§ 80.11.6 - D.Lgs.C.P.S. 12 settembre 1947, n. 941 .
Istituzione del Commissariato per il turismo


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.11 presidenza del consiglio dei ministri
Data:12/09/1947
Numero:941


Sommario
Art. 1.      E' istituito il Commissariato per il turismo alla diretta dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Art. 2.      Il Commissariato per il turismo è organo centrale di governo in materia di turismo. Esso in particolare
Art. 3.      Il Commissariato per il turismo è assistito dal Consiglio centrale del turismo di cui egli è presidente, e di cui fanno parte i seguenti membri, nominati con decreto del [...]
Art. 4.      Il Consiglio esprime, su richiesta del Commissario, il parere sugli affari di competenza del Commissariato del turismo
Art. 5.      Con successivo provvedimento di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno emanate le norme per la istituzione dei ruoli organici del Commissariato e per [...]
Art. 6.      In appositi capitoli del bilancio del Ministero del tesoro, sotto la rubrica "Presidente del Consiglio dei Ministri - Commissariato per il turismo", saranno stanziati i [...]


§ 80.11.6 - D.Lgs.C.P.S. 12 settembre 1947, n. 941 [1] .

Istituzione del Commissariato per il turismo

(G.U. 27 settembre 1947, n. 222)

 

 

     Art. 1.

     E' istituito il Commissariato per il turismo alla diretta dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     Il Commissariato per il turismo è retto da un commissario nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

     Negli stessi modi può essere nominato un vice commissario che coadiuva il commissario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

 

          Art. 2.

     Il Commissariato per il turismo è organo centrale di governo in materia di turismo. Esso in particolare:

     1) propone gli opportuni provvedimenti per la organizzazione delle attività turistiche, anche in rapporto al turismo di carattere popolare;

     2) promuove e cura l'applicazione dei provvedimenti diretti a favorire la ricostruzione ed il miglioramento degli alberghi e dell'attrezzatura turistica in genere, e a potenziare le risorse nazionali;

     3) cura il coordinamento tra le Amministrazioni dello Stato per ciò che riguarda la materia del turismo;

     4) indirizza e coordina le attività degli enti, istituzioni ed organizzazioni nazionali e locali del turismo, nonchè degli enti, istituti ed associazioni interessati al turismo, limitatamente per questi ultimi a tale settore;

     5) vigila, per la tutela del turista, sulle industrie alberghiere e sugli altri stabilimenti ed impianti aventi diretta attinenza con il movimento dei forestieri, sulle agenzie di viaggio e turismo, per quanto riguarda la loro attività nel campo turistico;

     6) partecipa a conferenze e riunioni internazionali di interesse turistico e di carattere ufficiale.

     Le attribuzioni in materia di turismo attualmente demandate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono esercitate dal Commissariato per il turismo.

 

          Art. 3.

     Il Commissariato per il turismo è assistito dal Consiglio centrale del turismo di cui egli è presidente, e di cui fanno parte i seguenti membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

     un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

     un rappresentante del Ministero dell'interno;

     un rappresentante del Ministero delle finanze;

     un rappresentante del Ministero del tesoro;

     un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

     un rappresentante del Ministero dei trasporti;

     un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

     un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

     un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

     un rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

     un rappresentante del Touring Club Italiano;

     un rappresentante dell'Automobil Club d'Italia;

     un rappresentante dell'Associazione italiana albergatori;

     un rappresentante della Compagnia italiana turismo;

     un rappresentante delle Camere di commercio, designato dal Ministero dell'industria e commercio;

     un rappresentante del personale alberghiero, designato dai rappresentanti di categoria;

     un rappresentante della Confederazione generale del lavoro;

     tre esperti di aziende interessate ai trasporti terrestri, marittimi ed aerei, nonchè esperti in materia di turismo in numero non superiore a tre;

     un rappresentante della Associazione nazionale delle agenzie di viaggio, turismo e navigazione;

     un rappresentante della Federazione italiana pubblici esercizi;

     un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana;

     un rappresentante dell'Associazione nazionale delle aziende autonome di soggiorno e di cura;

     un rappresentante dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.);

     un rappresentante del Club Alpino.

     Fanno anche parte del Consiglio centrale del turismo il capo dei servizi turistici del Commissariato del turismo ed il direttore dell'Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche (E.N.I.T.).

     Il presidente del Consiglio centrale del turismo ha facoltà di chiamare di volta in volta a far parte di questo i rappresentanti degli enti locali turistici interessati agli affari sottoposti all'esame del Consiglio stesso.

     Il Consiglio è convocato dal Commissario per il turismo.

 

          Art. 4.

     Il Consiglio esprime, su richiesta del Commissario, il parere sugli affari di competenza del Commissariato del turismo.

     Su iniziativa del Consiglio o del Commissario per il turismo, possono essere costituite in seno al Consiglio commissioni di esperti per lo studio di problemi particolari. A far parte di tali commissioni potranno essere chiamati anche altri funzionari dello Stato in relazione alla loro competenza nelle questioni in esame.

     Le funzioni di segretario del Consiglio sono disimpegnate da un funzionario del Commissariato, di grado non inferiore all'8° del gruppo A.

 

          Art. 5.

     Con successivo provvedimento di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno emanate le norme per la istituzione dei ruoli organici del Commissariato e per l'inquadramento del personale.

     Fino a quando non siano emanate dette norme il Commissariato per il funzionamento dei suoi servizi, si avvale del personale appartenente al soppresso Sottosegretario stampa, spettacolo e turismo.

 

          Art. 6.

     In appositi capitoli del bilancio del Ministero del tesoro, sotto la rubrica "Presidente del Consiglio dei Ministri - Commissariato per il turismo", saranno stanziati i fondi occorrenti per il funzionamento e lo svolgimento delle attività del Commissariato per il turismo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 17 aprile 1956, n. 561.