§ 96.2.a - Legge 29 gennaio 1934, n. 321.
Modificazioni alle vigenti norme sulle stazioni di cura, soggiorno e turismo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:96. Turismo
Capitolo:96.2 disciplina generale
Data:29/01/1934
Numero:321


Sommario
Art. 1.      All'art. 1° del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, è aggiunto il seguente comma
Art. 2.      Qualora l'attrezzatura ricettiva e quella igienico-sanitaria nel comune, frazione o borgata, non rispondano a tutti i requisiti previsti alle lettere b) a d) del secondo [...]
Art. 3.      Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro per l'interno, di concerto col ministro per le finanze, udito il commissario per il turismo ed il [...]
Art. 4.      All'art. 6, del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato con l'art. 1° del regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1242, è sostituito il seguente
Art. 5.      All'art. 7 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, è aggiunto il seguente capoverso
Art. 6.      All'art. 8 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, è sostituito il seguente
Art. 7.      Per le stazioni di cura, soggiorno e turismo, la cui circoscrizione comprende territori di comuni appartenenti a province diverse, le attribuzioni spettanti alla giunta [...]
Art. 8.      Nel territorio delle stazioni di cura, soggiorno e turismo è obbligatoria la denuncia al comitato locale degli alloggi di qualsiasi genere destinati ai forestieri, con [...]
Art. 9.      Le disposizioni della presente legge saranno coordinate in testo unico con quelle del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e con tutte le altre disposizioni [...]


§ 96.2.a - Legge 29 gennaio 1934, n. 321. [1]

Modificazioni alle vigenti norme sulle stazioni di cura, soggiorno e turismo.

(G.U. 10 marzo 1934, n. 59).

 

 

     Art. 1.

     All'art. 1° del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, è aggiunto il seguente comma:

     "Il riconoscimento di cui al comma precedente non potrà essere decretato:

     "a) se non possa farsi fondata previsione che il provento globale dell'imposta di cura, del contributo speciale di cura e delle contribuzioni speciali di cui agli art. 12 e 15 raggiunga una media annua di lire 20.000;

     "b) se la stazione non possegga alcun ambiente di ritrovo (teatri, cinematografi, campi di sport) e se l'attrezzatura alberghiera non raggiunga, nel suo complesso (alberghi, pensioni, ville e camere mobiliate d'affitto), la capacità di 300 letti;

     "c) se il territorio difetti degli impianti igienico-sanitari (acquedotto, fognatura od altri impianti idonei per lo smaltimento dei materiali di rifiuto, macello e locale d'isolamento per le malattie infettive), del servizio farmaceutico e dei servizi di vigilanza igienica e di polizia urbana;

     d) se, nel caso di stazioni di cura d'acque, negli stabilimenti relativi alla utilizzazione di esse non siano stati autorizzati a norma di legge e gli impianti non presentino le speciali condizioni richieste dalle maggiori esigenze di una stazione di cura propriamente detta".

 

          Art. 2.

     Qualora l'attrezzatura ricettiva e quella igienico-sanitaria nel comune, frazione o borgata, non rispondano a tutti i requisiti previsti alle lettere b) a d) del secondo comma dell'art. 1° e l'amministrazione interessata dimostri che, con i proventi di cui alla lettera a) dello stesso comma, sia in grado di assicurare i finanziamenti per provvedervi in modo adeguato, il riconoscimento potrà essere consentito in via transitoria e di esperimento per un determinato periodo, con riserva di revoca in caso di inadempimento.

 

          Art. 3.

     Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro per l'interno, di concerto col ministro per le finanze, udito il commissario per il turismo ed il consiglio centrale, procederà alla classifica, in stazioni di cura, stazioni di soggiorno e stazioni di turismo, dei territori già riconosciuti.

     Nello stesso periodo e con la medesima procedura sarà provveduto alla revoca del riconoscimento nelle stazioni che non rispondono alle necessità ed esigenze inerenti alla particolare loro qualifica, di quelle che nell'ultimo triennio non abbiano realizzato, dai cespiti indicati alla lettera a) dell'art. 1°, un provento medio di lire 20.000, nonchè di quelle la cui attrezzatura ricettiva ed igienico-sanitaria non risponda a tutti i requisiti previsti alle successive lettere b) a d) dell'articolo succitato. Tuttavia, il riconoscimento delle stazioni per le quali ricorra l'ultima delle tre ipotesi suaccennate potrà essere prorogato, in via transitoria, per un quinquennio e salvo risoluzioni definitive alla scadenza di esso, qualora le amministrazioni interessate dimostrino che nel periodo anzidetto siano in grado di integrare, nei sensi prescritti, i rispettivi servizi ed assumano all'uopo precisi impegni con deliberazioni approvate a norma di legge.

     Resta ferma la facoltà di promuovere in ogni tempo, con la procedura prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, la revoca del riconoscimento, qualora sia venuta a mancare qualcuna delle condizioni cui tale riconoscimento era stato subordinato.

 

          Art. 4.

     All'art. 6, del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato con l'art. 1° del regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1242, è sostituito il seguente:

     "Il consiglio centrale delle stazioni di cura è composto:

     "1) del sottosegretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente;

     "2) del commissario per il turismo, vice-presidente;

     "3) del direttore generale dell'amministrazione civile;

     "4) del direttore della sanità pubblica;

     "5) del direttore generale delle belle arti;

     "6) del direttore generale dei servizi per la finanza locale;

     "7) dell'ispettore generale per i servizi delle aziende patrimoniali dello Stato;

     "8) del capo della divisione dei comuni;

     "9) di un rappresentante del ministero delle comunicazioni;

     "10) del direttore generale dell'Enit;

     "11) del presidente del Touring Club;

     "12) del presidente della federazione nazionale alberghi e turismo;

     "13) del presidente della federazione dell'industria idroclimatica;

     "14) del presidente dell'associazione medica italiana di idroclimatologia e terapia fisica;

     "15) del dirigente del sindacato italiano medico fascista.

     "In caso di assenza del presidente e del vice-presidente, il consiglio centrale è presieduto dal direttore generale della amministrazione civile".

 

          Art. 5.

     All'art. 7 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, è aggiunto il seguente capoverso:

     "Il consiglio centrale dà altresì parere sui piani regolatori e di ampliamento resi obbligatori a norma dell'art. 20 pei comuni al cui territorio siano state riconosciute le particolari caratteristiche di cui all'art. 1°.

 

          Art. 6.

     All'art. 8 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, è sostituito il seguente:

     "L'azienda autonoma per l'amministrazione della stazione di cura, soggiorno e turismo è persona distinta dal comune.

     "Essa è amministrata da un comitato composto:

     "1) di un presidente nominato dal prefetto della provincia;

     "2) di un rappresentante dell'ente nazionale per le industrie turistiche e di altro del Touring Club italiano;

     "3) di due membri, uno ingegnere e l'altro medico, designati dal consiglio provinciale di sanità;

     "4) di un rappresentante del commercio, di un rappresentante degli alberghi e pensioni e di un rappresentante degli industriali locali, scelti dal prefetto fra una terna di nomi rispettivamente designati dalle tre associazioni sindacali giuridicamente riconosciute per gli appartenenti alle accennate categorie ed aventi competenza territoriale sul comune, sede della stazione di cura, soggiorno o turismo;

     "5) di un rappresentante del podestà.

     "Qualora la stazione comprenda più comuni, i componenti indicati al n. 5° sono nominati per ciascun comune.

     "Quando i comuni appartengano a province diverse il presidente del comitato è nominato dal ministro per l'interno. Allo stesso ministro, udito rispettivamente il consiglio superiore della sanità pubblica, la confederazione del commercio e la confederazione generale dell'industria, è deferita la nomina dei componenti di cui al n. 3° e 4°.

     "I membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

     "Assiste il comitato un segretario, da esso nominato".

 

          Art. 7.

     Per le stazioni di cura, soggiorno e turismo, la cui circoscrizione comprende territori di comuni appartenenti a province diverse, le attribuzioni spettanti alla giunta provinciale amministrativa ed al prefetto, a norma degli art. 181 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, 12, 13 e 19 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, nonchè l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi delle aziende autonome delle stazioni anzidette, sono devolute al prefetto ed alla giunta provinciale amministrativa della provincia che sarà designata dal ministro per l'interno con proprio decreto, tenendo conto sia della maggiore vicinanza dei rispettivi capoluoghi al centro delle stazioni predette, sia del maggior interesse.

     Le disposizioni dell'art. 3 del regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1242, si applicano anche ai bilanci preventivi ed ai conti consuntivi delle aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno e turismo suindicate.

 

          Art. 8.

     Nel territorio delle stazioni di cura, soggiorno e turismo è obbligatoria la denuncia al comitato locale degli alloggi di qualsiasi genere destinati ai forestieri, con la indicazione dei relativi prezzi. I conduttori di alberghi, pensioni e locande debbono uniformare le denunce alle disposizioni del regio decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, convertito nella legge 16 maggio 1932, n. 557, e del regio decreto 25 aprile 1932, n. 406.

     I conduttori di alberghi, pensioni e locande, nonchè coloro che gestiscono alloggi per i forestieri, debbono comunicare al comitato locale, entro 24 ore, l'arrivo e la partenza delle persone alloggiate, valendosi dei moduli stabiliti dall'ente nazionale per le industrie turistiche d'intesa col ministero dell'interno e l'istituto centrale di statistica.

     Nei comuni dispensati, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, dalla costituzione della azienda separata, le denunce debbono essere presentate al podestà.

     I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 10.000 lire 200.0000 [2].

     E' ammessa l'oblazione mediante pagamento di una somma da determinarsi dal prefetto, sentito il comitato locale, e, nei casi di cui al secondo capoverso, il podestà, entro i limiti dell'ammenda sopra stabiliti.

     Qualora il contravventore non faccia richiesta di oblazione entro un mese dalla contestazione della contravvenzione, ovvero non paghi la somma a titolo di oblazione, nel termine fissato dal prefetto, gli atti sono inviati all'autorità giudiziaria per il procedimento penale.

 

          Art. 9.

     Le disposizioni della presente legge saranno coordinate in testo unico con quelle del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e con tutte le altre disposizioni legislative attinenti alla materia.


[1] Abrogata dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] La sanzione di cui al presente comma è stata così sostituita dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689, precedentemente era prevista l'ammenda. Inoltre, gli importi della sanzione, precedentemente fissati in lire 50 e 1.000, sono stati, da ultimo, così elevati dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.