§ 17.3.66 - D.L. 9 novembre 1966, n. 914 .
Provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:09/11/1966
Numero:914


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 2 bis.  [4]
Art. 2 ter.  [5]
Art. 3.  [6]
Art. 4.  [7]
Art. 5.      I debitori d'imposta iscritti a ruolo o chiunque vi abbia interesse per i redditi dei fabbricati distrutti o resi inabitabili dagli eventi calamitosi di cui al primo [...]
Art. 6.  [11]
Art. 6 bis.  [12]
Art. 7.  [13]
Art. 7 bis.  [14]
Art. 8.      Ai lavoratori, già occupati presso aziende situate nei Comuni contemplati dall'art. 1 che abbiano interrotto o sospeso l'attività in conseguenza dei danni subiti per le [...]
Art. 9.      Agli operai dipendenti dalle aziende industriali situate nei Comuni contemplati dall'art. 1 che, in dipendenza dei danni causati dalle avversità naturali di cui al [...]
Art. 10.      Nei confronti degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini, il trattamento previsto dall'art. 9 è applicato nei limiti di tempo stabiliti dal [...]
Art. 11.      Le eccedenze attive della Gestione assegni familiari maturate e che matureranno fino al 31 dicembre 1967 sono trasferite con decreti del Ministro per il lavoro e la [...]
Art. 12.      Ai lavoratori autonomi titolari di azienda assicurati presso le Gestioni speciali per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, coloni, [...]
Art. 13.  [21]
Art. 14.      Le Casse e le Gestioni istituite presso l'I.N.P.S., alle quali fanno carico i trattamenti straordinari di cui ai precedenti articoli 8, 9, 10 e 12, sono autorizzate a [...]
Art. 15.      E' autorizzata la spesa di lire 13 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1966, per provvedere ai [...]
Art. 16.  [22]
Art. 17.  [23]
Art. 18.  [24]
Art. 19.      E' autorizzata la spesa di milioni 17.800 per provvedere alle necessità urgenti ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 [...]
Art. 20.      Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad acquistare a trattativa privata e per un importo complessivo non superiore a lire 50 milioni automezzi di qualsiasi [...]
Art. 21.      E' autorizzata la spesa di lire 150 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per i lavori di pronto intervento necessari, a [...]
Art. 22.      Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete stradale e per il collegamento viario provvisorio della rete [...]
Art. 23.      Agli atti e contratti relativi ai lavori da eseguirsi ai sensi degli articoli 21 e 22 si applicano le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto legislativo 5 aprile [...]
Art. 24.  [25]
Art. 25.      Le somme non utilizzate nell'anno 1966 potranno esserlo nell'esercizio successivo
Art. 26.      All'onere di milioni 43.000 derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1966 si provvede, quanto a milioni 3.800 e a milioni 26.200, con [...]
Art. 27.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 17.3.66 - D.L. 9 novembre 1966, n. 914 [1] .

Provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966.

(G.U. 9 novembre 1966, n. 280)

 

 

Sospensione di termini

 

     Art. 1. [2]

     Nei Comuni colpiti dalle alluvioni, mareggiate, smottamenti e frane, verificatisi nell'autunno 1966 che saranno indicati con decreti del Presidente della Repubblica da emanare su proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato, è sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, che sono scaduti o che scadono nei Comuni anzidetti durante il periodo da determinarsi a norma del successivo art. 3.

     E' parimenti sospeso il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabili da debitori domiciliati o residenti nei Comuni anzidetti, emessi prima della decorrenza dei periodi di sospensione dei termini fissati dai decreti del Presidente della Repubblica di cui al primo comma, nonché il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici, e il pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di zone lacuali, fluviali e marittime siti nei Comuni medesimi e dei contributi consorziali, che sono scaduti o che scadono durante il periodo da determinarsi a norma del successivo art. 3.

     Nei processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori domiciliati o residenti nei Comuni anzidetti, la vendita dei beni pignorati non potrà essere disposta e se disposta, sarà sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.

 

          Art. 2. [3]

     E' parimenti sospeso il corso dei termini previsti dal primo comma dell'art. 1, relativamente ad obbligazioni da adempiere o diritti da esercitare in altri Comuni, in favore delle persone che provino di non aver potuto osservare i termini stessi per essersi trovate nei Comuni colpiti nel periodo degli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1.

 

          Art. 2 bis. [4]

     Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al Bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti residenti o domiciliati nei Comuni, di cui all'articolo precedente, dimostrino di aver subìto protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza.

     Le pubblicazioni di rettifica possono avere luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

 

          Art. 2 ter. [5]

     La sospensione del corso dei termini previsti dai precedenti articoli 1 e 2, relativamente ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico, nonché i concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, è limitata alle estrazioni del lotto ed ai concorsi pronostici svoltisi a tutto il 18 dicembre 1966.

 

          Art. 3. [6]

     Nei decreti previsti dall'art. 1 sarà indicata, in relazione alla situazione determinatasi nelle diverse località per effetto degli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1, la durata del periodo di sospensione dei termini, che non potrà essere protratta oltre 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

Agevolazioni in materia tributaria

 

          Art. 4. [7]

     Il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare, nei Comuni indicati nei decreti emessi a sensi del precedente articolo 1, la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1967 dell'imposta e sovrimposte sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base al bilancio, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta sulle società dovute dalle società cooperative e loro consorzi iscritti, rispettivamente, nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta complementare, e di tutti i tributi autonomi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, nonché di tutte le addizionali ai predetti tributi.

     I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei Comuni indicati nei decreti emessi ai sensi del precedente articolo 1, anche aventi domicilio fiscale in Comuni diversi, possono chiedere, entro il 31 gennaio 1967, la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, nonché dell'imposta sulle società, purché la parte di reddito derivante dai cespiti prodotti nei Comuni colpiti concorra, almeno nella misura del 70 per cento, alla formazione del reddito netto complessivo del soggetto d'imposta.

     Nei Comuni di cui al primo comma il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare la sospensione della formazione dei ruoli di seconda serie 1966 per l'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonché per l'imposta sul reddito agrario. Ha inoltre facoltà di ammettere a registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini nei casi in cui la scadenza di questi sia coincisa con la data della calamità e sempre che la presentazione per la registrazione avvenga entro 20 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     Il Ministro per le finanze è autorizzato ad indicare con proprio decreto i Comuni nei quali la sospensione di cui al primo comma è disposta per la generalità dei contribuenti ed i Comuni per i quali la sospensione è disposta a richiesta dei soggetti danneggiati da presentare ai competenti uffici entro il 31 gennaio 1967.

 

          Art. 5.

     I debitori d'imposta iscritti a ruolo o chiunque vi abbia interesse per i redditi dei fabbricati distrutti o resi inabitabili dagli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1, sono tenuti a presentare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette o al sindaco la domanda di sgravio dalla relativa imposta e dalle sovrimposte entro il 31 gennaio 1967 [8] ;

     L'Amministrazione finanziaria provvede d'ufficio ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

     Sulla base delle verifiche eseguite, si fa luogo allo sgravio dell'imposta sul reddito dei fabbricati e relative sovrimposte a decorrere dal 1° novembre 1966.

     I risultati delle verifiche saranno comunicati, a cura dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, al sindaco, mediante apposito elenco, che sarà pubblicato per trenta giorni nell'albo comunale.

     Contro le risultanze dell'elenco, i debitori d'imposta o chiunque vi abbia interesse possono ricorrere alla Commissione distrettuale delle imposte entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco [9] .

     Le domande ed i ricorsi, previsti nel precedente articolo 4 e nel presente articolo, sono esenti dall'imposta di bollo [10] .

 

          Art. 6. [11]

     Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base al bilancio e delle società cooperative di cui al primo comma dell'articolo 4, nonché per la imposta complementare, e relativa addizionale, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente articolo 4, gli uffici, sulla base della dichiarazione da presentare entro il 31 marzo 1967, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo di imposta 1966.

     Le iscrizioni a titolo provvisorio per il periodo di imposta 1967 relative alle imposte indicate nel primo comma, sono eseguite nei ruoli di prima serie 1967, tenendo conto dell'imponibile relativo al periodo di imposta 1966.

 

          Art. 6 bis. [12]

     In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale, è fatto obbligo agli enti locali di rivedere, entro il 30 giugno 1967, la posizione fiscale dei contribuenti nei cui confronti sia stata concessa la sospensione di cui al precedente articolo 4, al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte del tributo non dovuto relativamente all'ultimo bimestre dell'anno 1966 e all'intero anno 1967.

     Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare dell'ente impositore approvata dall'organo di controllo competente.

 

          Art. 7. [13]

     La riscossione delle imposte e sovrimposte sospese a norma del precedente art. 4, che risultino dovute dai contribuenti, avviene in un numero di rate non superiore a diciotto a decorrere dalla rata di agosto 1967, senza la corresponsione della maggiorazione prevista dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1316.

 

          Art. 7 bis. [14]

     Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1, sono equiparate a quelle di cui alla lettera g) dell'articolo 84 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645".

 

Provvedimenti a favore dei lavoratori

 

          Art. 8.

     Ai lavoratori, già occupati presso aziende situate nei Comuni contemplati dall'art. 1 che abbiano interrotto o sospeso l'attività in conseguenza dei danni subiti per le avversità naturali di cui allo stesso art. 1, è concessa, per i primi novanta giorni di disoccupazione, una maggiorazione di 400 lire al giorno in aggiunta all'indennità ad essi spettante secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni [15] .

     L'indennità di disoccupazione, maggiorata a norma del comma precedente e nei limiti di tempo ivi previsti, spetta altresì ai lavoratori che, alla data di cessazione o sospensione del lavoro per effetto delle avversità di cui al presente decreto, risultavano assicurati per la disoccupazione involontaria in modo continuativo presso la stessa azienda da non meno di cinque settimane, semprechè non siano ad essi applicabili le disposizioni relative alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

     La maggiorazione di cui al primo comma, semprechè sussistano le condizioni ivi previste, è concessa anche ai lavoratori agricoli aventi diritto all'indennità di disoccupazione a norma dell'articolo 23, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, per il numero di giorni indennizzato nell'annata agraria 1965-1966, entro il massimo di 90 giorni [16] .

     Eguale maggiorazione spetta a coloro che abbiano maturato il diritto all'indennità di disoccupazione, anziché nell'annata predetta, in quella successiva [17] .

 

          Art. 9.

     Agli operai dipendenti dalle aziende industriali situate nei Comuni contemplati dall'art. 1 che, in dipendenza dei danni causati dalle avversità naturali di cui al presente decreto, siano, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sospesi dal lavoro ovvero lavorino ad orario ridotto per un numero di ore settimanali comprese fra 0 e 24, ed agli operai che vengano a trovarsi in tali condizioni entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compete il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella misura e per i periodi seguenti:

     per mesi tre, nella misura dell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate comprese tra zero e 40 settimanali;

     per altri tre mesi, nella misura dell'80% della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da zero a 36 ore settimanali;

     per un successivo periodo di tre mesi, nella misura dell'80% della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da zero a 32 ore settimanali;

     per un ulteriore periodo di tre mesi, nella misura dell'80% della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da zero a 24 ore settimanali [18] .

     Agli operai dipendenti dalle aziende industriali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, lavorino ad orario ridotto per un numero di ore settimanali oltre le 24 e fino a 40 ed agli operai che vengano a trovarsi in tali condizioni entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'integrazione compete nella misura dell'80% della retribuzione globale, per i primi due periodi trimestrali di cui al comma precedente; per il terzo e il quarto trimestre l'integrazione sarà corrisposta nella misura dell'80% della retribuzione per la metà delle ore di lavoro non prestate [19] .

     Trascorso il periodo complessivo di tempo sopra indicato, sarà corrisposto, ove spetti, il trattamento previsto dalle vigenti norme sull'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

     Agli operai ammessi all'integrazione ed alla indennità di disoccupazione ai sensi delle precedenti disposizioni spettano gli assegni familiari nella misura intera.

 

          Art. 10.

     Nei confronti degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini, il trattamento previsto dall'art. 9 è applicato nei limiti di tempo stabiliti dal primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 31, facendo salva la misura percentuale dell'integrazione prevista dall'art. 1 della legge 18 dicembre 1964, n. 1359.

 

          Art. 11.

     Le eccedenze attive della Gestione assegni familiari maturate e che matureranno fino al 31 dicembre 1967 sono trasferite con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, a titolo di anticipazioni senza interessi, alla Cassa per l'integrazione dei guadagni e alla Gestione della disoccupazione in caso di passività determinatesi nelle gestioni in conseguenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9.

     Con gli stessi o con altri decreti saranno stabiliti le modalità e i tempi per la restituzione alla Gestione assegni familiari delle anticipazioni fatte a norma del presente articolo.

 

          Art. 12.

     Ai lavoratori autonomi titolari di azienda assicurati presso le Gestioni speciali per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, istituite presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale rispettivamente con le leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463 e 22 luglio 1966, n. 613, i quali abbiano subito gravi danni per effetto delle calamità naturali cui si riferisce il presente decreto, è corrisposta, a carico delle rispettive Gestioni speciali per le assicurazioni obbligatorie invalidità, vecchiaia e superstiti istituite presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, un'anticipazione di lire 90.000.

     Quando il titolare dell'azienda non risulti unità assicurata, l'anticipazione di cui al comma precedente a favore dei lavoratori autonomi titolari di aziende assicurati presso le gestioni speciali invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, è corrisposta ad un componente della famiglia che risulti assicurato, il quale deve esibire delega in carta semplice del titolare autenticata dal sindaco [20] .

     Detta erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da presentarsi alla sede provinciale dell'I.N.P.S. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Alla domanda dev'essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto delle calamità naturali.

 

          Art. 13. [21]

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro, saranno stabilite le modalità di recupero delle anticipazioni di cui all'articolo precedente, anche in relazione al successivo articolo 14.

 

          Art. 14.

     Le Casse e le Gestioni istituite presso l'I.N.P.S., alle quali fanno carico i trattamenti straordinari di cui ai precedenti articoli 8, 9, 10 e 12, sono autorizzate a ricevere, in aggiunta ai normali contributi di legge, le contribuzioni volontarie ad esse comunque devolute, a titolo di solidarietà nazionale, dai lavoratori, dai datori di lavoro, dalle loro organizzazioni sindacali e da ogni altra persona fisica o giuridica.

 

Interventi vari

 

          Art. 15.

     E' autorizzata la spesa di lire 13 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1966, per provvedere ai seguenti interventi:

 

a) contributi e sovvenzioni a favore dei comuni e delle province per eventi eccezionali - Erogazione per provvidenze contingenti

L.

5.000.000.000

b) acquisto, manutenzione, riparazione, noleggio e gestione degli automezzi ordinari e di soccorso, dei natanti e degli aeromobili destinati ai servizi della protezione civile e dei servizi antincendi

"

500.000.000

c) acquisto, installazione, manutenzione e riparazione del materiale tecnico per i servizi antincendi

"

200.000.000

d) spese per i servizi della protezione civile. Spese per i servizi relativi ad addestramento e impiego delle unità preposte alla protezione civile. Acquisto e manutenzione materiali relativi

"

500.000.000

e) assegni a stabilimenti e istituti diversi di assistenza compresi quelli a carattere fisso. Sussidi di assistenza e contributi per provvidenze eccezionali

"

300.000.000

f) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica

"

6.000.000.000

g) assistenza in natura con distribuzione di materiale vario

"

500.000.000

 

          Art. 16. [22]

     E' autorizzata l'erogazione di milioni 2.000 per spese, anche di carattere generale, e contributi ai fini del ripristino del patrimonio artistico e bibliografico danneggiato dagli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1.

 

          Art. 17. [23]

     E' autorizzata la spesa di milioni 1.800, di cui milioni 1.200 per l'acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico, milioni 300 per sussidi e contributi a favore delle Amministrazioni ospedaliere comprese quelle degli ospedali psichiatrici, alla Croce rossa italiana, all'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia, agli Istituti zooprofilattici per i danni subiti alle attrezzature per effetto degli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1, e milioni 300 per sussidi e contributi a favore delle Amministrazioni comunali e provinciali per danni subiti alle attrezzature degli uffici di igiene, degli ambulatori e dei laboratori.

 

          Art. 18. [24]

     E' concessa una sovvenzione straordinaria di lire 5 miliardi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per provvedere al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1, anche con le eventuali modifiche necessarie per prevenire danni del genere.

 

          Art. 19.

     E' autorizzata la spesa di milioni 17.800 per provvedere alle necessità urgenti ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

     Ai lavori da eseguirsi ai sensi del precedente comma provvedono, secondo la rispettiva competenza, il Presidente del Magistrato alle acque, il Presidente del Magistrato per il Po ed i Provveditorati regionali alle Opere pubbliche in base alle norme del citato decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ed entro i limiti delle somme che saranno ad essi assegnate dal Ministro per i lavori pubblici, ai sensi della legge 23 febbraio 1952, n. 100.

 

          Art. 20.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad acquistare a trattativa privata e per un importo complessivo non superiore a lire 50 milioni automezzi di qualsiasi tipo di cui risulti necessario l'immediato impiego, ai fini previsti dal presente decreto, nelle zone sinistrate.

 

          Art. 21.

     E' autorizzata la spesa di lire 150 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per i lavori di pronto intervento necessari, a seguito degli eventi calamitosi di cui al presente decreto, nell'ambito del demanio marittimo e delle sue pertinenze nonché per i lavori occorrenti per il ripristino delle opere di difesa marittima degli abitati.

 

          Art. 22.

     Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete stradale e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta nelle zone sinistrate in dipendenza degli eventi calamitosi di cui al presente decreto, da effettuarsi a cura dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi.

     Detta spesa sarà inscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per essere assegnata all'Azienda in ragione di milioni 3.200 nell'anno finanziario 1966 e di milioni 3.800 nell'anno 1967.

     Ai fini della presente disposizione, i capi Compartimento della viabilità e dell'A.N.A.S. sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 70 del regolamento del 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni ed all'articolo 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione immediata dei lavori con il sistema dell'economia.

 

          Art. 23.

     Agli atti e contratti relativi ai lavori da eseguirsi ai sensi degli articoli 21 e 22 si applicano le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 1948, n. 1010.

 

          Art. 24. [25]

 

          Art. 25.

     Le somme non utilizzate nell'anno 1966 potranno esserlo nell'esercizio successivo.

 

          Art. 26.

     All'onere di milioni 43.000 derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1966 si provvede, quanto a milioni 3.800 e a milioni 26.200, con riduzione dei fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, rispettivamente ai capitoli n. 3523 e n. 5381 e, quanto a milioni 13.000 con le maggiori entrate dipendenti dall'applicazione del decreto-legge recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante, nonché dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

     All'onere di milioni 3.800 relativo all'anno finanziario 1967 si provvede con corrispondente aliquota dei proventi di cui al predetto decreto-legge.

     Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle variazioni occorrenti nel bilancio dello Stato ed in quelli dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

 

          Art. 27.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 23 dicembre 1966, n. 1141.

[2]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[5]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[6]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[7]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[8]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[9]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[10]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[11]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[12]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[13]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[14]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[15]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[16]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[17]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[18]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[19]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[20]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[21]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[22]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[23]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[24]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[25]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.