§ 30.4.9 – L. 14 ottobre 1964, n. 1068.
Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.4 credito all'artigianato
Data:14/10/1964
Numero:1068


Sommario
Art. 1.      E' istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane un "Fondo centrale di garanzia" per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a [...]
Art. 2.      Le dotazioni finanziarie del Fondo centrale di garanzia sono costituite
Art. 3.      Il fondo centrale di garanzia è amministrato da un comitato composto: dal presidente e dal vice presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito [...]
Art. 4.      Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del Fondo, le somme affluenti al Fondo [...]
Art. 5.      L'art. 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, è sostituito dal seguente
Art. 6.      All'art. 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'art. 2 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, sono aggiunti i seguenti commi
Art. 7.      Il terzo comma dell'art. 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'art. 2 della legge 8 marzo 1958, n. 232, è sostituito dal seguente
Art. 8.      In deroga al disposto dell'art. 2762 del Codice civile, i privilegi stabiliti nell'art. 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'art. 5 della legge 19 [...]
Art. 9.      Le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio e alla [...]


§ 30.4.9 – L. 14 ottobre 1964, n. 1068. [1]

Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione.

(G.U. 6 novembre 1964, n. 273).

 

     Art. 1.

     E' istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane un "Fondo centrale di garanzia" per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, a favore delle imprese artigiane, effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI e successive modificazioni, e ammesse ai benefici del "Fondo" in base ai criteri e alle modalità deliberati dal Comitato di cui al successivo art. 3.

     La garanzia prevista nel comma precedente è di natura sussidiaria e si esplica fino all'ammontare del 70 per cento della perdita che gli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono il credito.

     La predetta garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del Fondo e non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato o delle Regioni.

 

          Art. 2.

     Le dotazioni finanziarie del Fondo centrale di garanzia sono costituite:

     a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti che siano ammessi alla garanzia prevista dall'art. 1 della presente legge;

     b) da un contributo dello Stato di lire 100 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 200 milioni annui in ciascuno degli esercizi successivi fino al 1970 e di lire 100 milioni nell'esercizio 1971, da prelevare dalle somme stanziate nel capitolo 39 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e nei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio;

     c) da un contributo annuo della Cassa per il credito alle imprese artigiane in misura del 20 per cento dei suoi utili netti;

     d) da eventuali contributi degli istituti ed aziende di credito o di enti ed associazioni interessati allo sviluppo e all'ammodernamento delle aziende artigiane.

 

          Art. 3.

     Il fondo centrale di garanzia è amministrato da un comitato composto: dal presidente e dal vice presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, i quali assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di vice presidente del comitato; dal direttore generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, da un rappresentante del Ministero del tesoro; da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; da due membri del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, nominati in rappresentanza delle categorie artigiane ai sensi dell'articolo 44, lettera d), della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni [2].

     Spetta al Comitato di deliberare in ordine:

     a) ai criteri e alle modalità che dovranno presiedere e disciplinare gli interventi del Fondo;

     b) alle singole richieste di ammissione dei finanziamenti artigiani alla garanzia sussidiaria del Fondo presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949;

     c) alle singole richieste di rimborso presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui alla lettera b) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo;

     d) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del Fondo.

     Le deliberazioni di cui alla lettera a) sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.

 

          Art. 4.

     Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del Fondo, le somme affluenti al Fondo medesimo ed i relativi interessi maturati, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti da tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere, presenti e futuri, ivi incluse le imposte dirette, i tributi locali, e l'imposta generale sull'entrata.

 

          Art. 5.

     L'art. 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 6.

     All'art. 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'art. 2 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

          Art. 7.

     Il terzo comma dell'art. 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'art. 2 della legge 8 marzo 1958, n. 232, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 8.

     In deroga al disposto dell'art. 2762 del Codice civile, i privilegi stabiliti nell'art. 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'art. 5 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, durano fino al totale rimborso del prestito concesso e seguono i beni.

 

          Art. 9.

     Le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio e alla copertura dell'onere relativo verrà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 7 agosto 1971, n. 685.