§ 41.1.11 - L. 18 giugno 1954, n. 343.
Proroga del termine previsto dagli articoli 1 e 8 della legge 11 marzo 1953, n. 150, per la delega legislativa al Governo per l'attribuzione di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:18/06/1954
Numero:343


Sommario
Art. 1.      Il termine previsto dagli articoli 1 e 8 della legge 11 marzo 1953, n. 150, è prorogato al 30 giugno 1955
Art. 2.      Il Governo della Repubblica è altresì delegato a coordinare in testi unici, entro il 30 giugno 1956, le norme emanate in base alla legge delega prevista dall'art. 1, nonché a coordinare nel [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 41.1.11 - L. 18 giugno 1954, n. 343. [1]

Proroga del termine previsto dagli articoli 1 e 8 della legge 11 marzo 1953, n. 150, per la delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo.

(G.U. 30 giugno 1954, n. 146).

 

 

Art. 1.

     Il termine previsto dagli articoli 1 e 8 della legge 11 marzo 1953, n. 150, è prorogato al 30 giugno 1955.

     Le norme delegate da emanarsi ai sensi della legge stessa potranno essere emesse mediante più testi separati, secondo le varie materie, ed anche in più testi separati per una stessa materia, sempre colle modalità fissate dalla legge suddetta.

 

     Art. 2.

     Il Governo della Repubblica è altresì delegato a coordinare in testi unici, entro il 30 giugno 1956, le norme emanate in base alla legge delega prevista dall'art. 1, nonché a coordinare nel termine medesimo le norme stesse con quelle delle leggi attualmente in vigore, in modo da raggrupparle in più testi organici.

     I testi unici saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri interessati, previo parere del Consiglio di Stato e deliberazione del Consiglio dei ministri.

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.