§ 3.1.2 - L. 16 giugno 1939, n. 1111.
Disciplina degli affittacamere.


Settore:Normativa nazionale
Materia:3. Alberghi e ristoranti
Capitolo:3.1 classificazione
Data:16/06/1939
Numero:1111


Sommario
Art. 1.      I privati i quali forniscano abitualmente alloggio per mercede adibendo a tale scopo non oltre quattro camere ammobiliate ed arredate con un numero massimo complessivo [...]
Art. 2.      Gli affittacamere possono fornire alle persone alloggiate anche i pasti, esclusa però la somministrazione di bevande superalcooliche
Art. 3.      Gli affittacamere non possono fornire alloggio per un periodo inferiore ai sette giorni, ad eccezione che ad artisti drammatici e lirici od orchestrali, ed altri [...]
Art. 4.      Il pagamento dell'alloggio e quello eventuale dei pasti è effettuato, salvo patto contrario, in via anticipata quindicinale o per l'intero periodo, nel caso l'affitto [...]
Art. 5.      Ferme le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e relative norme [...]
Art. 6.      Sono assegnati alla prima categoria gli affittacamere i quali affittino camere ammobiliate ed arredate signorilmente, dotate ove necessario di riscaldamento a [...]
Art. 7.      Gli enti provinciali per il turismo procedono alla classifica degli affittacamere delle rispettive Province, in base alle denunce fatte dagli interessati su moduli [...]
Art. 8.      Gli enti provinciali daranno comunicazione della classifica agli interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
Art. 9.      Trascorso il termine di cui all'articolo precedente, gli enti provinciali provvedono alla formazione degli elenchi degli affittacamere della Provincia, i quali hanno [...]
Art. 10.      Gli affittacamere entro il mese di settembre di ciascun anno devono denunciare all'ente provinciale per il turismo i prezzi delle singole camere ed appartamenti nonché [...]
Art. 11.      La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitata dai prefetti, a mezzo della autorità di pubblica sicurezza, e dai funzionari degli enti [...]
Art. 12.      Le inosservanze alle disposizioni della presente legge sono punite con l'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000
Art. 13.      Gli affittacamere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge provvederanno alle denunce di cui ai precedenti artt. 7 e 10, entro il mese di settembre [...]
Art. 14.      Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle della presente legge


§ 3.1.2 - L. 16 giugno 1939, n. 1111.

Disciplina degli affittacamere.

(G.U. 11 agosto 1939, n. 187).

 

     Art. 1.

     I privati i quali forniscano abitualmente alloggio per mercede adibendo a tale scopo non oltre quattro camere ammobiliate ed arredate con un numero massimo complessivo di sei letti o per sei ospiti, senza esercirvi un'azienda alberghiera, sono qualificati affittacamere.

     Sono qualificati altresì affittacamere coloro che affittano abitualmente appartamenti ammobiliati e camere mobiliate nelle stazioni di cura, soggiorno e turismo, senza limitazione nel numero delle camere e degli ospiti.

 

          Art. 2.

     Gli affittacamere possono fornire alle persone alloggiate anche i pasti, esclusa però la somministrazione di bevande superalcooliche.

 

          Art. 3.

     Gli affittacamere non possono fornire alloggio per un periodo inferiore ai sette giorni, ad eccezione che ad artisti drammatici e lirici od orchestrali, ed altri partecipanti allo spettacolo.

     Deroghe eventuali, giustificate da deficienze locali di esercizi alberghieri, potranno essere consentite in ogni singola provincia dal prefetto, il quale ne darà comunicazione all'ente provinciale per il turismo.

 

          Art. 4.

     Il pagamento dell'alloggio e quello eventuale dei pasti è effettuato, salvo patto contrario, in via anticipata quindicinale o per l'intero periodo, nel caso l'affitto sia concordato per meno di quindici giorni.

     La risoluzione dell'impegno di alloggio dev'essere comunicata all'altra parte almeno sette giorni prima della sua scadenza, ed il giorno precedente nel caso delle eccezioni e deroghe di cui al precedente art. 3.

     In nessun caso le persone alloggiate hanno diritto al rimborso del prezzo anticipato per l'alloggio, mentre hanno diritto al rimborso del prezzo anticipato per il vitto, qualora questo non sia consumato per l'intera giornata e ne sia stato dato avviso almeno il giorno precedente.

 

Classifica

 

          Art. 5.

     Ferme le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e relative norme regolamentari, gli affittacamere sono classificati in tre categorie.

     L'assegnazione ad una categoria è obbligatoria e dovrà risultare da annotazione scritta sulla autorizzazione di polizia di cui all'art. 108 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

 

          Art. 6.

     Sono assegnati alla prima categoria gli affittacamere i quali affittino camere ammobiliate ed arredate signorilmente, dotate ove necessario di riscaldamento a termosifone o elettrico, di illuminazione e campanelli elettrici, servite da bagno e gabinetto completo, con pareti maiolicate.

     Sono assegnati alla seconda categoria gli affittacamere i quali affittino camere ammobiliate ed arredate decorosamente, dotate ove necessario di mezzo di riscaldamento, servite da bagno e da gabinetto completo, con pareti rivestite di materiale lavabile.

     Sono assegnati alla terza categoria gli altri affittacamere i quali affittino camere ammobiliate e arredate decorosamente.

     Qualora siano forniti anche i pasti, la sala da pranzo ed il servizio dovranno rispondere alle esigenze delle singole categorie.

 

          Art. 7.

     Gli enti provinciali per il turismo procedono alla classifica degli affittacamere delle rispettive Province, in base alle denunce fatte dagli interessati su moduli forniti dall'Ente provinciale.

     La classifica ha valore ad ogni effetto fino a quando, per mutate circostanze di fatto, a richiesta dell'interessato o d'ufficio, l'Ente provinciale per il turismo non ritenga di modificarla.

     E' in facoltà dell'Ente provinciale per il turismo procedere alla revisione della classifica, in occasione della denuncia dei prezzi di cui al successivo art. 10.

 

          Art. 8.

     Gli enti provinciali daranno comunicazione della classifica agli interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

     Contro la classificazione conseguita o il diniego di classificazione da parte degli enti provinciali, è ammesso ricorso al ministro per la cultura popolare, entro trenta giorni dalla data della ricevuta di cui al comma precedente.

     Il ministro per la cultura popolare decide, sentito l'Ente provinciale interessato, con provvedimento definitivo.

 

          Art. 9.

     Trascorso il termine di cui all'articolo precedente, gli enti provinciali provvedono alla formazione degli elenchi degli affittacamere della Provincia, i quali hanno accettato la classifica, e li trasmettono alla competente autorità di pubblica sicurezza perché provveda alla annotazione di cui al precedente art. 5, secondo comma.

 

Denuncia dei prezzi

 

          Art. 10.

     Gli affittacamere entro il mese di settembre di ciascun anno devono denunciare all'ente provinciale per il turismo i prezzi delle singole camere ed appartamenti nonché quello eventuale per somministrazione del vitto, che intendono praticare per l'anno successivo.

     I prezzi denunciati sono considerati come massimi e non possono essere aumentati per nessun motivo.

     E' in facoltà dell'ente provinciale per il turismo, sentito il competente Sindacato provinciale fascista alberghi e turismo, apportare riduzioni ai prezzi denunciati, subordinando la concessione della classifica alla accettazione da parte degli interessati, dei prezzi ridotti.

 

Vigilanza e sanzioni

 

          Art. 11.

     La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitata dai prefetti, a mezzo della autorità di pubblica sicurezza, e dai funzionari degli enti provinciali per il turismo [1].

     Le infrazioni alle norme della presente legge sono accertate da ufficiali ed agenti della forza pubblica, nonché dai funzionari indicati nel comma precedente nell'esercizio della vigilanza ad essi affidata ed a ciò espressamente delegati.

 

          Art. 12.

     Le inosservanze alle disposizioni della presente legge sono punite con l'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000 [2].

     Il contravventore è ammesso a far domanda di oblazione entro venti giorni dalla notificazione del verbale della contravvenzione, che gli verrà fatta a cura dell'ufficio da cui dipende il pubblico ufficiale che ha redatto il verbale.

     La domanda è presentata all'ufficio di cui al comma precedente ed è diretta al prefetto, il quale determina discrezionalmente, con suo decreto, la somma da pagarsi a titolo di oblazione, entro i limiti del minimo e massimo della pena stabilita dalla legge, fissando il termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato. Il decreto è notificato al contravventore.

     Qualora il contravventore non faccia domanda di oblazione nel termine prescritto, ovvero non esegua il pagamento della somma determinata dal prefetto entro il termine dal medesimo stabilito, il verbale di contravvenzione è trasmesso all'Autorità giudiziaria per il procedimento penale.

     La presentazione della domanda di oblazione sospende il corso della prescrizione del reato.

 

Transitorie e finali

 

          Art. 13.

     Gli affittacamere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge provvederanno alle denunce di cui ai precedenti artt. 7 e 10, entro il mese di settembre del 1939.

 

          Art. 14.

     Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle della presente legge.


[1] Comma così sostituito dall'art. 24 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630.

[2] L'importo della sanzione di cui al presente comma è stato così elevato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.