§ 96.2.f - Legge 4 marzo 1958, n. 174.
Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:96. Turismo
Capitolo:96.2 disciplina generale
Data:04/03/1958
Numero:174


Sommario
Art. 1.      Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno gli alberghi, le pensioni, le locande, gli stabilimenti di cura e le case di salute sono classificati in sei categorie, contrassegnate [...]
Art. 2.      Il provento dell'imposta di soggiorno, al netto dell'aggio di riscossione, è devoluto per il 12 per cento all'Opera nazionale maternità ed infanzia
Art. 3.      Le quote dell'imposta di soggiorno attribuite alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro, in base alle disposizioni dell'art. 2 [...]
Art. 4.      Quando il Fondo speciale ed il capitale della Sezione autonoma per il credito alberghiero e turistico avranno raggiunto i limiti previsti dall'ultimo comma del precedente articolo, lettere a) e [...]
Art. 5.      Gli interessi maturati e maturandi sull'incremento del Fondo speciale di cui al secondo comma del precedente art. 3 saranno considerati alla stregua di una riserva per stabilire, in base [...]
Art. 6.      La misura della cauzione, prescritta dall'art. 11, terzo comma, del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è elevata a 120 milioni di lire
Art. 7.      La pena prevista dal primo comma dell'art. 14 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, modificato con decreto legislativo del Capo [...]
Art. 8.      Con effetto dal 1° luglio 1958 il contributo speciale di cura, previsto dall'art. 12 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, è dovuto da [...]
Art. 9.      Il contributo speciale di cura viene riscosso dal Comune in partita di giro secondo le norme dell'art. 297 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive [...]
Art. 10.      Entro il limite dello stanziamento di cui al successivo art. 15, lo Stato concorre alle spese degli Enti provinciali per il turismo con contributi annuali a proprio carico
Art. 11.      Il contributo annuale a carico delle Amministrazioni provinciali di cui all'art. 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 413, all'art. 2 del [...]
Art. 12.      Il Commissariato per il turismo è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59, nei limiti della spesa annua di lire 100 milioni, contributi una tantum a favore di [...]
Art. 13.      Il riscontro della gestione di ciascun Ente provinciale per il turismo è effettuato da tre revisori dei conti, di cui uno nominato dal Ministro per il tesoro, uno dal Commissario per il turismo [...]
Art. 14.      Nei confronti delle Aziende di cura, di soggiorno o il turismo i cui bilanci prevedono entrate superiori a lire 50 milioni annui, il riscontro sulla gestione è effettuato da un collegio di tre [...]
Art. 15.      Per l'applicazione della presente legge viene autorizzata la spesa di lire un miliardo per l'esercizio 1957-58, di lire 4,5 miliardi per l'esercizio 1958-59 e di lire 3 miliardi per ciascuno [...]
Art. 16.      E' autorizzato il versamento all'entrata dello Stato per l'esercizio 1957-58 delle somme di lire 700 milioni e di lire 300 milioni da prelevarsi dai conti correnti infruttiferi di tesoreria [...]
Art. 17.      All'onere di un miliardo di lire derivante dell'applicazione della presente legge per l'esercizio 1957-58 di farà fronte con le entrate di cui al precedente articolo
Art. 18.      Restano salve le attribuzioni delle vigenti leggi demandate alle Regioni a statuto speciale in materia di turismo ed industria alberghiera
Art. 19.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio


§ 96.2.f - Legge 4 marzo 1958, n. 174. [1]

Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero.

(G.U. 22 marzo 1958, n. 71).

 

Titolo I

IMPOSTA DI SOGGIORNO

 

     Art. 1.

     Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno gli alberghi, le pensioni, le locande, gli stabilimenti di cura e le case di salute sono classificati in sei categorie, contrassegnate come segue:

     categoria A alberghi di lusso;

     categoria B alberghi di I categoria;

     categoria C alberghi di II categoria e pensioni di 1ª categoria;

     categoria D alberghi di III categoria e pensioni di 2ª categoria;

     categoria E alberghi di IV categoria e Pensioni di 3ª categoria;

     categoria F locande in genere.

     L'imposta è esatta per ogni persona e giorno in base alla seguente tariffa:

     categoria A L. 200

     categoria B L. 120

     categoria C L. 80

     categoria D L. 50

     categoria E L. 20

     categoria F L. 10

     Coloro che siano assoggettati all'imposta per trenta giorni consecutivi, ne rimangono esenti per i successivi novanta giorni.

     Le ville, gli appartamenti, le camere ammobiliate e gli altri alloggi in genere sono distinti in quattro categorie. Da coloro che vi dimorano l'imposta è dovuta, per tutta la durata del soggiorno purchè non superi i 120 giorni da quello dell'arrivo, nelle misure fisse individuali di lire 3000 per la 1ª categoria, di lire 2000 per la 2ª, di lire 600 per la 3ª e di lire 200 per la 4ª.

     Se la durata del soggiorno nelle ville, negli appartamenti e nelle camere ammobiliate o negli alloggi, per i quali normalmente l'imposta è dovuta in misura fissa, è inferiore a sette giorni, giusta la deroga prevista dall'art. 3, secondo comma, della legge 16 giugno 1939, n. 1111, la imposta si applica con le seguenti quote giornaliere:

     categoria I lire 80;

     categoria II lire 60;

     categoria III lire 30;

     categoria IV lire 10.

     Tali quote giornaliere si applicano, in ogni caso, agli ospiti delle case per ferie, degli alberghi per la gioventù, dei campeggi, dei villaggi turistici e degli autostelli, per la durata massima di giorni venti.

     Le maggiorazioni stagionali, disposte per particolari esigenze a favore di determinate località secondo l'art. 6, lettera b) del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, possono raggiungere i limiti di lire 40 per le quote giornaliere e di lire 400 per le quote fisse.

     La classificazione degli alberghi, pensioni e locande è quella risultante dagli elenchi approvati dal Commissariato per il turismo in base alle disposizioni del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e modificato con regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1729, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 382.

     La classificazione degli altri esercizi non compresi negli elenchi suindicati, nonchè delle ville, degli appartamenti, delle camere ammobiliate e degli altri alloggi in genere, è determinata, tenuto conto della loro importanza, attrezzatura e ubicazione, dall'Ente provinciale per il turismo sentito il parere dell'Azienda autonoma di cura, di soggiorno o di turismo per il territorio di propria competenza, con le norme di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111.

     Nel caso che detti alloggi siano situati in località non riconosciuta stazione di cura, di soggiorno o di turismo o che sia intervenuta dispensa dalla costituzione dell'Azienda autonoma, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, il parere di cui al precedente comma è espresso del Comune.

     Il parere del Comune, espresso dalla Giunta comunale, e quello della Azienda autonoma debbono essere comunicati all'Ente provinciale per il turismo nel termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, l'Ente provinciale per il turismo può procedere alla classificazione anche senza il richiesto parere.

     Le case per ferie, gli alberghi per la gioventù ed i campeggi sono classificati fra gli alloggi di IV categoria.

 

          Art. 2.

     Il provento dell'imposta di soggiorno, al netto dell'aggio di riscossione, è devoluto per il 12 per cento all'Opera nazionale maternità ed infanzia.

     La restante parte è così ripartita:

     a) nelle località riconosciute stazioni di cura di soggiorno o di turismo per l'80 per cento all'Azienda autonoma della, stazione; per il 10 per cento alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del lavoro e per il residuo 10 per cento all'Ente provinciale per il turismo.

     Nel caso di dispensa dalla costituzione dell'Azienda autonoma, la quota che spetterebbe a questa è devoluta al Comune con l'obbligo della gestione separata prescritta dall'art. 10 del regio decreto leggo 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380;

     b) nelle altre località di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, non riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per il 30 per cento alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico; per il 20 per cento all'Ente provinciale per il turismo e per il 50 per cento a favore del Comune con l'obbligo di gestione separata, per essere destinata, d'intesa con l'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, ad opere di miglioramento delle località connesse con lo sviluppo dell'attività turistica ed anche al finanziamento delle Associazioni Pro-Loco ivi costituite ed iscritte all'albo da istituirsi e tenersi presso il Commissariato per il turismo.

     Per le Regioni indicate nell'art. 18 le percentuali stabilite dalle lettere a) e b) in favore della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, riscosse nella Regione, vengono attribuite direttamente all'Amministrazione regionale, per essere destinate ad alimentare il fondo di rotazione per il credito alberghiero.

 

          Art. 3.

     Le quote dell'imposta di soggiorno attribuite alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro, in base alle disposizioni dell'art. 2 della presente legge, continueranno ad affluire alla Sezione stessa anche dopo l'avvenuta formazione del fondo particolare di cui all'art. 10 della legge 29 luglio 1949, n. 481.

     Le quote come sopra affluite alla Sezione, ad avvenuta formazione del suddetto fondo particolare, sono devolute:

     a) per il 50 per cento del loro ammontare ad incremento del Fondo speciale, di cui all'art. 19 del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, all'art. 9 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453 e all'art. 9 della legge 29 luglio 1949, n. 481, fino a che detto Fondo non abbia raggiunto l'importo massimo di lire 3 miliardi;

     b) per il venti per cento del loro ammontare, con quote minime arrotondate a lire 10 milioni, quale partecipazione statale al capitale della S.A.C.A.T. fino a che il capitale della predetta Sezione non abbia raggiunto l'ammontare di lire 1 miliardo;

     c) per il 30 per cento del loro ammontare, tramite il bilancio dello Stato, ad incremento del fondo di rotazione costituito presso il Commissariato per il turismo, ai sensi dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 691, sulle provvidenze a favore dell'industria alberghiera.

 

          Art. 4.

     Quando il Fondo speciale ed il capitale della Sezione autonoma per il credito alberghiero e turistico avranno raggiunto i limiti previsti dall'ultimo comma del precedente articolo, lettere a) e b), le quote della imposta di soggiorno attribuite alla predetta Sezione, in base all'art. 2 della presente legge, sono destinate, tramite il bilancio dello Stato, al fondo di cui alla lettera c) del precedente art. 3 della presente legge.

 

          Art. 5.

     Gli interessi maturati e maturandi sull'incremento del Fondo speciale di cui al secondo comma del precedente art. 3 saranno considerati alla stregua di una riserva per stabilire, in base all'art. 18 dello statuto della predetta Sezione ed all'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, l'ammontare nominale massimo delle obbligazioni da emettere dalla Sezione stessa a fronte di mutui di ammortamento.

     Detto Fondo deve essere investito in titoli emessi o garantiti dallo Stato. Un'aliquota di esso, non superiore al 50 per cento del Fondo stesso, può essere investita nell'acquisto di obbligazioni della Sezione autonoma per il credito alberghiero e turistico, limitatamente a quelle disponibili sul mercato.

     La Sezione resta autorizzata a concedere mutui anche ai gestori degli esercizi ricettivi, che non siano proprietari degli stabili a ciò destinati, sempre che essi forniscano, a giudizio della Sezione autonoma per il credito alberghiero e turistico, fondate ed idonee garanzie valevoli anche nel tempo.

 

          Art. 6.

     La misura della cauzione, prescritta dall'art. 11, terzo comma, del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è elevata a 120 milioni di lire.

 

          Art. 7.

     La pena prevista dal primo comma dell'art. 14 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 555, è fissata nell'ammenda da lire 10.000 a lire 250.000. [2]

 

Titolo II

CONTRIBUTO SPECIALE DI CURA

 

          Art. 8.

     Con effetto dal 1° luglio 1958 il contributo speciale di cura, previsto dall'art. 12 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, è dovuto da tutti coloro che nelle località riconosciute stazioni di soggiorno, di cura o di turismo esercitano industrie, commerci, arti o professioni, ed è corrisposto con una addizionale dell'uno per cento dei redditi colpiti dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni in categoria B e C¹

     Ove detta imposta comunale non sia istituita, il contributo è applicato ai redditi delle industrie, commerci, arti e professioni soggetti alla imposta di ricchezza mobile, in categoria B e C¹, nonchè ai redditi esenti da tale imposta anche in virtù di leggi speciali o soggetti ad un tributo sostitutivo.

 

          Art. 9.

     Il contributo speciale di cura viene riscosso dal Comune in partita di giro secondo le norme dell'art. 297 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

     Il gettito di ogni rata bimestrale dovrà essere versato dall'esattore comunale al tesoriere della Azienda autonoma di cura, di soggiorno o di turismo entro gli stessi termini stabiliti per il versamento delle imposte erariali.

     I crediti del Comune per il contributo speciale di cura hanno i privilegi stabiliti dall'art. 2752, ultimo comma, del Codice civile e dall'art. 62 del testo unico delle leggi sulla imposta sui redditi di ricchezza mobile approvato con regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, subordinatamente ai privilegi spettanti ai crediti per tributi dovuti allo Stato.

     Si applica l'art. 63 del predetto testo unico concernente la responsabilità solidale del nuovo esercente nel caso di trasferimento dell'esercizio di industria e commercio.

     Per la iscrizione a ruolo o per la riscossione del contributo speciale di cura si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta dagli enti locali.

 

Titolo III

FINANZIAMENTO DEGLI ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO

 

          Art. 10.

     Entro il limite dello stanziamento di cui al successivo art. 15, lo Stato concorre alle spese degli Enti provinciali per il turismo con contributi annuali a proprio carico.

     L'assegnazione di tali contributi viene disposta con decreto del Commissario per il turismo, tenuto conto delle esigenze dei singoli Enti in rapporto all'importanza turistica della zona in cui essi operano, alla consistenza del patrimonio alberghiero e turistico ed al movimento di forestieri, nonchè in funzione degli interessi del turismo nazionale.

     Per le Regioni indicate nell'art. 18 l'assegnazione dei contributi viene fatta direttamente alle singole Amministrazioni regionali, che provvederanno alla ripartizione fra gli Enti provinciali per il turismo, operanti nella Regione, con i criteri di cui al comma precedente.

 

          Art. 11.

     Il contributo annuale a carico delle Amministrazioni provinciali di cui all'art. 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 413, all'art. 2 del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2302, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1319, ed all'art. 3 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1716, è fissato nella misura del 3 per cento dell'addizionale provinciale all'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni.

 

          Art. 12.

     Il Commissariato per il turismo è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59, nei limiti della spesa annua di lire 100 milioni, contributi una tantum a favore di enti che, senza scopo di lucro, svolgano attività dirette ad incrementare il movimento di forestieri od il turismo sociale o giovanile.

 

          Art. 13.

     Il riscontro della gestione di ciascun Ente provinciale per il turismo è effettuato da tre revisori dei conti, di cui uno nominato dal Ministro per il tesoro, uno dal Commissario per il turismo ed il terzo dal Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo.

     I revisori compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Ente.

     I revisori medesimi sono nominati per un triennio e possono essere confermati.

 

          Art. 14.

     Nei confronti delle Aziende di cura, di soggiorno o il turismo i cui bilanci prevedono entrate superiori a lire 50 milioni annui, il riscontro sulla gestione è effettuato da un collegio di tre revisori nominati rispettivamente del Ministro per l'interno, dal Ministro per il tesoro del Commissario per il turismo.

     I revisori sono nominati per un triennio e possono essere confermati.

 

          Art. 15.

     Per l'applicazione della presente legge viene autorizzata la spesa di lire un miliardo per l'esercizio 1957-58, di lire 4,5 miliardi per l'esercizio 1958-59 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi successivi.

     I relativi finanziamenti saranno iscritti nello stato di previsione dalla spesa del Ministero del tesoro - Commissariato per il turismo.

 

          Art. 16.

     E' autorizzato il versamento all'entrata dello Stato per l'esercizio 1957-58 delle somme di lire 700 milioni e di lire 300 milioni da prelevarsi dai conti correnti infruttiferi di tesoreria concernenti rispettivamente la gestione statale dei prodotti industriali e la liquidazione dei beni tedeschi in Italia.

 

          Art. 17.

     All'onere di un miliardo di lire derivante dell'applicazione della presente legge per l'esercizio 1957-58 di farà fronte con le entrate di cui al precedente articolo.

 

          Art. 18.

     Restano salve le attribuzioni delle vigenti leggi demandate alle Regioni a statuto speciale in materia di turismo ed industria alberghiera.

 

          Art. 19.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 3 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, ad esclusione del titolo III.

[2] Gli importi di cui al presente articoli sono stati così modificati dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.