§ 96.2.3 - D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630.
Decentramento dei servizi del Commissariato per il turismo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:96. Turismo
Capitolo:96.2 disciplina generale
Data:28/06/1955
Numero:630


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è sostituito dai seguenti:
Art. 2.      L'ultimo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, aggiunto per effetto dell'art. 5 della legge 4 aprile 1940, n. [...]
Art. 3.      L'art. 7 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, modificato per effetto dell'art. 5 della legge 4 aprile 1940, n. 860, è sostituito [...]
Art. 4.      L'art. 8 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è modificata come segue:
Art. 5.      L'art. 12 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è modificato come segue:
Art. 6.      L'art. 13 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è modificato come segue:
Art. 7.      L'art. 15 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è modificato come segue:
Art. 8.      Il primo comma dell'art. 16 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è modificata come segue:
Art. 9.      Il secondo comma dell'art. 20 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è modificato come segue:
Art. 10.      L'art. 8 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1249, è sostituito dal seguente:
Art. 11.      Il primo comma dell'art. 9 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1249, è modificato come segue:
Art. 12.      Nel primo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, le parole "... al Prefetto della Provincia e al Ministero per la [...]
Art. 13.      Alla lettera p) dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, le parole "... il Ministero per la stampa e la propaganda, Direzione [...]
Art. 14.      Nel primo comma dell'art. 4 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, sono soppresse le seguenti parole: "... per il tramite dei Sindacati [...]
Art. 15.      Nell'art. 11 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, le parole: "al Ministero per la stampa e la propaganda" sono sostituite con le [...]
Art. 16.      L'art. 14 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, è modificato come segue:
Art. 17.      L'art. 15 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, è modificato come segue:
Art. 18.      Nell'art. 16 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, le parole: "il Ministero per la stampa e la propaganda, sentita la Federazione [...]
Art. 19.      Al secondo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, le parole: "dai Prefetti, sentiti i Sindacati provinciali della [...]
Art. 20.      All'art. 6 del regio decreto 23 novembre 1936, n. 2469, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1112, le parole: "dal Ministero per la stampa e la propaganda" sono sostituite con le parole: [...]
Art. 21.      Nell'art. 1 e nell'art. 3 del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, alle parole: "Ente nazionale per le industrie turistiche" sono sostituite le parole: "Ente [...]
Art. 22.      L'art. 17 del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, è modificato come segue:
Art. 23.      Nel primo comma dell'art. 232 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, le parole: "Ente nazionale per le industrie turistiche" sono [...]
Art. 24.      Il primo comma dell'art. 11 della legge 16 giugno 1939, numero 1111, è sostituito dal seguente:
Art. 25.      L'art. 1 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024, è sostituito dal seguente:
Art. 26.      L'art. 4 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024, è sostituito dal seguente:
Art. 27.      L'art. 5 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 525, è modificato come segue:
Art. 28.      L'art. 6 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 525, è modificato come segue:
Art. 29.      Il secondo comma dell'art. 7 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 525, è abrogato.
Art. 30.      Nell'art. 8 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, sostituito con l'art. 6 della legge 29 gennaio 1934, n. 321, al n. 1) del primo comma [...]
Art. 31.      Il primo comma dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, è sostituito dal seguente:
Art. 32.      L'art. 3 del regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1242, convertito nella legge 4 gennaio 1932, n. 40, è abrogato.
Art. 33.      All'art. 17 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, è aggiunto il seguente comma:
Art. 34.      Nel terzo comma dell'art. 12 del regolamento approvato con il regio decreto 12 agosto 1927, n. 1615, le parole "Giunta provinciale amministrativa" sono sostituite con le parole: "Ente [...]
Art. 35.      Il terzo comma dell'art. 17 del regolamento approvato con il regio decreto 12 agosto 1927, n. 1615, è modificato come segue:
Art. 36.      All'art. 18 del regolamento approvato con il regio decreto 12 agosto 1927, n. 1615, è aggiunto il seguente comma:
Art. 37.      Nulla è innovato ai poteri attribuiti al Commissariato per il turismo dall'art. 2, n. 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1947, n. 941.
Art. 38.      Resta salva la competenza attribuita nelle materie disciplinate dal presente decreto alle Regioni a statuto speciale, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti.


§ 96.2.3 - D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630. [1]

Decentramento dei servizi del Commissariato per il turismo.

(G.U. 8 agosto 1955, n. 181).

 

Capo I

AGENZIE DI VIAGGIO

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è sostituito dai seguenti:

     "Il rilascio della licenza è però subordinato al previo nulla osta dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, al quale spetta di accertare, con deliberazione consigliare, secondo le direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal Commissario per il turismo a sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150, l'idoneità tecnica del richiedente (o del dirigente l'azienda quando questi non sia il titolare stesso), il decoro dei locali di esercizio, l'efficienza delle attrezzature, la disponibilità dei mezzi adeguati all'importanza dell'azienda e l'opportunità della concessione ai fini delle esigenze del turismo.

     Allo stesso Ente provinciale per il turismo spetta inoltre approvare la denominazione che l'azienda crede di adottare, previo accertamento che nell'elenco di cui al successivo art. 22 non esista altra azienda autorizzata avente la stessa denominazione.

     Avverso il diniego del nulla osta da parte dell'Ente provinciale per il turismo è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, ricorso al Commissariato per il turismo, il quale decide in via definitiva.

     Resta riservato al Commissariato per il turismo il nulla osta per il rilascio delle licenze alle aziende di cui al successivo art. 6.

     Dei provvedimenti suddetti, emessi dagli Enti provinciali per il turismo, è data immediata comunicazione al Commissariato per il turismo".

 

          Art. 2.

     L'ultimo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, aggiunto per effetto dell'art. 5 della legge 4 aprile 1940, n. 860, è modificato come segue:

     "La nomina di tali dirigenti è subordinata al possesso dei requisiti prescritti per la concessione delle autorizzazioni di polizia e, per ciò che si attiene alla competenza tecnica, al nulla osta dell'Ente provinciale per il turismo".

 

          Art. 3.

     L'art. 7 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, modificato per effetto dell'art. 5 della legge 4 aprile 1940, n. 860, è sostituito dal seguente:

     "La licenza di cui all'art. 5 è valida anche per le succursali e filiali che l'azienda avesse o volesse stabilire nella stessa od in altra località della Repubblica, previo tuttavia nulla osta, per ognuna di esse, dell'Ente provinciale per il turismo e della Questura della provincia nella quale esista o si intenda istituire la succursale o filiale.

     Avverso il diniego del nulla osta da parte dell'Ente provinciale per il turismo è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, ricorso al Commissariato per il turismo, il quale decide in via definitiva.

     Le succursali a gestione diretta debbono essere provviste di copie conformi della licenza di polizia, rilasciata al titolare dell'azienda previo il nulla osta previsto dal primo comma. E' fatto obbligo ai titolari della licenza di comunicare all'Ente provinciale per il turismo, oltre che alle Questure competenti, i nominativi dei dirigenti le succursali e le successive variazioni".

 

          Art. 4.

     L'art. 8 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è modificata come segue:

     "Le succursali o filiali specificate nell'art. 7 che hanno gestione autonoma ed i rappresentanti o corrispondenti di aziende autorizzate, che agiscano in proprio, dovranno sottostare all'obbligo della licenza di pubblica sicurezza; tuttavia la licenza di cui già fossero, o venissero in possesso per altro titolo, potrà essere estesa all'esercizio di attività turistiche, previo parere favorevole dell'Ente provinciale per il turismo.

     Avverso il parere contrario dell'Ente provinciale per il turismo è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, ricorso al Commissariato per il turismo, il quale pronunzia in via definitiva".

 

          Art. 5.

     L'art. 12 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è modificato come segue:

     "Il titolare della licenza, che intenda procedere alla chiusura temporanea di una sede dell'azienda, ne deve informare, indicandone la durata, la Questura e l'Ente provinciale per il turismo competenti. Nel caso che la chiusura avvenga senza tale avviso, la licenza si intende decaduta.

     Il termine di chiusura non può essere superiore a sei mesi; è ammessa una sola proroga di non più di sei mesi per gravi ragioni da comprovarsi all'Ente provinciale per il turismo. Decorso anche il termine di proroga senza che l'ufficio sia riaperto, si verifica la decadenza della licenza.

     Della chiusura, della concessa proroga e della avvenuta decadenza, l'Ente provinciale per il turismo deve dare immediata comunicazione al Commissariato per il turismo".

 

          Art. 6.

     L'art. 13 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è modificato come segue:

     "Salve le particolari disposizioni stabilite dalla legge di pubblica sicurezza, il Commissariato per il turismo, sentito l'Ente provinciale per il turismo competente, o l'Ente provinciale per il turismo, possono provocare il ritiro temporaneo o la revoca della licenza, quando l'attività dell'azienda o dei suoi titolari sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi del turismo, o comunque si siano modificate le condizioni originali della concessione".

 

          Art. 7.

     L'art. 15 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è modificato come segue:

     "Le funzioni di vigilanza e di controllo sugli uffici viaggi e turismo, sugli uffici turistici e sugli uffici di navigazione sono esercitate, secondo le direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal Commissario per il turismo a sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150, dall'Ente provinciale per il turismo competente, al fine di accertare precipuamente:

     a) l'orientamento della attività turistica della azienda;

     b) l'efficienza della sua attrezzatura ricettiva e della sua organizzazione di propaganda;

     c) l'applicazione di eque tariffe globali per i viaggi in Italia;

     d) la qualità ed il funzionamento dei vari servizi ed in particolar modo di quelli di informazione, dei mezzi di trasporto, degli interpreti e delle guide;

     e) il decoro e la conveniente ubicazione e costituzione dei locali in cui gli uffici hanno le loro sedi sia principali che secondarie.

     Il Commissariato per il turismo può disporre ispezioni e controlli, a mezzo di propri funzionari, agli uffici di viaggio e turismo, agli uffici turistici ed agli uffici di navigazione".

 

          Art. 8.

     Il primo comma dell'art. 16 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è modificata come segue:

     "Non potranno essere pubblicati nè distribuiti programmi, annunci, manifesti, ecc., concernenti l'organizzazione di viaggi collettivi a carattere turistico o di crociere se non dopo ottenuta l'approvazione del Commissariato per il turismo o dell'Ente provinciale per il turismo a seconda che si tratti di viaggi o crociere all'estero o di viaggi o crociere all'interno".

 

          Art. 9.

     Il secondo comma dell'art. 20 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è modificato come segue:

     "Per l'organizzazione di viaggi o gite occasionali con carattere patriottico, religioso o culturale, senza scopi speculativi, potranno essere consentite deroghe dal Commissariato per il turismo o dall'Ente provinciale per il turismo della Provincia ove i richiedenti hanno la loro sede, a seconda che si tratti di viaggi o gite all'estero o all'interno.

     Quando l'organizzazione dei viaggi o gite di cui sopra sia assunta da enti, sodalizi o istituti di carattere nazionale, la deroga può essere concessa anche dal Commissariato per il turismo".

 

Capo II

GUIDE - INTERPRETI - CORRIERI

 

          Art. 10.

     L'art. 8 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1249, è sostituito dal seguente:

     "Salvo quanto di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza, la vigilanza ed il controllo sulla attività professionale delle guide, interpreti e corrieri spetta agli Enti provinciali per il turismo".

 

          Art. 11.

     Il primo comma dell'art. 9 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1249, è modificato come segue:

     "La revoca della licenza concessa a guide, interpreti e corrieri, oltre che per iniziativa dell'autorità di pubblica sicurezza, potrà essere disposta anche su richiesta dell'Ente provinciale per il turismo quando, per constatata inefficacia di ammonizioni precedenti o per sopravvenuta diminuzione della capacità del titolare, o per altra causa, esso Ente reputi la misura necessaria o utile nell'interesse del turismo".

 

Capo III

PREZZI

 

          Art. 12.

     Nel primo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, le parole "... al Prefetto della Provincia e al Ministero per la stampa e propaganda, Direzione generale per il turismo" sono sostituite con le parole: "... all'Ente provinciale per il turismo".

 

          Art. 13.

     Alla lettera p) dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, le parole "... il Ministero per la stampa e la propaganda, Direzione generale per il turismo" sono sostituite con le parole: "l'Ente provinciale per il turismo".

 

          Art. 14.

     Nel primo comma dell'art. 4 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, sono soppresse le seguenti parole: "... per il tramite dei Sindacati provinciali della Federazione nazionale alberghi e turismo".

     Sono abrogati il secondo, terzo e quarto comma dello stesso articolo; nel quinto comma le parole: "Ministero per la stampa e la propaganda, Direzione generale per il turismo" sono sostituite con le parole: "Ente provinciale per il turismo".

 

          Art. 15.

     Nell'art. 11 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, le parole: "al Ministero per la stampa e la propaganda" sono sostituite con le parole: "all'Ente provinciale per il turismo".

 

          Art. 16.

     L'art. 14 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, è modificato come segue:

     "La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto è esercitata dai Prefetti a mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza e dagli Enti provinciali per il turismo, secondo le direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal Commissario per il turismo a sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150.

     Il Commissariato per il turismo può disporre ispezioni e controlli a mezzo di propri funzionari.

     Le infrazioni alle norme del presente decreto sono accertate dagli ufficiali ed agenti della Forza pubblica, nonché dai funzionari del Commissariato per il turismo e dell'Ente provinciale per il turismo nell'esercizio della vigilanza ad essi affidata".

 

          Art. 17.

     L'art. 15 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, è modificato come segue:

     "I reclami contro i conduttori di esercizi, che hanno contravvenuto alle disposizioni riguardanti l'applicazione dei prezzi, dovranno essere documentati e presentati, entro sessanta giorni dall'infrazione, all'Ente provinciale per il turismo, che, fatti gli opportuni accertamenti, denuncerà i contravventori al Prefetto per i provvedimenti di competenza".

 

          Art. 18.

     Nell'art. 16 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, le parole: "il Ministero per la stampa e la propaganda, sentita la Federazione nazionale alberghi e turismo" sono sostituite con le parole: "l'Ente provinciale per il turismo".

 

          Art. 19.

     Al secondo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, le parole: "dai Prefetti, sentiti i Sindacati provinciali della Federazione nazionale alberghi e turismo" sono sostituite con le parole: "dai Prefetti su proposta degli Enti provinciali per il turismo, o, comunque, previo loro parere".

 

          Art. 20.

     All'art. 6 del regio decreto 23 novembre 1936, n. 2469, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1112, le parole: "dal Ministero per la stampa e la propaganda" sono sostituite con le parole: "dall'Ente provinciale per il turismo".

 

Capo IV

VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI

 

          Art. 21.

     Nell'art. 1 e nell'art. 3 del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, alle parole: "Ente nazionale per le industrie turistiche" sono sostituite le parole: "Ente provinciale per il turismo".

 

          Art. 22.

     L'art. 17 del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, è modificato come segue:

     "All'Ente provinciale per il turismo è data ampia facoltà di vigilare, d'intesa col Prefetto, sull'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento e di disporre, sempre d'intesa col Prefetto, e promuovere quelle ispezioni che riterrà all'uopo opportune".

 

          Art. 23.

     Nel primo comma dell'art. 232 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, le parole: "Ente nazionale per le industrie turistiche" sono sostituite con le parole: "Ente provinciale per il turismo".

     Analogamente al secondo comma dello stesso articolo le parole: "Ente nazionale delle industrie turistiche" sono sostituite con le parole: "Ente provinciale per il turismo".

 

Capo V

AFFITTACAMERE

 

          Art. 24.

     Il primo comma dell'art. 11 della legge 16 giugno 1939, numero 1111, è sostituito dal seguente:

     "La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitata dai Prefetti, a mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza, e dai funzionari degli Enti provinciali per il turismo".

 

Capo VI

RIFUGI ALPINI

 

          Art. 25.

     L'art. 1 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024, è sostituito dal seguente:

     "Agli Enti provinciali per il turismo sono attribuite le facoltà:

     a) di esercitare la vigilanza sui rifugi e sui locali simili dove convengono o trovano ricetto i turisti escursionisti di montagna;

     b) di regolare il funzionamento di tali locali;

     c) di promuovere la costruzione di rifugi nonché di alberghi a carattere turistico e di transito.

     Sono esclusi, dalla disposizione di cui alla lettera a) i rifugi o simili di pertinenza dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali".

 

          Art. 26.

     L'art. 4 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024, è sostituito dal seguente:

     "La vigilanza sui rifugi è esercitata, secondo direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal Commissario per il turismo a sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150, dai funzionari degli Enti provinciali per il turismo, nonché dagli ufficiali e agenti della Forza pubblica".

 

          Art. 27.

     L'art. 5 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 525, è modificato come segue:

     "Chiunque intenda costruire un rifugio deve chiedere la preventiva autorizzazione all'Ente provinciale per il turismo, unendo all'uopo i disegni debitamente quotati del prospetto esterno, delle piante o di almeno una sezione, oltre una sommaria descrizione dei lavori e le indicazioni delle notizie di cui all'art. 2 del presente decreto-legge.

     Sulla richiesta di autorizzazione provvede l'Ente provinciale per il turismo, secondo le direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal Commissario per il turismo a sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150.

     La nomina dei gestori e delle persone incaricate della custodia del rifugio deve essere approvata dall'Ente provinciale per il turismo.

     Avverso i provvedimenti di diniego adottati dall'Ente provinciale per il turismo a sensi del presente articolo è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni, al Commissariato per il turismo, il quale decide in via definitiva. In ogni caso il Commissariato per il turismo ha il potere di annullare i provvedimenti adottati dall'Ente provinciale per il turismo quando siano in contrasto con le direttive emanate dallo stesso Commissariato".

 

          Art. 28.

     L'art. 6 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 525, è modificato come segue:

     "Chiunque non ottempera all'obbligo previsto dall'art. 2 o ritarda di fare la prescritta denuncia o omette alcuna delle notizie indicate nell'art. 3, oppure costruisce o fa funzionare un rifugio senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione dell'Ente provinciale per il turismo, oppure custodisce o fa custodire il rifugio senza avere ottenuto l'approvazione dell'Ente provinciale per il turismo è punito con l'ammenda fino a lire duemila e con l'arresto fino a tre mesi".

 

          Art. 29.

     Il secondo comma dell'art. 7 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 525, è abrogato.

 

Capo VII

AZIENDE AUTONOME PER L'AMMINISTRAZIONE

DELLE STAZIONI DI CURA, SOGGIORNO E DI TURISMO

 

          Art. 30.

     Nell'art. 8 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, sostituito con l'art. 6 della legge 29 gennaio 1934, n. 321, al n. 1) del primo comma ed al secondo comma dell'art. 19 dello stesso regio decreto-legge, sono aggiunte le parole "sentito il parere del presidente dell'Ente provinciale per il turismo".

     Al n. 2) dello stesso comma del citato art. 8 alle parole "Ente nazionale per le industrie turistiche" sono sostituite le parole "Ente provinciale per il turismo".

 

          Art. 31.

     Il primo comma dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, è sostituito dal seguente:

     "Per giustificati motivi eccezionali, i Comuni in cui il territorio di cura, di soggiorno o di turismo abbracci l'intero fabbricato urbano e larga parte del territorio circostante, possono essere dal Prefetto, su conforme parere dell'Ente provinciale per il turismo, dispensati dal costituire l'azienda separata".

 

          Art. 32.

     L'art. 3 del regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1242, convertito nella legge 4 gennaio 1932, n. 40, è abrogato.

 

          Art. 33.

     All'art. 17 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, è aggiunto il seguente comma:

     "Sui bilanci e sui rendiconti delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo deve essere sentito il parere dell'Ente provinciale per il turismo".

 

          Art. 34.

     Nel terzo comma dell'art. 12 del regolamento approvato con il regio decreto 12 agosto 1927, n. 1615, le parole "Giunta provinciale amministrativa" sono sostituite con le parole: "Ente provinciale per il turismo".

 

          Art. 35.

     Il terzo comma dell'art. 17 del regolamento approvato con il regio decreto 12 agosto 1927, n. 1615, è modificato come segue:

     "Dopo la deliberazione, il bilancio deve essere trasmesso all'Ente provinciale per il turismo e depositato per la durata di 8 giorni consecutivi nell'ufficio comunale".

 

          Art. 36.

     All'art. 18 del regolamento approvato con il regio decreto 12 agosto 1927, n. 1615, è aggiunto il seguente comma:

     "L'Ente provinciale per il turismo, nel termine di cui sopra, esprime alla Giunta provinciale amministrativa il proprio parere".

 

Capo VIII

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

 

          Art. 37.

     Nulla è innovato ai poteri attribuiti al Commissariato per il turismo dall'art. 2, n. 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1947, n. 941.

 

          Art. 38.

     Resta salva la competenza attribuita nelle materie disciplinate dal presente decreto alle Regioni a statuto speciale, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti.


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.