§ 3.4.1 - R.D. 24 maggio 1925, n. 1102.
Approvazione del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:3. Alberghi e ristoranti
Capitolo:3.4 prescrizioni igienico sanitarie
Data:24/05/1925
Numero:1102


Sommario
Art. 1.      L'Ente provinciale per il turismo nel promuovere o incoraggiare con premi, sovvenzioni od altro ausilio, iniziative intese a dotare di alberghi luoghi che ne siano privi o che ne siano provvisti [...]
Art. 2.      Indipendentemente dall'autorizzazione prescritta dall'art. 60 della legge sulla pubblica sicurezza, e da quanto è prescritto ai fini dell'edilizia, per l'apertura di alberghi, occorrerà ai fini [...]
Art. 3.      Gli alberghi dovranno essere situati preferibilmente nei siti salubri.
Art. 4.      Negli alberghi e nelle pensioni la cubatura minima delle camere a un letto è fissata in metri cubi 24 e quella delle camere a due letti in metri cubi 42. La superficie minima sarà [...]
Art. 5.      Salva l'osservanza della disposizione dell'art. 69 del Testo unico delle leggi sanitarie 1°agosto 1907, n. 636, e di quelle contenute nei regolamenti locali d'igiene, le latrine, in numero non [...]
Art. 6.      Le cucine, le dispense e le sale da pranzo dovranno essere ben ventilate ed avere luce diretta. Esse dovranno essere protette, con mezzi idonei, dalla invasione delle mosche. A tal fine le [...]
Art. 7.      L'acqua potabile, da accertarsi in quantità sufficiente, dovrà essere distinta da quella destinata ad altri servizi; e dove esista acqua impotabile i relativi rubinetti dovranno recarne speciale [...]
Art. 8.      La biancheria dovrà essere sempre fornita di bucato ad ogni nuovo ospite e venire ricambiata a brevi periodi.
Art. 9.      Gli alberghi che dispongono di un numero di letti superiori a cento, dovranno avere, secondo la capacità di essi e secondo quanto sarà stabilito caso per caso dall'ufficiale sanitario, uno o più [...]
Art. 10.      Le stalle e i pollai di cui gli alberghi fossero eventualmente provvisti, dovranno essere situati in località isolate dall'edificio alberghiero e ad una distanza sufficiente a garantirlo dalla [...]
Art. 11.      I direttori di alberghi dovranno esigere dai passeggeri, possessori di cani, che questi non vadano fuori dalle loro camere, se non muniti di museruola o tenuti al laccio.
Art. 12.      Nelle camere di alloggio, nelle sale di trattenimento, nei corridoi, nei vestiboli, nei pianerottoli delle scale ed in altri ambienti abitabili, si dovranno porre sputacchiere igieniche in [...]
Art. 13.      Per l'arredamento degli alberghi è vietato l'acquisto di effetti letterecci ed arredi di uso personale già usati, salvo quelli provenienti da altro albergo che abbia dismesso l'esercizio. In via [...]
Art. 14.      Non potrà essere assunto personale in servizio negli alberghi, se non previo accertamento, in base a certificato medico debitamente legalizzato, di data recente, che non sia affetto da malattia [...]
Art. 15.      A modifica di quanto prescrive nell'ultimo comma l'art. 129 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, i direttori di alberghi dovranno denunziare subito all'ufficio locale [...]
Art. 16.      Nell'esercizio della industria alberghiera dovrà essere curata in ogni tempo la massima pulizia sia dei mobili sia dei locali.
Art. 17.  [9]
Art. 18.      Le dette prescrizioni si osserveranno anche relativamente alle locande, alle pensioni ed agli altri luoghi destinati ad alloggio collettivo per mercede, in quanto riescano per essi applicabili.
Art. 19.      Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente regolamento, che non siano già previste da disposizioni speciali, saranno punite a termini dell'art. 218, ultimo comma del testo unico delle [...]


§ 3.4.1 - R.D. 24 maggio 1925, n. 1102.

Approvazione del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi.

(G.U. 9 luglio 1925, n. 157).

 

     Art. 1.

     L'Ente provinciale per il turismo nel promuovere o incoraggiare con premi, sovvenzioni od altro ausilio, iniziative intese a dotare di alberghi luoghi che ne siano privi o che ne siano provvisti solo in modo inadeguato ai bisogni del turismo, avrà cura, presi gli opportuni accordi col medico provinciale, che sia data la preferenza a quelle atte a conseguire meglio le finalità igieniche a cui tendono le disposizioni del presente regolamento [1].

     Lo stesso criterio di preferenze sarà osservato dai comuni nel concedere agli effetti dell'art. 8 del R.D. 12 ottobre 1919, n. 2099, esenzione dalle tasse locali per gli edifici di nuova costruzione destinati ad uso di albergo.

 

          Art. 2.

     Indipendentemente dall'autorizzazione prescritta dall'art. 60 della legge sulla pubblica sicurezza, e da quanto è prescritto ai fini dell'edilizia, per l'apertura di alberghi, occorrerà ai fini igienico-sanitari, anche l'autorizzazione del sindaco, da concedere su parere favorevole dell'ufficiale sanitario.

     Per ottenere la prescritta autorizzazione i richiedenti trasmettono al sindaco il progetto sia delle nuove costruzioni, sia delle trasformazioni di locali ad uso di albergo.

     Anche quando non si debba eseguire alcuna trasformazione di locali sarà trasmessa al sindaco la pianta di tutti i locali da occupare.

     Contro il rifiuto di autorizzazione da parte del sindaco è dato ricorso al prefetto, che decide sentito il medico provinciale.

     La decisione del prefetto è provvedimento definitivo.

     Chi eserciterà l'industria alberghiera nonostante il rifiuto della prescritta autorizzazione, sarà punito a termini dell'art. 451, comma secondo, del Codice penale.

 

          Art. 3.

     Gli alberghi dovranno essere situati preferibilmente nei siti salubri.

     Il sindaco, su proposta dell'ufficiale sanitario o dell'Ente provinciale per il turismo, potrà ordinare la chiusura di quegli alberghi, i quali per la ubicazione, oppure per le condizioni intrinseche, dei locali o delle loro dipendenze e relativi impianti ed arredamenti siano giudicati insalubri, qualora l'esercente non possa o non voglia eseguire i lavori necessari per rimuovere le cause di insalubrità [2].

     Contro l'ordinanza che prescrive la chiusura oppure i lavori di risanamento ritenuti indispensabili, è dato ricorso al prefetto che decide, sentito il medico provinciale.

     La decisione del prefetto è provvedimento definitivo.

     Quando un albergo si trovi posto in zona malarica, e non sia opportuno, per ragioni di pubblico interesse, ordinarne la chiusura, dovranno adottarsi per esso, secondo le prescrizioni da darsi dall'ufficiale sanitario, misure efficaci di difesa antianofelica (protezione meccanica alle porte e finestre mercé applicazioni di reticelle, distruzione delle zanzare negli ambienti ecc.) e di piccola bonifica antimalarica nell'ambito del fabbricato e nelle sue dipendenze.

 

          Art. 4.

     Negli alberghi e nelle pensioni la cubatura minima delle camere a un letto è fissata in metri cubi 24 e quella delle camere a due letti in metri cubi 42. La superficie minima sarà rispettivamente di metri quadrati 8 e metri quadrati 14. L'altezza utile interna sarà quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene [3] .

     Le suindicate dimensioni vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio [4] .

     Nelle località di altitudine superiore a metri 700 sul livello del mare, i regolamenti comunali d'igiene possono ridurre la cubatura delle camere in relazione a particolari condizioni climatiche fino al limite minimo di metri cubi 23 e 40, rispettivamente per le camere ad un letto e a due letti. Anche in questo caso l'altezza utile interna sarà quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene [5] .

     Per le camere a più di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti [6] .

     La consistenza ricettiva degli alberghi e delle pensioni è indicata nella licenza di costruzione, nell'autorizzazione all'abitabilità nel provvedimento di classificazione e nella licenza di esercizio [7] .

     I pavimenti dovranno essere costruiti con materiale impermeabile; è, tuttavia, consentito l'uso di pavimenti di legno.

     Per le camere da letto si cercherà di usufruire meglio che sia possibile delle esposizioni più aerate e soleggiate e di disporle in modo che ne resti lontano tutto ciò che possa costituire fonte di insalubrità.

 

          Art. 5.

     Salva l'osservanza della disposizione dell'art. 69 del Testo unico delle leggi sanitarie 1°agosto 1907, n. 636, e di quelle contenute nei regolamenti locali d'igiene, le latrine, in numero non inferiore ad una per piano o ad una per ogni venti persone, dovranno essere sempre a chiusura ermetica ed inoltre, e, nei luoghi dove esiste distribuzione interna di acqua nelle case, dovranno essere a chiusura idraulica e con cassetta di lavaggio.

     Nelle località, ove manchi la fognatura a circolazione continua, dovranno essere adottati, per la raccolta e lo smaltimento delle acque luride dell'albergo, quei sistemi di fognatura statica che garantiscono i locali dell'albergo da qualsiasi esalazione ed il sottosuolo da qualsiasi inquinamento. I progetti da presentarsi al sindaco a norma dell'art. 2 del presente regolamento dovranno sempre contenere una descrizione dettagliata ed illustrata degli impianti di raccolta e smaltimento delle acque luride predette.

     Le latrine ed i bagni, se destinati ad uso comune di più camere, dovranno essere illuminati e ventilati con finestra all'esterno e dovranno avere le pareti rivestite fino a due metri di altezza di materiale lavabile e impermeabile, preferibilmente di mattonelle smaltate, maiolicate, con gli angoli fra le pareti, e fra queste e i pavimenti, arrotondati. Qualora le latrine ed i bagni siano annessi a singole camere, è consentita la illuminazione artificiale e l'areazione forzata mediante idonea apparecchiatura meccanica [8] .

     Gli alberghi dovranno essere pure forniti di congrui gabinetti da bagno in numero proporzionato all'importanza di essi, determinata dalla categoria ove trovasi classificati. I camerini da bagno dovranno avere pavimenti impermeabili e pareti rivestite nel modo suindicato.

 

          Art. 6.

     Le cucine, le dispense e le sale da pranzo dovranno essere ben ventilate ed avere luce diretta. Esse dovranno essere protette, con mezzi idonei, dalla invasione delle mosche. A tal fine le cucine e le dispense dovranno avere porte e finestre munite di reticelle metalliche, da mantenersi sempre integre e pulite.

     Gli alberghi, che fanno servizio di trattoria, dovranno essere forniti di adatte celle e armadi frigoriferi per la conservazione degli alimenti di facile alterazione. La capacità dei relativi impianti sarà proporzionata al servizio di cucina.

 

          Art. 7.

     L'acqua potabile, da accertarsi in quantità sufficiente, dovrà essere distinta da quella destinata ad altri servizi; e dove esista acqua impotabile i relativi rubinetti dovranno recarne speciale indicazione.

     Dove esiste regolare acquedotto, con distribuzione nelle case, l'acqua potabile dovrà essere erogata da rubinetto attaccato alla condotta diretta che conduce l'acqua nei serbatoi, e non a quella derivata dai serbatoi stessi.

     Dove manca l'acquedotto i recipienti dell'acqua potabile dovranno essere separati da quelli contenenti acqua per altri usi e mantenuti con tutte le cautele igieniche per la più scrupolosa provvista, conservazione ed erogazione dell'acqua.

 

          Art. 8.

     La biancheria dovrà essere sempre fornita di bucato ad ogni nuovo ospite e venire ricambiata a brevi periodi.

     Si dovrà vigilare perché il bucato venga eseguito con sistemi igienici, e qualora gli alberghi dispongano di propria lavanderia, questa dovrà funzionare nel modo più atto ad assicurare la perfetta ripulitura e sterilizzazione della biancheria.

     Gli effetti letterecci dovranno pure essere mantenuti nello stato della più scrupolosa pulizia ed esenti da parassiti animali. Le tende, i tappeti, i mobili ricoperti di stoffa e simili dovranno essere liberati dalla polvere a periodi frequenti ed in modo igienico.

 

          Art. 9.

     Gli alberghi che dispongono di un numero di letti superiori a cento, dovranno avere, secondo la capacità di essi e secondo quanto sarà stabilito caso per caso dall'ufficiale sanitario, uno o più ambienti appartati, rispondenti a speciali requisiti igienici, pel ricovero temporaneo di infermi che, in base agli accertamenti di cui al primo comma del successivo art. 15, siano stati ritenuti sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose, fino al loro allontanamento.

     Pei maggiori alberghi dovrà essere prescritto che i detti ambienti comprendano anche un camerino per il personale di assistenza ed un bagno distinto dai bagni in uso per gli altri ospiti.

     I suindicati ambienti dovranno essere riservati esclusivamente a tale destinazione.

     Gli alberghi dovranno essere pure forniti di cassette contenenti ciò che è più indispensabile per eventuali soccorsi di urgenza, e nei siti malarici anche una congrua provvista di chinino di Stato.

 

          Art. 10.

     Le stalle e i pollai di cui gli alberghi fossero eventualmente provvisti, dovranno essere situati in località isolate dall'edificio alberghiero e ad una distanza sufficiente a garantirlo dalla molestia o dal nocumento proveniente dal materiale di rifiuto o da esalazioni e dovranno possedere inoltre finestre od aperture che ne permetta una sufficiente aerazione, ed illuminazione. Dovranno avere pareti e pavimenti costruiti con materiali che permettano la lavatura e la disinfezione. Inoltre i pavimenti dovranno essere impermeabili con scoli adatti e sufficienti al rapido smaltimento delle deiezioni liquide delle acque di lavatura e dei materiali di disinfezione.

     La cubatura delle stalle dovrà essere non inferiore a 30 metri cubi per ogni animale ricoverato, con un'altezza di ambiente non inferiore a m. 3,50.

     Le stalle dovranno essere provviste di adatta concimaia costruita con pareti e pavimento impermeabili.

     Il concime dovrà essere giornalmente asportato.

 

          Art. 11.

     I direttori di alberghi dovranno esigere dai passeggeri, possessori di cani, che questi non vadano fuori dalle loro camere, se non muniti di museruola o tenuti al laccio.

 

          Art. 12.

     Nelle camere di alloggio, nelle sale di trattenimento, nei corridoi, nei vestiboli, nei pianerottoli delle scale ed in altri ambienti abitabili, si dovranno porre sputacchiere igieniche in numero adeguato.

     Nei vestiboli non dovranno mancare i nettascarpe.

 

          Art. 13.

     Per l'arredamento degli alberghi è vietato l'acquisto di effetti letterecci ed arredi di uso personale già usati, salvo quelli provenienti da altro albergo che abbia dismesso l'esercizio. In via di eccezione, quando possa escludersi in modo sicuro che siano appartenuti a persone affette da malattie contagiose, si potrà consentirne l'acquisto, purché siano sottoposti ad efficace disinfezione, che dovrà risultare da apposita dichiarazione dell'ufficio locale di igiene.

     Le suppellettili di cucina e da tavola dovranno essere di sostanza innocua, con assoluta esclusione di quelle indicate all'art. 125 del regolamento generale sanitario, modificato dal R.D. 23 giugno 1904, n. 369.

 

          Art. 14.

     Non potrà essere assunto personale in servizio negli alberghi, se non previo accertamento, in base a certificato medico debitamente legalizzato, di data recente, che non sia affetto da malattia contagiosa.

     Sopravvenendo al personale in servizio o alle persone con esso conviventi un'infermità di tale genere, dovrà essere allontanato al più presto.

     L'esclusione sarà definitiva quando trattasi di personale affetto da tubercolosi polmonare. Per le altre malattie la riammissione potrà avvenire su certificato dell'ufficiale sanitario che assicuri non esservi più pericolo di contagio.

     I trasgressori saranno puniti a termini dell'art. 129 del Testo unico delle leggi sanitarie.

     L'Autorità sanitaria locale potrà disporre, quando ne riconosca il bisogno, visite ed accertamenti sullo stato sanitario di detto personale, come anche in genere sul funzionamento igienico dell'esercizio. Ai fini suindicati farà anche eseguire ispezioni periodiche agli alberghi.

 

          Art. 15.

     A modifica di quanto prescrive nell'ultimo comma l'art. 129 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, i direttori di alberghi dovranno denunziare subito all'ufficio locale d'igiene, per gli accertamenti e i provvedimenti del caso, qualsiasi infermità degli ospiti e del personale di servizio che dia luogo a sospetti circa la natura contagiosa.

     I trasgressori saranno puniti ai termini dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie.

 

          Art. 16.

     Nell'esercizio della industria alberghiera dovrà essere curata in ogni tempo la massima pulizia sia dei mobili sia dei locali.

     L'esercizio dell'industria stessa è vincolato oltre che alla esecuzione delle ordinarie ripuliture quotidiane e periodiche, anche alla esecuzione di una ripulitura generale e radicale accompagnata da accurata disinfezione e dalla distruzione di insetti, da farsi almeno una volta all'anno.

     Le cennate opere di ripulitura, nonché di disinfezione o di distruzione degli insetti, generali o parziali, dovranno altresì essere eseguite ogni qualvolta ne venga riconosciuta la necessità.

 

          Art. 17. [9]

     All'Ente provinciale per il turismo è data ampia facoltà di vigilare, d'intesa col prefetto, sull'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento e di disporre, sempre d'intesa col prefetto, e promuovere quelle ispezioni che riterrà all'uopo opportune.

 

          Art. 18.

     Le dette prescrizioni si osserveranno anche relativamente alle locande, alle pensioni ed agli altri luoghi destinati ad alloggio collettivo per mercede, in quanto riescano per essi applicabili.

 

          Art. 19.

     Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente regolamento, che non siano già previste da disposizioni speciali, saranno punite a termini dell'art. 218, ultimo comma del testo unico delle leggi sanitarie.


[1] Comma così modificato dall'art. 21 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630.

[2] Comma così modificato dall'art. 21, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437.

[8] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437.

[9] Articolo così modificato dall'art. 22 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630.