§ 41.1.10 - Legge 11 marzo 1953, n. 150.
Delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale alle Provincie, ai Comuni e ad altri Enti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:11/03/1953
Numero:150


Sommario
Art. 1.      Il Governo è autorizzato a trasferire alle Provincie, ai Comuni ed agli altri Enti locali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge , funzioni dello Stato d'interesse [...]
Art. 2.      Ai fini dell'attuazione della presente legge è costituita una Commissione consultiva composta di:
Art. 3.      La Commissione prevista dall'articolo precedente esprimerà il suo parere sugli schemi di decreti legislativi che le verranno sottoposti dalla Presidenza del Consiglio, intesi i Ministeri [...]
Art. 4.      Le norme delegate dovranno tendere a decentrare agli Enti indicati nell'art. 1 funzioni statali di interesse esclusivamente locale delle quali non si ritenga essenziale l'esplicazione da parte [...]
Art. 5.      Le norme delegate da emanarsi a' sensi della presente legge potranno essere modificate, attuandosi l'ordinamento regionale, dalle leggi che la Regione emetterà, nei limiti della sua competenza, [...]
Art. 6.      Con le medesime modalità stabilite dalla presente legge potrà essere disposto il decentramento agli Enti di cui all'art. 1 dell'esercizio di funzioni proprie di Enti pubblici di carattere [...]
Art. 7.      Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle Amministrazioni provinciali e comunali e degli altri Enti locali continuano ad essere regolati dalle norme in vigore.
Art. 8.      Con le modalità stabilite dalla presente legge, ed entro lo stesso termine di un anno, potrà essere altresì disposto il decentramento ad organi periferici, regionali, provinciali, distrettuali o [...]


§ 41.1.10 - Legge 11 marzo 1953, n. 150. [1]

Delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale alle Provincie, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo.

(G.U. 31 marzo 1953, n. 75).

 

     Art. 1.

     Il Governo è autorizzato a trasferire alle Provincie, ai Comuni ed agli altri Enti locali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge , funzioni dello Stato d'interesse esclusivamente locale, per le seguenti materie: assistenza, igiene e sanità; amministrazione degli istituti di istruzione post-elementare e di istruzione artigiana e professionale; istituzioni culturali provinciali e comunali; antichità, belle arti e tutela del paesaggio; agricoltura, bonifica e colonizzazione, economia montana, usi civici, consorterie, promiscuità per condomini agrari e forestali; industria, commercio, artigianato, turismo, disciplina dei prezzi dei generi alimentari; caccia e pesca; lavori pubblici; utilizzazione delle acque pubbliche e del demanio marittimo; trasporti su strada, filovie e funivie [2].

 

          Art. 2.

     Ai fini dell'attuazione della presente legge è costituita una Commissione consultiva composta di:

     a) sei deputati e sei senatori, designati dai Presidenti delle rispettive Camere;

     b) due membri designati dalla Presidenza del Consiglio;

     c) un membro designato dal Ministero dell'interno;

     d) un membro designato del Ministero del tesoro;

     e) un membro designato dal Ministero delle finanze;

     f) un membro designato dal Presidente del Consiglio di Stato;

     g) un membro designato dal Presidente della Corte dei conti;

     h) due membri designati dall'Associazione dei comuni;

     i) due membri designati dall'Unione delle provincie;

     l) un membro designato dall'Associazione nazionale enti assistenziali;

     m) un membro designato dall'Unione delle camere di commercio.

     Alla Commissione è aggregato di volta in volta un membro designato dal Ministero nella cui competenza rientra la materia sottoposta all'esame della Commissione.

     La Commissione elegge tra i suoi membri parlamentari un presidente, un vicepresidente ed un segretario.

     Per le funzioni di segreteria possono essere temporaneamente distaccati presso la Commissione non più di tre funzionari di grado non superiore al 6°.

 

          Art. 3.

     La Commissione prevista dall'articolo precedente esprimerà il suo parere sugli schemi di decreti legislativi che le verranno sottoposti dalla Presidenza del Consiglio, intesi i Ministeri interessati, ai fini indicati nell'art. 1.

     Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri interessati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 4.

     Le norme delegate dovranno tendere a decentrare agli Enti indicati nell'art. 1 funzioni statali di interesse esclusivamente locale delle quali non si ritenga essenziale l'esplicazione da parte di organi dell'Amministrazione diretta dello Stato, e per le quali l'attribuzione ad organi degli Enti locali permetta una più appropriata valutazione degli interessi pubblici ed un più sollecito loro soddisfacimento, consentendo l'eliminazione di non necessarie formalità di procedure ed agevolando i contatti tra l'Amministrazione ed i privati interessati.

     Nelle norme delegate potranno essere fissate direttive di carattere generale per l'esercizio, da parte degli Enti di cui all'art. 1, delle funzioni loro attribuite colle norme stesse. Le norme delegate potranno altresì consentire che ulteriori direttive obbligatorie di carattere generale per gli Enti medesimi abbiano ad essere impartite, con determinate modalità, da parte del Governo della Repubblica.

     Nelle norme medesime dovranno essere determinati gli organi dello Stato cui spetta la vigilanza per accertare l'adempimento, da parte degli Enti di cui all'art. 1, delle attribuzioni loro deferite. Nessuna innovazione può essere apportata per quanto riguarda la vigilanza e la tutela sugli Enti locali e sugli Enti a carattere nazionale, interregionali o interprovinciali.

     Qualora il trasferimento delle funzioni implichi un onere finanziario per gli Enti, cui esse sono trasferite, le norme delegate indicheranno, senza ulteriori aggravi per i loro bilanci, i mezzi per fare fronte alle spese relative, e, ove occorra, le modalità di esercizio, da parte delle Ragionerie istituite presso i Ministeri, delle funzioni loro demandate dalle disposizioni in vigore.

 

          Art. 5.

     Le norme delegate da emanarsi a' sensi della presente legge potranno essere modificate, attuandosi l'ordinamento regionale, dalle leggi che la Regione emetterà, nei limiti della sua competenza, per la disciplina delle deleghe previste dall'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione.

 

          Art. 6.

     Con le medesime modalità stabilite dalla presente legge potrà essere disposto il decentramento agli Enti di cui all'art. 1 dell'esercizio di funzioni proprie di Enti pubblici di carattere nazionale.

     Le relative proposte saranno sottoposte alla Commissione consultiva, istituita con l'art. 2, dalla Presidenza del Consiglio, intesi i Ministeri che esercitano la vigilanza o il controllo sugli Enti medesimi e gli organi deliberanti degli stessi.

     Il Governo apporterà agli statuti degli Enti suddetti le modifiche necessarie per l'attuazione di quanto disposto con le norme da emanarsi in base al presente articolo.

     Colle norme delegate saranno stabilite le modalità per l'assunzione, a carico degli Enti di carattere nazionale di cui al primo comma, delle spese relative all'esercizio delle funzioni trasferite.

 

          Art. 7.

     Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle Amministrazioni provinciali e comunali e degli altri Enti locali continuano ad essere regolati dalle norme in vigore.

     Nei singoli decreti previsti nell'art. 3 potranno prevedersi applicazioni e comandi di personale degli Enti, con prefissione degli organi cui spetta la competenza a provvedervi.

     Allo stesso modo potranno prevedersi applicazioni e comandi di personale delle Amministrazioni dello Stato.

 

          Art. 8.

     Con le modalità stabilite dalla presente legge, ed entro lo stesso termine di un anno, potrà essere altresì disposto il decentramento ad organi periferici, regionali, provinciali, distrettuali o con minore circoscrizione, di attribuzioni che, secondo le leggi vigenti, spettano agli organi centrali delle Amministrazioni dello Stato, conferendosi carattere definitivo a provvedimenti emessi dagli organi periferici e sostituendosi il parere e i controlli di organi locali ai pareri e ai controlli da parte di organi centrali previsti dalle leggi in vigore [3].

     Il decentramento dovrà disporsi in modo da conferire all'Amministrazione una struttura organica e da attuare al tempo stesso l'ammodernamento dei servizi e degli uffici, lo snellimento e l'acceleramento delle procedure e l'attribuzione di larghi poteri deliberativi agli organi periferici.

     Resta esclusa ogni possibilità di aumento del numero complessivo dei dipendenti dell'Amministrazione.

     Si applica anche per l'attuazione di questo decentramento quanto è stabilito nell'art. 3.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato dall'art. 1 della L. 18 giugno 1954, n. 343.

[3] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato dall'art. 1 della L. 18 giugno 1954, n. 343