§ 3.5.2 - Legge 29 luglio 1949, n. 481.
Utilizzazione di lire otto miliardi, da prelevare sul fondo di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per l'attuazione di iniziative di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:3. Alberghi e ristoranti
Capitolo:3.5 sovvenzioni e agevolazioni
Data:29/07/1949
Numero:481


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la concessione di anticipazioni entro il limite di lire tre miliardi alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale [...]
Art. 2.      E' autorizzata la concessione:
Art. 3.      Coloro che intendano chiedere i contributi di cui alla lettera b) del precedente articolo, devono far pervenire direttamente al Commissariato per il turismo, prima dell'inizio delle opere, [...]
Art. 4.      E' autorizzata, altresì, la concessione di anticipazioni entro il limite di lire tre miliardi per mutui occorrenti per la costruzione e arredamento di nuovi alberghi e di pensioni a tipo [...]
Art. 5.      I mutui di cui al precedente articolo sono garantiti da ipoteca di primo grado sugli immobili adibiti agli scopi indicati nel menzionato articolo o su altri immobili di proprietà del mutuatario, [...]
Art. 6.      Le opere alberghiere per cui vengono concessi i contributi od i mutui di cui alle norme della presente legge, sono soggette al vincolo della destinazione venticinquennale stabilito dall'art. 16 [...]
Art. 7.      Il Commissariato per il turismo e gli Istituti finanziatori hanno la facoltà di esercitare gli opportuni controlli ed accertamenti sulle possibilità economiche e finanziarie dei beneficiari [...]
Art. 8.      Le anticipazioni delle somme di cui agli articoli 1 e 4 agli istituti indicati negli stessi articoli, la gestione e la restituzione delle somme medesime al Tesoro, nonchè le condizioni relative [...]
Art. 9.      Il fondo speciale di cui all'art. 19 del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, resta consolidato nell'importo stabilito in detto articolo, aumentato dell'importo delle aliquote [...]
Art. 10.      A garanzia delle eventuali perdite sui mutui di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge è costituito un particolare fondo da formarsi, fino alla concorrenza di lire un miliardo, con [...]
Art. 11.      Il fondo di lire tre miliardi stabilito con l'art. 4 della presente legge, eventualmente integrato dalla disponibilità di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, nonchè il fondo di lire un [...]
Art. 12.      Per la città di Roma e le località viciniori di interesse turistico, data l'imminente ricorrenza dell'Anno Santo, gli Istituti di credito, di cui all'art. 4 della presente legge, possono essere [...]
Art. 13.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio entro i limiti dei prelevamenti effettuati sulle disponibilità costituitesi nel [...]


§ 3.5.2 - Legge 29 luglio 1949, n. 481. [1]

Utilizzazione di lire otto miliardi, da prelevare sul fondo di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per l'attuazione di iniziative di interesse turistico e alberghiero.

(G.U. 9 agosto 1949, n. 181).

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la concessione di anticipazioni entro il limite di lire tre miliardi alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del lavoro.

     Tale somma verrà utilizzata dalla predetta Sezione per le operazioni di mutuo consentite dalle disposizioni del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, modificato dal regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453, nonchè per lo sconto dei contributi diretti rateali, previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 399.

     I mutui di cui al precedente comma non potranno superare, nel rispettivo loro ammontare, la somma ammessa a fruire del contributo rateale dello Stato e saranno destinati per gli scopi di cui al regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452.

     L'eventuale disponibilità residua dell'anzidetta somma di lire tre miliardi sarà destinata per gli scopi indicati nel successivo art. 4.

 

          Art. 2.

     E' autorizzata la concessione:

     a) di fondi integrativi, entro il limite di lire un miliardo in aumento agli stanziamenti stabiliti con l'art. 9 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e devoluti successivamente, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 399, per i soli contributi una volta tanto, previsti dall'art. 1, n. 1, del suaccennato regio decreto legislativo n. 452.

     Gli stanziamenti di cui allo stesso regio decreto legislativo n. 452, a decorrere dall'esercizio 1957-58, saranno ridotti alla somma di lire 2.500.000, per provvedere ai pagamenti di cui all'art. 3, n. 1, e all'art. 19 del surrichiamato decreto legislativo;

     b) di nuovi fondi, entro il limite di lire un miliardo, per contributi straordinari a favore di coloro che, entro il 10 giugno 1951, eseguano opere di interesse turistico, ivi compresi arredamenti, senza beneficiare delle provvidenze previste dal regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e successive modificazioni, le cui norme e modalità, per quanto non disposte con la presente legge, vengono osservate per la concessione di detti contributi.

     Per l'utilizzazione delle somme di cui alle lettere a) e b ) del presente articolo, si osserva la norma contenuta nell'art. 18 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452.

 

          Art. 3.

     Coloro che intendano chiedere i contributi di cui alla lettera b) del precedente articolo, devono far pervenire direttamente al Commissariato per il turismo, prima dell'inizio delle opere, regolare domanda, corredata del progetto di massima delle opere stesse e del preventivo di spesa, vistato dal competente Ufficio del genio civile.

     Per le opere in corso di esecuzione alla data di pubblicazione della presente legge, salva l'eccezione di cui al seguente comma, la spesa ammissibile a contributo, che deve risultare dal preventivo, è limitata a quella necessaria per il completamento delle anzidette opere. In tal caso, la domanda deve pervenire al Commissariato per il turismo entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

     Per coloro ai quali non siano stati assegnati dall'apposito Comitato i contributi una volta tanto o rateali stabiliti dal regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, integrato dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 399, e chiedano di rinunciare alle provvidenze anzidette, i contributi di cui alla lettera b) del precedente art. 2, possono essere concessi anche per le opere che siano state iniziate prima della presentazione di apposita domanda, alla quale può essere allegato il solo preventivo di spesa, vistato dal competente Ufficio del genio civile. L'ammontare complessivo dei contributi che possono essere concessi a norma del presente comma, non può comunque eccedere la somma di lire trecento milioni.

     Coloro che ottengano i mutui previsti dall'articolo seguente possono chiedere i contributi di cui alla stessa lettera b) del precedente articolo, per la sola parte di spesa eccedente la somma mutuabile e non oltre l'ammontare di quella ammissibile a contributo. Ove il mutuo non venga concesso, il contributo è commisurato all'intera spesa, osservati, nei singoli casi, i limiti stabiliti nel presente articolo.

     Il Commissariato per il turismo, sentita una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, su proposta del Commissario per il turismo, decide circa l'accoglimento delle domande, fissando la misura dei contributi che vengono liquidati in unica soluzione ad opere ultimate.

     La suddetta Commissione è così composta:

     1) un rappresentante del Ministero delle finanze;

     2) un rappresentante del Ministero del tesoro;

     3) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

     4) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

     5) un rappresentante del Commissariato per il turismo;

     6) un rappresentante dell'Ente nazionale per le industrie turistiche;

     7) un rappresentante degli albergatori, designato a norma dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministero dell'industria e commercio.

     Il presidente del Comitato è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, al di fuori dei membri del Comitato stesso.

     Espleterà le funzioni di segretario del Comitato un funzionario del Commissariato per il turismo, di grado non inferiore al 9° di gruppo A.

 

          Art. 4.

     E' autorizzata, altresì, la concessione di anticipazioni entro il limite di lire tre miliardi per mutui occorrenti per la costruzione e arredamento di nuovi alberghi e di pensioni a tipo alberghiero ed il miglioramento, ampliamento, arredamento o riattazione di quelli esistenti, nonchè per la realizzazione in genere di iniziative di interesse turistico, per cui non spettino o non vengano concessi i contributi una volta tanto o rateali già stabiliti dal regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, modificato dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 399, purchè ne sia effettuata richiesta, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, ad uno degli Istituti indicati nell'ultimo comma del presente articolo.

     Copia dell'anzidetta istanza, corredata della relazione tecnica e del piano economico-finanziario, deve essere presentata al Commissariato per il turismo.

     Le opere per le quali vengono concessi i mutui suddetti, devono essere ultimate nei termini stabiliti dall'art. 6 della presente legge.

     La concessione dei mutui può essere effettuata da Istituti o Sezioni di credito a medio o lungo termine, compresi quelli del Credito fondiario, designati dal Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Commissariato per il turismo.

 

          Art. 5.

     I mutui di cui al precedente articolo sono garantiti da ipoteca di primo grado sugli immobili adibiti agli scopi indicati nel menzionato articolo o su altri immobili di proprietà del mutuatario, al quale possono essere eventualmente chieste ulteriori garanzie, come fidejussioni di enti, società o persone solvibili, deposito di titoli e simili.

     Per quanto non disponga diversamente la presente legge, detti mutui sono accordati in base alle vigenti disposizioni sul credito fondiario, con le deroghe alle disposizioni stesse stabilite dalle norme che regolano i mutui della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico.

     I mutui stessi devono essere autorizzati dal Commissariato per il turismo, sentita la Commissione di cui all'art. 3 della presente legge.

 

          Art. 6.

     Le opere alberghiere per cui vengono concessi i contributi od i mutui di cui alle norme della presente legge, sono soggette al vincolo della destinazione venticinquennale stabilito dall'art. 16 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e fruiscono, insieme alle altre opere di interesse turistico indicate nell'art. 12 dello stesso decreto legislativo, delle agevolazioni fiscali ivi previste, subordinatamente alla loro ultimazione entro il 10 giugno 1951, a meno che non trattisi di opere di particolare importanza che richiedano un più lungo periodo di tempo per la loro esecuzione, nel qual caso detto termine può essere prorogato per non oltre un biennio.

 

          Art. 7.

     Il Commissariato per il turismo e gli Istituti finanziatori hanno la facoltà di esercitare gli opportuni controlli ed accertamenti sulle possibilità economiche e finanziarie dei beneficiari delle provvidenze della presente legge sulla utilità od importanza turistica delle opere, nonchè sulla regolare esecuzione delle stesse e sulla loro corrispondenza col progetto approvato.

     Analoghe funzioni di vigilanza e controllo esercita il Ministero del tesoro per quanto concerne le possibilità economico-finanziarie dei mutuatari e le gestioni speciali degli Istituti finanziatori, con particolare riguardo alla sussistenza delle prescritte garanzie, nonchè al regolare recupero delle somme anticipate.

 

          Art. 8.

     Le anticipazioni delle somme di cui agli articoli 1 e 4 agli istituti indicati negli stessi articoli, la gestione e la restituzione delle somme medesime al Tesoro, nonchè le condizioni relative alla concessione dei mutui e allo sconto dei contributi rateali diretti, comprese quelle di favore nei confronti dei mutuatari che non godono del contributo rateale a norma delle vigenti disposizioni, sono regolate da apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero del tesoro e dal Commissariato per il turismo, con gli istituti su menzionati.

     Tali convenzioni sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 9.

     Il fondo speciale di cui all'art. 19 del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, resta consolidato nell'importo stabilito in detto articolo, aumentato dell'importo delle aliquote dell'imposta di soggiorno - stabilite per la costituzione del fondo stesso, giusta l'art. 7 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926 - maturate alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 10.

     A garanzia delle eventuali perdite sui mutui di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge è costituito un particolare fondo da formarsi, fino alla concorrenza di lire un miliardo, con prelievi annui effettuati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sul provento della imposta di soggiorno in base alle aliquote stabilite dal regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, ed eventuali successive modificazioni.

     Il detto fondo, da costituirsi presso la Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro, garantisce le operazioni effettuate da quest'ultima e dagli altri istituti di credito di cui all'art. 4 della presente legge, in proporzione al rispettivo ammontare delle operazioni da ciascun istituto accordate; dovrà essere dalla Sezione impiegato in titoli emessi o garantiti dallo Stato, in proprie obbligazioni od in obbligazioni emesse da Istituti di credito fondiario in esercizio. Gli interessi dei titoli e delle obbligazioni nei quali il fondo è investito andranno in aumento del fondo stesso il quale, nella consistenza che risulterà a chiusura delle operazioni effettuate in base alla presente legge, sarà devoluto al Tesoro dello Stato.

 

          Art. 11.

     Il fondo di lire tre miliardi stabilito con l'art. 4 della presente legge, eventualmente integrato dalla disponibilità di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, nonchè il fondo di lire un miliardo di cui alla lettera b) del precedente art. 2, vengono ripartiti dal Commissariato per il turismo nella misura del 65 per cento per le iniziative di carattere alberghiero e turistico che si intendono attuare nelle provincie dell'Abruzzo e del Molise, della Campania, della Lucania, della Puglia, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna, nel territorio dell'Isola d'Elba e nei Comuni appartenenti alle provincie di Latina e Frosinone, e del 35 per cento per quelle dell'Italia centro-settentrionale.

 

          Art. 12.

     Per la città di Roma e le località viciniori di interesse turistico, data l'imminente ricorrenza dell'Anno Santo, gli Istituti di credito, di cui all'art. 4 della presente legge, possono essere autorizzati ad anticipare le somme occorrenti per la concessione dei mutui in favore dei richiedenti, anche se l'ammontare di essi verrà messo a disposizione degli anzidetti Istituti nei successivi esercizi finanziari in cui è prevista l'assegnazione di ulteriori fondi da prelevare su quello indicato nell'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

 

          Art. 13.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio entro i limiti dei prelevamenti effettuati sulle disponibilità costituitesi nel fondo di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, con gli effettivi ricavi della vendita delle merci ricevute sul piano E.R.P.

     Gli impegni da assumere per l'attuazione della presente legge dovranno essere contenuti nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio in dipendenza dei prelevamenti come sopra effettuati.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.