.

     A tal fine il Ministro per l'agricoltura e per le foreste assegnerà annualmente una quota parte degli stanziamenti in favore delle Regioni stesse.

     Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono esenti da bollo.

     La concessione, la liquidazione ed il pagamento dei contributi e dei concorsi statali previsti dagli articoli 1, 4, 7 e 9 della presente legge sono regolati dalle disposizioni dell'art. 35 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

     Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

 

          Art. 12.

     All'onere di lire 19 miliardi e 500 milioni a carico dell'esercizio 1963-64 ed a quello di lire 9 miliardi a carico del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si fa fronte, rispettivamente, con un aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 31 ottobre 1963, n. 1458, e con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo predetto, per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così modificato dall'art. 29 del D.L. 15 marzo 1965, n. 124.

[3] Comma così modificato dall'art. unico della L. 29 ottobre 1965, n. 1216.